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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1415 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori BORNACIN, DE CORATO, RAGNO e MEDURI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996 Istituzione della Guardia costiera TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 1415 INDICE Relazione.............................................. Pag. 3 Disegno di legge........................................» 6

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 1415 ONOREVOLI SENATORI. È opinione ampiamente diffusa che anche in Italia debba essere istituito un Corpo di guardia costiera. Lo chiedono i cittadini, specialmente quelli che per il mare e sul mare vivono, lavorano, o più semplicemente si divertono. Lo chiedono coloro che amano il mare, e lo considerano un bene naturale da tutelare e difendere. Lo chiedono infine lo Stato e le istituzioni. che hanno il dovere di prevenire e reprimere i reati marittimi e comuni commessi in mare, sul demanio marittimo e nei porti. L attività di vigilanza lungo i circa ottomila chilometri di coste del nostro Paese e all interno degli scali portuali, non può più essere paragonata a quella di 40/50 anni addietro, ove si considerino: a) lo sviluppo economico del Paese, con particolare riferimento alle nuove realtà dei traffici nazionali ed internazionali via mare, che si sono di gran lunga incrementati con navi porta contenitori e navi speciali addette al trasporto di merci pericolose; b) l enorme crescita della nautica da diporto; c) lo sviluppo smisurato dei sistemi di pesca; d) la difesa del mare, con tutte le implicazioni ad essa connesse, come ad esempio un intensa attività sportiva subacquea, che vede coinvolti migliaia di appassionati, ma la cui pratica, non essendo ancora idoneamente regolamentata, comporta attualmente dei rischi rilevanti per la sicurezza non solo degli stessi sportivi, ma anche dei bagnanti e della navigazione nei tratti di mare interessati dal fenomeno; e) la piaga dell immigrazione clandestina via mare, accentuatasi in questi ultimi anni in modo preoccupante specie nelle regioni meridionali, che ha dato luogo non di rado a vere e proprie tragedie, con perdite di vite umane e situazioni di disagio per le popolazioni interessate; f) il fenomeno altrettanto inquietante del traffico di droga, che è in parte agevolato dall impossibilità di effettuare controlli capillari sulle decine di migliaia di imbarcazioni da diporto e mercantili che quotidianamente solcano le nostre acque per l esiguità dei mezzi a disposizione oltre che per lo scarso coordinamento attualmente esistente tra tutte le varie di polizia operanti in mare e nei porti; g) i gravosi impegni derivanti dalla partecipazione del nostro Paese ad organismi internazionali (Unione Europea. ONU, NA- TO, eccetera). Per l espletamento di questa vasta gamma di compiti operativi e di altri non meno importanti, come la vigilanza anti-terrorismo, anti-contrabbando eccetera, operano attualmente sul mare il Corpo delle Capitanerie di porto (i cui reparti operativi hanno assunto dal giugno 1989 la denominazione di «Guardia costiera»), il Corpo della Guardia di finanza, l Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Mentre il Corpo della Guardia di finanza, l Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sono corpi di polizia, rispettivamente ad ordinamento militare i primi due e ad ordinamento civile l ultimo ai sensi dell articolo 16 della legge 1 o aprile 1981, n. 121, con ordinamento, rapporto di impiego e trattamento economico specificatamente previsto per le Forze di polizia (il cosiddetto «comparto sicurezza»), il Corpo delle Capitanerie di porto è un corpo della marina militare, inserito nell ambito delle Forze armate, che svolge anche compiti di polizia marittima e giudiziaria e che dipende, ai sensi dell articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dal Ministero dei trasporti e della navigazione per l espletamento di tutti i compiti

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 1415 istituzionali previsti dall articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, nonchè di quelli previsti dal codice della navigazione, dal suo regolamento di esecuzione e da tutte le altre leggi speciali relative all intero comparto marittimo (trasporti marittimi e fluviali, cantieristica, nautica da diporto, pesca, eccetera). Tale Corpo ha un ordinamento e uno status giuridico del tutto simili a quelli previsti per le Forze armate, con la sola eccezione del trattamento economico, in quanto viene corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali delle Capitanerie di porto anche l indennità pensionabile spettante alle forze di polizia di cui all articolo 43, comma terzo, della citata legge n. 121 del 1981. Con il presente disegno di legge si intende istituire un Corpo nuovo, moderno ed efficiente, da inserire a pieno titolo tra le forze di polizia previste dalla legge n. 121 del 1981. Secondo quanto disposto dal presente articolato, nella Guardia costiera confluiranno tutto il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, il personale attualmente destinato al sevizio navale e ai reparti subacquei dell Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonchè, su domanda, il personale attualmente destinato al servizio navale e ai reparti subacquei della Polizia di Stato. Al personale della Polizia di Stato già operante nel settore, viene concessa la facoltà di opzione fra il passaggio nella Guardia costiera e la permanenza nei reparti a terra a motivo dell attuale stato giuridico. Il presente disegno di legge prevede per il personale della Guardia costiera un ordinamento ed uno stato giuridico simile a quello delle forze di polizia ad ordinamento militare. È stato anche previsto, dopo due anni dall entrata in vigore della presente legge, l arruolamento di personale di sesso femminile, che potrà svolgere compiti di carattere amministrativo e logistico, con l esclusione dell imbarco sui mezzi aeronavali del Corpo (articolo 3, comma 5). Tenuto conto del carattere innovativo di tutta la legge, è stato introdotto (articolo 4) l arruolamento nella Guardia costiera di «ausiliari di leva» come da tempo avviene nell Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato e nei Vigili del fuoco, in sostituzione dell attuale personale di leva reclutato dalla marina militare con la categoria di «nocchiere di porto», secondo l organico previsto dalla legge 6 agosto 1991, n. 255. Per la gestione di tutto il personale, dei mezzi, delle infrastrutture, per l organizzazione globale del Corpo e per il coordinamento dei servizi istituzionali con i Ministeri interessati, è stato previsto (articolo 2) che il comando generale della Guardia costiera venga riordinato con apposito regolamento da emanarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comando generale dovrà avere cioè competenze ed organizzazione interna simili a quelle dell attuale comando generale della Guardia di finanza. La carica di comandante generale sarà affidata ad un ammiraglio di squadra della marina militare, a tal fine nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministero dei trasporti e della navigazione, mentre quella di comandante in seconda sarà assunta dall ammiraglio ispettore del corpo più anziano in ruolo. Per l espletamento delle funzioni di vigilanza connesse al proprio compito istituzionale, il personale della Guardia costiera dovrà essere dotato di un armamento individuale e di reparto simile a quello delle altre forze di polizia. Il presente disegno di legge prevede altresì all articolo 6 l emanazione di un apposito regolamento ministeriale che determini le caratteristiche delle uniformi, i criteri concernenti l obbligo e le modalità del loro uso, l approvvigionamento e la distribuzione al personale. È stata anche regolamentata in modo dettagliato la formazione del personale (articolo 7). Si ritiene infatti che, in virtù della complessità dei compiti ad essa attribuiti e del costante mutamento delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il comparto di competenza, sia assolutamente indispensabile perseguire la strada dell elevata professionalizzazione e del continuo aggiornamento del personale della Guardia costiera,

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 1415 in particolare degli ufficiali, dei sottufficiali e di tutto il personale di carriera. Nell articolo 8 è stata invece prevista la parziale modifica della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «norme di principio sulla disciplina militare» (in particolare degli articoli 18 e 20), con l istituzione del «COCER Guardia costiera», che dovrà garantire al personale del nuovo Corpo la possibilità di tutelare i propri interessi legittimi al pari di quanto già previsto per tutti gli altri corpi di polizia ad ordinamento militare. In considerazione della costituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, che ha raggruppato in un unico centro direzionale le competenze della navigazione marittima e della navigazione interna, è stato poi previsto che la Guardia costiera abbia competenza anche su tutte le acque interne. Avremo, in buona sostanza, un solo Ministero con un unico corpo di polizia alle sue dipendenze, per disciplinare e vigilare sull intero comparto della navigazione marittima e fluviale. L articolo 10 prevede invece una modifica dei primi due commi dell articolo 57 del codice di procedura penale, in modo da introdurre tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria il personale militare del Corpo della Guardia costiera. È stata infine prevista una specifica delega al Governo per l emanazione di alcuni decreti legislativi che dovranno disciplinare l intera materia inerente il personale del nuovo Corpo, e cioè gli organici, il reclutamento, l avanzamento, lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio. In buona sintesi, siamo convinti che l unificazione delle forze di polizia operanti in mare in un unico Corpo dotato di autonomia gestionale e finanziaria, comporterà non solo un ottimizzazione dei servizi di vigilanza in un settore particolarmente delicato e complesso come quello della navigazione marittima e fluviale, ma anche un significativo risparmio di denaro per l erario (e, dunque, per tutta la collettività), rendendo di fatto possibile una migliore pianificazione delle spese di acquisizione ed esercizio dei mezzi aeronavali e terrestri necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali, nonchè di quelle relative alla gestione e all addestramento del personale.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 1415 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Generalità) 1. Il Corpo delle Capitanerie di porto assume la denominazione di Corpo della Guardia costiera. 2. La Guardia costiera assume le funzioni e le competenze stabilite dalla presente legge nonchè quelle già attribuite al Corpo delle Capitanerie di porto ed alle Forze di polizia dal codice della navigazione e delle altre leggi concernenti le attività che si svolgono in mare, sul demanio marittimo, nei porti e nelle acque interne. 3. Il Corpo della Guardia costiera è custode delle tradizioni e dei valori delle Capitanerie di porto e delle componenti navali della Guardia di finanza, dell Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. 4. La Guardia costiera è un corpo della Marina militare ad ordinamento speciale ed autonomo rispondente a propri compiti istituzionali. 5. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo della Guardia costiera fa parte delle forze di polizia di cui all articolo 16 della legge 1 o aprile 1981, n. 121. Art. 2. (Comando generale della Guardia costiera) 1. Il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di cui all articolo 3 della legge 28 gennaio 1994. n. 84, assume la denominazione di comando generale della Guardia costiera, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione e, per i compiti di carattere militare, dal Ministero della difesa per il tramite del capo di stato maggiore della difesa. 2. Al comando generale sono attribuiti i compiti concernenti l organizzazione, il personale l impiego, i servizi logistici, tecnici ed amministrativi i mezzi e le strutture del-

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 1415 la Guardia costiera, nonchè le funzioni di coordinamento dell attività tecnica operativa e di polizia svolte nei reparti e uffici periferici. 3. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell articolo 17 della legge 21 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate le attribuzioni specifiche e l ordinamento del comando generale della Guardia costiera in sostituzione del regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194. 4. Il comandante generale della Guardia costiera è scelto fra gli ammiragli di squadra del Corpo di stato maggiore della Marina militare in servizio permanente ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della difesa. Il comandante generale è coadiuvato nell esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal comandante generale. 5. La carica di comandante in seconda di cui al comma 4 è assunta dall ammiraglio ispettore del corpo della guardia costiera più anziano in grado. 6. Le attribuzioni specifiche del comandante generale e del comandante in seconda nonchè la durata massima dei rispettivi incarichi, sono determinati con il regolamento di cui al comma 3. Art. 3. (Personale in servizio permanente) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge confluisce nella Guardia costiera il personale già destinato al servizio navale e ai reparti subacquei dell Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonchè, a domanda, il personale già destinato al servizio navale e ai reparti subacquei della Polizia di Stato. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, il personale del Corpo della Guardia co-

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica 1415 stiera è suddiviso nei seguenti ruoli del servizio permanente: a) ruolo degli appuntati e nocchieri di porto; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; d) ruolo degli ufficiali. 3. Per il personale del servizio permanente effettivo è prevista la suddivisione nel ruolo normale e nel ruolo speciale. 4. Con il decreto legislativo di cui all articolo 4 sono definiti i gradi e le funzioni del personale appartenente a ciascun ruolo, nonchè la corrispondenza dei gradi del personale del corpo della guardia costiera con il corrispondente personale delle altre forze di polizia e della Marina militare. 5. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere arruolato nel Corpo della guardia costiera anche personale di sesso femminile. A tal fine il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione. di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, dell interno, della funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca l organico del personale femminile, i ruoli e le rispettive funzioni. Ai fini dell emanazione di tale decreto si applicano le procedure previste dall articolo 3 della legge 6 marzo 1992. n. 216. Art. 4. (Ausiliari di leva) 1. I l M i n i s t r o d e i t r a s p o r t i e de l l a n a v i - g a z i o n e, d ic o n c e r t o c o n i lm i n i s t r o d e l l a d i f e s a, è au t o r i z z a t o a re c l u t a r e a n n u a l - m e n t e n e l C o r p o d e l l a G u a r d i a c o s t i e r a u n c o n t i n g e n t e d in o c c h i e r i d ip o r t o a u s i - l i a r i, n o n s u p e r i o r e a tr e m i l a u n i t à, t r a t t i d a i g i o v a n i i s c r i t t i n e l l e l i s t e d il e v a d ic u i a l l a r t i c o l o 3 7 d e l d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a 1 4f e b b r a i o 1 9 6 4, n. 2 3 7, n e l l o s t e s s o a n n o i n c u i n e f a c c i a n o d o - m a n d a, p r e v i o n u l l a o s t a d e l l e c o m p e t e n t i a u t o r i t à m i l i t a r i. E s s i d e b b o n o e s s e r e i n p o s s e s s o d e i r e q u i s i t i p r e s c r i t t i p e r i l r e -

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica 1415 c l u t a m e n t on e lc o r p od e l l ag u a r d i ac o s t i e - r a d i c u i a l d e c r e t o l e g i s l a t i v o p r e v i s t o d a l l a r t i c o l o 5, c o m m a 4. 2. Il servizio dei nocchieri di porto ausiliari nel Corpo della Guardia costiera è considerato a tutti gli effetti sevizio militare di leva, e la sua durata è pari a quella della ferma di leva in marina. 3. I nocchieri di porto ausiliari sono assegnati ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovrà tenersi conto del particolare grado di addestramento e preparazione professionale. 4. I nocchieri di porto ausiliari sono soggetti alle norme relative allo stato giuridico degli appuntati e dei nocchieri di porto del Corpo della Guardia costiera, nonchè alle norme di servizio previste per gli appartenenti al corpo stesso. 5. I nocchieri di porto ausiliari assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza al compimento del quarto mese di servizio e, con la medesima decorrenza, è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per i carabinieri ausiliari. 6. I nocchieri di porto ausiliari sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di leva e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le disposizioni vigenti per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM). 7. Entro tre mesi dalla data di previsto collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio, possono contrarre la ferma breve di tre anni, nei limiti degli organici fissati dal decreto legislativo previsto all articolo 5 comma 1, previo completamento dei corsi di istruzione ed addestramento previsti per il ruolo degli appuntati e dei nocchieri di porto del Corpo della Guardia costiera. 8. Qualora i nocchieri di porto ausiliari contraggano la ferma volontaria di tre anni, il sevizio già prestato dalla data dell iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici. 9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in qualsiasi momento, esonerare

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica 1415 con provvedimento motivato i nocchieri di porto ausiliari dal servizio nel Corpo della Guardia costiera durante la ferma di leva. I nocchieri di porto esonerati vengono posti a disposizione della direzione generale del personale militare della marina per il completamento della ferma di leva nel CEMM. 10. Dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, cessa l arruolamento obbligatorio del personale di leva nella categoria nocchieri di porto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. Art. 5. (Delega al Governo) 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all organizzazione periferica e alla definizione degli organici del Corpo della Guardia costiera, nonchè delle modalità di confluenza in esso del personale già inquadrato nell Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza e nella Polizia di Stato secondo le disposizioni dell articolo 3, comma 1. 2. Il personale che confluisce nella Guardia costiera conserva l anzianità posseduta nel Corpo di appartenenza al momento del passaggio. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, dell interno, della funzione pubblica e del tesoro. Ai fini dell emanazione di tali decreti si applicano le procedure previste dall articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216. 4. Con decreto legislativo, sulla base delle procedure previste per le forze di polizia ad ordinamento militare, sono definiti altresì i criteri e le modalità relative al reclutamento del personale di ogni ruolo in servizio permanente e ausiliario di leva, nonchè i requisiti morali, culturali e psicofisici per l arruolamento e l avanzamento di grado.

Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica 1415 Art. 6. (Mezzi e infrastrutture - Armamento - Uniformi) 1. Al Corpo della Guardia costiera sono attribuiti tutti i mezzi e le infrastrutture del Corpo delle Capitanerie di porto nonchè, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi navali attualmente in dotazione o in costruzione, una aliquota di mezzi aerei da determinarsi in relazione ai criteri di effettivo impiego e le relative infrastrutture logistiche dell Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. 2. I criteri per la determinazione dell armamento individuale e di reparto in dotazione al Corpo della Guardia costiera sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa, dell interno e delle finanze, sentito il comitato nazionale dell ordine e della sicurezza pubblica. 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della difesa, determina le caratteristiche delle divise uniformi, i criteri concernenti l obbligo e le modalità d uso, nonchè l approvvigionamento dei capi di vestiario, la loro qualità e le modalità di distribuzione al personale del Corpo. Art. 7. (Istruzione e formazione del personale) 1. Il personale del corpo della Guardia costiera usufruisce principalmente delle scuole e degli istituti di formazione della Marina militare per la formazione di base, l addestramento e la specializzazione professionale. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo

Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica 1415 per l istruzione di una scuola nazionale del Corpo della Guardia costiera, finalizzata alla specializzazione, all aggiornamento e alla riqualificazione del personale, anche mediante l acquisizione di immobili demaniali dismessi da altre Forze armate o di polizia. 3. Possono essere chiamati a far parte del corpo docente della scuola nazionale di cui al comma 2 professori universitari, magistrati, dirigenti della Polizia di Stato e di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di direttive a tal fine emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti gli altri ministri interessati. 8. I pr o g r a m m i d i f o r m a z i o n e e di ag - g i o r n a m e n t o p e r i l p e r s o n a l e d i q u a l u n - q u e r u o l o s o n o s t a b i l i t i c o n d e c r e t o d e l M i n i s t r o d e i t r a s p o r t i e de l l a n a v i g a z i o n e, d i n t e s a c o n i l M i n i s t r o d e l l a d i f e s a, c h e p u ò d i s p o r r e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l p e r s o - n a l e d e l C o r p o a co r s i e se m i n a r i d a g g i o r - n a m e n t o e qu a l i f i c a z i o n e c h e f o r n i s c a n o m a g g i o r i e l e m e n t i d ic o n o s c e n z a g e n e r a l e e pr o f e s s i o n a l e. A ta lf i n e v i e n e a n c h e a c - q u i s i t o i lp a r e r e d e l l a r a p p r e s e n t a n z a m i - l i t a r e d i c u i a l l a r t i c o l o 8. Art. 8. (Organi della rappresentanza militare) 1. La lettera a) del secondo comma dell articolo 18 della legge 11 luglio 1978. n. 382, è sostituita dalla seguente: «a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria ufficiali, sottufficiali e volontari e in sezioni di forza armata o corpo armato Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di finanza e Guardia costiera;». 2. L ultimo periodo del terzo comma dell articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente: «Nell organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo armato è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica e

Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica 1415 comunque costituita da almeno un delegato per ciascuna categoria». 4. L ultimo comma dell articolo 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sono emanate, ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 della presente legge.» Art. 9. (Rapporti d impiego del personale della Guardia costiera) 1. Sino alla modifica del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo della Guardia costiera si applicano le norme previste da tale decreto per le forze di polizia ad ordinamento militare. 2. Al personale del Corpo della Guardia costiera compete il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per gli appartenenti all Arma dei carabinieri, che ricoprono i corrispettivi gradi. Art.10. (Funzioni di polizia) 1. I commi 1 e 2 dell articolo 57 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: «Art. 57. - (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato, ai quali l ordinamento dell amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tali qualità;

Atti parlamentari 14 Senato della Repubblica 1415 b) gli ufficiali superiori ed inferiori e i sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo della Guardia costiera, nonchè gli appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tali qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero del comando dell Arma di Carabinieri o della Guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della Polizia di Stato al quale l ordinamento dell amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tali qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di polizia penitenziaria, le guardie forestali, gli agenti della guardia costiera e, nell ambito territoriale dell ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio». Art. 11. (Rapporti con le altre amministrazioni pubbliche) 1. I Ministri dell interno, delle finanze, dell ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e ambientali, il dipartimento della protezione civile e le altre amministrazioni pubbliche interessate ad attività d istituto che si svolgono in mare, sul demanio marittimo e nei porti si avvalgono del Corpo della Guardia costiera per il tramite del comando generale, con cui possono essere stipulate apposite convenzioni. 2. I Ministri dell interno, delle finanze, dell ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e ambientali nonchè il dipartimento della protezione civile possono emanare direttive al Corpo della Guardia costiera per il tramite del comando generale, nelle materie di rispettiva competenza. 3. Le regioni si avvalgono, per tutte le attività marinare e portuali rientranti nei loro

Atti parlamentari 15 Senato della Repubblica 1415 compiti istituzionali o ad esse delegate da parte dello Stato, delle articolazioni periferiche della Guardia costiera. Art. 12. (Capitoli di bilancio) 1. Contestualmente al passaggio del personale. dei mezzi e delle infrastrutture previsti dagli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, tutti gli stanziamenti di bilancio ad essi relativi vengono trasferiti nel bilancio di previsione rubrica guardia costiera del Ministero dei trasporti e della navigazione e destinati al funzionamento del corpo della guardia costiera. 2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio di cui al comma 1. Art. 13. (Norme abrogate) 1. Con l entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla presente legge cessano di avere efficacia, per il Corpo della Guardia costiera, le norme previgenti in materia di reclutamento, avanzamento è stato giuridico del personale del Corpo delle Capitanerie di porto e delle forze di polizia indicate nell articolo 3 che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.