COMUNE DI TARANTO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI Servizio Disabilità ******** CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TARANTO E L'ASSOCIAZIONE... Contenente le condizioni per attivare interventi finalizzati ad attività extrascolastiche per minori con deficit uditivo L'anno 2015, il giorno... del mese di..., nella sede della Direzione Servizi Sociali, ubicata in Via Veneto n. 83, fra il Comune di Taranto che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, C. F. 80008750731, rappresentato dalla Dott.ssa Antonia FORNARI in qualità di Dirigente Servizi Sociali autorizzato alla stipula della presente in base all' art. 107 del T.U.E.L. nato a... il..., e l'associazione..., che in seguito sarà chiamata Organizzazione, con sede legale in Taranto, Via..., rappresentata dal Sig.... nato a..., il..., C. F...., in qualità di rappresentante legale dell'associazione stessa PREMESSO CHE Con Determinazione Dirigenziale n.131 del 10/02/2015 è stato approvato un Avviso di Selezione Pubblica per stipulare apposita convenzione con Associazioni di Volontariato al fine di procedere alla realizzazione del progetto denominato servizio di Attività extrascolastiche per minori con deficit uditivo, in attuazione al Piano di Zona 2014 2016; Con Determinazione Dirigenziale n. del è stata individuata l' Associazione a cui affidare, lo svolgimento delle prestazioni previste nel progetto di cui in premessa, attraverso la stipula della presente convenzione; l'associazione sopra nominata è regolarmente iscritta al Registro con n.... del..., e che non sono in atto procedure di revoca; Che la stessa opera in ambito territoriale nel settore dell'handicap, promuovendo interventi di reinserimento sociale; Che il Comune di Taranto, tenuto conto che la proposta progettuale avanzata dall'associazione..., con cui intende instaurare un rapporto convenzionale, consente di innalzare il livello di qualità delle prestazioni sociali svolte dalla Direzione SS. SS.;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 FINALITA' DELL'ACCORDO L Amministrazione Comunale, nell ambito degli interventi predisposti per persone con disabilità e relative famiglie con finanziamenti rivenienti dal Piano Sociale di Zona 2014-2016, intende promuovere azioni per migliorare i livelli di qualità della vita relazionale e sociale con la collaborazione di Associazioni di volontariato a cui affidare il Progetto ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE PER MINORI CON DEFICIT UDITIVO. con la finalità di: Dare un sostegno didattico nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola e per tutti coloro che abbiano necessità di approfondimenti riguardo gli argomenti trattati nelle ore di lezione ; Assistere i bimbi in linea con la programmazione; Favorire il processo di crescita, di socializzazione e di partecipazione alla vita sociale; Promuovere e sviluppare attività creative e di tempo libero; Offrire un punto di ritrovo, creando occasioni di incontro e di comunicazione tra minori con disabilità uditiva e non; Stimolare il raggiungimento e il mantenimento di autonomia personale; Abbattere la barriere comunicative; Offrire pari opportunità; Consentire di esprimere pienamente le proprie potenzialità: ART. 2 DESTINATARI Il Servizio è rivolto a minori con deficit uditivo frequentanti gli istituti scolastici di competenza comunale, di età compresa tra i 6 e i 16 anni individuati attraverso il servizio USP- Ufficio Scolastico Provinciale DURATA ART. 3 E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE Il progetto si protrarrà per la durata di mesi 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione. L'Amministrazione Comunale può risolvere in ogni momento la Convenzione dopo aver comunque diffidato l'associazione affidataria con lettera scritta, qualora accerti irregolarità sulla esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altra inadempienza di natura civilistica e/o di natura amministrativa. Alla data di scadenza, la stessa si intende risolta senza obbligo di preventiva disdetta.
ART. 4 PERSONALE Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'associazione garantisce la disponibilità di un adeguato numero di volontari aderenti e di dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione rispetto agli interventi cui sono destinati. L'Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa regionale e nazionale e della presente Convenzione. Tutto il personale volontario operante nell'associazione - con riferimento alle O. D. V. - dovrà essere regolarmente assicurato ai sensi della vigente normativa. In ogni caso l'associazione affidataria solleva l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità sia per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo, sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte degli operatori, nei confronti degli utenti e di terzi. Tutto il personale volontario impegnato dovrà effettuare il Servizio con diligenza e riservatezza seguendo il principio della collaborazione con ogni operatore: L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolte, ai sensi dell'art.3 comma 4 della 266/91.legge ART. 5 IMPORTO E MODALITA' DI RIMBORSO SPESE Per le prestazioni di cui alla presente Convenzione, l'associazione riceverà un rimborso spese stabilito fino ad un massimo di 4.850,00, intendendo tale corresponsione onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti per la gestione delle attività oggetto della presente Convenzione; importo che sarà liquidato con le modalità in uso, ovvero entro 60 giorni dal ricevimento delle note di debito presentate mensilmente dalla Associazione affidataria, corredate dall'elenco nominativo delle presenze nel periodo di riferimento e debitamente firmato dal rappresentante legale, unitamente a dettagliata relazione sulle attività svolte. ART. 6 INIZIO ATTIVITA' L'Associazione affidataria deve avviare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e inviare relativa comunicazione formale al Dirigente della Drezione Servizi Sociali. ART. 7 CONTROLLO DELLE ATTIVITA' L'Amministrazione, eserciterà controlli e verifiche sul regolare svolgimento del Servizio affidato, sullo stato di attuazione degli interventi e sulla qualità delle prestazionirese. Qualora a seguito di controlli e verifiche dovessero riscontrarsi prestazioni rese in difformità del progetto o delle direttive indicate dall'avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n.131 del 10/02/2015 l'associazione dovrà tempestivamente provvedere ad eliminare le disfunzioni. ART. 8 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione avrà la durata di mesi 4 ( quattro ), a valere dalla data di avvio delle attività. Alla data di scadenza la stessa si intende risolta senza obbligo di preventiva disdetta. Potrà altresì essere
rinnovata in presenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, previo accordo tra le parti ed assunzione di provvedimento amministrativo. ART. 9 OBBLIGHI DELL' ASSOCIAZIONE L'Associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare, sotto la rispettare, sotto la propria responsabilità, tutte le normative vigenti, come pure i regolamenti, in materia di sicurezza, assicurazioni, prevenzione degli infortuni e di quantaltro possa comunque interessare le attività oggetto della presente convenzione. Deve garantire che le strutture e le attrezzature sia dell'associazione che di terzi eventualmente messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, corrispondono ai requisiti di sicurezza. Rimane espressamente convenuto che l'associazione si impegna a stipulare polizza assicurativa nei confronti del personale volontario, a copertura di infortuni, rischi, malattie connessi allo svolgimento delle suddette attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni causati dal personale volontario. L'Associazione è obbligata a fornire una relazione descrittiva del lavoro svolto ogni due mesi ed ogni qualvolta sia richiesto, a garantire una relazione tecnica finale delle attività svolte, nonché adeguata attivitàdi informazione, comunicazione, relativamente al Servizio svolto. ART.10 MODALITA' DI RIMBORSO SPESE Il Comune liquiderà a titolo di rimborso, quanto sostenuto dietro presentazione di giustificativi di spese, unitamente a relazioni tecniche Il rimborso spese verrà liquidato bimestralmente con erogazione di una tranche anticipata. Saranno ammessi a rimborso: i giustificativi di spesa intestati esclusivamente all'associazione affidataria e pertinenti con il servizio; spese relative al personale. Non sono ammissibili i rimborsi per spese forfettarie. ART. 11 RISERVATEZZA L' Associazione si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy. ART. 12 MODIFICHE Qualora si ritenga necessario, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, la presente convenzione potrà essere modificata, durante il periodo di vigenza, mediante accordo formale ART. 13 RISOLUZIONE L'Amministrazione può risolvere la presente convenzione, in ogni momento, previa diffida per inadempienza degli impegni previsti nell'avviso Pubblico di cui all'atto Dirigenziale n. 131 del 10/02/2015 e negli articoli della stessa Convenzione In tale circostanza l'amministrazione procederà ad affidare il servizio alla seconda Associazione in graduatoria.
ART. 14 CONTROVERSIE Qualunque controversia dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione sarà competente il Foro di Taranto. ART. 15 NORME FINALI Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia al Codice Civile ed alla normativa di riferimento (L. 266/91, L. R. 11/94, L.383/2000, L. R. 39/07). Taranto, lì... Il Legale Rappresentante l'associazione Affidataria Dott... Il Dirigente dei Servizi Sociali Dott.ssa Antonia FORNARI Dott...