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LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO PARTI FIRMATARIE: Presidente del Tribunale di Bolzano; Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Bolzano; Coordinatore dell Ufficio GIP/GUP; Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano; Direttore dell Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bolzano; Presidente della Camera Penale di Bolzano; Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Bolzano. PREMESSO CHE le parti firmatarie, preso atto dell entrata in vigore della L. 28/04/2014 n. 67, e della conseguente introduzione nell ordinamento penale dell istituto della sospensione del processo con messa alla prova dell imputato, avvertono la necessità di concordare delle linee guida per garantirne efficace e omogenea applicazione in fase operativa; viene riconosciuta ad ogni singolo Magistrato piena libertà di interpretazione delle norme da applicarsi caso per caso, costituendo le seguenti linee guida un pratico ausilio affinchè la stessa venga esercitata con maggiore serenità e in maniera uniforme sull intero territorio provinciale. un tanto premesso, le parti firmatarie convengono quanto segue: 1. La domanda di elaborazione del programma di trattamento va presentata all UEPE competente in relazione al luogo di residenza o domicilio dell imputato, avvalendosi del modulo dallo stesso predisposto (All. n. 1). 2. Il modulo dovrà essere debitamente compilato e corredato da tutta la documentazione necessaria.

3. In particolare, alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di disponibilità dell ente presso il quale l interessato svolgerà il lavoro di pubblica utilità. Questo potrà essere individuato anche fra quelli non convenzionati con il Tribunale, ma ritenuti idonei sulla base del Regolamento Ministeriale del 9.6.2015, attualmente in via di pubblicazione sulla G.U.; in tal caso, l ente dovrà essere assicurato per responsabilità civile verso terzi e per infortuni dell ammesso al programma. 4. Ove, per la brevità dei termini, non fosse possibile allegare la detta dichiarazione, l interessato dovrà compilare la sezione n. 4 del modulo con la dicitura da individuarsi. In detto ultimo caso, l interessato dovrà integrare la domanda nel termine di 20 giorni dalla sua presentazione. 5. Il modulo dovrà essere sottoscritto personalmente dall indagato/imputato, o dal suo difensore, previo rilascio di specifica procura speciale da allegare alla domanda. 6. Il modulo e relativi allegati dovranno essere depositati fisicamente all UEPE in originale o trasmessi allo stesso a mezzo PEC. 7. L UEPE rilascerà attestazione dell avvenuta presentazione della domanda su di una copia del modulo, ovvero inoltrando la stessa all indirizzo PEC utilizzato dal richiedente, senza compiere alcun vaglio preliminare di ammissibilità. 8. In caso di presentazione della richiesta di sospensione del procedimento in fase d indagine ex art. 464-ter c.p.p., la richiesta, corredata dell attestazione di cui al n. 7, dovrà essere presentata al PM per il parere vincolante. In caso di parere favorevole il P.M., che dovrà contestualmente formulare il capo d imputazione, trasmetterà il fascicolo al GIP che fisserà l udienza non prima di 6 mesi dalla presentazione della domanda di cui al punto n. 1, onde consentire all UEPE la definitiva predisposizione del programma di trattamento. Per la prosecuzione si applicheranno, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente protocollo. 9. All infuori dei casi di cui al punto n. 8, all udienza in cui verrà presentata, la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dovrà essere corredata dell attestazione di cui al n. 7 e relativi allegati. In detta sede il Giudice opererà un primo vaglio di ammissibilità. In caso positivo rinvierà

l udienza per un periodo non inferiore a 6 mesi, per consentire all UEPE la definitiva predisposizione del programma di trattamento. 10. La cancelleria del Giudice dovrà comunicare senza ritardo il provvedimento di cui al punto n. 9 all UEPE a mezzo PEC. 11. In caso di esito negativo del primo vaglio di ammissibilità di cui al punto n. 9, la cancelleria del Giudice dovrà comunicare senza ritardo l ordinanza di rigetto all UEPE a mezzo PEC. 12. Ricevuta la comunicazione di cui al punto n. 10, l UEPE predisporrà il programma di trattamento e lo trasmetterà senza ritardo alla cancelleria del Giudice procedente e al difensore a mezzo PEC. 13. Al fine della redazione del programma di trattamento, l UEPE, previo colloquio preliminare con l interessato, effettuerà l indagine socio familiare nelle modalità ritenute più opportune al caso concreto, come previsto dall art. 141- ter disp. att. c.p.p. 14. Salvo legittimo impedimento, nel caso in cui l interessato non si presenti al colloquio di cui al punto n. 13, pur avendo ricevuto comunicazione della fissazione di uno/due incontri presso la sede dell UEPE, quest ultimo comunicherà al Giudice e al difensore l impossibilità di procedere con l indagine socio-familiare. La mancata comparizione potrà essere valutata dal Giudice ai fini della decisione sull ammissione dell interessato alla misura. 15. L UEPE non dovrà esprimersi circa prescrizioni relative alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali o ad altre misure integrative che verranno eventualmente considerate dal Giudice in sede di ammissione. 16. All udienza fissata ai sensi del cpv. del punto n. 9, il Giudice valuterà l idoneità del programma di trattamento, disponendo se necessario eventuali modifiche e integrazioni in contraddittorio con le parti. 17. In caso di prognosi positiva sull idoneità del programma di trattamento il Giudice disporrà la sospensione del processo con messa alla prova dell interessato, indicando il periodo di sospensione e la durata della messa alla prova, nonché l ammontare delle ore di lavoro di pubblica utilità in conformità alla tabella allegata (All. n. 2) ed alle disposizioni di cui agli artt. 54 D.L.vo 28.08.2000 n. 274 e 186, co. 9-bis, C.d.S. L udienza verrà rinviata ad

una data di almeno un mese successiva al termine finale del periodo di sospensione, al fine di consentire all UEPE la redazione della relazione finale. 18. L interessato dovrà necessariamente presenziare all udienza di cui al punto n. 16 e sottoscrivere l ordinanza di sospensione elaborata secondo il modello allegato (All n. 3). Copia dell ordinanza verrà rilasciata all interessato. 19. La cancelleria del Giudice trasmetterà senza ritardo all UEPE l ordinanza di sospensione, allegando il programma di trattamento definitivo, a mezzo PEC. 20. Fuori dai casi di cui al punto n. 17, la cancelleria del Giudice trasmetterà senza ritardo l ordinanza di rigetto all UEPE a mezzo PEC. 21. Entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di prova l UEPE trasmetterà alla cancelleria del Giudice, senza necessaria sollecitazione, la relazione finale sull esito della prova. 22. All udienza di cui al cpv. del punto n. 17, in caso di positivo svolgimento della prova il Giudice dichiarerà estinto il reato e la cancelleria trasmetterà senza ritardo la sentenza all UEPE a mezzo PEC. 23. Il Presente protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l adeguatezza e la sostenibilità della procedura in esso contenuta entro sei mesi dalla sua sottoscrizione e successivamente ogni dodici mesi. Allegati: 1. modello richiesta elaborazione programma trattamento (map n. 1); 2. tabella scaglioni per periodo sospensione e n. ore di l.p.u. 3. modello di ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. il Presidente del Tribunale di Bolzano il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Bolzano il Coordinatore dell Ufficio GIP/GUP

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano il Direttore dell Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bolzano il Presidente della Camera Penale di Bolzano il Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Bolzano