Penale Sent. Sez. 4 Num. 22190 Anno 2011 Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: MARINELLI FELICETTA Data Udienza: 05/05/2011 sul ricorso proposto da: SENTENZA 1) LOMBARDO ALESSANDRO N. IL 06/04/1990 2) SARDO EUGENIO N. IL 10/06/1958 * C/ avverso la sentenza n. 22/2009 TRIBUNALE di TRAPANI, del 02/07/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI Udito il Procuratore Qenerale in persona del Dott. c/cat che ha concluso per elam,timfactemiu,41-- Udito, per la part9 civile l'avv U it ko.
Premesso in fatto Con sentenza dell'8/10/2009 il Giudice di Pace di Trapani assolveva Sardo Eugenio dal reato di lesioni colpose in danno di Lombardo Alessandro per non aver commesso il fatto. Contro così fatta statuizione la parte civile costituita proponeva appello. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 2 luglio 2010, rigettava l'appello proposto, per i soli interessi civili, avverso la sentenza del giudice di primo grado che confermava. Avverso tale sentenza la parte civile Lombardo Alessandro, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento ai soli effetti civili e il conseguente rinvio al giudice di appello competente per valore. La parte civile ricorrente proponeva altresì tempestiva memoria in cui ribadiva le proprie conclusioni. Anche l'imputato Sardo Eugenio presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in diritto La parte civile ricorrente Lombardo Alessandro ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1)violazione dell'articolo 606 comma 1, lett.b) cod.proc.pen. per inosservanza di norme giuridiche, violazione dell'articolo 2051 cod.civ. e dell'art.107 d.lgs. 267/2000. Violazione degli articoli 28 e 97 della Costituzione. Secondo il ricorrente il Giudice di appello non avrebbe considerato che la condotta posta in essere dall'ing. Eugenio Sardo integra la fattispecie di cui
all'art.2051 del codice civile, con la conseguente responsabilità dello stesso a risarcire il danno patito dal ricorrente. Conseguentemente, ai sensi della disposizione sopra indicata, spetterebbe allo stesso custode fornire la prova del caso fortuito che lo esonererebbe da responsabilità. 2) Violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Secondo il ricorrente, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria, in quanto, da un lato, aveva riconosciuto la responsabilità del Comune e per esso degli organi preposti, quale soggetto giuridicamente competente alla realizzazione dei controlli necessari per la manutenzione della sede stradale, dall'altro, aveva asserito che l'organo competente alla sorveglianza delle strade ed alla segnalazione di eventuali dissesti era la Polizia Municipale. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., tra le altre, Cass., Sez.4, Sent. n.36760 del 4.06.2004, Rv.230270; Cass., Sez.4, Sent. n.21040 dell'1.04.2008, Rv.240218) integra il reato di lesioni colpose la condotta omissiva del responsabile dell'ufficio tecnico comunale nella attività di manutenzione di una strada sulla quale, per tale causa, si è verificato un incidente. Pertanto, nel caso in cui un incidente si sia verificato per l'insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell'ente pubblico a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose
conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto. Sul punto questa Corte ha precisato che la responsabilità dell'addetto alla manutenzione può essere esclusa soltanto quando la condotta dell'utente della strada si configuri come evento eccezionale o abnorme, non altrimenti prevedibile, né evitabile. Tanto premesso si osserva che la sentenza impugnata ha riconosciuto che le lesioni subite dalla persona offesa sono legate da nesso causale con le buche presenti sull'asfalto della strada comunale, ove si verificò l'evento e che se l'ente comunale, e per esso gli organi preposti, avesse adoperato i necessari controlli diretti a garantire la manutenzione di quella sede stradale / l'incidente non si sarebbe verificato. Peraltro la sentenza impugnata ha ritenuto di escludere la responsabilità del Sardo in ordine al reato di lesioni colpose perché, secondo il riparto delle competenze, egli aveva la responsabilità della manutenzione, ma tale responsabilità dipendeva dalla segnalazione di eventuali dissesti da parte della Polizia Municipale, che aveva effettuato tale segnalazione solo a seguito del sinistro. Tale ragionamento effettuato dai giudici di appello non è condivisibile, poiché non tiene conto né della disposizione dell'art.107, comma 1 del d.lgs. 267/2000, che dispone che:"la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione o
delle risorse umane, strumentali e di controllo", né della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 107 sopra indicato secondo If cui dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione". Tale disposizione infatti attribuisce compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo. Una generale norma di diligenza pertanto impone agli organi di amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata nella prospettiva degli interessi civili e gli atti trasmessi al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui viene demandato il regolamento delle spese tra le parti private. PQM Annulla la sentenza impugnata nella prospettiva degli interessi civili e rimette gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, a quel giudice demandando il governo delle spese tra le,37(
t parti private. Così deciso in Roma il 5.05.2011