COMUNE DI SASSANO Provincia di Salerno

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1 COMUNE DI SASSANO Provincia di Salerno REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA, DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO E DELLE PIANTE OFFICINALIE AROMATICHE SUL TERRITORIO COMUNALE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14 Luglio

2 ARTICOLO 1 FINALITA Il (SA) disciplina con il seguente regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale. ARTICOLO 2 DEFINIZIONE PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO Sono considerati prodotti secondari del bosco: a) fragole; b) muschi; c) lamponi d) mirtilli; e) more di rovo; f) asparagi; g) vischio; h) origani; i) funghi epigei ed ipogei j) Tartufi ARTICOLO 3 CONDIZIONI DI RACCOLTA Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvopastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione della specie oggetto di raccolta L estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, nell intero territorio comunale è consentita solamente ai cittadini residenti nel Comune nel rispetto delle presenti norme regolamentari. Ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta formale, ad assoluta discrezione dell Amministrazione, potranno essere rilasciati permessi giornalieri, per la raccolta dei prodotti in oggetto sempre nei limiti quantitativi di cui al successivo art. 6, e previo versamento della somma di 15,00 per permesso giornaliero. Il numero complessivo dei permessi per ogni singolo non residente non potrà essere superiore a 5 per ogni anno solare. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragola, lampone, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parte di esse. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento è comunque vietata durante la notte, da un ora dopo il tramonto ad un ora prima della levata del sole. ARTICOLO 4 2

3 DIVIETI DI RACCOLTA E TURNAZIONE DI RACCOLTA Per gli effetti del precedente art. 3 è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche ai cittadini non residenti nel Territorio del Comune che non siano muniti dell apposito permesso/tesserino. Agli stessi non residenti, come anche ai residenti, non è consentito, altresì, di accedere, ai fini della raccolta, durante i periodi di produzione alle zone demaniali ove si sviluppano o si rinvengono detti prodotti. I non residenti sono tenuti ad esibire, a richiesta degli incaricati della sorveglianza, l apposito tesserino con la ricevuta comprovante il regolare versamento. Per limitare ì danni ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in generale e delle aree boscate in particolare, il Comune può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento. Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisio-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni dell'autorità Forestale. ARTICOLO 5 DEROGHE AI DIVIETI DI RACCOLTA Al fine di sostenere eventuali iniziative produttive capaci di valorizzare il vasto patrimonio silvo-agropastorale del Comune attraverso l utilizzazione delle varie risorse disponibili e di creare significativi effetti propulsivi nel territorio, l Amministrazione comunale può, su domanda, autorizzare, in caso di accertata esuberanza di produzione, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche senza limitazioni quantitative di cui all art. 6 del presente regolamento, purchè siano salvaguardati i diritti di godimento da parte degli utilisti così come previsto dal medesimo articolo 6. L autorizzazione dovrà essere concessa ai soli cittadini residenti nel da almeno 5 anni per i quali la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione dei suddetti prodotti costituisce fonte lavoro stagionale e consente l integrazione del reddito familiare. Nel rilasciare dette autorizzazioni il Comune dovrà dare priorità alle richieste presentate dalle Associazioni o cooperative costituite da cittadini sassanesi che non hanno occupazione stabile. In deroga a quanto previsto al precedente articolo 4 è consentito a persone appositamente incaricate (Università o Istituti di Ricerca) la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche per solo scopi didattici o scientifici. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco specificando la quantità e l epoca di raccolta delle specie vegetali nonché i nominativi delle persone incaricate. L autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco. ARTICOLO 6 LIMITI DI RACCOLTA La quantità dei prodotti raccolta giornalmente da ogni singolo cercatore residente e non nel (SA) deve essere contenuta nei limiti fissati dall'art del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori: a) fragole Kg (chilogrammi uno); b) muschi Kg (chilogrammi due); c) lamponi Kg (grammi cinquecento); d) mirtilli Kg (chilogrammi uno ); e) more di rovo Kg (chilogrammi uno); f) asparagi Kg (chilogrammi tre); g) vischio due ramini fruttifero; h) origano 200 aste floreali. 3

4 I) funghi Kg 3,00 (chilogrammi tre); l)tartufi g. 0,300 (grammi trecento); Il sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere dell Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco. ARTICOLO 7 SEGNALETICA Il (SA) provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di tabelle di divieto di raccolta. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa. E vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto. Il trasgressore sarà sanzionato con una sanzione amministrativa da 50,00 ad 500,00, oltre alla denuncia penale alla competente Autorità Giudiziaria. ARTICOLO 8 CONTROLLO E VIGILANZA Il controllo sull osservanza del presente regolamento e l accertamento delle relative violazioni sono affidate ai Vigili del,. Il Sindaco potrà chiedere all Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Salerno l autorizzazione ad utilizzare per il servizio di vigilanza anche gli Agenti del locale Comando Stazione Forestale. Sono incaricati, altresì, dell osservanza della presente disciplina gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, carabinieri, nonché gli agenti giurati designati da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia. DISCIPLINA RACCOLTA DEI FUNGHI ARTICOLO 9 FINALITÀ La presente disciplina regola la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico; b) conservare l'equilibrio delle biocenosi indispensabili alla sopravvivenza degli ecosistemi dell'ambiente naturale. ARTICOLO 10 SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali può essere effettuata gratuitamente, e nei limiti di cui al precedente art. 6, dai cittadini residenti nel (Sa) o possessori di beni immobili nel territorio del i quali risultano titolari dei diritti reali di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico, purché muniti di permesso nominativo: tale permesso/tesserino, gratuito, deve essere richiesto al. 4

5 Ogni altra persona non indicata al primo comma (ovvero non residenti e non possessori di beni immobili nel territorio di Sassano) può estrarre e raccogliere prodotti secondari del bosco e piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali, purché munita di un apposito tesserino/permesso giornaliero a pagamento. Il tesserino a pagamento è personale ed è giornaliero o annuale, il cui costo viene fissato: a) giornaliero:. 15,00 (dieci/00); b) annuale:. 75,00 (cento/00) Gli importi suddetti potranno essere successivamente rettificati con deliberazione della Giunta Municipale. ARTICOLO 11 CONDIZIONI DI RACCOLTA E DIVIETI Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi: a) Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta dei funghi spontanei siano o no commestibili è ammessa in quantità non superiore a tre (3) chilogrammi al giorno a persona provvista di tessera di autorizzazione e per singolo cercatore, nei limiti fissati dall'art del Codice Civile. b) In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale; c) I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta Kg per persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la sementazione e la riproduzione; d) La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili; e) E' vietato strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo (recisione a raso); f) I limiti massimi alla raccolta giornaliera dì funghi previsti ai commi precedenti non si applicano qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo i predetti limiti. g) E' vietato l'uso di sacchetti di plastica o recipienti, ermeticamente chiusi; h) E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo; i) E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi; j) E' vietato raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina; k) E' vietato raccogliere, danneggiare o distruggere i funghi non ritenuti commestibili; l) E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno; m) E' vietato il commercio dei funghi raccolti; n) E' vietato altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore alle ore 7.00; o) E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi di selvicoltura (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori. 5

6 ARTICOLO 12 AUTORIZZAZIONI SPECIALI II Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo per scopi didattici o scientifici. ARTICOLO 13 ZONE INTERDETTE ALLA RACCOLTA DI FUNGHI SPONTANEI AI fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con apposita ordinanza del Sindaco. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del territorio interessato da cartelli indicatori; ARTICOLO 14 AUTORIZZAZIONI a) Coloro, i quali intendono usufruire del diritto devono far richiesta al Comune. b) Il Sindaco o dipendente incaricato, può rilasciare una tessera/permesso di autorizzazione, validazione per un anno (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre) ovvero per un giorno, previo pagamento della somma stabilita nel presente regolamento o in misura diversa stabilita successivamente dall Amministrazione Comunale. ARTICOLO 15 VIGILANZA Sono incaricati dell osservanza della presente disciplina gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, carabinieri e polizia municipale, nonché gli agenti giurati designati da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia. ARTICOLO 16 SANZIONI Per la violazione delle disposizioni del presente disciplinare relativo alla raccolta funghi, fermo restando l applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa pecuniaria di. 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita; b)la sanzione amministrativa pecuniaria di. 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nella zona di divieto; c) la sanzione amministrativa pecuniaria di. 51,64 (cinquantuno/64) per il trasporto di funghi con contenitori non consentiti; d) la sanzione amministrativa pecuniaria di. 51,64 (cinquantuno/64) per chiunque violi le altre disposizioni del presente disciplinare. Chiunque nell ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso è trovato in possesso di funghi raccolti nelle zone di divieto o comunque in quantità superiore a quella consentita, è soggetto, oltre alla sanzione di cui ai commi a), b), d) del presente 6

7 articolo, anche alla confisca dell intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l infrazione. La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando, nell ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso, sia opposto rifiuto, a formale intimazione di apertura, per i necessari controlli, di contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da. 103,29 (centotre/29) a. 154,93 (centocinquantaquattro/93). In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b), d) di cui al 1 comma, è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente, della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati ai sensi del precedente 2 comma vengono consegnati previa ricevuta, ad istituzioni di beneficenza e assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati dovranno essere distrutti. Della destinazione o della distribuzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. Chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dal presente disciplinare, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere a), b), d), del 1 comma sono ridotte di un terzo qualora il pagamento venga effettuato entro un termine previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n 689. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la Legge 24 novembre 1981, n 689. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta Legge 24 novembre 1981, n 689, spetta al Sindaco. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune e reinvestite nell'ambito delle attività di protezione e di salvaguardia dell'ambiente naturale e di quanto disposto dall'art. 8 della Legge Regionale n 11 del 17 Marzo 1981 per i terreni soggetti all'uso civico. ARTICOLO 17 Il Comune, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, pubblicherà un elenco delle specie dei funghi epigei commestibili delle quali è autorizzata la raccolta. ARTICOLO 18 Il formato della tessera di autorizzazione per la raccolta dei prodotti del sottobosco commestibili e delle piante officinali e aromatiche nel territorio comunale avrà le seguenti indicazioni, dimensioni e colore: INDICAZIONI Sulla tessera vi saranno le seguenti scritte: a) (SA); b) Tessera di autorizzazione per la raccolta di funghi spontanei commestibili nel territorio comunale; c) Validità per l'anno / per il giorno rilasciata al Sig. nato a il e residente in C.F.. DIMENSIONI - Larghezza: cm Altezza: cm Colore: Verde 7

8 DISCIPLINA RACCOLTA DEI TARTUFI (Tuber) ARTICOLO 19 Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. Nel caso particolare dei tartufi, durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. ARTICOLO 20 L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità della Legge 16 dicembre 1985, n 752, nonché nei limiti e modalità previste dal presente regolamento. ARTICOLO 21 La raccolta dei tartufi può essere effettuata con l'ausilio di un cane addestrato a tale scopo e lo scavo con apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve comunque essere limitato al punto ove il cane abbia iniziato. ARTICOLO 22 Il quantitativo massimo di raccolta è stabilito in Kg per persona. ARTICOLO 23 La raccolta dei tartufi è consentita dalla data del 1 Ottobre a fino al 31 Maggio. ARTICOLO 24 E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi; E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori. ARTICOLO 25 Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere riempite. ARTICOLO 26 E' vietata la ricerca e la raccolta del tartufo a partire dalle ore e fino alle ore

9 DISCIPLINA RACCOLTA DELL'ORIGANO (origanum vulgare) ARTICOLO 27 Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta dell'origano è consentita in quantità non superiore a 200 aste floreali al giorno per i residenti; è consentita nella stessa quantità anche ai non residenti, ma con le modalità ed i limiti di cui all art. 3 e 6 del presente regolamento. ARTICOLO 28 Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. ARTICOLO 29 La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento. ARTICOLO 30 La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 01 Agosto al 30 Settembre, e comunque in uno stato maturo. ARTICOLO 31 DIVIETI a. E' vietato estirpare l'origano dall'apparato radicale; b. E' vietata la raccolta dell'origano a partire dalle ore fino alle ore 6.30; c. E ' vietato l'uso di recipienti di qualunque specie e tipo; d. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi; e. L'origano, durante la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 100 aste floreali per persona) non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie e tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per facilitarne la sementazione e la riproduzione. f. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno; g. E ' assolutamente vietato il commercio dell'origano; h. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine). ARTICOLO 32 In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dell'origano, l'amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale. 9

10 DISCIPLINA RACCOLTA DEGLI ASPARAGI (Asparagus officinalis) ARTICOLO 33 Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. ARTICOLO 34 La raccolta degli asparagi dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento. ARTICOLO 35 Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta degli asparagi è consentita in quantità non superiore a Kg al giorno per i residenti; è consentita nella stessa quantità anche per i non residenti, ma con le modalità ed i limiti di cui all art. 3 e 6 del presente regolamento. ARTICOLO 36 La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1 Aprile. ARTICOLO 37 L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi leciti. ARTICOLO 38 DIVIETI a. E' vietato estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa); b. E' vietata la raccolta degli asparagi a partire dalle ore fino alle ore 6.30; c. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi; d. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno; e. E' assolutamente vietato il commercio degli asparagi; f. E' vietata la raccolta di asparagi nelle aree percorse dal fuoco; g. E' vietata la raccolta fuori da periodo consentito; h. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine). ARTICOLO 39 In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui sopra non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale. 10

11 DISCIPLINA RACCOLTA FRAGOLE - LAMPONI - MIRTILLI - ARTICOLO 40 Trattandosi di piante non molto presenti nel territorio la competenza sull'eventuale regolamentazione viene demandata alla Giunta Municipale la quale attuerà tutti gli adempimenti necessari. DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 41 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI I proventi delle somme liberatorie oblazioni o transazioni per contravvenzioni per mancato rispetto del presente Regolamento sono versati alla Tesoreria Comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della Legge Regionale 17 Marzo 1981, n. 11, ovvero per interventi atti a migliorare il servizio di vigilanza e per opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale di proprietà del Comune. ARTICOLO 42 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, una volta divenuta esecutiva la delibera, verrà pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni. ARTICOLO 43 SANZIONI Per le violazioni delle norme del presente regolamento, non indicate precedentemente, ovvero nello specifico per la violazione degli artt. 3, 4, 6, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 35, 36 e 38 del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da 25,00 ad 500,00 e la confisca dei prodotti raccolti. L entità delle sanzioni saranno stabilite in funzione del tipo di danno arrecato al patrimonio comunale e ad eventuali precedenti infrazioni commesse dall'interessato. Nello specifico, inoltre, per la violazione degli artt. 3 e 4 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 150,00 ad 500,00, oltre la confisca del prodotto e la denuncia del trasgressore all Autorità Giudiziaria per tutti i reati ravvisabili dalla medesima Autorità. Gli agenti che accertano le violazioni del presente regolamento dovranno procedere all immediata contestazione dell infrazione mediante verbale trasmettendo copia al Sindaco il quale, con propria ordinanza, stabilisce l entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore mediante versamento sul cc. Postale intestato al Comune di Sassano, servizio Tesoreria. Le ulteriori procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento anche in caso di impossibilità di contestazione immediata sono quelle previste dalla legge nazionale del 24 Novembre 1981, n 689 e dalla Legge Regionale del 10 Gennaio 1983, n 13. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati che si procede con denuncia all'autorità Giudiziaria, vanno risolute con le norme stabilite dalla Legge vigente. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui innanzi sono ridotte di un terzo qualora il pagamento venga effettuato entro il termine previsto dall art. 16, co. 1 della legge n. 689/81. 11

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