REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO

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COMUNE DI GALATRO (Provincia di Reggio Calabria) ^^^^^ REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO Approvato con delibera consiliare n._34 del_28.06.2011 Modificato CC n.44 /2011 p.1

INDICE Articolo 1- Fonti normative Articolo 2- I prodotti secondari di bosco Articolo 3- Tesserini validità Articolo 4- Raccolta Articolo 5- Numero massimo di tesserini Articolo 6- Quantitativi Articolo 7- Agevolazioni Articolo 8- Conservazione delle condizioni di riproducibilità del bosco Articolo 9- Divieti Articolo 10- Vigilanza Articolo 11- Sanzioni Articolo 12- Procedure per l irrorazione delle sanzioni amministrative Articolo 13- Gestione dei proventi Articolo 14- Normativa di rinvio p.2

ARTICOLO 1 (FONTI NORMATIVE) 1- Il Comune di Galatro con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell art. 30 comma 1- delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale approvato con deliberazione della G. R. n. 459 del 27.06.2008, disciplina la raccolta dei seguenti prodotti secondari di bosco. ARTICOLO 2 (I PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO) 1- Ai fini del presente Regolamento sono considerati prodotti secondari di bosco: a- funghi ipogei- tartufo-(con esclusione dei funghi epigei la cui raccolta è regolamentata dalla L.R. n. 30 del 26.11.2001); (ABROGATO) b- asparago; c- agrifoglio; d- pungitopo; e- muschi; f- lamponi; g- mirtilli; h- more di rovo; i- fragole; j- origano; k- semi di piante forestali; l- strame m- eventuali altri prodotti spontanei del suolo. ARTICOLO 3 (TESSERINI - VALIDITA ) 1- L estrazione e la raccolta dei prodotti secondari di bosco nell intero territorio comunale, secondo le norme dettate dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali che trattano la materia, è consentita ai cittadini residenti nel Comune di Galatro. 2- Per consentire l estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco sull intero territorio comunale, secondo le norme dettate dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali che trattano la materia, viene rilasciato, a cura del locale Comando di Polizia Municipale,un tesserino come segue: a- per i cittadini residenti nel Comune di Galatro della durata di anni sei, annualmente rinnovabile previa pagamento del contributo annuale di 20,00(venti)da versare su C.C.P. n. 283895 intestato alla Tesoreria comunale; b- Per i cittadini non residenti della durata di un anno previo versamento di un contributo una tantum di 40,00(quaranta). 3- Per il rilascio del tesserino (sia per i residenti che per i non residenti) l interessato dovrà produrre domanda su apposito modello fornito dal Comando di P.M. allegando la seguente documentazione: p.3

- Due fotografie formato tessera(una da applicare sul tesserino e l altro da conservare agli atti dell Ufficio); - Fotocopia di valido documento di riconoscimento; - N. 2 marche da bollo di 14,62(una da applicare sul modello di domanda e l altro sul tesserino); - La ricevuta del versamento del contributo previsto ai precedenti commi 3 o 4 versato su C.C.P. intestato alla Tesoreria del Comune di Galatro. 4- Il tesserino non può essere rilasciato a persone inferiori ad anni 14. ARTICOLO 4 (RACCOLTA) 1- La raccolta potrà essere effettuata da chiunque ne abbia titolo o abbia ottenuto il permesso nei boschi e nei terreni comunali esenti da divieti; 2- La raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un ora dopo il tramonto a un ora prima della levata del sole; 3- Il titolare del tesserino è tenuto ad esibire a chi esercita l attività di vigilanza assieme al tesserino medesimo la ricevuta attestante l avvenuto versamento del contributo previsto. ARTICOLO 5 (NUMERO MASSIMO DI TESSERINI) 1- Ai fini di una regolare e ordinata raccolta dei prodotti secondari di bosco nel territorio comunale, nel rispetto del patrimonio naturale esistente il numero massimo di tesserini da rilasciare ai non residenti è determinato in 30 (si rilasciano seguendo l ordine di presentazione della domanda) mentre non viene posto alcun limite per i residenti. 2- Tale limite potrà essere variato con deliberazione della Giunta Comunale. ARTICOLO 6 (QUANTITATIVI) 1- La quantità dei prodotti raccolta giornalmente deve essere contenuta nei limiti fissati dall art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori: a- tartufi Kg 1 (abrogato) b- asparago Kg 2 c- pungitopo Kg 2 d- muschi Kg 3 e- lamponi Kg. 2 f- mirtilli Kg 2 g- more di rovo Kg 3 h- fragole Kg 2 i- origano Kg. 3 l-semi di piante forestali Kg 50 2- I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori, ed i loro familiari, di terreni siti in agro del Comune di Galatro ma non residenti sono equiparati ai cittadini residenti per quanto riguarda la raccolta dei prodotti secondari di bosco nei propri terreni e sono liberi dal rispetto dei limiti quantitativi alla raccolta nei propri fondi. p.4

3- Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne ed i semi di ghiande raccolte dai residenti, in quanto forniscono un reddito integrativo visto il loro uso nell alimentazione del bestiame. 4- Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere del Corpo Forestale dello Stato detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco. 5- La raccolta di strame nelle zone boscate può essere effettuata solo a seguito di autorizzazione rilasciata dal Sindaco dietro domanda dell interessato. 6- Tale autorizzazione dovrà specificare la zona, i tempi ed i modi della raccolta nel rispetto delle norme sancite dalla Prescrizioni di massima di Polizia Forestale vigenti nella Regione Calabria. 7- Il Corpo Forestale dello Stato dovrà, a tal proposito, fornire al Sindaco gli aspetti tecnici da contemplare nella predetta autorizzazione. ARTICOLO 7 (AGEVOLAZIONI) 1- Al fine di sostenere eventuali iniziative produttive capaci di valorizzare il vasto patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune attraverso l utilizzazione delle varie risorse disponibili e di creare significativi effetti propulsivi nel territorio, l Amministrazione Comunale, può, su domanda concedere agevolazioni di raccolta, in caso di accertata esuberanza di produzione, dei prodotti secondari di bosco senza le limitazioni quantitative previsti dall art. 6 che precede. 2- L agevolazione potrà essere concessa ai cittadini residenti nel Comune di Galatro da almeno 5 anni i quali effettuano la raccolta stessa per integrare il loro reddito oppure che provvedono alla lavorazione e commercializzazione dei suddetti prodotti come fonte di lavoro stagionale. 3- In particolare possono ottenere tali agevolazioni di durata annuale, le seguenti categorie di residenti ultraquinquennali: a- coltivatori diretti; b- gestori di boschi a qualunque titolo; c- soci di cooperative agro-forestali; d- soci di cooperative costituite da cittadini che non hanno una occupazione stabile. 4- Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni gli interessati ogni anno dovranno presentare al Comune una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di aver diritto alle agevolazioni. ART. 8 (CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIPRODUCIBILITA DEL BOSCO) 1- Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-boschivo del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti secondari di bosco nel rispetto della conservazione e propagazione della specie oggetto di raccolta. 2- E vietato, pertanto, estirpare, tagliare o comunque danneggiare le piante o parti di esse. 3- E vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari di bosco nelle aree rimboschite. 4- Per ogni comportamento in violazione al presente articolo il trasgressore sarà punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di 10,00 ad un massimo di 50,00. p.5

ARTICOLO 9 (DIVIETI) 1- Il Comune, anche su parere di Associazioni operanti a tutela dei prodotti secondari di bosco, può interdire la raccolta: a. In zone determinate per motivi silvo-colturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne; b. Per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di consentire la capacità di rigenerazione dell ecosistema; c. In aree di particolare valore naturalistico. ARTICOLO 10 (VIGILANZA) 1- La vigilanza è affidata agli Organi di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato, all Arma dei Carabinieri, Alle Guardie Venatorie Provinciali, alle Associazioni di Protezione Ambientale in possesso dell approvazione Prefettizia. ARTICOLO 11 (SANZIONI) 1- Nella fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate: a. esercizio della raccolta da parte del cittadino non residente senza autorizzazione valida : da 100,00 a 150,00; b. mancato porto del tesserino : da 10,00 a 30,00; c. uso di tesserino e/o autorizzazione altrui, o contraffatta od alterata: da 50,00 a 300,00, salvo le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali; d. raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona, fino al 50% di eccedenza: da 10,00 a 30,00; e. raccolta effettuata oltre i limiti di quantità consentiti per persona, eccedenza superiore al 50%: da 30,00 a 150,00. 2- Ogni comportamento in violazione all art. 8 il trasgressore sarà punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di 10,00 ad un massimo di 50,00. 3- I proprietari di terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari residenti o non residenti sono liberi dal rispetto dei limiti quantitativi alla raccolta nei propri fondi, come già indicato nell art. 6 del presente Regolamento. ARTICOLO 12 (POCEDURE PER L IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE) 1- Le sanzioni sono irrogate dall Ente competente per il territorio ove l illecito è stato commesso. 2- Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei prodotti raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrare la legittima provenienza: a- raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore al 50%; p.6

b- violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta stabilite nell art. 8 del presente regolamento; c- esercizio della raccolta nelle zone interdette. 3- In conformità di quanto previsto dalla L. n. 689/1981 la confisca si riferisce al prodotto della violazione, pertanto dovrà essere valutato caso per caso. 4- Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto. 5- In ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato ad Enti o Istituti di beneficenza. 6- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689. 7- Il Comune di Galatro si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle norme regolamentari e la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine del rilascio dei tesserini, anche nei mesi successivi alla scadenza delle autorizzazioni per la raccolta dei prodotti secondari di bosco. ARTICOLO 13 (GESTIONE DEI PROVENTI) 1- Il Comune destinerà il 50% dei proventi annui ricavati del rilascio delle autorizzazioni alla costituzione di un fondo per interventi di miglioramento territoriale ed ambientale. ARTICOLO 14 (NORMATIVA DI RINVIO) 1- Per quanto non stabilito dal presente regolamento si fa rinvio alle norme della Legge Statale e Regionale in materia ed alle disposizioni esecutive di attuazione.