3) Ampiezza del Comune abitanti residenti al 31 dicembre 1998

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Il Comune entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della ditta concessionaria delle proposte di cessione, può esercitare il diritto di prelazione su tutto il complesso o per una parte significativa di esso (tutti gli alloggi di un vano scala ecc.) per il conseguimento di obiettivi sociali. Il Comune potrà esercitare tale diritto di prelazione nei successivi 60 giorni. L autorizzazione alla vendita si intende automaticamente concesso decorso infruttuosamente tale termine. Sono sottratti dall esercizio del diritto gli alloggi recuperati dalle cooperative edilizie di abitazione per l assegnazione ai propri soci. Art. 12) Sanzioni a carico del concessionario inadempiente Il concessionario deve fornire idonea garanzia fidejussoria degli obblighi convenzionali. Nel caso in cui il Comune accerti violazioni delle norme relative ai contratti e in particolare di quelle concernenti il prezzo di cessione o il canone di locazione, il concessionario è tenuto al pagamento del contributo di cui all'art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n.10, nonché dell'importo corrispondente alla diminuzione ottenuta ai sensi del secondo comma dell'art. 84 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 concernente nuove norme per l'assetto e l'uso del territorio, della parte del contributo per il rilascio della concessione a costruire commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione, più gli eventuali interessi di mora, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in difformità. Restano ferme le sanzioni previste dall art. 31 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e dalla L. 10/77 successive modificazioni ed integrazioni. Art. 13) Spese contrattuali Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della ditta concessionaria. Si invocano le agevolazioni fiscali in materia di edilizia convenzionata e di interventi di recupero edilizio previste dalla normativa vigente. Art. 14) Durata della convenzione La presente convenzione ha validità per anni 20. ALLEGATO C (previsto dall articolo comma lett. c) TABELLA 1. Coefficienti di moltiplicazione del costo teorico base di costruzione per la determinazione del costo di costruzione. 1) Tipologia edilizia 2) Situazione geografica 3) Ampiezza del Comune abitanti residenti al 31 dicembre 1998 4) Caratteristiche costruttive 5) Tipo di intervento

a torrebloccolinea a schiera e bifamiliari 00 pianura 00 fino a 10.000 10 pendenza dal 5% al 10% unifamiliare 20 pendenza oltre il 10% 05 da 10.001 a 100.000 10 oltre 100.000 00 presenza di qualità aggiuntiva come definita dalla Giunta Regionale in sede di determinazione dei costi massimi ammissibili per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica 15 manutenzione straordinaria 05 ristrutturazione urbanistica soglie di risparmio energetico 10 superiori del 15% rispetto al minimo di legge riscaldamento con pannelli 05 solari 05 nuova costruzione ristrutturazione edilizia 0, struttura per zona sismica 05 TABELLA 2. Quota percentuale massima ammissibile da applicare al costo di costruzione per la determinazione del costo dell area. Q = Q 1 + Q 2 + Q 3

Quata riferita all'ampiezza del Comune: abitanti residenti al 31 dicembre 1998 Determinazione di zona Zona territoriale omogenea A B C altre Q1 fino a 5.000 14 9 5 3 da 5.001 a 10.000 da 10.001 a 50.000 15 10 6 4 16 11 7 5 oltre 50.000 17 12 8 6 Q2 a torre 0 0 4 0 Quota riferita alla tipologia edilizia a schiera - bifamiliare in linea - blocco 3 3 3 3 2 2 2 2 unifamiliare 0 1 1 1 Q3 d.f. < 1 0 1 1 1 Quota riferita alla densità fondiaria (mc./mq.) 1<=d.f.<3 0 2 2 2 d.f>=3 0 3 3 3 La quota percentuale massima ammissibile per la determinazione del costo dell area si ottiene dalla somma Q 1 +Q 2 +Q 3 dei valori di tabella e va applicata al costo di costruzione ottenuto dalla tabella 1. Nel caso di programmi su aree concesse dai Comuni, andrà utilizzato il costo risultante dalla cessione. TABELLA 3.: Addendi per la formazione del prezzo convenzionale di cessione degli alloggi ai sensi della convenzione prevista dagli articolo 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 1. Costo di costruzione, determinato applicando al costo teorico base di L. 1.350.000 i coefficienti di tabella e dopo aver applicato al costo così ottenuto l incremento dell indice I.S.T.A.T. di costruzione di un fabbricato residenziale, tenendo come base il valore del mese di gennaio 1999. 2. Costo dell area, corrispondente al valore ottenuto applicando il costo di cui al n. 1) alla tabella 2, o il valore dell area definito in occasione di trasferimenti di proprietà intervenuti negli ultimi 5 anni. In caso di interventi in P.E.E.P. o in aree assimilate tale valore sarà pari a quanto corrisposto al comune per la cessione delle aree. In caso di interventi di recupero si tiene conto dei costi reali di acquisizione degli immobili da recuperare (o, in assenza, di valori di perizia). 3. Oneri di urbanizzazione in misura pari al valore reale corrisposto al Comune secondo le tabelle

parametriche, ovvero, nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi definiti con l amministrazione comunale; in caso di interventi in aree P.E.E.P. o similari il valore è pari a quanto speso per l attuazione dell intervento da parte del Comune, e comunque secondo le disposizioni previste dall articolo 35 della Legge 22 ottobre 197 n.865 e successive modificazioni. 4. Oneri reali di progettazione nelle misura del 8% sulla somma del valore di cui al n. 1). 5. Spese generali nella misura massima del 13% sulla somma degli addendi di cui ai punti 1), 2), 3). 6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza dodici mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia. (5) 7. Utile di costruzione nella misura massima del 10% sulla somma degli addendi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6). 8. Spese promozionali pari al 5% sulla somma degli addendi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7). note (1) Vedi interpretazione autentica recata da art. 22 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, che prevede: 1. Gli articoli 4 e 5 delle convenzioni tipo di cui agli allegati A e B della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, devono intendersi nel senso che il prezzo suscettibile di variazione e/o di aggiornamento, è unicamente il prezzo medio di prima cessione stabilito in convenzione.. (2) Vedi interpretazione autentica recata da art. 22 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4. (3) Vedi interpretazione autentica recata da art. 22 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4. (4) Vedi interpretazione autentica recata da art. 22 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4. (5) Punto 6 sostituito da comma 1 art. 19 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4. In precedenza punto sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18. SOMMARIO http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0042.html - Heading2Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 (BUR n. 79/1999) DETERMINAZIONE DEL COSTO TEORICO BASE DI COSTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE NONCHÉ DELLA CONVENZIONE TIPO PER L EDILIZIA CONVENZIONATA o Art. 1 - Convenzione - tipo e relative tabelle parametriche. o Art. 2 - Determinazione del costo teorico base di costruzione. o Art. 3 - Ambito di applicazione della convenzione tipo di cui all'allegato A. o Art. - 4 Modalità di esercizio del diritto di prelazione. o Art. - 5 Abrogazioni.