AMBIENTE LAVORO 2014 Bologna Fiere, 23 ottobre 2014 L uso delle piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri temporanei e mobili: norme e buone prassi Relatore: Avv. Lorenzo Perino Segretario IPAF Italia
Il ruolo centrale del datore di lavoro: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, (...) in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Obblighi del datore di lavoro, tra gli altri: - Nomina del medico competente e individuazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e salvataggio e primo soccorso - Fornire ai lavoratori idonei DPI e richiederne l'uso e l'osservanza delle disposizioni, adottare le misure sulla sicurezza previste per ogni rischio - Elaborare il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) - Riunione periodica e controllo e collaborazione con gli altri organi previsti - Informazione, formazione ed addestramento del personale. IN PARTICOLARE CHI UTILIZZA MACCHINARI ED ATTREZZATURE DI LAVORO DOVRA' VALUTARE COMPIUTAMENTE IL RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI TALI STRUMENTI ED ADOTTARE GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ADEGUATI.
Gli obblighi del datore di lavoro in rapporto alle attrezzature di lavoro: Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti ex art. 70, idonee ai fini della salute e della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adatte a tali scopi. Comma 4: Prende misure specifiche affinché siano installate correttamente, correttamente utilizzate, oggetto di manutenzione ed aggiornamento, il tutto annotato all'interno del registro delle attrezzature di lavoro. Comma 8: il datore di lavoro provvede al controllo iniziale dopo ogni installazione e per quelle soggette a deterioramento provvede a controllo periodici e controlli straordinari. I controlli devono essere documentati. Comma 11: Per certe attrezzature vige l'obbligo di primo controllo ad opera dell INAIL ed a verifiche periodiche da parte dell'asl o di soggetti privati abilitati. La periodicità è indicata all'allegato VII. VERIFICHE DI ATTREZZATURE
IL TESTO DELL ART. 71 COMMA 11 ATTUALMENTE IN VIGORE (31/10/13): 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma13. Per l'effettuazione delle verifiche l'inail può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
Informazione, formazione e addestramento: Art. 36. Informazione ai Lavoratori: Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: - i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, i DPI adottati e le misure di protezione; - i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; - le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; Art. 37. Formazione dei lavoratori: formazione sufficiente ed adeguata sulla sicurezza. In occasione di assunzione, trasferimento o cambio di mansione ovvero modifica del rischio. E obbligatoria la ripetizione periodica. Da svolgere durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici. FONDAMENTALI STRUMENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA IN AZIENDA
La formazione in materia di uso in sicurezza di attrezzature di lavoro 1. Fino al 2013 non c erano parametri fissati per quantificare e qualificare la formazione in materia di utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro. La valutazione dell adeguatezza era demandata al datore di lavoro. Art. 73 comma 5 del Testo Unico: In Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonchè le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. L ACCORDO STATO REGIONI 22 FEBBRAIO 2012 E ENTRATO IN VIGORE IN DATA 12 MARZO 2013 E FISSA I REQUISITI MINIMI.
La formazione in materia di uso in sicurezza di attrezzature di lavoro 2. QUALI CATEGORIE DI ATTREZZATURE DI LAVORO SONO COINVOLTE? Una commissione coordinata dal Ministero del Lavoro ha elaborato il testo dell Accordo lavorando in stretto contatto con le parti sociali coinvolte e con le associazioni di categoria rappresentative giungendo ad elaborare un testo che, come spesso avviene, costituisce un compromesso tra le diverse istanze portate avanti. Dopo attenta analisi le categorie inserite nel decreto sono state: - Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) - Gru a torre - Gru mobili - Gru per autocarro - Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali e telescopici rotativi) - Trattori agricoli e forestali - Macchine movimento terra (Escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli) - Pompe per calcestruzzo
Le responsabilità per il caso di mancata o incompleta formazione dei lavoratori: Chi risponde per la mancata o incompleta formazione dei lavoratori? Il datore di lavoro o i soggetti delegati. - Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 Euro per datore di lavoro e dirigenti In caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione della normativa sulla sicurezza si ha l applicazione delle sanzioni previste per questi reati. + RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DA REATO ALLA SOCIETA EX D.LGS. 231/2001 con sanzioni pecuniarie ed interdittive che possono anche portare all interruzione dell attività d impresa.
Il ruolo attivo dei lavoratori. Art. 20: Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Obblighi: - Contribuire insieme al datore all'adempimento degli obblighi previsti sulla sicurezza - Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro - Utilizzare correttamente attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza - Utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza - Segnalare anomalie al datore di lavoro relative ai dispositivi di lavoro ed intervenire direttamente per ridurre il pericolo, nei limiti delle proprie competenze e possibilità - Sottoporsi ai controlli sanitari previsti - Partecipare ai corsi di formazione ed addestramento IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI SOPRA ESPONE IL LAVORATORE ALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI (ARRESTO ED AMMENDA) ED A SANZIONI DISCIPLINARI (RICHIAMO VERBALE E RICHIAMO SCRITTO)!!!
Grazie per l attenzione