Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106

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Transcript:

Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 Il legislatore ha realizzato ciò che si era proposto da oltre venti anni, e cioè la realizzazione di un unico testo normativo in materia di tutela della persona che lavora. Il 30 Aprile del 2008, infatti, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108/L della Gazzetta Ufficiale n. 101 il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008. Un dispositivo di integrale revisione, riordino e razionalizzazione dell intera disciplina prevenzionistica. Entra in vigore il 20 agosto 2009 sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 il quale viene definito decreto correttivo del D. Lgs. 81/2008.

Art. 3 del D.Lgs. 81/08 Campo Applicazione 3-bis: Nei riguardi delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa,..e i volontari dei vigili del fuoco

Decreto Interministeriale 13 Aprile 2011 Pubblicato sulla G.U. 11/07/2011 entrata in vigore 11/01/2012: Si assicura la tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori aderenti: Organizzazioni di volontariato della P.C. Croce Rossa Soccorso Alpino. Volontari Vigili del Fuoco

Art. 6 del Decreto Interministeriale 13 Aprile 2011 Le Disposizioni relative del Decreto 13 Aprile 2011 si rifanno ai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari delle prov. autonome di TN e BZ Ai volontari corpo nazionale dei vigili del fuoco si rifanno le disposizioni di cui all art.6 del D.Lgs. 8 Marzo 2006

Art. 1 del Decreto Interministeriale 13 Aprile 2011 Definizioni: organizzazione di volontariato della protezione civile: organismo liberamente costituito, senza fini di lucro; Formazione: processo educativo attraverso il quale si trasferiscono conoscenze e procedure all acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operativa, all identificazione e alla eliminazione,o, ove impossibile e alla riduzione e alla gestione dei rischi; Informazione: complesso di attività dirette a fornire conoscenze e procedure all acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operativa, all identificazione e alla eliminazione,o, ove impossibile e alla riduzione e alla gestione dei rischi; Addestramento: complesso di attività dirette a far apprendere l uso corretto di attrezzature,macchine,impianti,dispositivi, anche DPI e le misure e le procedure di intervento; Controllo Sanitario: insieme degli accertamenti medici basilari individuati e finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute.

Art. 2 del Decreto Interministeriale 13 Aprile 2011 Campo di Applicazione delle organizzazioni: Necessità di intervento immediato anche in assenza di pianificazione; Organizzazione di uomini, mezzi e logistica; Imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare; Necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione.

Art. 3 del Decreto Interministeriale 13 Aprile 2011 Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile: Le norme di cui al D.Lgs. 81/08 sono applicate alle organizzazioni di volontariato delle protezione civile quindi il volontario è equiparato a tutti gli effetti al lavoratore; Prendersi cura della sua salute e sicurezza, formazione ed esercitazione conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione

Art. 4 del Decreto Interministeriale 13 Aprile 2011 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile: formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario del volontario; Che il volontario sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Cosa si intende per Dispositivo di Protezione individuale (DPI): Quella attrezzatura che ha il compito di salvaguardare la salute e/o la sicurezza della persona che lo indossa e lo utilizza

Quando utilizzare i DPI? I DPI VANNO UTILIZZATI QUANDO I RISCHI NON POSSONO ESSERE EVITATI O SUFFICENTEMENTE RIDOTTI DA: Misure tecniche di prevenzione Da mezzi di protezione collettiva Da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro

Quali DPI scegliere? I DPI devono essere: Adeguati ai Rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; Adeguati alle Condizioni esistenti sul luogo di lavoro; Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori; Per essere adattati all utilizzatore secondo le proprie necessità

Classificazione dei DPI CATEGORIA DPI DPI di I categoria La cui efficacia è valutabile dal soggetto: prevengono danni di lieve entità OBBLIGHI COLLEGATI Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore Apposizione del marchio CE sul DPI e sul relativo imballaggio DPI di II categoria Quelli che non rientrano nelle altre due categorie DPI di III categoria Proteggono da rischi poco controllabili dal soggetto che li utilizza; prevengono danni gravi e lesioni permanenti. Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore Apposizione del marchio CE sul DPI e sul relativo imballaggio Rilascio di attestato di certificazione CE da parte di un organo di controllo Come i DPI di II categoria + controllo di qualità

Requisiti dei DPI I D.P.I devono possedere, per legge, i Requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell allegato II del D.Lgs. 4-12-1992 e successive modifiche e integrazioni QUINDI Il fabbricante deve identificare i requisiti di salute e sicurezza che intende conferire al proprio dispositivo; L utilizzatore deve identificare sul mercato quei prodotti che meglio soddisfano alle proprie esigenze.

Requisiti dei DPI I requisiti si suddividono in 3 categorie: Requisiti di carattere generale ( ergonomia, livelli e classi di protezione ) Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI (sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento, etc ) Requisiti supplementari specifici per i rischi da cui proteggersi (protezione specifiche quali: urti meccanici, cadute dall alto, calore e fuoco, rumore, etc )

I DPI devo essere marchiati CE La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con essa autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell' Unione Europea. Esempi di alcune direttive che richiedono il marchio CE sono la direttiva bassa tensione, la direttiva macchine, la direttiva compatibilità elettromagnetica, la direttiva per i sistemi in pressione, la direttiva per i dispositivi medici e la direttiva per i dispositivi di protezione individuale. 16

NOTA INFORMATIVA Ogni D.P.I. deve essere accompagnato dalla relativa nota informativa che è rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante (obbligo di legge). La nota informativa istruzioni per l uso è una sorta di carta d identità del D.P.I. nella quale sono riportati tutti gli elementi necessari per l identificazione e il corretto uso.

Livelli Prestazionali dei DPI Per ogni DPI sono previsti diversi livelli prestazionali. Per ciascun requisito (resistenza abrasione, al taglio lama, allo strappo, e alla perforazione etc )sono previsti 4-5 livelli ad ognuno dei quali corrisponde un range di valori di resistenza prestabiliti.

Gestione e Manutenzione dei DPI Tra gli obblighi del datore di lavoro è previsto anche il mantenimento in efficienza e del DPI attraverso le necessarie manutenzioni, osservando le indicazioni riportate sulla nota informativa dal fabbricante La manutenzione deve essere effettuata sempre da personale adeguatamente addestrato e autorizzato I pezzi di ricambio, quando necessari, devono essere originali ed adattati per lo specifico Dispositivo I DPI devono altresì essere conservati con cura dall utilizzatore