Esecuzione dell'assicurazione obbligatoria Suva nell'amministrazione federale

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Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale del personale UFPER Direttiva Suva Esecuzione dell'assicurazione obbligatoria Suva nell'amministrazione federale Indice 1. Definizione...3 1.1 Assicurazione obbligatoria...3 1.2 Lavoratore...3 1.3 Territorialità...3 1.4 Partecipazione ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici, membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario...3 1.5 Inizio e fine dell assicurazione...4 1.6 Infortuni professionali (IP) e infortuni non professionali (INP)...4 1.7 Occupati a tempo parziale...4 1.8 Guadagno assicurato...4 1.9 Assicurazione mediante convenzione...4 2. Organizzazione del Servizio Suva...5 2.1 Istanze interessate...5 2.2 Esecuzione della LAINF nelle Unità amministrative...5 3. Premi della Suva...6 3.1 Tassi dei premi...6 3.2 Premi a carico dell Amministrazione federale...6 3.3 Premi a carico del personale...6 3.4 Determinazione della somma salariale provvisoria soggetta a premi...6 3.5 Deduzione del premio AINP via sistema di informazione del personale...6 3.6 Deduzione del premio AINP al di fuori del sistema di informazione del personale...6 3.7 Addebitamento dei crediti...7 3.8 Copertura per INP...7 3.9 Versamento dei premi...7 3.10 Somma salariale definitiva soggetta a premi...7 4. Casi particolari...7 4.1 Disposizioni generali...7 4.2 Persone che percepiscono un onorario...8 4.3 Praticanti, apprendisti, volontari, stagisti...8 4.4 Lavoratori a domicilio...8 5. Prestazioni della Confederazione in caso di infortunio e prestazioni secondo LAINF...8 5.1 In generale...8 5.2 Computo delle prestazioni secondo LAINF...8 5.3 Trattenute e riduzioni delle prestazioni della Confederazione...9 5.4 Prestazioni in caso di infortunio professionale...9 1/18

5.5 Regresso...9 6. Informazione del personale...9 6.1 In generale...9 6.2 Nuovi assunti...9 6.3 Modifiche...9 7. Notifica dell infortunio e conteggio...10 7.1 Notifica dell infortunio...10 7.2 Comunicazione dell indennità giornaliera...11 7.3 Riduzione e rifiuto di prestazioni...11 7.4 Assenze di breve durata...11 7.5 Versamento dell indennità giornaliera...12 7.6 Diritto all indennità giornaliera superiore al diritto al salario...12 7.7 Pagamento diretto dell indennità giornaliera Suva...12 7.8 Riduzione del salario...12 7.9 Trattenuta in caso di ricovero in ospedale/stabilimento di cura...12 7.10 Versamento di redditi non soggetti a contributi AVS e redditi non soggetti a premi Suva...12 8. Rendite...13 8.1 Basi per le rendite...13 8.2 Decisioni di rendita e pagamento della rendita...13 8.3 Compensazione rispettivamente computo della rendita Suva e salario...13 8.4 Compensazione rispettivamente computo delle rendite Suva e prestazioni rispettivamente prestazioni di previdenza Publica in caso di infortuni professionali.13 9. Servizio medico (SM) / Medical service...13 9.1 Pensionamento anticipato...13 10. Entrata in vigore...13 11. Abbreviazioni...14 12. Sussidi informativi...14 12.1 Informazioni...14 12.2 Elenco delle agenzie Suva (con indirizzo)...15 12.3 Notifica d infortunio LAINF...16 12.4 Spiegazioni su singole domande della notifica dell infortunio / Esempi...18 2/18

1. Definizione 1.1 Assicurazione obbligatoria Dal 1 gennaio 1984 sono in vigore la legge del 20 marzo 1981 sull assicurazione contro gli infortuni ( LAINF) e l ordinanza del 20 dicembre 1982 sull assicurazione contro gli infortuni ( OAINF); dal 1 gennaio 2003 è in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Secondo l articolo 66 capoverso 1 lettera p LAINF sono assicurati d obbligo alla Suva i lavoratori dell Amministrazione federale, delle aziende e degli stabilimenti della Confederazione. 1.2 Lavoratore (art. 1a LAINF / art. 1 OAINF) È considerato lavoratore chiunque esercita un attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). 1.3 Territorialità (art. 2 LAINF / art. 4 e 5 OAINF) L assicurazione è valida nel mondo intero e di principio resta efficace anche se il lavoratore si reca all estero per motivi professionali o privati. L assicurazione non è interrotta se il lavoratore esegue all estero un attività per conto del datore di lavoro durante un periodo limitato, di regola fino a 2 anni. Rimane assicurato il personale, occupato secondo il diritto svizzero nelle amministrazioni pubbliche svizzere, che svolge attività temporanea o permanente all estero. 1.4 Partecipazione ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici, membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario Le persone che partecipano ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici e i membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario sono di principio assicurati all assicurazione militare per tutta la durata del loro impiego. L assicurazione contro gli infortuni della Suva inizia nel momento in cui la persona privata (non vale per i militari di professione e gli aspiranti) inizia il rapporto di lavoro (art. 3 cpv. 1 LAINF in combinato disposto con l art. 66 cpv. 1 lett. p LAINF). Durante l impiego sono detratti dal salario solamente i premi AINP. Conformemente all articolo 3 capoverso 2 LAINF sussiste termine suppletivo di copertura; l articolo 3 capoverso 3 LAINF prevede inoltre la possibilità di stipulare l assicurazione mediante convenzione (vedi n. 1.9). Di conseguenza la Suva fornisce le prestazioni soltanto in caso di infortunio non professionale che si verifica durante il termine suppletivo di copertura oppure durante il periodo per il quale, prima dello scadere del termine suppletivo di copertura, è stata stipulata l assicurazione mediante convenzione. I militari di professione/aspiranti sono assicurati esclusivamente presso l assicurazione militare (prima, durante e dopo l impiego all estero, con lo status AM assicurati a titolo professionale ). Il termine suppletivo di copertura secondo LAINF non ha efficacia. Per questa categoria non è necessaria la possibilità di stipulare l assicurazione mediante convenzione. 3/18

1.5 Inizio e fine dell assicurazione (art. 3 LAINF / art. 7 OAINF) L assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore comincia o avrebbe dovuto cominciare l attività in virtù dell assunzione, in ogni caso però dal momento in cui egli si avvia al lavoro. L assicurazione termina allo spirare del trentesimo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario. Per la definizione di salario si rimanda all articolo 7 OAINF. 1.6 Infortuni professionali (IP) e infortuni non professionali (INP) (art. 7 e 8 LAINF / art. 12 e 13 OAINF) Sono infortuni professionali quelli di cui è vittima l assicurato nell eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell interesse di quest ultimo. Sono pure considerati infortuni professionali quelli accaduti durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se l assicurato è autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale. Le malattie professionali sono di principio assimilate agli infortuni professionali. Sono infortuni non professionali tutti quelli che non rientrano nel novero degli infortuni professionali. Per principio vi rientrano gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno (eccezione vedi n. 1.7 e art. 7 cpv. 2 LAINF). Per le ricadute e i postumi tardivi si applicano gli stessi criteri di valutazione applicati per il caso base assicurato. 1.7 Occupati a tempo parziale (art. 7 LAINF / art. 13 OAINF) Sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali i lavoratori occupati a tempo parziale che lavorano presso un datore di lavoro almeno per otto ore la settimana. Per i lavoratori occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore a otto ore settimanali, gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno sono considerati infortuni professionali. In caso di infortunio non professionale non esiste nesso imprescindibile tra premi pagati e copertura assicurativa da parte della Suva; l obbligo della Suva di versare prestazioni in caso di evento assicurato discende esclusivamente dalla regola delle otto ore. 1.8 Guadagno assicurato (art. 15 LAINF / art. 22, 23 e 24 OAINF) Il guadagno assicurato comprende di principio tutte le componenti del salario soggette a contributi AVS a cui si aggiungono gli assegni di custodia, gli assegni soggetti a contributi AVS, le rimunerazioni e le indennità. L importo massimo del guadagno assicurato è stabilito dal Consiglio federale. 1.9 Assicurazione mediante convenzione (art. 3 cpv. 3 LAINF / art. 8 OAINF) Alla scadenza della copertura assicurativa (n. 1.5), l assicurazione infortuni non professionali può essere prolungata mediante convenzione fino a sei mesi consecutivi. 4/18

È compito del lavoratore stipulare l assicurazione mediante convenzione direttamente con la competente agenzia Suva prima della scadenza dei 30 giorni (secondo n. 1.5). 2. Organizzazione del Servizio Suva 2.1 Istanze interessate Le seguenti istanze partecipano all esecuzione della LAINF in seno all Amministrazione federale: Ufficio federale del personale UFPER a) Ufficio Suva - negozia i premi con la Suva - paga in anticipo alla Suva i premi annuali dell Amministrazione federale - redige la direttiva e informa le Unità amministrative in merito a modifiche e adeguamenti, in particolare sui tassi dei premi in vigore b) Politica della previdenza del personale PPP - si occupa di questioni di politica del personale inerenti alla LAINF Consulenza sociale per il personale federale CS - d intesa con l AI coordina il reinserimento con la Suva Cassa pensioni della Confederazione Publica - computa le rendite della Suva sulle rendite di Publica Unità amministrativa - notifica gli infortuni alla Suva - trasmette una copia della notifica d infortunio alla Cassa pensioni della Confederazione qualora debba essere versata una rendita del secondo pilastro - segue la pratica fino alla chiusura del caso d infortunio - trasmette i singoli ricorsi al Servizio giuridico dell Amministrazione federale delle finanze - iscrive a preventivo i premi dell AIP e 1/3 dei premi dell AINP - computa le prestazioni della Suva sui salari - inserisce nel sistema di informazione del personale le modifiche di pagamento delle indennità giornaliere della Suva Agenzia Suva competente - in veste di assicuratore segue il singolo caso sino alla chiusura della pratica Servizio giuridico dell Amministrazione federale delle finanze - si occupa dei casi di regresso ai sensi del numero 5.5 Servizio medico (SM) / Medical service - coordina le questioni mediche tra Suva e Unità amministrativa 2.2 Esecuzione della LAINF nelle Unità amministrative Per le questioni amministrative e finanziarie relative agli infortuni è competente il Servizio del personale della rispettiva Unità amministrativa. A ciascuna Unità amministrativa è attribuito 5/18

un numero particolare Suva per facilitare la liquidazione dei casi. I loro compiti sono definiti nel capitolo 7 "Notifica dell infortunio e conteggio", capitolo 8 "Rendite" e capitolo 9 "Servizio medico / Medical service". 3. Premi della Suva 3.1 Tassi dei premi La Suva determina i tassi dei premi per l AIP e l AINP. 3.2 Premi a carico dell Amministrazione federale Secondo l articolo 91 capoverso 1 LAINF, i premi per l assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie professionali sono a carico dell Amministrazione federale. 3.3 Premi a carico del personale Secondo il decreto del Consiglio federale del 15 dicembre 1997, i premi per l assicurazione INP sono per 1/3 a carico dell Amministrazione federale e per 2/3 a carico dei lavoratori. L importo massimo del guadagno assicurato è stabilito secondo l articolo 22 capoverso 1 OAINF. 3.4 Determinazione della somma salariale provvisoria soggetta a premi L UFPER stabilisce la somma salariale provvisoria soggetta a premi Suva per l assicurazione IP e INP per l intera Amministrazione federale. Tutte le voci di bilancio che riguardano gli stipendi o le altre rimunerazioni soggette a premio sono fissate dalle Unità amministrative. 3.5 Deduzione del premio AINP via sistema di informazione del personale I premi dell assicurazione INP a carico dei lavoratori (vedi n. 3.3) sono dedotti mensilmente dal salario e dalle altre rimunerazioni soggette a premio attraverso il sistema di informazione del personale dell Amministrazione federale (Istruzioni secondo BV PLUS, vedi n. 12). 3.6 Deduzione del premio AINP al di fuori del sistema di informazione del personale La deduzione di cui al numero 3.3 in caso di salari e rimunerazioni soggette a premio non e- laborati via sistema di informazione del personale dell Amministrazione federale è effettuata manualmente. 6/18

3.7 Addebitamento dei crediti Per i lavoratori i cui salari e rimunerazioni soggetti a premio sono pagati attraverso crediti per beni e servizi, crediti quadro, crediti di ricerca o crediti di terzi, i premi AIP e AINP devono essere addebitati ai relativi crediti rispettivamente ai crediti dei contributi del datore di lavoro. 3.8 Copertura per INP Le Unità amministrative sono incaricate di stabilire l obbligo di pagamento dei premi INP. Tutte le componenti di reddito soggette ai contributi AVS sono di principio soggette anche all obbligo di pagamento del premio per l assicurazione INP fino all importo massimo del guadagno assicurato dalla Suva. 3.9 Versamento dei premi All inizio dell anno, la Suva trasmette all UFPER il conteggio dei premi annuali per tutto il personale dell Amministrazione federale. Nel mese di marzo, l UFPER fattura alle Unità amministrative i premi AIP e premi AINP del datore di lavoro e del lavoratore. Le Unità amministrative contabilizzano i premi AINP (n. 3.5 e 3.6) e i premi AIP (n. 3.2 e 3.7) su un conto separato nel sistema di informazione del personale. Da questo conto si pagano anche i premi all UFPER. 3.10 Somma salariale definitiva soggetta a premi La somma salariale soggetta a premi è determinante per calcolare i premi per l assicurazione infortuni professionali e non professionali. La determinazione avviene sulla base dei conteggi annui LAINF nel sistema di informazione del personale. Per il calcolo definitivo dei premi annuali occorre notificare separatamene all Ufficio Suva, con l apposito modulo Dichiarazione dei salari, il versamento dei salari che non sono elaborati via sistema di informazione del personale (n. 3.6). A fine anno, il CCRU BV Plus (UFPER) trasmette i moduli alle Unità amministrative. 4. Casi particolari 4.1 Disposizioni generali Per tutti i casi particolari si applicano le seguenti disposizioni generali: - tutte le persone che non sono assicurate contro gli IP e/o gli INP vengono informate per scritto - tutti i redditi soggetti a contributi AVS sono di principio soggetti anche al pagamento dei premi secondo LAINF; i limiti d età determinanti per l esonero dal pagamento dei contributi AVS non valgono per la LAINF - tutti gli infortuni devono essere notificati sistematicamente alla Suva anche se non sono stati pagati premi per l assicurazione INP. 7/18

4.2 Persone che percepiscono un onorario Le persone che percepiscono un onorario sono assicurate contro gli INP unicamente se l orario effettivo di lavoro raggiunge chiaramente almeno otto ore settimanali. In questo caso devono essere dedotti i premi INP. Nei casi di indennità "per caso", "per candidato" ecc. non devono essere dedotti i premi (n. 1.7). 4.3 Praticanti, apprendisti, volontari, stagisti Per queste categorie di personale valgono di principio le stesse disposizioni applicabili ai lavoratori (n. 1.2). La deduzione del premio INP deve essere effettuata anche se la retribuzione della Confederazione non si basa sul regolamento dei salari oppure se l età è inferiore ai 18 anni. Le deroghe a questo principio si basano sulla regola delle otto ore. Per le persone che non percepiscono un salario si rimanda all articolo 115 capoverso 1 lettera b OAINF. 4.4 Lavoratori a domicilio È considerato lavoratore a domicilio chiunque nel proprio appartamento o in un altro locale da lui scelto svolge lavoro a domicilio per conto di un datore di lavoro in corrispettivo di un salario. È considerato lavoratore a domicilio anche il familiare e l ausiliario se il loro contributo non si limita a piccoli aiuti saltuari. L AIP copre anche gli infortuni occorsi mentre la persona si reca a prendere o consegnare il lavoro a domicilio. Se la persona non lavora nel proprio appartamento, bensì in un altro locale da essa scelto, l AIP copre anche gli infortuni occorsi nel tragitto per recarsi al lavoro. Il lavoratore a domicilio è assicurato contro gli INP se lavora almeno otto ore la settimana per conto della Confederazione. Per calcolare il tempo di lavoro si applica il metodo del tempo prestabilito. Le Unità amministrative sono responsabili della registrazione delle ore e della loro trasmissione periodica. 5. Prestazioni della Confederazione in caso di infortunio e prestazioni secondo LAINF 5.1 In generale Le prestazioni della Confederazione secondo gli articoli 56-58 OPers non sono di principio toccate dalla LAINF; i lavoratori hanno in primo luogo diritto alle prestazioni della Confederazione e soltanto in secondo luogo alle prestazioni della Suva. 5.2 Computo delle prestazioni secondo LAINF Se i lavoratori hanno diritto per lo stesso motivo a prestazioni della Confederazione e a prestazioni della Suva, queste ultime sono computate sulle prestazioni della Confederazione (art. 58 OPers). Vale la regola secondo cui ai lavoratori spettano le prestazioni di importo superiore, al massimo però le rimunerazioni che avrebbero ricevuto per le prestazioni senza infortunio. Per il computo delle prestazioni è competente l autorità indicata all articolo 2 OPers. 8/18

5.3 Trattenute e riduzioni delle prestazioni della Confederazione Le trattenute in caso di ricovero in ospedale e le riduzioni per propria colpa operate dalla Suva secondo LAINF sono pure computate sulle prestazioni della Confederazione (art. 57 cpv. 3 e art. 58 cpv. 2 OPers). L esecuzione delle trattenute e delle riduzioni spetta all autorità competente secondo l articolo 2 OPers. 5.4 Prestazioni in caso di infortunio professionale Il datore di lavoro versa le prestazioni in caso di infortuni professionali e malattie professionali assimilabili se la totalità delle prestazioni delle assicurazioni sociali non raggiunge il guadagno determinante. I particolari sono disciplinati dall articolo 63 OPers e dall articolo 26 O- OPers. L UFPER coordina ed esegue le prestazioni. 5.5 Regresso Se un terzo ha causato l infortunio, la Confederazione subentra, fino a concorrenza delle sue prestazioni in caso d infortunio, nei diritti del lavoratore e dei suoi superstiti. La Suva informa il Servizio giuridico dell AFF sugli infortuni occorsi agli impiegati della Confederazione per i quali è verosimilmente responsabile un terzo. Rientrano in linea di considerazione la responsabilità del detentore di veicoli a motore, del proprietario di un edificio e del detentore di animali. La Suva avvisa l AFF non appena un caso è chiuso sotto il profilo medico. L AFF invita quindi le Unità amministrative a comunicarle l importo delle prestazioni complementari versate dalla Confederazione. I diritti di regresso della Confederazione sono fatti valere dalla Suva (in base alla convenzione tra Confederazione e Suva) e sono trattati dal Servizio giuridico dell AFF (vedi circolare 45.55.15 del 22 novembre 1989 dell UFPER). 6. Informazione del personale 6.1 In generale Nel loro settore di competenza, le Unità amministrative informano il personale su tutte le questioni concernenti la LAINF, le prestazioni Suva e le prestazioni della Confederazione in caso d infortunio. Eventuali modifiche intervenute in questi ambiti devono pure essere segnalate tempestivamente al personale. 6.2 Nuovi assunti Le Unità amministrative informano i nuovi assunti sulle prestazioni della Confederazione e sulle prestazioni della Suva secondo LAINF. In particolare informano i nuovi assunti su eventuali lacune assicurative che riguardano le prestazioni della Suva in caso di ricovero in ospedale (camera comune), le prestazioni per i mezzi ausiliari e la durata del pagamento del salario in caso di rapporto di durata limitata (art. 23 O-OPers). I nuovi assunti non assicurati contro gli INP a causa della regola delle otto ore devono pure essere informati di questa deroga. 6.3 Modifiche Se cambia la durata di lavoro del lavoratore, le Unità amministrative verificano se la copertura AINP continua a sussistere oppure se inizia a decorrere da quel momento. In caso di 9/18

cambiamento, modificano il rispettivo codice nel sistema di informazione del personale. Le modifiche sono pubblicate sul sito Internet di BV PLUS (vedi n. 12.1). 7. Notifica dell infortunio e conteggio 7.1 Notifica dell infortunio (art. 45 e 46 LAINF / art. 53 OAINF) Il diritto all indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell infortunio (giorni civili). Se il lavoratore non si assenta dal servizio o si assenta soltanto per il periodo di carenza (il giorno d infortunio più i due giorni successivi) occorre di principio compilare la Notifica d infortunio bagattella LAINF. Il ricevimento di questa notifica non comporta una risposta da parte della Suva. In luogo della notifica d infortunio bagattella, nei seguenti casi bisogna sempre compilare la Notifica d infortunio LAINF (set di fogli bianchi): a) malattia professionale b) lesione dentaria c) ricaduta (ripresa delle cure mediche e via di seguito) La Notifica d infortunio LAINF deve sempre essere compilata se il lavoratore si assenta dal servizio oltre il periodo di carenza di tre giorni civili oppure se l incapacità lavorativa inizia soltanto dopo tale periodo. Se si presume che l infortunio comporti il pagamento di una rendita, occorre inviare una copia della notifica d infortunio a Publica. Vanno osservati i seguenti punti: a) i partecipanti ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici nonché i membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario indicano anche questo impiego sulla riga riservata al nome del datore di lavoro. Esempio: Dipartimento federale degli affari esteri; impiego per azioni di mantenimento della pace; b) in caso di infortunio non professionale è necessario prestare particolare attenzione alla domanda 8 sulla Notifica dell infortunio LAINF, rispettivamente alla domanda 7 sulla Notifica d infortunio bagattella LAINF. Fino a quando ha lavorato l infortunato per l ultima volta nell impresa prima dell infortunio? Se egli non ha lavorato prima dell infortunio (fatta eccezione per il fine settimana) bisogna indicare i motivi dell assenza (ad es. vacanze, malattia, servizio militare o civile obbligatorio in Svizzera, servizio di protezione civile, congedo non pagato e altro); c) per le indicazioni relative al salario (domanda 12 della notifica infortunio LAINF) occorre specificare il salario effettivamente percepito. In caso di lavoro a tempo parziale il salario annuale deve essere proporzionalmente ridotto. Pertanto in caso di salario base annuale di 90 000 franchi lordi e un grado di occupazione del 70 per cento deve essere indicato un salario di 63 000 franchi; d) per il calcolo dell indennità giornaliera deve essere considerato anche un eventuale premio fedeltà versato in contanti nell anno precedente l infortunio. 10/18

Esempio: l infortunio si verifica il giorno 8 ottobre 2007. Un premio fedeltà versato nel periodo dall 8 ottobre 2006 al 7 ottobre 2007 (anno precedente l infortunio) può pertanto essere fatto valere; e) sul certificato d infortunio (4 modulo del set) il medico curante attesta l incapacità lavorativa. Alla chiusura del caso, l Unità amministrativa verifica questi dati confrontandoli con l effettiva assenza dal lavoro. Il pagamento dell indennità giornaliera inizia dopo che il certificato d infortunio perviene alla Suva. I lavoratori con capacità lavorativa parziale devono rispettare l orario di lavoro pieno, a meno che per motivi medici il medico prescriva altro (ad es. lavoro a mezza giornata). Questa indicazione figura sul certificato d infortunio. 7.2 Comunicazione dell indennità giornaliera L agenzia Suva informa l Amministrazione in merito al riconoscimento del caso. Nella relativa lettera figurano anche le seguenti indicazioni: a) aliquota dell indennità giornaliera (tenuto conto di eventuali riduzioni); b) inizio del diritto all indennità giornaliera; c) eventuale contributo ai costi per il vitto in caso di ricovero in ospedale/stabilimento di cura (trattenuta ospedaliera). 7.3 Riduzione e rifiuto di prestazioni La Suva comunica direttamente all assicurato, mediante decisione impugnabile, la riduzione o il rifiuto di prestazioni. La Suva notifica l entità finanziaria della riduzione all Unità amministrativa che può riguardare la seguente fattispecie: a) concorso di differenti cause di danno che non influiscono sul pagamento del salario in caso d infortunio (art. 36 cpv. 2 LAINF, art. 47 OAINF); b) infortunio per propria colpa (art. 37 LAINF) oppure pericoli straordinari e atti temerari (art. 39 LAINF) che comportano anche la riduzione del salario (art. 57 cpv. 3 OPers, art. 27 O-OPers). In caso di riduzioni secondo l articolo 57 capoverso 3 OPers e l articolo 27 O-OPers, l autorità competente secondo l articolo 2 OPers deve osservare le disposizioni concernenti la procedura previste dalla LPers (art. 34 segg.). 7.4 Assenze di breve durata Per poter ottenere dalla Suva le prestazioni assicurative occorre notificare alla stessa con l apposito modulo Assenze brevi le assenze di breve durata per esempio visite mediche o terapie - connesse con un infortunio professionale o non professionale. Per determinare la 11/18

durata dell assenza è determinante la rilevazione del tempo. Ciascuna assenza superiore a 2,5 ore deve essere giustificata. Per motivi di economicità occorre fare in modo che gli assicurati con abilità lavorativa parziale che non lavorano l intera giornata si rechino dal medico o alle sedute di terapia nelle ore in cui non prestano servizio. Di regola, il modulo per le assenze di breve durata deve essere trasmesso contestualmente al certificato d infortunio. 7.5 Versamento dell indennità giornaliera Le indennità giornaliere pagate dalla Suva devono essere versate alle Unità amministrative. 7.6 Diritto all indennità giornaliera superiore al diritto al salario L assicurato ha diritto all importo dell indennità giornaliera della Suva (art. 24 cpv. 2 O- OPers) se il diritto al salario (art. 56-58 OPers) è inferiore all indennità giornaliera Suva. 7.7 Pagamento diretto dell indennità giornaliera Suva Di principio tutte le indennità giornaliere della Suva vengono incassate dalla Confederazione (dalle Unità amministrative). Il pagamento diretto dell indennità giornaliera Suva ai lavoratori è ammesso se l indennità giornaliera della Suva sostituisce la continuazione del pagamento del salario da parte della Confederazione (ad es. dopo la fine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, art. 23 O-OPers). Il pagamento diretto deve essere ordinato dall Unità amministrativa. 7.8 Riduzione del salario In caso di riduzione delle prestazioni Suva secondo gli articoli 37 e 39 LAINF, l autorità competente giusta l articolo 2 OPers ordina le rispettive riduzioni di salario. Le riduzioni delle prestazioni devono essere attribuite ai crediti per il personale delle Unità amministrative. 7.9 Trattenuta in caso di ricovero in ospedale/stabilimento di cura La Suva comunica le trattenute in caso di ricovero in ospedale/stabilimento di cura sulla distinta dell indennità giornaliera. Le relative mutazioni di salario devono essere effettuate nelle Unità amministrative. In caso di pagamento in contanti è compito del contabile effettuare la rispettiva trattenuta. 7.10 Versamento di redditi non soggetti a contributi AVS e redditi non soggetti a premi Suva Le Unità amministrative sono responsabili che le indennità giornaliere versate dalla Suva siano considerate nel salario AVS rispettivamente nel salario Suva del lavoratore infortunato. Le indennità giornaliere sono contabilizzate come riduzione delle spese salariali. Le indennità versate per costi amministrativi devono essere contabilizzate come entrate alla voce Rimborsi vari (Istruzioni secondo BV PLUS, vedi n. 12). 12/18

8. Rendite 8.1 Basi per le rendite Se dall infortunio sorge il diritto a una rendita, l Unità amministrativa deve fornire all agenzia Suva i documenti necessari per il calcolo della rendita. La Suva trasmette all Unità amministrativa il rispettivo modulo Guadagno annuale. 8.2 Decisioni di rendita e pagamento della rendita Di principio la Suva comunica la decisione di rendita e paga le rendite direttamente all assicurato. L Ufficio Suva informa l Unità amministrativa e Publica. 8.3 Compensazione rispettivamente computo della rendita Suva e salario Se il rapporto di lavoro del beneficiario di rendita non è stato sciolto, la competente autorità di cui all articolo 2 OPers deve computare senza indugio le prestazioni Suva sul salario (art. 58 cpv. 1 OPers). Gli importi della riduzione devono essere attribuiti ai crediti per il personale delle Unità amministrative. 8.4 Compensazione rispettivamente computo delle rendite Suva e prestazioni rispettivamente prestazioni di previdenza Publica in caso di infortuni professionali Nel caso di un beneficiario di rendita il cui rapporto di lavoro è stato sciolto, o di un suo superstite, dopo aver eventualmente consultato la competente Unità amministrativa, Publica dispone la compensazione e, in caso di infortunio professionale, versa le prestazioni secondo l articolo 63 OPers e l articolo 26 O-OPers. 9. Servizio medico (SM) / Medical service 9.1 Pensionamento anticipato In caso di pensionamento (parziale) anticipato dovuto a infortunio, l Unità amministrativa deve rivolgersi al Servizio medico / Medical service. 10. Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il 1 aprile 2008 e sostituisce la direttiva del 1 gennaio 2003 (C643 / 276.1). 13/18

11. Abbreviazioni SM AVS LPers OPers O-OPers IP AIP AFF UFPER INP AINP PUBLICA LAINF OAINF Servizio medico / Medical service Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge sul personale federale Ordinanza sul personale federale Ordinanza del DFF concernente l ordinanza sul personale Infortunio professionale Assicurazione infortuni professionali Amministrazione federale delle finanze Ufficio federale del personale Infortunio non professionale Assicurazione infortuni non professionali Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Legge sull assicurazione contro gli infortuni Ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni 12. Sussidi informativi 12.1 Informazioni Sito Internet della Suva Agenzie Suva PUBLICA BV PLUS Doku InfoPers Direttive concernenti il preventivo e il preventivo del personale www.suva.ch www.suva.ch/home/unternehmen/agenturen_adressen.htm www.publica.ch www.egate.admin.ch - BV PLUS Doku www.egate.admin.ch - InfoPers www.accounting.admin.ch 14/18

12.2 Elenco delle agenzie Suva (con indirizzo) 01 Losanna 19, Av. de la Gare 1001 Lausanne 02 La Chaux-de-Fonds 25, Av. Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds 03 Berna Laupenstrasse 11 3001 Bern 04 Basilea St. Jakob-Strasse 24 4002 Basel 05 Aarau Rain 35 5001 Aarau 06 Svizzera Centrale (Lucerna) Löwenplatz 1 6002 Luzern 07 Zurigo Dreikönigsstrasse 7 8022 Zürich 08 Winterthur Lagerhausstrasse 15 8401 Winterthur 09 San Gallo Unterstrasse 15 9001 St. Gallen 10 Bellinzona Piazza del Sole 6 6501 Bellinzona 11 Ginevra 12, Rue Ami-Lullin 1211 Genève 3 12 Sion Av. de Tourbillon 36 1951 Sion 13 Coira Tittwiesenstrasse 25 7001 Chur 021/310 81 11 021/310 81 10 032/911 31 11 032/911 31 13 031/387 33 33 031/381 33 34 061/278 46 00 061/278 46 21 062/836 15 15 062/836 16 49 041/ 418 86 86 041/ 418 86 88 044/ 205 91 11 044/ 205 90 20 052/265 71 71 052/265 70 91 071/227 73 73 071/227 73 77 091/820 20 11 091/820 22 10 022/ 707 84 04 022/ 707 85 05 027/329 12 12 027/329 12 13 081/286 26 11 081/286 26 66 15/18

14 Linth (ex Glarona) Ziegelbrückstrasse 64 8866 Ziegelbrücke 15 Wetzikon Zürcherstrasse 91 8620 Wetzikon 16 Friburgo 3, Rue de Locarno 1701 Fribourg 17 Soletta Schänzlistrasse 8 4500 Solothurn 18 Delémont Quai de la Sorne 22 2800 Delémont 22 Samedan Via Plazzet 16 7503 Samedan 055/617 24 24 055/617 24 25 044/ 933 95 11 044/ 933 95 55 026/350 36 11 026/350 36 21 032/626 45 45 032/622 45 46 032/424 44 11 032/424 44 12 081/851 04 80 081/851 04 88 12.3 Notifica d infortunio LAINF 16/18

12.4 Spiegazioni su singole domande della notifica dell infortunio / Esempi Domanda In generale 1 Numero di telefono del collaboratore responsabile Posto di lavoro dell infortunato Posto di lavoro effettivo se non coincide con l indirizzo dell Ufficio federale. 2 Indicare sempre lo stato civile e il numero dei figli. È importante per stabilire e calcolare una eventuale trattenuta in caso di ricovero in ospedale (art. 27 OAINF). 6 Descrizione dell infortunio Descrivere sinteticamente la dinamica e le condizioni in cui si è verificato l infortunio. Caduta, scontro ecc. L annotazione: "giocando a calcio" non è sufficiente, ma occorre specificare se vi è stata caduta, scontro di gioco e via di seguito. 7 Accertamenti Se vi è stata un inchiesta di polizia (incidente stradale) indicare il rispettivo posto di polizia. Se sono richiesti ulteriori chiarimenti, specificarne la ragione (alcolista ecc.). 8 Infortunio non professionale Indicare il motivo per cui l infortunato non ha lavorato prima dell infortunio (vacanza, malattia, servizio militare o civile obbligatorio in Svizzera, servizio di protezione civile, congedo non pagato ecc.). Vedi numero 7.1, lettera c della direttiva. Compilare in ogni parte la notifica d infortunio e spedirla immediatamente alla competente a- genzia. Grazie della preziosa collaborazione. La notifica dell infortunio deve essere compilata se - l inabilità lavorativa dura più di 3 giorni civili (compreso il giorno dell infortunio) - sussiste malattia professionale - bisogna notificare una lesione dentaria. Se è necessario unicamente un trattamento dentistico, basta inviare la notifica d infortunio alla competente agenzia. Gli altri moduli non servono. L agenzia Suva contatta il dentista e gli spedisce il modulo Preventivo dei costi. Se nessuna di queste condizioni è soddisfatta, è sufficiente inviare la Notifica d infortunio bagatella. In caso di infortunio grave in particolare in caso di decesso occorre avvisare immediatamente per telefono la competente agenzia. In caso di ricaduta deve essere utilizzato il modulo Notifica d infortunio, indicando il precedente numero d infortunio. Se il numero non è noto, occorre indicare la data dell infortunio e il nome del datore di lavoro all epoca dell infortunio. 12 Salario I dati servono a calcolare l indennità giornaliera. Specificare il salario lordo (ossia il salario senza deduzione dei contributi sociali, imposte ecc.) effettivamente percepito dall infortunato al momento dell infortunio. Se l infortunato lavorava a tempo ridotto, indicare anche il salario ridotto (n. 7.1, lett. d della direttiva). Ottobre 2008 18/18