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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO Il Giudice letti gli atti del proc. n. 73/2012 RG, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 30.04.2013, provvedendo ai sensi degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.; premesso che la ricorrente A. p. d. s. a. p. C. r. A. C., con sede in Pinzolo (Tn), ha esposto di ospitare, sin dal 22.11.2010, la sig. ra C. R. presso la predetta casa di riposo, atteso che costei, già residente nel comune di V. R. (Tn), era l unica componente della propria famiglia anagrafica, priva di idoneo supporto assistenzialefamiliare presso il proprio domicilio. Poiché la quota cd. alberghiera della retta mensile non è mai stata pagata né dall ospite, né dai suoi congiunti, la ricorrente ha chiesto che il relativo ammontare di complessivi euro 27.379,30 (maturato alla data del 30.09.2012), venga pagato dal cit. C. d. V. R. nella sua qualità di luogo di ultima residenza; 1

premesso altresì che il C. di V. R. si è ritualmente costituito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda relativamente al cd. an debeatur; ritenuto che la domanda debba essere accolta; rilevato infatti che, in punto di diritto, è pacifico tra le parti che il convenuto C. di residenza sia tenuto ad intervenire economicamente in situazioni del genere, poiché così dispone sia l art. 6, quarto comma, della legge 8.11.2000, n. 328, sia gli artt. 6 e 7 della legge provinciale n. 6/1998, sia gli artt. 3, 5 e 8 del regolamento approvato dalla Provincia autonoma di Trento con la delibera n. 12437/98, sia infine gli artt. 2, 3 e 6 della delibera n. 143/91 del consiglio comunale di V. R.. Tale obbligo grava pacificamente sull ente locale, ma è altrettanto pacifico tra le parti che esso sorge esclusivamente qualora sia deficitaria non solo la situazione economica del beneficiario, ma anche quella dei familiari conviventi nonché di coloro che sono tenuti agli alimenti per effetto degli artt. 433 e ss. c.c.. Nella fattispecie concreta, è ugualmente pacifico che entrambe le parti hanno messo in mora i soggetti tenuti agli alimenti, senza peraltro ottenere alcun esito (altrimenti la presente controversia non avrebbe ragion d essere); precisato quindi che le parti si trovano in una situazione di stallo, perché la ricorrente, al fine di conseguire la quota alberghiera della retta, ritiene - giustamente - di non avere azione ex contractu nei confronti dei soggetti obbligati agli alimenti, non potendo agire 2

contro costoro nemmeno utendo iuribus, atteso che, come noto, il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (v. art. 2900, primo comma, c.c.). Il C. convenuto, dal canto suo, ribadisce che, sulla base della inequivoca normativa sopra richiamata, egli è obbligato a pagare la quota alberghiera solo nel caso in cui non possano farlo i soggetti obbligati a prestare gli alimenti alla sig. ra C. R. (la quale, non pagando la retta, rischia - suo malgrado - di essere obbligata a lasciare la casa di riposo per finire non si sa dove). Ritiene il giudicante che da tale situazione di stallo si possa - e si debba - ragionevolmente uscire ricordando il principio generale sancito in materia dal cit. art. 6, quarto comma, della legge 8.11.2000, n. 328, in base al quale per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica. Sulla base di una lettera costituzionalmente orientata di tale norma (ex artt. 2, 3 e 32 Cost.), essa deve essere interpretata nel senso che, a fronte di una situazione di indigenza e di malattia come quella in cui si trova la sig. ra C. R., l ente locale è senz altro tenuto ad 3

intervenire immediatamente e ad effettuare l erogazione economica alla ricorrente, quale l integrazione della retta alberghiera. Sulla base della normativa sopra richiamata, tuttavia, tale erogazione non resterà a carico definitivo dell ente locale, il quale invece, se ne ricorrono le condizioni, potrà rivalersi sui soggetti obbligati a prestare gli alimenti alla sig. ra C. R.. L obbligo di attivarsi nei confronti di costoro, grava quindi sull ente locale e non sulla ricorrente, poiché è l ente locale, e non la ricorrente, ad essere tenuto ad assumersi gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica relativamente ai soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali (v. cit. art. 6, quarto comma, della legge 8.11.2000, n. 328). Questa è dunque la ratio decidendi del presente provvedimento: l ente locale deve comunque anticipare la spesa alla casa di riposo, e ciò incondizionatamente, anche se le persone obbligate agli alimenti rifiutassero ingiustificatamente di prestarli a favore del loro congiunto; a sua volta il Comune (e non la casa di riposo), effettuerà la rivalsa nei confronti di costoro. Questo, ad avviso dello scrivente, è l unico meccanismo idoneo a salvaguardare la situazione della persona ammalata ed indigente, che solo così potrà contare di trovare ospitalità nella struttura residenziale, potendo quest ultima fare affidamento sul sostegno finanziario del Comune, senza essere costretta ad elargire le proprie prestazioni gratuitamente, in assenza di alcuna disposizione di legge che preveda tale gratuità. Il Comune, 4

una volta effettuata l erogazione, agirà eventualmente in rivalsa. Del resto, se in casi del genere a favore degli indigenti non intervenisse immediatamente il Comune, non si vede proprio chi dovrebbe farlo; ritenuto quindi che il ricorso debba essere integralmente accolto; ricordato infine che va anche provveduto sulle spese del procedimento (ultimo comma del cit. art. 702 ter c.p.c.); P Q M visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., accoglie il ricorso e per l effetto condanna il Comune di V. R. a pagare all A. p. d. s. a. p. C. r. A. C. la somma di euro 27.379,30 con interessi legali dalla ricezione della prima messa in mora sino al saldo. Condanna il medesimo Comune a rifondere le spese di giudizio alla stessa ricorrente, liquidate in euro 250,00 per spese ed euro 3.300,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva (e titolo per l eventuale iscrizione di ipoteca giudiziale). Si comunichi. Tione di Trento, 3 maggio 2013 Il Giudice -dott. Roberto Beghini- 5