UNIONE DI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 DEL 29/9/2016 OGGETTO: DISTACCO TEMPORANEO DEL DOTT. ALESSANDRO MADEDDU, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SUNI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA LAVORATIVA PRESSO L UNIONE DI COMUNI L anno DUEMILASEDICI, il giorno 29 (ventinove) del mese di SETTEMBRE alle ore 13.15 in Bosa, nella sede dell Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con la presenza dei Signori: COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 1) ZEDDA ANTONIO x 2) CARTA Maria Grazia x 3) LEDDA Gian Battista x 4) CHERCHI Angelo Demetrio x 5) ZEDDA Salvatorangelo x Constatato il numero legale della seduta, il Sig. ZEDDA ANTONIO, nella sua qualità di Presidente dell Unione di Comuni, assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione. Partecipa, nella sua qualità di Segretario, la Dott. Antonio Maria Falchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREMESSO CHE: in data 26.09.2007 è stata istituita l Unione dei Comuni della Planargia Montiferru, composta da i Comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Scano di Montiferro, Suni, Tinnura e Tresnuraghes, con l acquisizione della piena personalità giuridica dell Ente ai sensi del D.Lgs 267/2000; in conformità degli indirizzi assembleari (delibera n. 36 DEL 29/12/2015), il Comune di Suni, con deliberazione della G.C. N. 30 del 27/5/2016, rettificata con deliberazione della G.M. n. 49 del 2/9/2016, ha autorizzato il dipendente Dott. Alessandro Madeddu, allo svolgimento di attività lavorativa presso l Unione, in regime di distacco temporaneo, per gestire il SUAP e supportare il servizio amministrativo, a decorrere dall 8/9/2016 e fino al 28/2/2017, per diciotto ore settimanali; ACCERTATO che, in base alle definizioni normative, dottrinarie e giurisprudenziali, nel distacco prevale l'interesse del datore di lavoro all'esecuzione della prestazione presso l'ente beneficiario per cui il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione lavorativa, per cui il distaccato svolge, in via temporanea, la prestazione a vantaggio di un soggetto diverso dal datore di lavoro ma l'originario datore di lavoro, anche dopo il distacco, continua ad esercitare il potere di direzione e di coordinamento del lavoratore, così come resta tenuto ad effettuare gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto ed al pagamento degli obblighi contributivi; VISTO l'art. 70 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 il quale dispone che il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dallo stesso decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. VISTO l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina in materia di convenzioni per la gestione associata di servizi e che, al comma 4, dispone che le convenzioni previste nello stesso Articolo 30 possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo; VISTO l'art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001, comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, legge n. 183 del 2010, in forza del quale "le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto"; VISTO l'art. 13, comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004 il quale dispone "Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti
giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione"; VISTO l'art. 19 del CCNL del 22 gennaio 2004 il quale dispone che: 1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso altri enti,amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo. VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2004 Prot. n. 5/25084/MLAV/D in materia di distacco. Articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276; RITENUTO, al fine di garantire una piena attuazione del percorso di avvio dei servizi associati nell'ambito dell'unione, che sussista l'interesse all'utilizzazione di lavoratori in distacco proprio non solo dell'amministrazione distaccante ma anche dell'unione e degli altri Comuni aderenti ad essa; VISTO il comma 413 dell'articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30,comma 2-sexies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato; VISTO lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Suni e l'unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale che disciplina i rapporti inerenti il distacco del dipendente in oggetto; ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/200, il parere favorevole del responsabile del servizio interessato; VISTO il T.U. n.267/2000; VISTO lo Statuto dell'unione di Comuni CON voti unanimi, espressi per alzata di mano da parte dei componenti presenti e votanti; DELIBERA - di prendere atto dell assegnazione in distacco temporaneo del Dott. Alessandro Madeddu, dipendente del Comune di Suni, per lo svolgimento di attività lavorativa presso l Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale;
- di approvare lo schema di convenzione da stipulare che, benché non allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto; - di dare atto che il dipendente sopra indicato resta nell organico del Comune di appartenenza, con oneri finanziari a carico di quest ultimo; - di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134, quarto comma, del D.lgs 18/8/200 n. 267. Letto, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE ZEDDA ANTONIO IL SEGRETARIO ANTONIO MARIA FALCHI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che questa deliberazione: - a norma dell art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, è stata pubblicata in copia conforme all Albo Pretorio Informatico dell Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, accessibile al sito www.unioneplamo.it, in data odierna e per n 15 giorni consecutivi; Bosa, 25/10/2016 IL VICE SEGRETARIO DOTT. SSA MAICHELA MADDALENA PIRAS CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ x Certifico che questa deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data ------------, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Bosa 25/10/2016 IL VICE SEGRETARIO DOTT.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS La presente copia, composta di n fogli è conforme all originale. Bosa, IL VICE SEGRETARIO DOTT.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS
UNIONE DI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO- CONTABILE (Art. 49, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) OGGETTO: DISTACCO TEMPORANEO DEL DOTT. ALESSANDRO MADEDDU, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SUNI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA LAVORATIVA PRESSO L UNIONE DI COMUNI La sottoscritta Dott.ssa Michela Maddalena Piras, Responsabile del Servizio Amministrativo- contabile dell Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, VISTO l art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; VISTA la proposta di deliberazione indicata in oggetto; ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Bosa, 20/9/2016 Il Responsabile del Servizio Michela Maddalena Piras