Oggetto: Regolamento del SII. - Modifiche - Approvazione. Il Consiglio di Amministrazione Premesso che: ai sensi del combinato disposto dell art. 11 della L. n. 36/1994 e dell art. 7 della L.R. Toscana n. 81/1995 tra le funzioni di competenza dell Autorità di Ambito rientrano, in particolare, quelle di programmazione, organizzazione e controllo sull attività di gestione del servizio idrico integrato; ai sensi dell art. 9 della L. n. 36/1994 l Autorità di Ambito organizza il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; in data 29/07/2000 l Assemblea dell Autorità di Ambito n. 6 Ombrone ha deliberato l approvazione del Piano di Ambito; in data 5/3/2001 la G.R.T. con del. 219 approvava il Piano d Ambito dell AATO n. 6 Ombrone; in data 19/12/2001 il CdA ha approvato la Convenzione di affidamento tra l Autorità d Ambito n. 6 Ombrone e l Acquedotto del Fiora SpA, e dei suoi allegati; con delibera n. 14 del 28/12/2001 l Assemblea consortile ha approvato il testo definitivo della Convenzione di gestione del SII - e suoi allegati - ed affidato, ai sensi dell art. 9 della L.R. 81/95, e con decorrenza dal 1 gennaio 2002, il SII di tutti i comuni rientranti nell Ambito all Acquedotto del Fiora SpA; l art. 4.1 dell Allegato 1 (Disciplinare tecnico) Parte II - Normativa della Convenzione prevede che L erogazione del servizio agli utenti è disciplinata ed avviene in base ad un regolamento conforme alle linee guida indicate all ALLEGATO N.4 della Convenzione di affidamento. Tale regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato e i rapporti tra gestore ed utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti dal gestore nel contratto di utenza.. Il Regolamento deve essere composto di due parti:, la prima parte relativa alla somministrazione del servizio di acquedotto; la seconda parte relativa alla fissazione di limiti di accettabilità degli scarichi (acque reflue domestiche e industriali) nelle pubbliche fognature, al controllo di conformità degli scarichi ai limiti fissati e alla previsione delle modalità di allacciamento e scarico. Il Gestore si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel regolamento del servizio idrico integrato, nonché per quanto non espressamente previsto, a quanto indicato dalle norme del codice civile in materia di contratti di somministrazione (artt.1559-1570 c.c.), dagli usi, dalle consuetudini e dalle leggi vigenti ; 1
l art 15 dei Patti aggiunti dispone che Il Gestore, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Regolamento del s.i.i. sulla base delle relative Linee Guida (ALLEGATO N. 4), sottoponendolo alla preventiva approvazione dell Autorità. Nei 6 mesi successivi il Gestore provvede ad adottare il suddetto Regolamento. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di 6 mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall art. 24 dei Patti, salvo quanto previsto dall art. 25 dei Patti medesimi ; in data 13/06/02 Acquedotto del Fiora S.p.a. trasmetteva a questa Autorità di Ambito il testo del regolamento del SII; verificata la corrispondenza del contenuto dello stesso alle linee guida allegate alla convenzione, con delibera n. 22 del 2.8.2002 il C.D.A. deliberava di approvare il Regolamento del servizio idrico integrato nel testo allegato alla stessa delibera per costituirne parte integrante e sostanziale Considerato che - in ordine alla attività di lavaggio di veicoli il Regolamento del S.I.I. prevede da un lato ( art. 14 Uso improprio ) il divieto assoluto di utilizzo di acqua destinata al consumo umano per il lavaggio di veicoli, e dall altro ( art. 7 Categorie contrattuali ) il divieto di tale utilizzo per il lavaggio non autorizzato di automezzi; Ritenuto - che le due disposizioni suddette non appaiono tra loro perfettamente congruenti, sia in quanto non vengono forniti elementi per individuare la fonte ed il tipo della eventuale autorizzazione, sia poiché non è definita in maniera omogenea la stessa attività di lavaggio, che da un lato è riferita in senso lato ai veicoli e dall altra più specificamente, agli automezzi; Considerato altresì che Visti - il Regolamento del S.I.I. prevede ( art. 14 Uso improprio ) il divieto assoluto di utilizzo di acqua destinata al consumo umano per il riempimento di piscine; - che tale divieto ha quindi per oggetto qualsiasi tipo di impianto qualificabile come piscina, a prescindere dal tipo di uso, pubblico o meno, cui lo stesso è destinato; - i fondamentali principi contenuti nella L. 36/94 della priorità dell uso umano e della necessità del risparmio e riuso della risorsa; Considerato 2
Vista - la necessità di limitare l utilizzo di acqua distribuita mediante pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine nonché dell esercizio delle attività di lavaggio automezzi; - altresì la opportunità di contemperare il suddetto principio con le esigenze della produzione e delle collettività; - la bozza di modifica del Regolamento predisposta dagli Uffici dell Autorità ( all.1 ); - l esito positivo delle consultazioni svoltesi sulla stessa bozza con il Gestore, Acquedotto del Fiora s.p.a. Ritenuto - che le modifiche apportate appaiono congrue in relazione alle esigenze dell utenza; - che le stesse non hanno natura sostanziale e non inficiano la complessiva corrispondenza del Regolamento alle Linee guida di cui all Allegato n. 4 alla Convenzione di affidamento; Visto il parere di regolarità tecnica del Direttore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; DELIBERA - di approvare il testo modificato del Regolamento del servizio idrico integrato - che allegato alla presente ne costituisce parte sostanziale ed integrante (all. 1); - di trasmettere la presente delibera ed il Regolamento del SII suddetto all Acquedotto del Fiora SpA affinché venga approvato ed adottato nei tempi previsti; - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 3
Modifica regolamento Articoli 7 e 14 - Aggiunta artt.14 bis e 14 ter ART. 7 ( COMMA 4) E sempre vietato l utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo e per il lavaggio di automezzi salvo quanto disposto al successivo art. 14 bis. ART.14 USO IMPROPRIO E' fatto divieto assoluto dell utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo, per il riempimento di piscine salvo quanto stabilito al successivo art. 14 ter-, per il lavaggio di automezzi -fatto salvo quanto disposto al successivo art. 14 bis-, strade ed altri usi che non siano quelli propri cui è destinata l acqua idropotabile.. ART. 14 BIS ATTIVITA' DI LAVAGGIO AUTOMEZZI L 'utilizzazione di acqua potabile distribuita tramite pubblico acquedotto per la attività di lavaggio automezzi, esercitata in via esclusiva e principale, ovvero accessoria, nell' ambito di una impresa commerciale, artigianale o industriale, è consentita esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) Impossibilità di reperire acqua dal sottosuolo, entro i primi 100 mt. di profondità 2) Impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali 3) Impossibilità di utilizzare acque superficiali. Le condizioni di cui a punti 1) e 3) dovranno essere comprovate a mezzo di relazione geologica proveniente da professionista abilitato ed iscritto nel relativo albo. 4) Installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a 90 lt/per autovettura L 'allacciamento idrico per uso lavaggio automezzi, anche laddove siano già presenti allacciamenti ad altri usi ( es. commerciale) da parte del Gestore è condizionato alla installazione di un contatore appositamente dedicato, dotato di lente idrometrica in grado di erogare non oltre 15 lt/min. Per tutte le attività di lavaggio automezzi già in esercizio alla data di approvazione delle presenti norme, è stabilito il termine perentorio di anni tre per uniformarsi alle stesse. Decorso inutilmente tale termine triennale sarà applicata per tutto il consumo di acqua potabile dell'impresa costituita dall' attività di autolavaggio ovvero cui la stessa afferisce, un sovrapprezzo che sarà definito in occasione della revisione del Piano d Ambito 2005. Gli esercenti gli impianti di cui al comma 1) per i quali alla data della approvazione delle presenti norme non sia stato ancora concluso il contratto di somministrazione, hanno l obbligo di inoltrare alla Autorità di Ambito, apposita richiesta di autorizzazione, che 4
comprovi le condizioni di cui al comma 1 - punti da 1 a 4 -, nonché indichi la ubicazione e la consistenza dell impianto. Al parere favorevole della Autorità di Ambito è subordinato l allacciamento e la conclusione del contratto di somministrazione. ART. 14 TER RIEMPIMENTO PISCINE Si definisce piscina la struttura fissa costituita da un complesso attrezzato per la balneazione, che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitate nell acqua dei bacini stessi. L 'utilizzazione di acqua potabile distribuita tramite pubblico acquedotto per il riempimento di piscine è consentita esclusivamente per le piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad una utenza pubblica, ovvero: 1) piscine pubbliche ( es. comunali); 2) piscine ad uso collettivo: inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive ( alberghi, cmpimg, complessi ricettivi ecc,) nonché quelle a servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa. I proprietari delle piscine di cui al precedente comma, già in esercizio alla data di approvazione delle presenti norme, approvvigionate a mezzo pubblico acquedotto, hanno l onere di dichiarare sotto la propria personale responsabilità con comunicazione da indirizzarsi alla Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Ombrone e, per conoscenza al Gestore Acquedotto del Fiora s.p.a. la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2) del presente articolo. La dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre il 30/11/2004 (fa fede il timbro postale di spedizione). In difetto si applicano le norme del Regolamento inerenti agli usi impropri. I proprietari delle piscine per le quali alla data della approvazione delle presenti norme non sia stato ancora concluso il contratto di somministrazione, hanno l obbligo di inoltrare alla Autorità di Ambito, nelle forme di cui al precedente comma, apposita richiesta di autorizzazione, da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al comma 2, nonché la ubicazione e la consistenza dell impianto. Al parere favorevole della Autorità di Ambito è subordinata la conclusione del contratto di somministrazione. 5