IL CONSIGLIO COMUNALE



Похожие документы
COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/8

COMUNE DI VACONE PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia COPIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Città di San Nicola la Strada

COMUNE DI MALEO PROVINCIA DI LODI

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE all I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) CONFERMA PER L ANNO 2014.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO /04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE

Comune di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MONTERENZIO (PROVINCIA DI BOLOGNA)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 30/07/2014

COMUNE DI PIETRACATELLA Provincia di Campobasso

COMUNE DI LUOGOSANO Provincia di Avellino

COMUNE DI BRUSASCO (Provincia di Torino)

COMUNE DI BRIGNANO GERA D ADDA PROVINCIA di BERGAMO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015

DELIBERA C.C. N. 15 DEL OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2014.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O M U N E D I I N V E R I G O

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI (PROVINCIA DI POTENZA)

COMUNE DI TRECASTELLI PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA ( Provincia di Alessandria)

COMUNE DI VILLA VICENTINA Provincia di Udine

COMUNE DI VICOVARO Provincia di Roma

Deliberazione di Giunta Comunale

COMUNE DI CORTE FRANCA PROVINCIA DI BRESCIA

CITTA DI PAULLO Provincia di Milano

COMUNE DI TREVIGNANO

Provincia di Pistoia Il Presidente f.f.

Ragioneria Generale

COMUNE DI FRESONARA (AL)

COMUNE DI BORGHI Provincia di Forlì-Cesena

COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica

COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA

COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

COMUNE DI ARPAISE PROVINCIA DI BENEVENTO Cap : Cod. Fisc.:

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

COMUNE DI OLIVA GESSI PROVINCIA DI PAVIA

COMUNE DI CANTALUPA Provincia di Torino

COMUNE DI ACQUASANTA TERME PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COMUNE DI SOLFERINO Provincia di Mantova

COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia

COMUNE DI CARTOCETO (Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI PARETE (PROVINCIA DI CASERTA)

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia

Città di Minerbio Provincia di Bologna

COMUNE DI CASALNOCETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA DI POTENZA Copia Deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

Транскрипт:

Deliberazione C.C. n. 11 del 29.03.2007 OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l applicazione dell Addizionale Comunale all Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28/06/1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1 gennaio 1999, l Addizionale Comunale all Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche; Considerato che l art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così modificato dall art. 1, comma 142 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l anno 2007), prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale di cui al comma n. 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31/05/2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2002. L efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; Ritenuto di: - approvare, ai sensi dell art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, il Regolamento per l applicazione dell Addizionale Comunale all Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche composto da n. 6 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All.A); - di stabilire l applicazione, per l anno 2007, dell Addizionale Comunale all Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella misura di 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali; Preso atto che il Decreto del Ministero dell Interno del 30/11/2006 ha prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l anno 2007; Visto l art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; Visto l art. 172 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche; Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell art.49, del D. Lgs. 267/2000, ed allegato alla presente; Visto altresì, il parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi dell art.97, 4^ comma del D. Lgs. 267/2000, ed allegato alla presente; Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; Con voti n. 11 favorevoli e n. 2 contrari (Preti Ilaria Maria e Gornati Davide), resi nelle forme di legge; DELIBERA 1. Di approvare il Regolamento per l applicazione dell Addizionale Comunale all Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche riportato nell allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. Di dare atto che il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2007; 3. Di stabilire per l anno 2007 la percentuale dell Addizionale Comunale Irpef nella misura di 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali..

ALLEGATO A COMUNE DI OSSONA PROVINCIA DI MILANO AREA ECONOMICA FINANZIARIA SERVIZIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2007

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento viene adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446. Il regolamento disciplina l applicazione dell Addizionale Comunale all Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al D.Lgs. 28/12/1998 n. 360 e successive modificazioni. ARTICOLO 2 Soggetti Passivi 1. L Addizionale Comunale all I.R.P.E.F. è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Ossona alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale e che, per lo stesso anno, sono tenute al pagamento dell imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917. ARTICOLO 3 Soggetto Attivo 1. Soggetto Attivo dell Addizionale Comunale all I.R.P.E.F è il Comune di Ossona.

ARTICOLO 4 Determinazione dell Aliquota 1. La determinazione della aliquota di compartecipazione dell Addizionale Comunale all I.R.P.E.F compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296. 2. Per l anno 2007 l aliquota è stabilita in misura pari al 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali. 3. L aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio. ARTICOLO 5 Esenzioni 1. Annualmente possono essere previste esenzioni per quei cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali. ARTICOLO 6 Efficacia 1. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti. 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il 1^ gennaio 2007.