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CHIEDE l'autorizzazione IN VIA GENERALE per:

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1) Modalità di adesione

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REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI Proposta nr. 78 del 18/03/2016 - Determinazione nr. 515 del 21/03/2016 OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: PIETRO ROSA T.B.M. S.R.L. Sede impianto: via F. Petrarca, 7 Maniago (PN) Codice pratica: 01633760937-23122015-1140 PREMESSA I L D I R I G E N T E 1. Fatto La Società PIETRO ROSA T.B.M. S.R.L., con sede legale ed operativa in via F. Petrarca, n. 7 in comune di Maniago (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell impianto, ha presentato domanda di modifica sostanziale dell Autorizzazione Unica Ambientale (AUA adottata dalla Provincia di Pordenone con Determinazione Dirigenziale n. 2973 del 10/12/2013), corredata dalla documentazione tecnica. L istanza comprende i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza comunale; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui a ll articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale; o comunicazione o nulla osta di cui all articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale. In merito si precisa che: - l istanza è pervenuta allo SUAP del comune di Maniago in data 23/12/2015, acquisita al protocollo provinciale n. 2015/75476, e successivamente regolarizzata in data 13/01/2016 con nota acquisita al prot. prov. 2016/1772; - tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico 2013/9.2/030.1; - sono stati assolti i diritti di bollo; - è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha: - comunicato, con nota prot. n. 2015/76157, l avvio del procedimento - indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR 59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013;

- richiesto integrazioni documentali come da verbale della riunione della CS del 04/02/2016 depositato agli atti; - ottenuto attraverso lo SUAP le informazioni, le integrazioni richieste e gli aggiornamenti prodotti dalla ditta con nota PEC assunta al prot. prov. n. 2016/7303. La documentazione presentata con l istanza e completata con le integrazioni trasmesse successivamente è stata ritenuta adeguata per l espressione del parere. La Conferenza di Servizi si è conclusa con parere favorevole in data 10/03/2016. 2. Enti coinvolti Ai fini del rilascio dell'aua, tutta la documentazione prodotta dalla Società e trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall art. 3 del DPR 59/2013, dai seguenti Soggetti competenti: - Provincia di PN (autorità competente); - Comune di Maniago. 3. Istruttoria L attività produttiva della Pietro Rosa TBM S.r.l consiste nella produzione di palette per turbine a gas, palette per turbine a vapore, dischi turbina e particolari strutturali per il mondo aereonautico. La modifica sostanziale che l azienda Pietro Rosa TBM Srl, con stabilimento in Via Petrarca n. 7 a Maniago (PN), intende realizzare riguarda la possibilità di installare un nuovo impianto di decapaggio riferito al nuovo punto di emissione denominato punto E15. L impianto di decapaggio sarà usato per sgrassare la superficie dei pezzi in lega in titanio e nichel prima dell esecuzione del collaudo con i liquidi penetranti. La materia prima è costituita da barre in acciaio, leghe in titanio e leghe di nichel che vengono stoccate in attesa del loro utilizzo. La Società con l istanza presentata ha chiesto la modifica sostanziale dell'aua (adottata con Determina Dirigenziale n. 2973 del 10/12/2013) per: modifica sostanziale dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale; il rinnovo dell autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza comunale. Inoltre la Società in data 13/01/2016, con nota assunta al prot. n. 2016/1772, ha chiesto la ricomprensione nella domanda di AUA di cui all'oggetto della: comunicazione o nulla osta di cui all articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale. Pertanto i termini del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, sono decorsi a far data dal 13/01/2016, momento in cui è stata completata la pratica. 4. Normativa - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; - Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i.. Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ; - Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24; - Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; - L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008; - Delibera del Comitato interministeriale del 04 febbraio 1977; - Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011; - Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica. 5. Motivazione La decisione al rilascio de ll AUA si fonda sul parere favorevole della Conferenza di Servizi che ha recepito i pareri espressi dai soggetti competenti, in particolare: - parere favorevole al rilascio dell autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche rilasciato dal Comune di Maniago con nota prot. n. 4893 del 22/02/2016 (acquisita agli atti con prot. prov. n. 2016/10338); - parere favorevole al rilascio de ll autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rilasciato dal Servizio Qualità dell'aria della Provincia di Pordenone; - parere favorevole espresso dal Comune di Maniago con nota prot. n. 4893 del 22/02/2016 (acquisita agli atti con prot. prov. n. 2016/10338) relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore. 6. Responsabilità procedimentale Si richiama l art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle Funzioni e responsabilità della dirigenza, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell Ente, nonché l Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia. Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Maniago: Dott.ssa Patrizia Mascellino. Tutto ciò premesso DETERMINA 1. Decisione Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell impresa PIETRO ROSA T.B.M. S.R.L., con sede legale ed operativa in via F. Petrarca, n. 7 in comune di Maniago (PN), che sostituisce i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza comunale. I limiti e le prescrizioni sono riportati

nell Allegato A: autorizzazione scarichi Comune, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le prescrizioni sono riportati nell Allegato B: autorizzazione emissioni in atmosfera, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o presa d atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sul rispetto dei limiti di emissione rumore - di competenza comunale. L AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati eventualmente possedute dall impresa. 2. Durata La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente. Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013. 3. Avvertenze 1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell impresa come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all attività dell impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, a lle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni. 2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell' impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. 3. L Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando: o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono; o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; o ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche. 4. In caso di modifica dell attività o dell impianto, si applicano le disposizioni di cui all art. 6 del D.P.R. 59/2013. 5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell impresa o modifiche dell assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite lo SUAP, alla Provinc ia-autorità competente. L eventuale subentro nella gestione dell impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. 6. La cessazione dell attività deve essere tempestivamente comunicata all Autorità competente. 7. L Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga

necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative. 8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. 10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui a l D.P.R. n. 59/13. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica. 4. A chi ricorre re Ai sensi de ll art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione. DICHIARA Che per lo/la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d interesse di cui all art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.. Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dott. Sergio Cristante

Soggetto competente: Comune di Maniago ALLEGATO A - autorizzazione scarichi Comune Oggetto: DPR n 59/2013. A.U.A. ditta Pietro ROSA TBM Srl. Parere. - Vista l istanza presentata dalla ditta Pietro ROSA TBM Srl ai sensi del DPR 59/2013 per quanto attiene all insediamento sito in via Petrarca n.7; - Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi convocata dal Settore Ecologia della Provincia di Pordenone e tenutasi presso la Sede del medesimo Ente il giorno 04.02.2016; - Viste le integrazioni presentate dalla Società come richiesto dalla Conferenza dei Servizi, per quanto riguarda le emissioni acustiche e lo scarico al suolo delle acque reflue assimilate alle domestiche, - Atteso che l insediamento produttivo è prospiciente a strade comunali sprovviste di fognatura, - Visto il Regolamento degli scarichi di acque reflue approvato con deliberazione dell Assemblea d Ambito n 5 del 12.03.2010 che prevede l obbligo di allacciamento solamente degli scarichi provenienti da un insediamento prospiciente, anche solamente in parte, una strada provvista di rete fognaria; - Preso atto che per quanto riguarda le emissioni acustiche è stato accertato il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in vigore e dal piano Comunale di Zonizzazione Acustica; - Visto il D.Lgs. 152/2006; - Vista la legge 447/1995; - Vista la nota prot. n 2858 del 01.02.2016 con cui il Sindaco di Maniago ha delegato il Sottoscritto a partecipare in sua vece alla Conferenza dei Servizi tenutasi il 04.02.2016; Tutto ciò premesso esprime, per quanto di competenza parere favorevole al rilascio dell Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Pietro ROSA TBM Srl per quanto attiene allo insediamento sito in Maniago, via Petrarca n 7, con le seguenti prescrizioni per quanto attiene allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche con recapito al suolo: - Dovrà essere rispettato quanto previsto dalla Delibera Interministeriale del 1997 per quanto attiene agli scarichi al suolo; - Il punto assunto per i controlli e misurazione degli scarichi dovrà essere mantenuto accessibile per gli eventuali campionamenti; - I valori di emissioni dello scarico, desunti dai prelievi effettuati nel pozzetto di ispezione, non devono superare i limiti stabiliti dalla tabella 4 dell allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; - Resta fermo il divieto di scarico al suolo delle sostanze indicate al punto 2.1. dell allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ALLEGATO B Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Soggetto competente: Servizio Qualità dell Aria della Provincia di Pordenone Società: Sede Legale: Stabilimento: Pietro Rosa T.B.M. Srl Via Petrarca n. 7, in Comune di Maniago (PN) Via Petrarca n. 7, in Comune di Maniago (PN) 1. DOCUMENTAZIONE ISTRUITA - relazione tecnica sull attività produttiva e sulle emissioni prodotte; - estratto mappa catastale scala 1:2000; - estratto di P.R.G. Comunale scala 1:2000; - planimetria dello stabilimento; - schede di sicurezza dei prodotti. 2. PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA - E10; E11, E12 (finitura) - E3 (decapaggio) - E15 (decapaggio) 3. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA Punto di emissione E10 (finitura) Punto di emissione E11 (finitura) Punto di emissione E12 (finitura) Sostanze Altezza dal p.c.: 7,8 m Portata:9230 mc/h Altezza dal p.c.: 7,8 m Portata:12050 mc/h Altezza dal p.c.: 7,8 m Portata:6150 mc/h Limiti Polveri totali 3 mg/nm 3 Punto di emissione E3 (decapaggio) Sostanze Altezza dal p.c.: 6 m Portata:2500 mc/h Limiti Acido fluoridrico 5 mg/nm 3 Punto di emissione E15 (decapaggio) Altezza dal p.c.: 10 m Portata:10000 mc/h

Acido fluoridrico 5 mg/nm 3 Acido nitrico 5 mg/nm 3 Acido cloridrico 5 mg/nm 3 4. PRESCRIZIONI 1. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio del nuovo impianto punto di emissione E15 (decapaggio), la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all ARPA Dipartimento di Pordenone. 2. Il termine ultimo per la messa a regime dell impianto E15 è fissato in (novanta) 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime dell impianto. 3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 2 i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell arco dei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell inquinamento nonché il rispetto dei valori limite. Qualora il limite per l acido nitrico venisse rispettato si ritiene di esonerare la Società dalla ricerca di tale inquinante per le campagne di autocontrollo successive di cui al punto 8. 4. Qualora si verifichi un anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto de i va lori limite di emissione, l autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto. 5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell impianto (libretto d uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l efficienza degli stessi. 6. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. 7. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri. 8. Per gli impianti (punti di emissione E10, E11, E12 finitura ed E3, E15 decapaggio), la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso gli impianti produttivi per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. 9. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne: - il posizionamento delle prese di campionamento; - l accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro. 10. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88 Norma UNI EN 15259: 2008 Norma UNI EN 161911-1:2013 Norma UNI EN 13284-1:2003 ISTISAN 98/2 Misure alle emissioni Strategie di campionamento e criteri di valutazione Misurazione di emissioni da sorgente fissa Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: Metodo di riferimento manuale. Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico. Rilevamento delle emissioni in flussi convogliati. A) ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi come SO2 ed NO2 B) composti inorganici del cloro e del fluoro sottoforma di gas e vapore espressi rispettivamente come HCl ed HF. 11. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità de i va lori misurati ai valori limite di emissione di cui all'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione. 12. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafic i citati in premessa. 5. SUGGERIMENTI Si forniscono i seguenti suggerimenti: - i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti; - l azienda dovrà predisporre un sistema di sollevamento delle attrezzature di campionamento e misura delle emissioni sulle piattaforme di lavoro o piani calpestabili (carrucola/paranco o similari); - nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti. 6. PUNTI DI EMISSIONE NON SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Sigla emissione CT1 CT2 Origine de ll e missione Bruciatore funzionante a metano usato per il riscaldamento dello stabilimento avente potenza termica nominale di 528 Kw. Bruciatore funzionante a gpl usato per il riscaldamento dello stabilimento avente potenza termica nominale di 165 Kw. Inquadramento normativo Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell art 282 comma 1 ma disciplinato dal Titolo II del D.lgs 152/06 e s.m.i. Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell art 282 comma 1 ma disciplinato dal Titolo II del D.lgs 152/06 e s.m.i.

Pordenone, lì 21/03/2016 IL DIRIGENTE Sergio Cristante Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: SERGIO CRISTANTE CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M DATA FIRMA: 21/03/2016 11:23:12 IMPRONTA: 7EA4A1BD0973E02B20A8BAAE0ADB5D47E664C052D5FD89F1096146111C1A038D E664C052D5FD89F1096146111C1A038DF39B50A9BCB630F82BD7C044CA8CDF03 F39B50A9BCB630F82BD7C044CA8CDF03EC8BB526EA456B1F16305F42255F8E4B EC8BB526EA456B1F16305F42255F8E4B7C8026BF232014B545B5A9597F56F379 Atto n. 515 del 21/03/2016