Comitato Trento University Press

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Trento, 5 aprile 2007 Comitato Trento University Press Deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all uso pubblico (L 15 aprile 2004 n. 106 e DPR 3 maggio 2006 n. 252) 1. Introduzione Il d.p.r. 252/2006, emanato ai sensi dell art. 5 della legge 106/2004, disciplina il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all uso pubblico, assegnando l onere del deposito all editore delle pubblicazioni e non più allo stampatore come da precedente normativa; la nuova legge è entrata in vigore il 2 settembre 2006. In data 20 febbraio 2007 la Commissione per la Ricerca Scientifica ha affidato al Sistema Bibliotecario di Ateneo il compito di assolvere all obbligo del deposito legale delle pubblicazioni di interesse culturale prodotte dall Università degli Studi di Trento. Sarà pertanto necessario che tutte le strutture competenti (Dipartimenti, Centri di ricerca, Laboratori, Centro Stampa di Ateneo, eventuali altre strutture) facciano pervenire al Sistema Bibliotecario di Ateneo 5 copie di ogni opera prodotta; le copie dovranno pervenire in biblioteca prima possibile, per consentire al personale incaricato di spedirle alle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze e alla Biblioteca Comunale di Trento entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione, come previsto dalla normativa. E inoltre necessario verificare se le pubblicazioni della casa editrice Università degli Studi di Trento o di qualsiasi soggetto afferente all ateneo, in qualsiasi forma e denominazione (Dipartimenti, Facoltà, ecc.), stampate tra il 2 settembre 2006 e la data odierna siano state regolarmente oggetto di deposito legale. Si pregano le strutture competenti di fornire al Sistema Bibliotecario di Ateneo (referente: Segreteria di Direzione, Segr.SistemaBibliotecarioAteneo@amm.unitn.it ) l elenco delle pubblicazioni stampate in questo lasso di tempo e di inviare altresì tutte le informazioni possedute relative ad un eventuale avvenuto espletamento del deposito obbligatorio. Il Sistema Bibliotecario provvederà a sanare la situazione di tutte le pubblicazioni che ad oggi non sono state oggetto della necessaria procedura. Francesca Valentini - Pagina 1 di 6

2. Categorie di documenti Le categorie di documenti destinati al deposito legale, in base all art. 4 della L 106/2004, sono le seguenti: a) libri; b) opuscoli; c) pubblicazioni periodiche; d) carte geografiche e topografiche; e) atlanti; f) grafica d'arte; g) video d'artista; h) manifesti; i) musica a stampa; l) microforme; m) documenti fotografici; n) documenti sonori e video; o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE); p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; q) documenti diffusi su supporto informatico; r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q). 3. Definizioni Per documenti si intendono i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica nell'ambito delle finalità previste dalla legge (DPR 252/2006 art. 2 comma 1.f.). Per uso pubblico si intende la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche (DPR 252/2006 art. 2 comma 1.e.). Si ricorda che le modalità di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica (a differenza dei documenti diffusi su supporto informatico, cui si applica il DPR 252/2006) saranno definite con successivo regolamento. Per tali documenti si può ricorrere a una forma di deposito volontario, secondo quanto previsto dall art. 37 comma 2: Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, di cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito legale di cui all'articolo 42, mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli Francesca Valentini - Pagina 2 di 6

accordi definiscono le modalità tecniche del deposito prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore. La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, tramite un comunicato disponibile sul suo sito web http://www.bncf.firenze.sbn.it/notizie/testi/comunicatodepreteinformatica.pdf, informa che continuerà ad applicare eventuali accordi di deposito volontario stipulati prima dell entrata in vigore del DPR 252/2006; in tutti gli altri casi, raccoglierà dichiarazioni di interesse per facilitare l avvio della sperimentazione prevista dall art. 37 comma 2. L Università degli Studi di Trento ha provveduto a inviare una dichiarazione di interesse in tal senso. Si pregano i soggetti interessati a tale forma di deposito di comunicare al Sistema Bibliotecario di Ateneo il proposito di aderire alla sperimentazione. 4. Modalità di attuazione del deposito obbligatorio Per tutti i documenti di interesse culturale che verranno pubblicati d ora in poi, si prega di attenersi al seguente iter: A. DIPARTIMENTI, CENTRI DI RICERCA, LABORATORI ED EVENTUALI ALTRE STRUTTURE Non appena le stamperie (sia Centro Stampa di Ateneo che tipografie esterne) avranno loro inviato le copie della nuova pubblicazione edita dall Università degli Studi di Trento (e/o soggetti afferenti), i Dipartimenti, i Centri di ricerca, i Laboratori ed altre eventuali strutture dell Università degli Studi di Trento responsabili della pubblicazione di documenti di interesse culturale provvederanno a spedire al Sistema Bibliotecario di Ateneo n. 5 copie della pubblicazione, in tempo utile da consentire al personale incaricato di espletare le procedure nei 60 giorni previsti dalla legge. I plichi dovranno essere indirizzati a: Sistema Bibliotecario di Ateneo Segreteria di Direzione Università degli Studi di Trento Via Verdi, 8-38100 Trento All esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura Esemplari fuori commercio per il deposito legale. Francesca Valentini - Pagina 3 di 6

Si ricorda che l'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato (art. 5 comma 2). Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio (art. 5 comma 4). In caso di pubblicazioni a due o più tirature diversificate per prezzo di copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura (art. 12 comma 2). I Dipartimenti, Centri di ricerca, Laboratori, eventuali altre strutture che pubblicano documenti di interesse culturale inerenti alle aree della scienza e della tecnica dovranno inviare un ulteriore copia al Sistema Bibliotecario di Ateneo, affinché sia depositata presso la biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche (art. 6 comma 3 della L 106/2004). I Dipartimenti, Centri di ricerca, Laboratori, eventuali altre strutture che pubblicano documenti di interesse culturale inerenti alle aree giuridiche dovranno inviare un ulteriore copia al Sistema Bibliotecario di Ateneo, affinché sia depositata presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia (art. 12 comma 1 della L 106/2004). Per eventuali informazioni o chiarimenti, si prega di contattare la Segreteria del Sistema Bibliotecario di Ateneo ai seguenti recapiti: Tel. +39 0461 883039-3040 Fax +39 0461 881451 Segr.SistemaBibliotecarioAteneo@amm.unitn.it B. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO Il personale incaricato provvederà all invio di: a. n. 1 copia della pubblicazione alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. I plichi saranno inviati al seguente indirizzo: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Ufficio Deposito legale, Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma. b. n. 1 copia della pubblicazione alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. I plichi saranno inviati al seguente indirizzo: Francesca Valentini - Pagina 4 di 6

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Ufficio Deposito Legale, via Tripoli 36, 50122 Firenze. c. n. 1 copia alla Biblioteca Comunale di Trento. I plichi saranno inviati al seguente indirizzo: Biblioteca Comunale di Trento, via Roma 55, 38100 Trento. La quarta e la quinta copia saranno inventariate, catalogate e messe a disposizione degli utenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Catalogo Bibliografico Trentino. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonché sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, dovranno essere apposti, a cura del soggetto obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106» e i seguenti elementi identificativi: a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito; b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia; c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), Digital Object Identifier (DOI) se utilizzato dall'editore. Le tre copie d obbligo dovranno essere racchiuse in un apposito plico e spedite alle biblioteche destinatarie direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo. Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la consegna del plico ai relativi uffici. I plichi devono essere confezionati con involucro resistente e recare all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito (compreso l'indirizzo e/o un numero di fax di riferimento, ai fini della restituzione della copia vidimata al mittente da parte della Biblioteca). Il personale incaricato del Sistema Bibliotecario di Ateneo dovrà inoltre predisporre un elenco in due copie dei documenti da inviare alle biblioteche. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione (anche l'anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia e il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), se utilizzato dall'editore). L elenco in duplice copia verrà inserito in ciascuno dei tre plichi. Francesca Valentini - Pagina 5 di 6

Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non avrà riscontrato irregolarità, restituirà al Sistema Bibliotecario di Ateneo, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo manterrà un archivio delle ricevute e, su espressa richiesta, fornirà copia della ricevuta ai docenti interessati. Francesca Valentini - Pagina 6 di 6