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Provvedimento n. 3441 ( I143 ) SEPHARMA/PLASMON DIETETICI ALIMENTARI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 1995; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società SEPHARMA Srl, pervenuto all'autorità il 9 agosto 1995, con il quale ha notificato all'autorità l'acquisizione del 100% del capitale sociale della società MISURA Srl, nella quale la società cedente, PLASMON DIETETICI ALIMENTARI Spa, avrebbe conferito il ramo d'azienda relativo alle attività di commercializzazione dei dolcificanti "da tavola" diversi dallo zucchero e degli integratori alimentari per adulti distribuiti con i marchi "MISURA" e "PUNTO WEIGHT WATCHERS"; VISTO l'atto del 22 agosto 1995, con il quale la stessa SEPHARMA Srl ha comunicato all'autorità la stessa operazione come intesa, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, chiedendo in subordine una autorizzazione in deroga a norma dell'articolo 4 della stessa legge; VISTA la propria delibera del 5 settembre 1995 relativa alla predetta operazione di concentrazione con la quale l'autorità ha accertato che essa non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è inferiore a 606 miliardi di lire e il fatturato realizzato a livello nazionale dal ramo di azienda che verrà conferito nella società di cui è prevista l'acquisizione non raggiunge i 60,6 miliardi di lire. CONSIDERATO quanto segue: Le parti 1. SEPHARMA Srl (di seguito anche SEPHARMA) è una società del Gruppo Monsanto attiva nel settore farmaceutico. Il capitale sociale di SEPHARMA è detenuto per il 90% da GD SEARLE AND CO. e per il 10% da GD SEARLE INTERNATIONAL CO., società di nazionalità USA, entrambe facenti parte della divisione farmaceutica del Gruppo Monsanto. Il fatturato complessivo realizzato dal Gruppo Monsanto nel 1994 è stato pari a circa 8.277 milioni di dollari USA, di cui 142 milioni di dollari USA realizzati in Italia (circa 225 miliardi di lire). 2. MISURA Srl (di seguito anche MISURA) è una società di nazionalità italiana, costituita il 7 marzo 1995 nella prospettiva della realizzazione della operazione di concentrazione. La totalità del capitale sociale della suddetta società è detenuta dalla società PLASMON DIETETICI ALIMENTARI Spa (in seguito anche PLADA). Alla conclusione dell'operazione di cui al provvedimento dell'autorità del 5 settembre 1995, MISURA avrebbe dovuto mutare la propria denominazione sociale in NUTRASWEET ALIMENTARI ITALIA Srl (di seguito anche NAI) e la quota rappresentativa dell'intero suo capitale sociale avrebbe dovuto divenire di proprietà di SEPHARMA. L'oggetto sociale di MISURA è quello del commercio di prodotti alimentari e bevande, prodotti cosmetici e specialità igieniche e sanitarie.

3. PLADA è una società del gruppo HEINZ che, a seguito dell'operazione di concentrazione, avrebbe dovuto conferire in MISURA il proprio ramo d'azienda attivo nel settore della commercializzazione di dolcificanti (cosiddetti "da tavola") diversi dallo zucchero, presenti sul mercato italiano con i marchi "MISURA" e "PUNTO WEIGHT WATCHERS", nonché di integratori alimentari per adulti, anche questi ultimi distribuiti con il marchio "MISURA". Il fatturato realizzato nel 1994 dal ramo di azienda che verrà conferito in MISURA è stato pari a circa 24 miliardi di lire. 4. WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL INC. (di seguito anche WWI), società del Gruppo Heinz, partecipa all'intesa in esame quale parte concedente nel contratto di licenza dei marchi "WEIGHT WATCHERS" e "PUNTO". Il fatto 5. In data 9 agosto 1995 la società SEPHARMA Srl comunicava all'autorità l'acquisizione del 100% del capitale sociale della società MISURA Srl, nella quale la società cedente, PLASMON DIETETICI ALIMENTARI Spa, conferiva il ramo d'azienda relativo alle attività di commercializzazione dei dolcificanti "da tavola" diversi dallo zucchero e degli integratori alimentari per adulti distribuiti con i marchi "MISURA" e "PUNTO WEIGHT WATCHERS". 6. In particolare, tale operazione di concentrazione prevedeva: a) l'acquisizione, da parte di SEPHARMA, del 100% del capitale sociale di MISURA, così articolata: - in virtù di un contratto preliminare PLADA e SEPHARMA si impegnavano rispettivamente a cedere e ad acquistare una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di MISURA; - PLADA conferiva nella società MISURA il ramo d'azienda relativo alle attività di commercializzazione dei dolcificanti "da tavola" diversi dallo zucchero e degli integratori alimentari per adulti con i marchi "MISURA" e "PUNTO WEIGHT WATCHERS"; b) la stipulazione di contratti di produzione, distribuzione e licenza di marchio. 7. In data 22 agosto 1995 la stessa SEPHARMA comunicava all'autorità, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, detti accordi, chiedendo in subordine una autorizzazione in deroga a norma dell'articolo 4 della medesima legge. 8. In data 5 settembre 1995, l'autorità, ritenuto che l'operazione di concentrazione non era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, deliberava che non vi era luogo a provvedere sulla fattispecie concentrativa. Descrizione degli accordi 9. L'intesa, comunicata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, prevede la stipulazione di contratti di licenza di marchio, di produzione e di distribuzione. In particolare: - WWI si impegna a concludere con MISURA un contratto di licenza per la durata di 8 anni (eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo di 3 anni), in virtù del quale WWI concederà a MISURA l'utilizzo, limitatamente al territorio nazionale, dei propri marchi "WEIGHT WATCHERS" e "PUNTO" per la commercializzazione di prodotti dolcificanti "da tavola" destinati al consumatore finale; - MISURA (a tale data denominata NAI) e PLADA concluderanno un contratto di licenza, in virtù del quale NAI - titolare, a seguito del perfezionamento dell'operazione di concentrazione, del marchio "MISURA" anche per il suo utilizzo fuori dai confini nazionali per qualsiasi prodotto - concederà a PLADA, per un periodo di 5 anni (eventualmente rinnovabile da parte di PLADA per un ulteriore periodo di 5 anni), l'utilizzo di tale marchio, fuori dai confini nazionali, per ogni prodotto, ad esclusione dei dolcificanti "da tavola" diversi dallo zucchero destinati al consumatore finale e degli integratori alimentari per adulti; - in virtù di un contratto di produzione, PLADA si impegna a produrre per NAI determinate quantità (contenute entro certi minimi sia di produzione che di ordinazione) dei prodotti oggetto dell'intesa. Tale contratto è previsto per una durata di 12 mesi, dalla data di conclusione del medesimo, rinnovabile, qualora NAI lo ritenga necessario, per un ulteriore periodo di 12 mesi. Esso non prevede clausole di produzione esclusiva: NAI risulta, pertanto, libera di approvvigionarsi eventualmente presso altre fonti di produzione, anche all'interno del Gruppo Monsanto, qualora si dimostrassero più competitive;

- in virtù di un contratto di distribuzione, NAI nomina PLADA quale suo distributore esclusivo nel territorio italiano per i dolcificanti "da tavola" diversi dallo zucchero destinati al consumatore finale contraddistinti dai marchi "MISURA", "WEIGHT WATCHERS" e "PUNTO" e per gli integratori alimentari per adulti contraddistinti dal marchio "MISURA", per i soli canali di distribuzione riportati in un elenco allegato al contratto 1. La durata del contratto di distribuzione è prevista sino al 31 dicembre 1999, rinnovabile, qualora NAI lo ritenesse necessario, per quattro ulteriori periodi di un anno ciascuno. La qualità di distributore è conferita a PLADA in via esclusiva, limitatamente al territorio nazionale. PLADA non può, pertanto, distribuire tali prodotti a rivenditori non inclusi in detto allegato né distribuire prodotti che siano in concorrenza con i prodotti di NAI. Il mercato rilevante 10. I settori oggetto dell'intesa sono quelli della produzione e della commercializzazione di dolcificanti da tavola diversi dallo zucchero destinati al consumatore finale e degli integratori alimentari per adulti (perle di olio di pesce ed aglio, lievito di birra in compresse, lecitina di soia granulare e lecitina di soia con selenio in compresse). Nell'ambito di tali settori è possibile individuare, da un punto vista della funzione d'uso dei prodotti, i seguenti mercati: - dolcificanti "da tavola" diversi dallo zucchero destinati al consumatore finale; - lecitina; - lievito; - perle di olio; - fibre e crusche. 11. La domanda è assorbita dai grandi rivenditori (supermercati, ipermercati, ecc.), dalle farmacie e dai piccoli rivenditori (bar e piccole drogherie). L'offerta è rappresentata dalle maggiori industrie attive nel settore farmaceutico (Sandoz-Gazzoni, Hermes Suesstoff AG, Radiumfarma, ecc.). Il mercato geografico 12. In considerazione delle abitudini e delle differenze nei gusti dei consumatori, della rilevanza delle spese pubblicitarie e dell'importanza dei marchi, il mercato geografico rilevante presenta dimensioni nazionali. Al riguardo, si osserva che, attualmente, non esiste una concreta attività di import/export, all'interno o all'esterno del mercato nazionale. La struttura dei mercati 13. Il valore stimato del mercato dei dolcificanti da tavola diversi dallo zucchero è stato, nel 1994, pari a circa 162 miliardi di lire, mentre il valore complessivo dei mercati rientranti nel settore degli integratori alimentari per adulti è stato, nello stesso anno, pari a circa 304 miliardi di lire. Nella tabelle che seguono vengono riportate le strutture dell'offerta dei mercati rilevanti: Tabella - Struttura dell'offerta (dolcificanti - 1994) Società Quota Gazzoni 2 33,6% Misura 16,7% Hermesetas 8,9% WW-PUNTO 6,4% Well Dulck 3,6% Altri 30,8% Totale 100,0% 1 Tali canali, elencati nell'allegato "B" del contratto di distribuzione, comprendono, tra l'altro: distribuzione all'ingrosso (compresa cashcarry), farmacie, ipermercati, supermercati, distribuzione al dettaglio. 2 La società Gazzoni, controllata congiuntamente da SANDOZ e GAZZONI, commercializza, tra l'altro, il dolcificante DIETOR.

Fonte: dati forniti dalle parti Tabella - Struttura dell'offerta (integratori per adulti - 1994) Società Lecitine Lievito Perle di olio Fibre/Crusche Gazzoni 66,4% - - - Crivellaro 5,9% - - - Misura 4,2% 8,5% 4,2% 2,8% Wander / Sandoz 4,7% 49,1% 15,8% 13,2 Frau - 9,0% -. - Radiumfarma - - 22,0% - Equilibra - - 17,4% - Giuliani - - 4,3% - Al.Na. - - - 20,2% Cerealuit - - - 12,3% Altri 18,8% 33,4% 36,3% 51,5% Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: dati forniti dalle parti 14. Come mostrano le tabelle, i marchi "MISURA", "WEIGHT WATCHERS" e "PUNTO" detengono, nel mercato dei dolcificanti diversi dallo zucchero destinati al consumatore finale, una quota complessiva di mercato pari a circa il 23%. Tale mercato è caratterizzato dalla presenza di un operatore leader, Sandoz-Gazzoni, con una quota di mercato pari al 34%. Nel settore degli integratori alimentari per adulti, il marchio "MISURA" è presente su tutti i mercati del prodotto con quote che oscillano tra l'8,5% ed il 2,8%. Anche questi mercati sono caratterizzati dalla presenza di operatori leader con quote ben più ampie di quelle detenute da MISURA. Il Gruppo Monsanto non è presente sui mercati rilevanti. Valutazione degli accordi 15. I contratti di licenza di marchio tra WWI e NAI e tra MISURA e PLADA si rivelano, anche in virtù del collegamento negoziale esistente tra i suddetti contratti ed il contratto di compravendita di quote, compatibili con l'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. 16. In particolare, il contratto di licenza di marchio stipulato tra WWI e NAI determina il trasferimento, in capo a quest'ultima, dei diritti di utilizzo dei marchi "WEIGHT WATCHERS" e "PUNTO", limitatamente al territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e con esclusivo riferimento ai prodotti dolcificanti "da tavola" e integratori alimentari per adulti. Sembra opportuno rilevare che, anteriormente all'operazione di concentrazione, tali marchi risultavano oggetto di un contratto di licenza tra la società WWI, parte licenziante nel contratto in esame, e PLADA, società facente parte del medesimo gruppo (HEINZ). Ne consegue che l'attribuzione a NAI del diritto di utilizzare i marchi "WEIGHT WATCHERS" e "PUNTO" non appare idonea ad alterare l'equilibrio concorrenziale nell'ambito dei mercati di riferimento. 17. Analogamente, il contratto di licenza di marchio tra MISURA e PLADA persegue il fine di trasferire in capo a PLADA il diritto di utilizzare il marchio "MISURA" per le categorie di prodotti che non costituiscono oggetto dell'operazione di concentrazione. Tale contratto si rivela preordinato a garantire a PLADA l'utilizzo del marchio "MISURA", limitatamente ai paesi in cui esso è registrato e limitatamente ai prodotti diversi dai dolcificanti "da tavola" destinati al consumatore finale e degli integratori alimentari per adulti. Esso, pertanto, anche in considerazione del fatto che appare destinato a produrre esclusivamente effetti limitati ai paesi nei quali il marchio "MISURA" è registrato e, comunque, estranei al territorio italiano, non sembra idoneo ad alterare l'equilibrio concorrenziale nell'ambito dei mercati di riferimento. 18. In relazione ai contratti di produzione e di distribuzione, va osservato, preliminarmente, che, benché sia la società SEPHARMA che il gruppo alla quale essa appartiene (Monsanto) possiedano un particolare grado di esperienza e di specializzazione nel settore della produzione e commercializzazione dei dolcificanti "da tavola" destinati al consumatore finale, essi non sono presenti, né direttamente né indirettamente, nel mercato italiano. Va rilevato, altresì, che le attività di produzione e commercializzazione

degli integratori alimentari per adulti, secondo gruppo di prodotti interessati dagli accordi in esame, rientrano in un programma di riorganizzazione e razionalizzazione del Gruppo Monsanto, che prevede il loro svolgimento da parte di un nucleo operativo specifico denominato "Nutrasweet Consumer Products". 19. Per quanto concerne il contratto di produzione, esso appare finalizzato a garantire a NAI la possibilità di usufruire, per un periodo di almeno 12 mesi, del necessario ed adeguato approvvigionamento attraverso la capacità produttiva ed il know how di PLADA. Tale contratto, infatti, consente a NAI di organizzare la propria attività di produzione sul mercato italiano. Va osservato, inoltre, che il termine annuale di durata del contratto è estensibile, per un ulteriore periodo di 12 mesi, solo nell'eventualità in cui detto periodo non risultasse sufficiente e che non sono, comunque, contemplate clausole di produzione esclusiva. Da ciò consegue che, come si è già accennato, MISURA risulta libera di rivolgersi eventualmente presso altre fonti produttive, anche interne al Gruppo Monsanto, qualora si rivelassero più competitive. 20. Per quanto concerne il contratto di distribuzione, esso appare finalizzato a garantire a NAI, per un periodo di almeno 5 anni, la possibilità di utilizzare la collaudata rete distributiva di PLADA. Esso consente, in particolare, ad un produttore assente dal mercato italiano (quale il Gruppo Monsanto) di entrare sul mercato rilevante e competere con i produttori già presenti. Inoltre, in ragione delle sue modalità di esecuzione, tale accordo non sembra suscettibile, quantomeno limitatamente ai primi cinque anni di durata iniziale del medesimo, di produrre apprezzabili effetti restrittivi della concorrenza nei mercati di riferimento. 21. Si rileva, infine, che i mercati rilevanti sono caratterizzati dalla presenza di qualificati concorrenti, quali Sandoz, Gazzoni (società controllata al 50% dalla prima), ecc., mentre il Gruppo Monsanto non è presente su tali mercati. Inoltre, si evidenzia che le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti oggetto degli accordi sono attualmente effettuate da PLADA, la quale, per effetto di un patto di non concorrenza stipulato nell'ambito della sopra menzionata operazione di concentrazione, si è impegnata a non adoperarsi, direttamente o indirettamente, anche tramite proprie controllate, nella produzione, vendita e distribuzione di dolcificanti ipocalorici e/o privi di calorie, nonché di integratori alimentari per adulti, proprio nell'ambito del territorio italiano. RITENUTO, pertanto, che l'intesa in esame non abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento verrà comunicato alle imprese interessate. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuliano Amato * * *