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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 (approvato con deliberazione n. 506 del 13.12.2012) INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Normativa di riferimento ed ambito di applicazione Art. 3 Competenze aziendali Art. 4 Accertamento e contestazione di violazione amministrativa Contestazione immediata della violazione Contestazione non immediata Contenuto del processo verbale di accertamento e contestazione Art. 5 Notifica degli estremi della violazione Art. 6 Accertamento e contestazione da parte di altri organi accertatori Art. 7 Conciliazione in via breve e pagamento in misura ridotta Art. 8 Scritti difensivi Art. 9 Reiterazione della violazione Art. 10 Conclusione dell istruttoria: ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione Art. 11 Riscossione Art. 12 Opposizione all ordinanza ingiunzione di pagamento Art. 13 Prescrizione Art. 14 Spese di procedimento Art. 15 Rateizzazione del pagamento Art. 16 Norma finale Pagina 1 di 10

Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina il procedimento riguardante l attività di accertamento e contestazione degli illeciti di carattere amministrativo nonché l irrogazione delle relative sanzioni amministrative conseguenti all esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza dell Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona. Art. 2 Normativa di riferimento ed ambito di applicazione Si richiama la seguente normativa di riferimento: Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale ; Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ; Legge Regionale 1 febbraio 2012 n. 1 Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria Il presente regolamento costituisce attuazione della succitata normativa e specificatamente di quanto stabilito dalla L.R. 1/2012 secondo i seguenti principi: a. la Regione applica le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale di cui all art. 3, c. 1, lettera b) della medesima L.R. 1/2012 (tra cui le Aziende Sanitarie Locali), salvo che la Regione si avvalga degli stessi per l applicazione delle sanzioni, in base a specifica disposizione di legge; b. la legge regionale può attribuire l applicazione delle sanzioni agli enti cui sono conferite le funzioni di vigilanza e controllo, qualora diversi da quelli che esercitano le funzioni di amministrazione attiva; c. le somme riscosse a seguito dell irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione; d. sono fatte salve diverse disposizioni legislative contenute nella disciplina regionale di settore. Pertanto, in esecuzione dei summenzionati principi, l ASL di Cremona esercita funzioni ispettive e di controllo, di accertamento e di contestazione nonché di irrogazione delle sanzioni amministrative nelle materie di propria competenza. Nella fase di irrogazione della sanzione amministrativa, l ASL di Cremona riveste la figura di ufficio competente a ricevere il rapporto ex art. 17 L. 689/1981. Gli organi accertatori, cioè i soggetti cui spetta l accertamento delle violazioni costituenti illecito amministrativo, sono definiti dall art. 13 della L. 689/1981 quali organi addetti al controllo sull osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Pagina 2 di 10

Art. 3 Competenze aziendali La gestione delle procedure di accertamento, contestazione immediata o notifica di violazioni amministrative, nonché di verifica dei verbali di accertamento e contestazione elevati da altra autorità preposta al controllo, è di competenza: distrettuale, se riferita all ambito dell attività di prevenzione medica e veterinaria; della direzione sociale, tramite il responsabile della struttura complessa deputata all attività di vigilanza, se riferita all ambito socio-sanitario; dipartimentale, se riferita alle restanti materie (ad esempio PAC). La gestione delle procedure di ricorso avverso i verbali di accertamento/contestazione e dei provvedimenti da adottare in caso di mancato pagamento in misura ridotta per la violazione commessa sono di competenza del Servizio Affari Generali, Legali, Istituzionali che, a conclusione dell iter, predispone: - Ordinanza-Ingiunzione con cui viene quantificata la sanzione, se l accertamento risulta fondato ed il procedimento sanzionatorio si è svolto in modo corretto; - Ordinanza di archiviazione, in presenza di difetti formali o carenze sostanziali. I soggetti abilitati all esecuzione degli accertamenti delle attività di cui agli artt. 13, 14, 15 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, sono individuati negli operatori con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) nonché nei dipendenti dell ASL di Cremona la cui qualifica od assegnazione ad un Servizio/U.O. comporti lo svolgimento di funzioni di vigilanza / controllo. Art. 4 Accertamento e contestazione di violazione amministrativa Ai sensi dell art. 14 della legge n. 689/1981, quando possibile la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ed all eventuale obbligato in solido. Qualora ciò non sia possibile, la contestazione deve essere notificata entro 90 giorni dall accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica ed entro 360 giorni ai residenti all estero. La notifica oltre il termine sopra indicato comporta l estinzione dell obbligazione. Ne conseguirà un provvedimento di archiviazione ex art. 18 L. 689/81. Contestazione immediata della violazione Accertata la violazione, il personale con funzioni di vigilanza/controllo redige apposito processo verbale ed effettua la contestazione immediata al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. In detta ipotesi, un esemplare dell atto firmato in originale, contenente gli estremi dell accertamento, deve essere consegnato nell immediato al trasgressore, che può richiedere l inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all infrazione contestata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare o di ricevere il verbale, lo stesso si intende comunque notificato ai sensi dell art. 138 del codice di procedura civile. Di ciò occorre darne atto nel verbale stesso. Pagina 3 di 10

Contestazione non immediata Ove la contestazione immediata non sia possibile, il personale con funzioni di vigilanza/controllo redige, sottoscrive e consegna all interessato un esemplare del verbale di sopralluogo/ispezione in uso presso il Servizio aziendale competente, firmato in originale, nel quale dovrà essere precisato che l accertamento non è concluso. L interessato ha facoltà di rilasciare, immediatamente, le osservazioni e/o dichiarazioni che ritenga opportune, le quali vengono riportate in calce al verbale di sopralluogo e controfirmate dallo stesso. Il Direttore di Distretto Socio-Sanitario/Direttore di Dipartimento/Responsabile struttura deputata all attività di vigilanza in ambito socio-sanitario o loro sostituti, a seguito di valutazione delle risultanze riportate nel verbale di sopralluogo/ispezione, dispongono per: A. notificare gli estremi della violazione entro il termine perentorio di 90 giorni dall accertamento (360 se il soggetto è residente all estero), tanto al trasgressore quanto agli eventuali obbligati in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, in conformità a quanto stabilito dall art. 14 della Legge n. 689/1981. Il pagamento ha funzione liberatoria; B. archiviare il procedimento non essendo stata riscontrata alcuna violazione da contestare. Contenuto del processo verbale di accertamento e contestazione La redazione del processo verbale di accertamento/contestazione deve contenere: l indicazione della data, dell ora e del luogo di accertamento; le generalità e la qualifica del verbalizzante; le generalità del trasgressore; la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore; l indicazione delle norme che si ritengono violate; l individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell art. 6 della legge 689/1981; l espressa avvertenza della facoltà di pagamento liberatorio in misura ridotta, da effettuare entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione ai sensi dell art. 16 della legge 689/1981, con la precisazione del relativo importo, dell ente a favore del quale va effettuato il pagamento e relative modalità; l indicazione dell autorità dalla quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito o alla quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell art.18, commi 1 e 2, della legge 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della contestazione, con l avvertenza che la presentazione di scritti difensivi e/o di richiesta di audizione viene intesa quale volontà di non avvalersi del diritto al pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981. Qualora venga comunque effettuato tale pagamento, l Azienda non terrà conto della presentazione degli scritti in quanto l oblazione ha effetto liberatorio ed estingue il procedimento sanzionatorio; l eventuale dichiarazione resa dal trasgressore; la sottoscrizione dell atto da parte del soggetto che ha eseguito l accertamento e la relativa contestazione (verbalizzante). la notifica in calce all atto al trasgressore ed all eventuale obbligato in solido. Pagina 4 di 10

Nel caso di contestazione non immediata, il processo verbale deve inoltre contenere: richiamo al verbale di sopralluogo, ovvero all operazione di verifica documentale; sottoscrizione congiunta dell atto da parte del soggetto che ha eseguito il sopralluogo e del Direttore di Distretto Socio-Sanitario/Direttore di Dipartimento/Responsabile struttura deputata all attività di vigilanza in ambito socio-sanitario o loro sostituti; nel caso di accertamento in ambito veterinario, l atto deve essere sottoscritto anche dal Direttore del Distretto Veterinario. Gli estremi della sanzione comminata vanno inseriti in specifico data-base, al fine di monitorare lo stato delle procedure avviate e di consentire ai Servizi interessati di essere aggiornati al riguardo. Art. 5 Notifica degli estremi della violazione L atto di contestazione della violazione, da notificarsi in carta semplice, va redatto almeno in triplice originale, di cui uno rimarrà agli atti dell Azienda. Deve essere notificato sia al trasgressore sia all eventuale obbligato in solido e deve riportare, in ogni caso, l esatta compilazione della relata di notifica. La notificazione deve avvenire in osservanza delle ordinarie regole previste dal Codice di Procedura Civile secondo una delle seguenti modalità: 1. di norma tramite il personale di vigilanza ed ispezione; 2. a mezzo del servizio postale, secondo le modalità in dettaglio sottoriportate; 3. attraverso i messi notificatori dei Comuni territorialmente competenti; 4. attraverso gli Ufficiali Giudiziari del Tribunale territorialmente competente. La notificazione eseguita a mezzo del servizio postale dovrà contenere l esatta indicazione dell Ufficio postale di cui si avvale il personale dell ASL che svolge funzioni di vigilanza/controllo. Per l invio deve essere utilizzato il piego raccomandato, con avviso di ricevimento da allegare all originale del provvedimento agli atti. Devono essere necessariamente utilizzate le apposite buste e cartoline per atti giudiziari, da compilarsi in ogni loro parte e sottoscritte dal personale incaricato della notifica. Nell eventualità in cui la notificazione venga eseguita oltre i termini di legge, l obbligo di pagare la violazione amministrativa si estingue. Art. 6 Accertamento e contestazione da parte di altri organi accertatori Qualora l accertamento e la contestazione di un illecito amministrativo siano stati elevati da personale non dipendente dell ASL di Cremona, ma appartenente ad altra Autorità competente o a Forze dell Ordine (Carabinieri NAS, Polizia Municipale, Polizia Stradale, ecc.) e l ASL risulti comunque competente ad adottare i susseguenti atti dell iter sanzionatorio, la struttura aziendale competente in materia verifica tempestivamente che la contestazione pervenga in originale (o Pagina 5 di 10

copia conforme) all ASL, contenga tutti gli elementi essenziali ed inoltre che la notifica al trasgressore ed all eventuale obbligato in solido siano state effettuate secondo norma. Nell eventualità che si rilevino irregolarità e non siano già trascorsi i 90 giorni utili per la notifica della violazione, si adopera nel più breve tempo possibile affinché l atto venga rimesso all Autorità che lo ha disposto. Quest ultima può apportarvi le necessarie rettifiche e/o integrazioni o rinnovare correttamente, in tempo utile, la contestazione al trasgressore. In caso di avvenuta oblazione, la struttura aziendale competente in materia dovrà informare l Autorità/Forza dell Ordine che ha elevato la contestazione. Art. 7 Conciliazione in via breve e pagamento in misura ridotta Ai sensi dell art. 16 della legge 689/1981, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione, il trasgressore o l obbligato in solido possono conciliare in via breve l illecito, pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di procedimento. La quantificazione delle spese di procedimento viene calcolata secondo le specifiche indicazioni riportate al successivo art. 14. Il pagamento in misura ridotta determina l estinzione dell obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. In tal caso gli scritti difensivi/richieste di audizione eventualmente presentati non verranno presi in considerazione in quanto il pagamento ha determinato l estinzione del procedimento di applicazione della sanzione. Verrà quindi dichiarata l improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio. Relativamente al computo del termine per il pagamento è da ritenersi che, secondo le regole generali, non debba essere calcolato il giorno iniziale, mentre si debba computare quello finale. Le strutture aziendali procedenti, alla scadenza del citato termine di pagamento, verificano l estinzione dell obbligazione posta a carico del trasgressore. Nell ipotesi in cui il pagamento in misura ridotta sia avvenuto, si provvede all archiviazione degli atti. Qualora il pagamento non sia stato effettuato, la struttura aziendale competente ha l obbligo di inviare il rapporto di cui all art. 17 della legge 689/81, fornendo nel contempo valutazioni tecniche, motivazioni, elementi aggiuntivi, nonché il riferimento ad eventuali criteri stabiliti dalle normative speciali di settore a sostegno della proposta dell entità della sanzione da applicare e trasmette il fascicolo al Servizio Affari Generali, Legali, Istituzionali per l adozione dei successivi atti dell iter sanzionatorio. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto stabilito non ha valore ai fini dell estinzione dell obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell obbligazione. Pagina 6 di 10

Art. 8 Scritti difensivi Ai sensi del comma 1 dell art. 18 Legge n. 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale dell ASL di Cremona scritti difensivi in carta semplice. Inoltre possono avvalersi della facoltà di essere ascoltati. L istanza di audizione personale deve comunque essere presentata in carta semplice, oppure inviata per via telematica, indirizzandola al Direttore Generale dell ASL di Cremona che, allo scopo, delega la struttura aziendale deputata. Gli interessati hanno facoltà di farsi assistere durante l audizione da consulenti di propria fiducia e possono delegare terzi in loro vece; in tal caso la delega nominativa deve risultare da atto scritto firmato dal rappresentato. In esito all audizione personale viene redatto un verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti. La presentazione di scritti difensivi e/o di richiesta di audizione non sospende i termini del diritto al pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. n. 689/1981. Pertanto, qualora l interessato, pur avendo inoltrato uno scritto difensivo, provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell art. 16 della legge 689/81, l Azienda non terrà conto delle motivazioni riportate nello scritto difensivo/richiesta di audizione, in quanto tale pagamento ha effetto liberatorio ed estingue il procedimento sanzionatorio a suo carico. il Servizio Affari Generali, Legali, Istituzionali cura gli adempimenti relativi alla fissazione della data di audizione ed alla convocazione degli interessati, da effettuarsi a mezzo di comunicazione scritta o telematica. La valutazione degli scritti difensivi e le audizioni sono delegate dal Direttore Generale al Servizio Affari Generali; Legali, Istituzionali che, di norma, si avvale dei Direttori dei competenti Servizi o loro sostituti. Art. 9 Reiterazione della violazione Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con un unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che la costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente vi stabilisce. Essa non opera in caso di pagamento in misura ridotta. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. Pagina 7 di 10

Art. 10 Conclusione dell istruttoria: ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione In caso di mancata oblazione, ovvero a seguito dell esame degli scritti difensivi, dei documenti e/o delle argomentazioni esposte in sede di audizione personale, dell analisi di eventuali controdeduzioni presentate dall Organo accertatore ed a conclusione dell istruttoria curata dal Servizio Affari Generali, Legali, Istituzionali che terrà conto sia di eventuali sopraggiunti nuovi elementi di giudizio, sia dei criteri indicati all art. 11 della Legge n. 689/1981 (gravità della violazione, opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche), il Direttore Generale procede all adozione dei provvedimenti conseguenti, ai sensi dell art. 18 della Legge n. 689/1981, emettendo ordinanza - ingiunzione o ordinanza di archiviazione. L ordinanza-ingiunzione di pagamento deve essere corredata dai seguenti dati: numero e data di emissione; la menzione dell Autorità dalla quale proviene; la descrizione della violazione nei suoi elementi di fatto e di diritto; le generalità del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido; i motivi per cui si è ritenuto fondato l accertamento; i criteri utilizzati per la determinazione dell ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 11 L. n. 689/1981 e per l applicazione delle sanzioni accessorie; l indicazione delle somme da pagare a titolo di sanzione e delle spese accessorie di procedimento ed il relativo termine di pagamento; le modalità di pagamento; l avvertenza che in difetto di pagamento si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l autorità giudiziaria cui è possibile proporre opposizione al provvedimento; possibilità di rateizzazione; sottoscrizione del Direttore Generale; relata di notifica in calce all atto. L ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art. 18 della legge 689/1981. All importo della sanzione vanno sommate le spese di procedimento. Le ordinanze ingiunzioni di pagamento e le ordinanze di archiviazione sono numerate progressivamente in distinto ordine cronologico con riferimento all anno di emissione e registrate informaticamente a cura del Servizio Affari Generali, Legali, Istituzionali. Le ordinanze ingiunzioni di pagamento e le ordinanze di archiviazione sono notificate a tutti gli interessati con le medesime modalità previste dal Codice di Procedura Civile per la notifica dell atto di contestazione. Il Servizio Affari Generali, Legali, Istituzionali si avvale dei Servizi interessati per gli adempimenti in materia di notifiche degli atti. Copia dell ordinanza di ingiunzione di pagamento e dell ordinanza di archiviazione deve essere trasmessa al Servizio aziendale interessato o al diverso organo accertatore. Pagina 8 di 10

Art. 11 Riscossione Alla scadenza del termine di pagamento ingiunto, il Servizio Affari Generali, Legali, Istituzionali verifica l estinzione dell obbligazione posta a carico del trasgressore. Se il pagamento è avvenuto, provvede all archiviazione degli atti ed alla comunicazione del pagamento all organo esterno che ha elevato la contestazione ed al competente Servizio ASL (in quest ultimo caso mediante inserimento della notizia nello specifico data-base). Contrariamente, trasmette l intera documentazione al Servizio Economico Finanziario per il successivo avvio del procedimento di riscossione coattiva, previa comunicazione all interessato e al soggetto che ha elevato la sanzione. Art. 12 Opposizione all ordinanza ingiunzione di pagamento Ai sensi dell art. 22 della Legge n. 689/1981, entro 30 giorni dalla notifica dell ordinanza ingiunzione (60 giorni se l interessato risiede all estero) gli interessati possono proporre opposizione avanti all Autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuata a norma dell art. 6 del D.Lgs. 1.9.2011, n. 150. Il giudizio di opposizione è trattato dall U.O. Avvocatura dell ente che provvede a mezzo del legale interno alla costituzione in giudizio avvalendosi per la stesura dell atto processuale delle strutture aziendali competenti. Art. 13 Prescrizione Il diritto dell Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile. Art. 14 Spese di procedimento Nel verbale di accertamento e nell ordinanza ingiunzione, gli importi della sanzione devono essere indicati distintamente dagli importi relativi alle spese di procedimento e da quelli relativi alle eventuali spese postali, il cui ammontare è determinato come segue: - Spese di procedimento da addebitare: verbale di accertamento di illecito amministrativo 20,00 ordinanza ingiunzione di pagamento 40,00 - Spese postali per ciascuna notifica da effettuare: 6,60 Pagina 9 di 10

Art. 15 Rateizzazione del pagamento L Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona può acconsentire, in ottemperanza al dettato dell art. 26 della Legge n. 689/1981, al pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, su richiesta del trasgressore o degli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche disagiate. I criteri per l applicazione della norma vengono definiti con specifiche linee guida aziendali. La richiesta avanzata dall interessato è indirizzata al Direttore Generale dell ASL della provincia di Cremona e deve riportare, dettagliatamente, gli estremi della sanzione ed il programma di pagamento, ovvero: numero di rate (nel rispetto del minimo e del massimo previsto); importo individuato per ciascuna rata (nel rispetto del minimo previsto); termini e modalità di pagamento. La richiesta deve essere adeguatamente motivata ed è oggetto di accoglimento o diniego secondo le competenze di cui al precedente art. 3, al fine del conseguimento del beneficio del pagamento rateizzato. Alla dilazione di pagamento viene applicato l interesse legale. Art. 16 Norma finale Il presente regolamento riveste carattere generale e può essere integrato da specifiche disposizioni aziendali riguardanti particolari ambiti operativi. Entra vigore a decorrere dalla data del relativo provvedimento deliberativo di approvazione. E fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente nel tempo, che prevale e si applica qualora disciplini diversamente la materia rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Pagina 10 di 10