CITTA DI GALLIPOLI Comando di Polizia Municipale ORDINANZA n.162 Gallipoli lì, 17 luglio 2009 OGGETTO: Ordinanza a tutela dell incolumità pubblica e della sicurezza urbana. Divieto della vendita ambulante nelle giornate della fiera di santa Cristina in ogni altra area del territorio comunale al di fuori di quelle individuate dall ordinanza Sindacale n. del e/o legittimamente assegnate con diversi atti dispositivi. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO PREMESSO: - che la fiera di santa Cristina, sia in relazione alla sua collocazione nell ambito del Comune di Gallipoli <Comune connotato dall essere uno dei principali poli di attrazione turistica del Salento (a tal proposito valga la classificazione della città di Gallipoli ai sensi del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 13/2001 quale Città d arte e Comune a prevalente economia turistica ) > che al suo periodo di svolgimento (23, 24 e 25 luglio) ha, nel corso degli anni e parallelamente allo sviluppo economico della Città, visto aumentare costantemente il numero di operatori partecipanti alla fiera che la diversificazione delle categorie merceologiche di prodotti esitati, tanto che allo stato gli operatori ammessi risultano essere circa 400; - che nell ambito della descritta Fiera è tradizionalmente allestito anche il parco divertimenti collocato nell area di proprietà comunale antistante il parcheggio del cimitero comunale lungo la ex SS 274 Gallipoli-Taviano nell ambito e a ridosso della quale trovano collocazione i mezzi attrezzati per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (c.d. paninari) anch essi, nel tempo, esponenzialmente cresciuti. Detto parco divertimenti in relazione alle dimensioni ed alla natura delle attrazioni allestite costituisce elemento di forte richiamo di utenza; - Che l ampliamento delle dimensioni della fiera tradizionale nel tempo si è esteso dall originario C.so Roma al Corso capo di Leuca, alla via Bari ed aree ad esse adiacenti e limitrofe; - che l area di svolgimento della fiera è ubicata interamente nel centro abitato di Gallipoli ed anzi lungo la direttrice principale di traffico costituita da C.so Roma e C.so Capo di Leuca con interessamento conseguente dell intersezione degli stessi con via Lecce e via Kennedy - che l ampliamento descritto dell area interessata alla fiera comporta importanti e critiche problematiche relative alla circolazione stradale nonché l ulteriore, anch essa critica, riduzione degli spazi destinati alla sosta che contribuisce notevolmente ad aggravare i problemi legati alla circolazione ed alle vie di fuga di persone e mezzi nel centro abitato interessato, con serio pregiudizio anche della possibilità di accesso all area della fiera stessa nonché a numerosi edifici in essa compresi da parte dei mezzi di soccorso e di quelli della forza pubblica nelle ipotizzabili situazioni di emergenza; - che, inoltre, tale area non è attrezzata con dispositivi e/o sistemi antincendio situazione questa che, in concorrenza con le altre sopra evidenziate, accentua ancor di più i fattori di rischio per la sicurezza e l incolumità pubbliche; - che le circostanze testè descritte sia con riferimento alle aree occupate dalla fiera che a quelle limitrofe con particolare riferimento a tutta l area relativa al Borgo costituiscono un serissimo fattore di pericolo per l incolumità pubblica e la sicurezza urbana soprattutto nel corso delle ore di maggior afflusso di consumatori alla medesima area di mercato;
- che oltre alle situazioni descritte l area di svolgimento della fiera, nel periodo interessato, in relazione alle segnalazioni pervenute da commercianti a posto fisso, associazioni e cittadini residenti puntualmente riscontrate, è interessata da importanti fenomenologie di degrado urbano, originate dai bivaccamenti degli ambulanti affluiti per la fiera con consumo di pasti e bevande in loco e trasformazione dei marciapiedi in dormitori. Situazioni queste che determinano evidenti problematiche di ordine igienico-sanitarie e di decenza stante, diffusi fenomeni di espletamento in loco di bisogni fisiologici. Elementi questi che in uno con le ulteriori problematiche rilevate di abbandono di rifiuti, danneggiamenti di beni pubblici, disturbo alla quiete pubblica, impedimento alla libera fruibilità degli ambienti pubblici, risse, molestie ai danni dei cittadini, pregiudicano gravemente sia il decoro urbano che il senso di percezione di sicurezza dei cittadini interessati; - che la collocazione del parco divertimenti nell area di proprietà comunale antistante il parcheggio del cimitero comunale nell ambito e a ridosso della quale trovano collocazione i mezzi attrezzati per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (c.d. paninari) anch essi, nel tempo, esponenzialmente cresciuti, allo stato non appare adeguata in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, atteso che detta area risulta inadeguata in termini di capienza in relazione alle necessità degli operatori professionali tanto che risulta essere pesantemente condizionata la viabilità sia lungo la ex SS 274 che all ivi presente rotatoria con conseguente complessivo grave pregiudizio alla circolazione stradale; - che in relazione alle problematiche segnalate il Sindaco ai sensi dell art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ha adottato apposita ordinanza di trasferimento parziale della Fiera di santa Cristina, secondo modalità e termini ivi descritti; CONSIDERATO: - che il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazioni in L. 24 luglio n. 125 ha rafforzato il potere del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, di intervento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumità pubblica e la sicurezza urbana, in relazione alle esigenze preminenti di sicurezza che di volta in volta la collettività pone; - che secondo la norma su indicata, per incolumità pubblica si intende l integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; - che le situazioni sopra descritte costituiscono pregiudizio all incolumità pubblica e quindi per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo e pregiudizievole la viabilità pubblica e l usufruizione di spazi pubblici o di uso pubblico, l igiene del suolo e dell abitato e la salubrità ambientale, nonché alimentare una percezione di forte insicurezza da parte dei cittadini; RILEVATO: - sussistente l interesse pubblico all emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico o quelli privati alle regole della civile convivenza, e da prevenire e rimuovere l insorgere di situazioni di pericolo o pregiudizio della pubblica incolumità, impedendo altresì situazioni favorenti il degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l azione delle Forze dell Ordine e di pronto soccorso; RITENUTO PERTANTO: - che nelle aree interessate dalla fiera nelle sue tradizionali modalità di svolgimento e nei giorni in cui la stessa si tiene, non sussistano le condizioni minime affinché possano essere garantite la sicurezza e l incolumità pubblica e al fine di prevenire le gravi situazioni di degrado urbano evidenziate; RAVVISATO: - in considerazione di tutte le circostanze sopra esposte, la presenza di una situazione di pericolo grave ed imminente per la sicurezza e l incolumità pubbliche, che richiede l esecuzione di un intervento indilazionabile ed immediato; RITENUTO PERALTRO: - Che la minaccia all incolumità pubblica e l'urgenza sia tale da imporre, nella specie, l esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al Sindaco ex art. 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e ciò in considerazione della necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine alla suddetta situazione di pericolo
attuale alla quale non si può far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento senza che, nelle more, si possa scongiurare il verificarsi di danni; CONSIDERATO: - che, in particolare, le ordinanze sindacali emanate in via contingibile ed urgente a tutela delle pubbliche incolumità e della sicurezza urbana costituiscono, come nella specie, lo strumento che l'ordinamento appresta per tutelare i beni supremi della incolumità e della sicurezza pubbliche; - che, pertanto, avuto riguardo agli interessi pubblici preminenti di tutela dell ordine e della sicurezza, si è reso necessario procedere con separato atto al trasferimento parziale della fiera in altra area che sia idonea ad ospitarla al fine anche di ricondurre l evento nell alveo della tradizione, disponendo la limitazione nell area tradizionale ai soli rivenditori di generi da fiera (Dolciumi, frutta secca, giocattoli, specialità alimentari tipiche della tradizione salentina) al fine di ridurne le dimensioni nell area del borgo e renderle compatibili con la tutela degli interessi pubblici individuati contestualmente procedendo, per le medesime finalità, e procedere alla riallocazione del parco divertimenti; VISTO: - il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n. 125; - l art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall art. 6 del citato decreto legge, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare, il comma 1 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere ordinatorio nel rispetto dei principi dell ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumità e la sicurezza urbana; - il decreto del Ministero dell Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al presente capo; - la comunicazione preventiva all Ufficio Territoriale del Governo di Lecce ORDINA Il divieto della vendita ambulante nelle giornate della fiera di santa Cristina in ogni altra area del territorio comunale al di fuori di quelle individuate dall ordinanza sindacale n. del e/o legittimamente assegnate con diversi atti dispositivi. RICORDA I trasgressori alla presente ordinanza, salvo ogni diversa e più grave responsabilità derivante dalla violazione di altre norme, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 ai sensi del Regolamento sanzionatorio amministrativo, con pagamento in misura ridotta determinato dall art. 16 comma 1 della L. 689/81; All atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata e a rimuovere eventuali attrezzature e/o rifiuti lasciati in loco. L inottemperanza a tale ordine impartito dagli organi preposti alla vigilanza verrà perseguita ai sensi dell art. 650 del codice penale. L inosservanza della presente ordinanza comporterà la misura cautelare del sequestro amministrativo delle cose che servirono o furono destinate alla commissione dell illecito, ai sensi dell art.13 della legge 689/81 e l eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell art.20 della legge 689/81. AVVERTE ai sensi dell art.3 c. 4 della Legge 241/90 1) che contro il presente provvedimento e ammesso: ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Lecce, entro 30 giorni dalla notifica della presente o dalla conoscibilità della stessa da parte dell interessato, ai sensi del D.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199; ricorso al T.A.R. Puglia Sez. di Lecce entro 60 giorni dalla notifica della presente o dalla conoscibilità della stessa da parte dell interessato ai sensi della Legge n. 1034/71.
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica della presente o dalla conoscibilità della stessa da parte dell interessato. 2) che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Lecce, sarà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet istituzionale e che la medesima è immediatamente esecutiva; Al fine dell esecuzione del dispositivo, la presente viene trasmessa: - al Prefetto della Provincia di Lecce; - al Commissariato di P.S. di Gallipoli; - al Comando Compagnia C.C. di Gallipoli; - alla Comando Compagnia G.d.F. Gallipoli; - al Comando Polizia Municipale di Gallipoli; - al Dirigente Ufficio Tecnico del Comune di Gallipoli; - alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (Confcommercio e Confesercenti). F.to Dott. Giuseppe VENNERI Via Pavia s.n. 73014 Gallipoli (LE) - Tel. 0833/275545 Fax 0833/275546
CITTA DI GALLIPOLI Comando di Polizia Municipale Protocollo n. 0033264 Gallipoli lì, 15 luglio 2009 Trasmissione via Fax Al Sig. PREFETTO Ufficio Territoriale del Governo LECCE e p. c. Al Commissariato di P.S. GALLIPOLI OGGETTO: Comunicazione preventiva ai sensi art. 54 comma 4 T.U.E.L. Ai sensi dell art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 modificato in sede di conversione dalla legge 125/08, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare, il comma 4, con la presente si trasmette in via preventiva l ordinanza contingibile ed urgente di Trasferimento parziale (settore non alimentare e parco divertimenti) fiera Santa Cristina del 23, 24 e 25 luglio 2009 disposta, per le motivazioni ivi contenute, a tutela dell incolumità pubblica e della sicurezza urbana. Ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all attuazione dell ordinanza si chiede la convocazione del Comitato provinciale per l ordine e la sicurezza. Distinti saluti. Dott. Giuseppe VENNERI Via Pavia s.n. 73014 Gallipoli (LE) - Tel. 0833/275545 Fax 0833/275546