COMUNE DI CAGGIANO Provincia di Salerno

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMUNE DI CAGGIANO Provincia di Salerno"

Transcript

1 COMUNE DI CAGGIANO Provincia di Salerno REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA, DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO E DELLE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE SUL TERRITORIO COMUNALE approvato con deliberazione C.C. n. 37 del

2 USO CIVICO PER LA FLORA SPONTANEA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO E DELLE PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE ARTICOLO 1 FINALITA Il Comune di Caggiano (SA) disciplina con il seguente regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale. ARTICOLO 2 DIVIETI DI RACCOLTA E' vietata, nel demanio comunale, la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi), con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti superfici agricole messe a coltura. Su motivata richiesta, e su parere dell'autorità Forestale, possono essere concessi permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente a Enti con finalità di ricerca. ARTICOLO 3 DEFINIZIONE PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO Sono considerati prodotti secondari del bosco: a) fragole; b) muschi; c) lamponi; d) mirtilli; e) more di rovo; f) asparagi; g) vischio; h) origani; i) funghi epigei ed ipogei. ARTICOLO 4 CONDIZIONI DI RACCOLTA Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragola, lampone, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parte di esse. ARTICOLO 5 TURNAZIONE DI RACCOLTA Per limitare ì danni ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in generale e delle aree boscate in particolare il Comune può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento. 2

3 Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisio-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni dell'autorità Forestale. ARTICOLO 6 LIMITI DI RACCOLTA La quantità dei prodotti raccolta giornalmente da ogni singolo cercatore residente nel Comune di Caggiano (SA) deve essere contenuta nei limiti fissati dall'art del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori: a) fragole Kg (chilogrammi uno); b) muschi Kg (chilogrammi due); c) lamponi Kg (grammi cinquecento); d) mirtilli Kg (chilogrammi uno e mezzo); e) more di rovo Kg (grammi cinquecento); f) asparagi Kg (chilogrammi tre); g) vischio un solo ramino fruttifero; h) origano 100 aste floreali. ARTICOLO 7 SEGNALETICA Il Comune di Caggiano (SA) provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di tabelle di divieto di raccolta. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa. DISCIPLINA RACCOLTA DEI FUNGHI ARTICOLO 8 FINALITÀ La presente disciplina regola la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico; b) conservare l'equilibrio delle biocenosi indispensabili alla sopravvivenza degli ecosistemi dell'ambiente naturale. ARTICOLO 9 SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali può essere effettuata gratuitamente dai cittadini residenti nel Comune di Caggiano (Sa) o possessori di beni immobili nel territorio del Comune di Caggiano i quali risultano titolari dei diritti reali di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico, purché muniti di permesso nominativo: tale permesso, gratuito, deve essere richiesto al Comune di Caggiano. 3

4 Ogni altra persona non indicata al primo comma (ovvero non residenti e non possessori di beni immobili nel territorio di Caggiano) può estrarre e raccogliere prodotti secondari del bosco e piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali, purché munita di un apposito tesserino a pagamento. Il tesserino a pagamento è personale ed è giornaliero o annuale, il cui costo viene fissato: a) giornaliero:. 8,00 (otto/00); b) annuale:. 100,00 (cento/00) Gli importi suddetti potranno essere successivamente rettificati con deliberazione della Giunta Municipale. ARTICOLO 10 CONDIZIONI DI RACCOLTA E DIVIETI Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi: a) Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta dei funghi spontanei siano o no commestibili è ammessa in quantità non superiore a tre (3) chilogrammi al giorno a persona provvista di tessera di autorizzazione e per singolo cercatore, nei limiti fissati dall'art del Codice Civile. b) In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale; c) I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta Kg per persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la sementazione e la riproduzione; d) La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili; e) E' vietato strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo (recisione a raso); f) I limiti massimi alla raccolta giornaliera dì funghi previsti ai commi precedenti non si applicano qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo i predetti limiti. g) E' vietato l'uso di sacchetti di plastica o recipienti, ermeticamente chiusi; h) E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo; i) E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi; j) E' vietato raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina; k) E' vietato raccogliere, danneggiare o distruggere i funghi non ritenuti commestibili; 4

5 l) E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno; m) E' vietato il commercio dei funghi raccolti; n) E' vietato altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore alle ore 7.00; o) E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi di selvicoltura (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori. ARTICOLO 11 AUTORIZZAZIONI SPECIALI II Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta dei funghi non commestibili solo per scopi didattici o scientifici. ARTICOLO 12 ZONE INTERDETTE ALLA RACCOLTA DI FUNGHI SPONTANEI a) AI fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con apposita ordinanza del Sindaco. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del territorio interessato da cartelli indicatori; b) E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto. ARTICOLO 13 AUTORIZZAZIONI a) Coloro, i quali intendono usufruire del diritto devono far richiesta al Comune. b) Il Sindaco o dipendente incaricato, può rilasciare una tessera di autorizzazione, validazione per un anno (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre) ovvero per un giorno, previo pagamento di una somma stabilita dall Amministrazione Comunale. ARTICOLO 14 VIGILANZA Sono incaricati dell osservanza della presente disciplina gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, carabinieri e polizia municipale, nonché gli agenti giurati designati da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia. ARTICOLO 15 SANZIONI 1) Per la violazione delle disposizioni del presente disciplinare relativo alla raccolta funghi, fermo restando l applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni: 5

6 a) la sanzione amministrativa pecuniaria di. 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita; b)la sanzione amministrativa pecuniaria di. 25,82 (venticinque/82) per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nella zona di divieto; c) la sanzione amministrativa pecuniaria di. 51,64 (cinquantuno/64) per il trasporto di funghi con contenitori non consentiti; d) la sanzione amministrativa pecuniaria di. 51,64 (cinquantuno/64) per chiunque violi le altre disposizioni del presente disciplinare. 2) Chiunque nell ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso è trovato in possesso di funghi raccolti nelle zone di divieto o comunque in quantità superiore a quella consentita, è soggetto, oltre alla sanzione di cui ai commi a), b), d) del presente articolo, anche alla confisca dell intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l infrazione. 3) La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando, nell ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso, sia opposto rifiuto, a formale intimazione di apertura, per i necessari controlli, di contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da. 103,29 (centotre/29) a. 154,93 (centocinquantaquattro/93). 4) In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b), d) di cui al 1 comma, è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente, della quantità di funghi detenuti. 5) I funghi confiscati ai sensi del precedente 2 comma vengono consegnati previa ricevuta, ad istituzioni di beneficenza e assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati dovranno essere distrutti. Della destinazione o della distribuzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. 6) Chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dal presente disciplinare, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. 7) Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere a), b), d), del 1 comma sono ridotte di un terzo qualora il pagamento venga effettuato entro un termine previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n ) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la Legge 24 novembre 1981, n ) L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta Legge 24 novembre 1981, n 689, spetta al Sindaco. 10) Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune e reinvestite nell'ambito delle attività di protezione e di salvaguardia dell'ambiente naturale e di quanto disposto dall'art. 8 della Legge Regionale n 11 del 17 Marzo 1981 per i terreni soggetti all'uso civico. ARTICOLO 16 Il Comune, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, pubblicherà un elenco delle specie dei funghi epigei commestibili delle quali è autorizzata la raccolta. 6

7 ARTICOLO 17 Il formato della tessera di autorizzazione per la raccolta dei funghi spontanei commestibili nel territorio comunale avrà le seguenti indicazioni, dimensioni e colore: INDICAZIONI Sulla tessera vi saranno le seguenti scritte: a) Comune di Caggiano (SA); b) Tessera di autorizzazione per la raccolta di funghi spontanei commestibili nel territorio comunale; c) Validità per l'anno / per il giorno rilasciata al Sig. nato a il e residente in C.F.. DIMENSIONI - Larghezza: cm Altezza: cm Colore: Verde DISCIPLI N A R ACCOLTA DEI TARTUFI (Tuber) ARTICOLO 18 Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. Nel caso particolare dei tartufi, durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. ARTICOLO 19 L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità della Legge 16 dicembre 1985, n 752, nonché nei limiti e modalità previste dal presente regolamento. ARTICOLO 20 La raccolta dei tartufi può essere effettuata con l'ausilio di un cane addestrato a tale scopo e lo scavo con apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve comunque essere limitato al punto ove il cane abbia iniziato. ARTICOLO 21 Il quantitativo massimo di raccolta è stabilito in Kg per persona. ARTICOLO 22 La raccolta dei tartufi è consentita dalla data del 1 Ottobre a fino al 31 Maggio. 7

8 1) E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi; ARTICOLO 23 2) E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori. ARTICOLO 24 Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere riempite. ARTICOLO 25 E' vietata la ricerca e la raccolta del tartufo a partire dalle ore e fino alle ore DISCIPLINA RACCOLTA DELL'ORIGANO (origanum vulgare) ARTICOLO 26 Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta dell'origano è consentita in quantità non superiore a 100 aste floreali al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione. ARTICOLO 27 Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro - silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. ARTICOLO 28 La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento. ARTICOLO 29 La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 01 Agosto e comunque in uno stato maturo. ARTICOLO 30 DIVIETI a. E' vietato estirpare l'origano dall'apparato radicale; b. E' vietata la raccolta dell'origano a partire dalle ore fino alle ore 6.30; c. E ' vietato l'uso di recipienti di qualunque specie e tipo; d. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi; e. L'origano, durante la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 100 aste floreali per persona) non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie e 8

9 tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per facilitarne la sementazione e la riproduzione. f. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno; g. E ' assolutamente vietato il commercio dell'origano; h. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine). ARTICOLO 31 In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dell'origano, l'amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale. DISCIPLINA RACCOLTA DEGLI ASPARAGI (Asparagus officinalis) ARTICOLO 32 Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie. ARTICOLO 33 La raccolta degli asparagi dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento. ARTICOLO 34 Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta degli asparagi è consentita in quantità non superiore a Kg al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione. ARTICOLO 35 La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1 Aprile. ARTICOLO 36 L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi leciti. 9

10 ARTICOLO 37 DIVIETI a. E' vietato estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa); b. E' vietata la raccolta degli asparagi a partire dalle ore fino alle ore 6.30; c. E' vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi; d. E' vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno; e. E' assolutamente vietato il commercio degli asparagi; f. E' vietata la raccolta di asparagi nelle aree percorse dal fuoco; g. E' vietata la raccolta fuori da periodo consentito; h. E' vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine). ARTICOLO 38 In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'amministrazione Comunale, può disporre che la norma di cui sopra non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale. DISCIPLINA RACCOLTA FRAGOLE - LAMPONI - MIRTILLI - ARTICOLO 39 Trattandosi di piante non molto presenti nel territorio la competenza sull'eventuale regolamentazione viene demandata alla Giunta Municipale la quale attuerà tutti gli adempimenti necessari. DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 40 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI I proventi delle somme liberatorie oblazioni o transazioni per contravvenzioni per mancato rispetto del presente Regolamento sono versati alla Tesoreria Comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della Legge Regionale 17 Marzo 1981, n. 11, ovvero per interventi atti a migliorare il servizio di vigilanza e per opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale di proprietà del Comune. ARTICOLO 41 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, una volta divenuta esecutiva la delibera, verrà pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni. Esso sarà inserito nel Piano di Assestamento dei Beni Silvo-Pastorali del Comune di Caggiano (SA) ed avrà vigore dopo il prescritto parere della Regione Campania - Ufficio Usi Civici. 10

11 ARTICOLO 42 CONTROLLO SUGLI USI CIVICI II controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati agli agenti di Polizia Municipale del Comune di Caggiano (SA), al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, agli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, nonché Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati che si procede con denuncia all'autorità Giudiziaria, vanno risolute con le norme stabilite dalla Legge vigente. ARTICOLO 43 SANZIONI Per le violazioni delle norme del presente regolamento, non indicate precedentemente, le sanzioni saranno stabilite in funzione del tipo di danno arrecato al patrimonio comunale e ad eventuali precedenti infrazioni commesse dall'interessato. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla legge nazionale del 24 Novembre 1981, n 689 e dalla Legge Regionale del 10 Gennaio 1983, n 13. Le oblazioni sanzionatorie derivanti dalle verbalizzazioni delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento, dovranno essere destinate e versate sul c/c intestato alla Tesoreria Comunale di Caggiano (SA) per le utilizzazioni e le finalità di cui al precedente art

12 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VALIDA QUALE PERMESSO GRATUITO PER LA RACCOLTA FLORA SPONTANEA, PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO E DELLE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGGIANO (SA) (D.P.R , N. 445, ART. 47) ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1) Il/La sottoscritto/a.. nato/a, il. residente nel Comune di.via., n.. consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando, a norma del disposto dell art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, D I C H I A R A di essere residente nel Comune di CAGGIANO (SA); di essere proprietario di bene immobile sito nel territorio del Comune di CAGGIANO (SA); di essere locatario/affittuario di immobile per civile abitazione o ad uso commerciale o di terreno sito nel Comune di CAGGIANO (SA); Dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del D.Lgs , n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. Caggiano.. IL/LA DICHIARANTE. Comune di CAGGIANO (SA) Attesto che il dichiarante sopra generalizzato ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione. Caggiano, lì. Il Pubblico Ufficiale.. 12

COMUNE DI SASSANO Provincia di Salerno

COMUNE DI SASSANO Provincia di Salerno COMUNE DI SASSANO Provincia di Salerno REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA, DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO E DELLE PIANTE OFFICINALIE AROMATICHE SUL TERRITORIO COMUNALE Approvato

Dettagli

MODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA

MODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA MODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA 1 Classificazione dei prodotti secondari Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti: 1 alloro 13 mirtilli (bacche)

Dettagli

COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO Regolamento per la raccolta dei prodotti secondari del bosco, delle piante officinali ed aromatiche e dei prodotti spontanei del suolo Approvato con delibera del

Dettagli

COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO Regolamento per la raccolta dei prodotti secondari del bosco, delle piante officinali ed aromatiche e dei prodotti spontanei del suolo Approvato con delibera del

Dettagli

Norme per la raccolta dei prodotti secondari

Norme per la raccolta dei prodotti secondari Norme per la raccolta dei prodotti secondari Art. 105 del Regolamento regionale n. 3/2017 I - Generalità 1 Classificazione dei prodotti secondari Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie

Dettagli

MODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA

MODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA MODALITA DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI CAPO I - GENERALITA 1 Classificazione dei prodotti secondari Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti: 1 alloro 13 mirtilli (bacche)

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 16

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 16 LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 16 Disciplina della raccolta dei funghi ( 1 ) (b.u. 27 agosto 1991, n. 37. Errata corrige in b.u. 17 settembre 1991, n. 40) Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina

Dettagli

PROVINCIA DI TRENTO. Legge Provinciale n 16 del 6 agosto Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità.

PROVINCIA DI TRENTO. Legge Provinciale n 16 del 6 agosto Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità. PROVINCIA DI TRENTO Legge Provinciale n 16 del 6 agosto 1991 Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità. 1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli

Dettagli

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio Delibera del Consiglio direttivo 2 giugno 1998, n.63 e successive modifiche Art. 1 L Ente Parco

Dettagli

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA L AUTORIZZAZIONE E E VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE X 6 ANNI PREVIO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL ENTE PREPOSTO AL RILASCIO DEL TESSERINO DI 30.00 ANNUI MODALITA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO COMUNE DI GALATRO (Provincia di Reggio Calabria) ^^^^^ REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO Approvato con delibera consiliare n._34 del_28.06.2011 Modificato CC n.44 /2011

Dettagli

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI COMUNE DI MEZZANEGO PROVINCIA DI GENOVA COMUNE DI MEZZANEGO DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 12

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO ENTE PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - CARPEGNA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

Dettagli

COMUNE DI CALANGIANUS

COMUNE DI CALANGIANUS COMUNE DI CALANGIANUS PROVINCIA OLBIA TEMPIO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Onde evitare il perpetuarsi dello sfruttamento incontrollato di tutti i prodotti del sottobosco; Considerato

Dettagli

REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL COMUNE DI ( )

REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL COMUNE DI ( ) REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL COMUNE DI ( ) TITOLO I INDIVIDUAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO NORME DI RIFERIMENTO ART.1 Individuazione 1. I comprensori demaniali gravati da usi civici del comune di sono

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEDRO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEDRO COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEDRO Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 28 maggio.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO (adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.06.2005 con atto nr 20) Il presente regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI TARTUFI SUL TERRITORIO DELL UNIVERSITÀ AGRARIA DI BLERA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI TARTUFI SUL TERRITORIO DELL UNIVERSITÀ AGRARIA DI BLERA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI TARTUFI SUL TERRITORIO DELL UNIVERSITÀ AGRARIA DI BLERA ARTICOLO 1 L Università Agraria di Blera istituisce sui terreni appartenenti al demanio collettivo

Dettagli

COMUNITÀ' MONTANA "MATESE" 5A ZONA OMOGENEA Via Barcellona n BOIANO

COMUNITÀ' MONTANA MATESE 5A ZONA OMOGENEA Via Barcellona n BOIANO COMUNITÀ' MONTANA "MATESE" 5A ZONA OMOGENEA Via Barcellona n.155-86021 - BOIANO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1993 N.352 E DELLA LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2000 n. il Regolamento comprensoriale

Dettagli

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei Regolamento per la raccolta dei funghi epigei Modalità e criteri per il rilascio di autorizzazioni e permessi ART. 1 -FINALITÀ 11 presente regolamento è adottato in applicazione della Legge Regione Puglia

Dettagli

COMUNE DI PALOMONTE Prov. di Salerno

COMUNE DI PALOMONTE Prov. di Salerno COMUNE DI PALOMONTE Prov. di Salerno ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 10/05/2001 OGGETTO: REGOLAEMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEI TERRENI COMUNALI.ADOZIONE L'anno

Dettagli

COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI COMUNI DI BONDO-BREGUZZO- RONCONE E LARDARO Riferimenti legislativi: Legge provinciale

Dettagli

L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei

L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei Direzione Ambiente Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE (in vigore dal 1 aprile 2015) art.

Dettagli

Tutela dei funghi epigei spontanei. L.R. 24/2007 e s.m.i. PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. (in vigore dal 1 aprile 2015)

Tutela dei funghi epigei spontanei. L.R. 24/2007 e s.m.i. PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. (in vigore dal 1 aprile 2015) Direzione Ambiente Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE (in vigore dal 1 aprile 2015) art.

Dettagli

Provincia di Trento REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Provincia di Trento REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI Provincia di Trento REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI Riferimenti legislativi: Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi

Dettagli

Corso di formazione per aspiranti GEV. Martedì 12 febbraio 2019

Corso di formazione per aspiranti GEV. Martedì 12 febbraio 2019 Corso di formazione per aspiranti GEV Martedì 12 febbraio 2019 FUNGHI FRESCHI micoterapia Il commercio dei funghi in Italia Il commercio dei funghi in Piemonte CAAT Art.3 D.P.R. 376/95 La vendita dei

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Comune di Rovereto Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27.04.1992, n. 149 INDICE Comune di Rovereto...1 Art. 1 - Obbligatorietà

Dettagli

Comune di Trevi nel Lazio (Provincia di Frosinone) Via A. Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605

Comune di Trevi nel Lazio (Provincia di Frosinone) Via A. Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605 Comune di Trevi nel Lazio (Provincia di Frosinone) Via A. Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI INDICE Art. 1

Dettagli

COMUNE DI CARISOLO. Provincia di Trento REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

COMUNE DI CARISOLO. Provincia di Trento REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI COMUNE DI CARISOLO Provincia di Trento REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI Riferimenti legislativi: Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale

Dettagli

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei. LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei. REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Dettagli

Comune di Spormaggiore (Tn - Italy)

Comune di Spormaggiore (Tn - Italy) Comune di Spormaggiore (Tn - Italy) Raccolta funghi Come pagare e avere il permesso nel comune di Spormaggiore Norme principali Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO nell ambito del territorio del Parco del Corno alle Scale valido per il periodo

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO nell ambito del territorio del Parco del Corno alle Scale valido per il periodo REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO nell ambito del territorio del Parco del Corno alle Scale valido per il periodo 2016-2020 nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'USO CIVICO DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DI ALTRI PRODOTTI NATURALI

REGOLAMENTO PER L'USO CIVICO DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DI ALTRI PRODOTTI NATURALI W COMUNE di ROCCA PIA REGOLAMENTO PER L'USO CIVICO DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DI ALTRI PRODOTTI NATURALI (Delibera consiliare n. 5 del 27,03.2013) I W COMUNE di ROCCA PIA REGOLAMENTO PER

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA DISCIPLINA SULLA RACCOLTA, L INCREMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i. REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.) Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 293-13494 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017 Comunità Montana di Scalve REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017 1 Indice articoli Art. 1 Identificazione territoriale

Dettagli

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARTICOLO DI RIFERIMENTO TESTO PER ESTRATTO l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto

Dettagli

COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)

COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) Direzione Ambiente Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PARCO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FORESTA REGIONALE DEIVA

REGOLAMENTO DEL PARCO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FORESTA REGIONALE DEIVA REGOLAMENTO DEL PARCO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FORESTA REGIONALE DEIVA Approvato con Deliberazione del Consiglio dell Ente Parco del Beigua n. 50 del 21.12.2016 Art. 1 Finalità Le presenti

Dettagli

COMUNE DI PISOGNE (BS)

COMUNE DI PISOGNE (BS) COMUNE DI PISOGNE (BS) Regolamento per la raccolta dei funghi epigei Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2005 Art. 1 Oggetto del Regolamento; Il presente regolamento in attuazione della Legge

Dettagli

COME COMPORTARSI NELL AMBIENTE NATURALE:

COME COMPORTARSI NELL AMBIENTE NATURALE: COME COMPORTARSI NELL AMBIENTE NATURALE: Se vuoi fare attività fuoristrada ricorda che: puoi percorrere solo i tracciati consentiti individuati dai Comuni; se ti muovi sui percorsi fuoristrada dopo intense

Dettagli

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELL'ANTICA UNIVERSITA'AGRARIA DI PAGLIARA *******

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELL'ANTICA UNIVERSITA'AGRARIA DI PAGLIARA ******* AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELL'ANTICA UNIVERSITA'AGRARIA DI PAGLIARA ******* REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DI RACCOLTA FUNGHI, TARTUFI E ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO REGOLAMENTO PER LA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015 comunità montana dell'oltrepò pavese REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015 Approvato con delibera

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA Provincia di Brescia Piazza Martiri della Libertà 1 Tel. 030/920108Fax 030/9220030 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del

Dettagli

Via Collodi, LUINO (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ http:

Via Collodi, LUINO (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ http: Via Collodi, 4 21016 LUINO (VA) Tel. 0332/536520 fax 0332/536498 http: www.cm-valliluinese.va.it MODALITA DI RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA MONTANA VALLI DEL LUINESE L.R. N. 23 GIUGNO

Dettagli

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Comune di Avigliana. Provincia di Torino Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli

Città di Monte Sant Angelo

Città di Monte Sant Angelo VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Copia Delibera n. 28 Adunanza del 03/10/2002 Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L USO IN NATURA DEI BENI DEL COMUNE: ART. 17. NUOVA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015 comunità montana dell'oltrepò pavese REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI IN APPLICAZIONE DELL ART. 97 DELLA L.R.31/2008 E DELLA DGR X/3947 DEL 31/07/2015 Approvato con delibera

Dettagli

Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei

Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei il 16 maggio 2014 Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei *************** RELAZIONE DEL PROPONENTE La presente proposta di legge intende porre rimedio alla carenza di una

Dettagli

COMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

COMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI COMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Art. 1 Oggetto del regolamento I Comuni di Branzi, Carona, Foppolo, Isola di Fondra, Moio de Calvi, Roncobello,

Dettagli

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P TEL.0783/5519 Fax 0783/552039

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P TEL.0783/5519 Fax 0783/552039 COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P. 09075 TEL.0783/5519 Fax 0783/552039 ORDINANZA N 12 /2007 Prot. N. 4355 del 15.10.2007 Oggetto: Tutela degli ecosistemi e disciplina della raccolta

Dettagli

L.R. 32/1982 e s.m.i. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale

L.R. 32/1982 e s.m.i. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale Direzione Ambiente Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE (in vigore

Dettagli

ffi - Provincia di Rieti - AMM I N ISTRAZION E SE PARATA BENI CIVIGI DI VAZIA REGOLAMENTO FUNGHI E TARTUFI COMUNE DI RIETI ABCREGgS.

ffi - Provincia di Rieti - AMM I N ISTRAZION E SE PARATA BENI CIVIGI DI VAZIA REGOLAMENTO FUNGHI E TARTUFI COMUNE DI RIETI ABCREGgS. ffi AMM I N ISTRAZION E SE PARATA BENI CIVIGI DI VAZIA COMUNE DI RIETI - Provincia di Rieti - REGOLAMENTO FUNGHI E TARTUFI ABCREGgS.DOC AMMINTSTRAZTONE SEPARATA BEN/, CtVtCt Dt VAZTA(R0 ART.T REGOLAMENTO

Dettagli

ATTI AMMINISTRATIVI, PARERI E NULLA OSTA

ATTI AMMINISTRATIVI, PARERI E NULLA OSTA Comune di Stio Provincia di Salerno Revisione del Piano di Assestamento Forestale 2015-2024 ATTI AMMINISTRATIVI, PARERI E NULLA OSTA Data, ottobre 2014 Edizione definitiva rielaborazione della bozza redatta

Dettagli

COMUNE DI DERUTA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO

COMUNE DI DERUTA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO COMUNE DI DERUTA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO INDICE TITOLO I FINALITA E NORME GENERALI Articolo 1. Finalità Articolo 2. Gli aventi diritto Articolo 3. Campo di applicazione

Dettagli

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.1.2012 Art. 1 Norme

Dettagli

DICHIARA AI SENSI DELL ART. 19 DELLA L. 241/1990 Di iniziare l attività di manifestazione di esposizione di animali avente la denominazione di :

DICHIARA AI SENSI DELL ART. 19 DELLA L. 241/1990 Di iniziare l attività di manifestazione di esposizione di animali avente la denominazione di : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA CON ESPOSIZIONE DI ANIMALI (Reg. Comunale Del. C.C. n. 77/2009, art 19) AL COMUNE DI UFF. ATTIVITA PRODUTTIVE

Dettagli

REGOLAMENTO D USO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

REGOLAMENTO D USO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNE DI DOZZA (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO D USO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 20/02/2007) 1 Indice Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 DESTINATARI

Dettagli

Guardie Ecologiche Volontarie

Guardie Ecologiche Volontarie Corso di formazione Svassi Guardie Ecologiche Volontarie Anno 2018 2019 Limnatemio Rana Legge regionale n. 32 del 02 novembre 1982 Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale

Dettagli

Provincia di Belluno. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N.

Provincia di Belluno. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N. COMUNITA MONTANA DELL ALPAGO Provincia di Belluno REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N. 7 Finalità Titolo per la

Dettagli

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po REGOLAMENTO per la RACCOLTA dei FUNGHI EPIGEI SPONTANEI nel PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO dell EMILIA- ROMAGNA (comma 2, art. 7, Legge Regionale

Dettagli

COMUNITÀ MONTANA. Provincia di Varese. Via Matteotti, ARCISATE tel. 0332/ fax P.IVA e C. F.

COMUNITÀ MONTANA. Provincia di Varese. Via Matteotti, ARCISATE tel. 0332/ fax P.IVA e C. F. COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO Valceresio Provincia di Varese Via Matteotti, 18-21051 ARCISATE tel. 0332/47.67.80 fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120 Valganna Valmarchirolo Legge Regionale 5/12/2008,

Dettagli

Regola di Casotto in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza

Regola di Casotto in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza Regolamento sulla raccolta di funghi nel territorio della Regola Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta dei

Dettagli

PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA - Via Milano 13-25126 BRESCIA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA - Via Milano 13-25126 BRESCIA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA - Via Milano 13-25126 BRESCIA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE

Dettagli

COMUNE DI ROCCAGORGA PROVINCIA DI LATINA 0773/ FAX 0773/ C.A.P

COMUNE DI ROCCAGORGA PROVINCIA DI LATINA 0773/ FAX 0773/ C.A.P COMUNE DI ROCCAGORGA PROVINCIA DI LATINA 0773/960822 - FAX 0773/959450 C.A.P. 04010 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL USO CIVICO DI MATERIALE LEGNATICO (Approvato con Delibera G.M. n. 71 del 18/04/2013)

Dettagli

Esente da bollo ALLA PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura UOC Rifiuti Corso Isonzo, 105/A Ferrara

Esente da bollo ALLA PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura UOC Rifiuti Corso Isonzo, 105/A Ferrara Esente da bollo ALLA PROVINCIA DI FERRARA Settore Ambiente e Agricoltura UOC Rifiuti Corso Isonzo, 105/A 44121 Ferrara OGGETTO: Regolamento UE n. 1013/06. Richiesta di rilascio moduli 1A e 1B per trasporto

Dettagli

COMUNE DI POLISTENA. Provincia di Reggio Calabria

COMUNE DI POLISTENA. Provincia di Reggio Calabria Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA CONCESSIONE DEI TERRENI MONTANI E PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI Approvato con delibera C.C. n. 13 del 09.05.2008 P a g i n a 2 Sommario

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO NELL AMBITO DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL CORNO ALLE SCALE VALIDO PER IL PERIODO

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO NELL AMBITO DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL CORNO ALLE SCALE VALIDO PER IL PERIODO ALLEGATO C REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO NELL AMBITO DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL CORNO ALLE SCALE VALIDO PER IL PERIODO 2016-2020 nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti

Dettagli

L.R. 32/1982 e s.m.i. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale

L.R. 32/1982 e s.m.i. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali L.R. 32/1982 e s.m.i. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE

Dettagli

L.R. 32/1982 e s.m.i. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale

L.R. 32/1982 e s.m.i. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali L.R. 32/982 e s.m.i. Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE

Dettagli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero Generale 168 - Data 27/04/2017 Numero Settoriale 51 - Data 27/04/2017 OGGETTO: Ricerca e Raccolta Tartufi Approvazione ELENCO PROVVISORIO assegnatari autorizzazioni ai

Dettagli

LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA

LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3. REGIONE SICILIANA Testo integrale tratto dalla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA REPUBBLICA ITALIANA PALERMO

Dettagli

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA EMILIA CENTRALE

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA EMILIA CENTRALE ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA EMILIA CENTRALE REGOLAMENTO STRALCIO PER LA RACCOLTA DEL MIRTILLO SPONTANEO NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL FRIGNANO, AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI N.6/2005

Dettagli

COMUNE DI CESENA (Provincia di FORLI -CESENA)

COMUNE DI CESENA (Provincia di FORLI -CESENA) COMUNE DI CESENA (Provincia di FORLI -CESENA) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI (approvato

Dettagli

COMUNE DI GAVIRATE. (Provincia di Varese) Servizio Ecologia

COMUNE DI GAVIRATE. (Provincia di Varese) Servizio Ecologia COMUNE DI GAVIRATE (Provincia di Varese) Servizio Ecologia Piazza Matteotti n. 8 21026 Gavirate - Tel. 0332748230 Fax 0332747438 - Cod. fisc. 00259850121 AVVISO Manifestazione di interesse all affidamento

Dettagli

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO DI IMPIANTO D IRRIGAZIONE A BASSO CONSUMO IDRICOA FAVORE DI IMPRENDITORI AGRICOLI PRESENTI NEL

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO DI IMPIANTO D IRRIGAZIONE A BASSO CONSUMO IDRICOA FAVORE DI IMPRENDITORI AGRICOLI PRESENTI NEL IMPIANTO PER L IRRIGAZIONE A BASSO CONSUMO IDRICO A FAVORE DI Indice ART. 1 (FINALITÀ).......... 2 ART. 2 (INTERVENTI AMMISSIBILI)...... 2 ART. 3 (REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE)......

Dettagli

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14. Modifica della legge regionale 25 agosto. conservati nel territorio regionale)

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14. Modifica della legge regionale 25 agosto. conservati nel territorio regionale) 8144 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 19-5-2006 LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14 Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1983, n. 37 Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico e carsico INDICE

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1983, n. 37 Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico e carsico INDICE LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1983, n. 37 Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico e carsico INDICE Art. 1 - Finalità della legge Art. 2 - Minerali e fossili Art. 3 - Estrazione e raccolta

Dettagli

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA REGOLAMENTO COMPRENSORIALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, titolo VIII, e s.m.i. Approvato dall

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI CASTELLARANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI approvato con deliberazione CC n.

Dettagli

Comune di Prata Sannita ( Provincia di Caserta )

Comune di Prata Sannita ( Provincia di Caserta ) Comune di Prata Sannita ( Provincia di Caserta ) ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Verbale n. 5 del 16 febbraio 2011 Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina del diritto di uso civico

Dettagli

Legge regionale 30 marzo 1987, n. 20.

Legge regionale 30 marzo 1987, n. 20. Legge regionale 30 marzo 1987, n. 20. Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit

Dettagli

Art. 12 Modalità di raccolta.

Art. 12 Modalità di raccolta. L.R. EMILIA ROMAGNA 2 settembre 1991, n. 24 (1). Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (2)

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMANDO POLIZIA LOCALE CITTA DI GARDONE VAL TROMPIA(BS) 25063 Gardone Val Trompia via San Rocco, 9 tel: 0308913032 fax: 030832947 PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dettagli

Disciplina della ricerca e della raccolta dei funghi. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

Disciplina della ricerca e della raccolta dei funghi. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino LEGGE 25 gennaio 1991 n.9 (pubblicata il 4 febbraio 1991) Disciplina della ricerca e della raccolta dei funghi Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare

Dettagli

Città di Cesano Maderno

Città di Cesano Maderno Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO D USO DEL VERDE PUBBLICO Adottato con deliberazione di C.C. N. 14 del 16.02.2016 In vigore dal 12.03.2016 TITOLO I Ambito di applicazione

Dettagli

AREA AGRO FORESTALE UFFICIO: FUNGHI E TARTUFI

AREA AGRO FORESTALE UFFICIO: FUNGHI E TARTUFI AREA AGRO FORESTALE UFFICIO: FUNGHI E TARTUFI ***** Legge regionale 2.04.1996, n. 6

Dettagli

TITOLO I - Finalità. TITOLO II - Raccolta dei funghi Capo I - Autorizzazione e limiti alla raccolta

TITOLO I - Finalità. TITOLO II - Raccolta dei funghi Capo I - Autorizzazione e limiti alla raccolta Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI TITOLO I - Finalità Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge disciplina su tutto

Dettagli

Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico. promulga. Art. 1. (Finalita' e ambito)

Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico. promulga. Art. 1. (Finalita' e ambito) Legge regionale 4 aprile 1995, n. 51. Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico. (B.U. 12 aprile 1995, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato.

Dettagli

DICHIARAZIONE DI SUBINGRESSO NELL AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER SALA GIOCHI (ai sensi dell art. 86 del T.U.L.P.S. N. 773/1931 e s.m.i.

DICHIARAZIONE DI SUBINGRESSO NELL AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER SALA GIOCHI (ai sensi dell art. 86 del T.U.L.P.S. N. 773/1931 e s.m.i. Al Sig Sindaco del Comune di ROVIGO Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 45100 ROVIGO Comune di Rovigo DICHIARAZIONE DI SUBINGRESSO NELL AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER SALA GIOCHI (ai sensi dell art. 86

Dettagli

Art. 2 (Ambiti di raccolta)

Art. 2 (Ambiti di raccolta) Testo vigente LEGGE REGIONALE 25 luglio 2001, n. 17 Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. ( B.U. 01 agosto 2001, n. 87 ) La pubblicazione del testo non

Dettagli

Prot. n. 5883/13 ORDINANZA N. 4482. OGGETTO: Disposizioni alla cittadinanza per la gestione dei rifiuti urbani. IL SINDACO

Prot. n. 5883/13 ORDINANZA N. 4482. OGGETTO: Disposizioni alla cittadinanza per la gestione dei rifiuti urbani. IL SINDACO Città di Cantù AREA TECNICA Opere Pubbliche Ambiente Patrimonio Ufficio Ambiente P.zza Parini, 4 Tel.: 031/717.550.547 Fax: 031/717.220 e-mail: ambiente. comune.cantu.co.it Prot. n. 5883/13 ORDINANZA N.

Dettagli

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento in materia ambientale

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento in materia ambientale CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento Approvato con D.C.C. n. 20 del 30/01/2004 Modificato con D.C.C. n. 33 del 03/05/2012 Titolo I - Regole per la gestione e custodia degli animali Art. 1 - Principi generali 1.

Dettagli

Comune di Prata Sannita Provincia di Caserta Ufficio Tecnico Comunale

Comune di Prata Sannita Provincia di Caserta Ufficio Tecnico Comunale Comune di Prata Sannita Provincia di Caserta Ufficio Tecnico Comunale Via Cantone, 17-81010 Prata Sannita (Ce)- : 0823/941069-941500- Fax: 0823/946856 Codice fiscale: 82000710614- P.Iva: 00390480614 E-mail:

Dettagli

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997, N. 24 RACCOLTA, INCREMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997, N. 24 RACCOLTA, INCREMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997, N. 24 RACCOLTA, INCREMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI Capo I - RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge, nel rispetto

Dettagli

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 u.c. della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, concernente l'attività cinofila.

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 u.c. della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, concernente l'attività cinofila. D.P.G.R. 8 gennaio 1990, n. 08/Pres. Regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 u.c. della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, concernente l'attività cinofila. Pubblicato nel B.U. 17 aprile 1990,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL INDENNITA RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL INDENNITA RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL INDENNITA RISARCITORIA PER OPERE OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 67 del 29/11/2004 esecutiva il 13/12/2004 IL SEGRETARIO

Dettagli

ALLEGATO A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL ATTO DI NOTORIETA (ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

ALLEGATO A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL ATTO DI NOTORIETA (ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) Bozza Allegato A BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO DI IMPIANTO PER L IRRIGAZIONE A BASSO CONSUMO IDRICO A FAVORE DI Indice ART. 1 (FINALITÀ).......... 2 ART. 2 (INTERVENTI AMMISSIBILI)......

Dettagli