Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.)

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Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.) I lavoratori che alla data del 31.12.1995 hanno un anzianità contributiva inferiore a 18 anni possono optare per il sistema contributivo anziché misto. Pertanto i lavoratori che possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31.12.1995, e quindi aver maturato il sistema retributivo, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1 ottobre 2001, sono esclusi dall esercizio di tale diritto Anche l art. 24 della Legge n. 214/2011 e la circolare Inps n. 35/2012, ha confermato che gli assicurati che rispecchiano queste caratteristiche contributive, anche dopo la riforma, possono continuare ad esercitare l opzione per accedere al sistema contributivo. Devono possedere l ulteriore requisito di 15 anni di contributi di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo. Con l opzione, che è irrevocabile quando abbia prodotto effetti definitivi (superamento massimale-titolarità di pensione), si applicano quindi le regole (requisiti di età e contributivi) previsti per il sistema contributivo e si terrà conto di tutta la contribuzione versata ai fini del calcolo del montante contributivo, compresa quella precedente all 1.1.1996. Attualmente può accadere che, a parità di contribuzione versata in gestioni diverse, ad alcuni lavoratori viene concessa la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo mentre ad altri viene negata. Per esempio un assicurato iscritto nel FPLD dal 1986 a tutt oggi (10 anni di contribuzione al 31.12.95) a tale lavoratore viene negata la possibilità di poter optare al sistema contributivo se alla data del 31.12.95 risulta in possesso di altri 10 anni di contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi poiché supera 18 anni di contribuzione (l art. 16 della legge 233/90 consente il cumulo dei periodi assicurativi). A decorrere dal 1 gennaio 2012, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotte dall art. 24 della legge di riforma del 2011, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (sistema misto) vedi circolare n. 35 del 2012. Nulla è mutato in materia di requisiti per il diritto alla pensione di inabilità, di assegno ordinario di invalidità e pensione ai superstiti. Con messaggio n. 257/2003 l Inps ha precisato che la facoltà di opzione può essere esercitata anche dal coniuge superstite. In relazione a tali regole l Inps con messaggio n. 219/2013, ha fornito importanti chiarimenti, distinguendo due situazioni a riguardo: 1. Assicurati che hanno maturato i requisiti per il diritto all esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia e anzianità vigenti al 31.12.2011 e che hanno esercitato tale diritto a partire dall anno 2012 ( cioè requisiti maturati ante 2012 con opzione al contributiva esercitata dal 2012): I soggetti in possesso di anzianità assicurativa precedente il 1 gennaio 1996, sino al 31/12/2011 potevano accedere ai trattamenti pensionistici in base alla disciplina vigente per gli iscritti dal 1 gennaio 1996, mediante l esercizio della facoltà di opzione, ai sensi dell articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni

e ai sensi della legge 27/11/2001, n. 417, di conversione del decreto legge 28/09/2001, n. 355, secondo le istruzioni fornite con circolari n. 181 del 2001 e n. 108 del 2002. La Riforma Fornero com è noto ha disposto che i soggetti che esercitano la facoltà di opzione al sistema contributivo a decorrere dal 1 gennaio 2012 accedono ai trattamenti pensionistici in base ai requisiti previsti per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto. Al riguardo, relativamente ai soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto all esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per il diritto alla pensione nel sistema contributivo al 31/12/2011 e che esercitino la predetta facoltà a partire dall anno 2012, si precisa che nei loro confronti si deve verificare se hanno maturato entro il 31/12/2011 i requisiti vigenti a tale data, indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo. Va da sé che è necessario che a tale data siano maturati sia i requisiti per il diritto a pensione nel sistema contributivo, sia i requisiti per l esercizio della facoltà di opzione. Qualora al 31/12/2011 tali soggetti abbiano maturato i predetti requisiti i medesimi accederanno alla pensione contributiva in base alla disciplina vigente al 31/12/2011 e cioè con i requisiti previsti per coloro iscritti dal 1996 (v. in proposito circ. n. 60 del 2008). Si precisa, che ai fini della salvaguardia dei requisiti al 31/12/2011 i 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 successivamente al 31/12/1995 per esercitare la facoltà di opzione devono sussistere alla data del 31 dicembre 2011 e alla predetta data deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore 1,2 volte l assegno sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di età inferiore a 65 anni. N.B. In tale fattispecie l accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31/12/2011 (c.d. finestra mobile). La pensione di vecchiaia, qualora debba essere liquidata nei confronti di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione, non può decorrere, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, da data anteriore al 1 giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di opzione, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l apertura della finestra di accesso alla pensione (v. in proposito circolare n. 126 del 2010). 60 anni per le donne e 65 per gli uomini e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, Almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall età anagrafica (escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del 18 anno di età); Requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia con il sistema delle c.d. quote: lavoratori dipendenti dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un età minima di 59 anni; dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 quota 96 con un età minima di 60 anni; lavoratori autonomi dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un età minima di 60 anni; dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 quota 97 con un età minima di 61 anni;

2. Assicurati che maturano i requisiti per l esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1 gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole i calcolo del sistema contributivo: si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995. Nei confronti di questi soggetti però non si deve verificare il requisito relativo all importo della pensione, non inferiore a 1,5 volte l assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratori iscritti dal 1 gennaio 1996. 3. Età pensionabile per le lavoratrici madri che optano per il sistema contributivo (art. 1,comma 40, della legge n. 335 del 1995) Le lavoratrici madri che, al 31 dicembre 2011, abbiano perfezionato sia i requisiti per l esercizio della facoltà di opzione di cui al citato articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995), sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo previsti dalle disposizioni vigenti prima dell entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, tra i quali l età pensionabile anticipata di cui all articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, nonché, il requisito dell importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l assegno sociale in caso di età pensionabile inferiore a 65 anni, possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell entrata in vigore del citato decreto legge, ancorché esercitino la facoltà di opzione successivamente al 31 dicembre 2011 (cfr. punto 7.1 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 18730 de 2013). Alle lavoratrici madri che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dopo il 31 dicembre 2011, invece, l anticipo dell età pensionabile di cui all articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 335 del 1995 deve essere rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall articolo 24 della legge 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, messaggio n. 219 del 2013). Gestioni interessate Forme di previdenza esclusive e sostitutive dell AGO: contribuzione ante 1996/post 1996 A.G.O. (FPLD, Gestioni autonome: Com., Art. e CD/CM): contribuzione ante 1996/post 1996 Condizione per l esercizio Anzianità inferiore a 18 anni al 31/12/1995; Anzianità minima di 15 anni di cui almeno 5 anni nella gestione in cui si chiede la pensione, ovvero in gestioni per le quali le norme vigenti prevedono la possibilità di effettuare il cumulo dei periodi contributivi valorizzando tutti i periodi non sovrapposti temporalmente (es. FPLD e Gestioni autonome)

Le Prestazioni PENSIONE DI VECCHIAIA PENSIONE ANTICIPATA ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA PENSIONE DI INABILITÀ PENSIONE AI SUPERSTITI Requisiti per le prestazioni Dal 1 gennaio 2012 per chi esercita la facoltà di opzione valgono i requisiti previsti per gli iscritti ante 1996. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente. Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta, alla data di domanda della pensione, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 503 del 1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata (circolari INPS n.35/2012 e n.89/2009). Non è richiesta la cessazione dell attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. N.B. Il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro (circ. 97 del 5/4/1995). L opzione in base alle regole introdotte a suo tempo dalla legge n. 335/1995 è irrevocabile (messaggio Inps n. 219/2013): Irrevocabilità dell opzione: Casistiche L opzione in base alle regole introdotte a suo tempo dalla legge n. 335/1995 è irrevocabile (messaggio Inps n. 219/2013): facoltà di opzione esercitata al momento del pensionamento: le sedi lnps sono tenute a rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile; facoltà di opzione esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all accesso a pensione: in questo caso, l opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all opzione, una retribuzione eccedente il massimale il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso. Se invece la retribuzione non supera mai il massimale, tale domanda risulta non produttiva di effetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si riprodurrà quanto indicato al punto precedente.

Irrevocabilità dell opzione dopo la Legge n. 241/2011 Applicazione delle regole del calcolo contributivo Applicazione della disciplina specifica per l accesso alle prestazioni (pensione anticipata - pensione di vecchiaia) dei requisiti previsti nel regime misto Effetti dell opzione ante Legge 214/2011 requisiti di accesso previsti per i soggetti iscritti dal 1/1/1996 massimale contributivo Applicazione delle regole del calcolo contributivo Applicazione della disciplina specifica delle pensioni contributive. Calcolo della pensione con opzione La quota post 1995 è calcolata con i criteri illustrati per il sistema esclusivamente contributivo (ma, per il periodo dal 1 gennaio 1996 alla data dell opzione, non viene applicato il limite del massimale contributivo): l importo annuo della pensione è determinato applicando il coefficiente (o l aliquota) di trasformazione, relativo all età del pensionando alla data di decorrenza della pensione, al montante contributivo individuale maturato. Le aliquote da applicare al montante contributivo individuale sono state stabilite con la Tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995; di seguito si riporta un prospetto con le aliquote riferite all età espressa in anni e mesi. Divisori COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (d.l.15/2012) Valori in % Valori in % Età' dall 1/1/2013 al 31/12/2012 Differenza in % 23,236 57 4,304 4,419-2,602 22,647 58 4,416 4,538-2,688 22,053 59 4,535 4,664-2,766 21,457 60 4,661 4,798-2,855 20,852 61 4,796 4,940-2,915 20,242 62 4,940 5,093-3,004 19,629 63 5,094 5,257-3,101 19,014 64 5,259 5,432-3,185 18,398 65 5,435 5,620-3,292 17,782 66 5,624 non previsto 17,163 67 5,826 non previsto 16,541 68 6,046 non previsto 15,917 69 6,283 non previsto 15,288 70 6,541 non previsto tasso di sconto = 1,5 % Per la quota ante 1996 il calcolo è il seguente: individuazione della base imponibile annua nel periodo di riferimento costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva anteriori al 31.12.1995, nel limite massimo di dieci annualità (520 settimane), entro il limite del massimale pensionistico, si applica l aliquota contributiva

relativa al periodo del versamento, variabile a seconda del Fondo in cui il lavoratore è iscritto. Si rivalutano i contributi di ogni anno ottenuti dal calcolo precedente con tasso di capitalizzazione derivante dalla variazione della media quinquennale del PIL, calcolato dall ISTAT con riferimento al quinquennio antecedente l anno da rivalutare. Si ricava la media annua di contribuzione dividendo l ammontare della somma accantonata per dieci e si moltiplica il risultato ottenuto per il numero degli anni di anzianità al 31.12.1995. L importo ottenuto costituisce il montante individuale per i periodi maturati fino al 31.12.1995 da rivalutare fino alla data di decorrenza della pensione.