1 Comune di Cormòns Provincia di Gorizia REGOLAMENTO COMUNALE PER I RICOVERI IN STRUTTURE SOCIO - ASSISTENZIALI RESIDENZIALI Testo approvato dalla Commissione consiliare per lo Statuto e per i Regolamenti e dalla Commissione per l Assistenza Sociale nella seduta del 27 giugno 2005 1
2 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 FINALITA DESTINATARI CONDIZIONI GENERALI VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE INGRESSO NELLA STRUTTURA CONTRIBUZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO GARANZIE NORME TRANSITORIE E FINALI 2
3 ART. 1 FINALITA : 1. I servizi residenziali e semi residenziali per adulti ed anziani si rivolgono principalmente alle persone in età avanzata o a persone con particolari situazioni fisiche, familiari e sociali che non sono piu in grado di condurre una vita autonoma e si trovano pertanto nella necessità di ricorrere ad un servizio socio assistenziale residenziale per rispondere ai specifici bisogni assistenziali non risolvibili a domicilio. 2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accoglimento delle richieste di ricovero in strutture socio assistenziali residenziali diverse dalla Casa Comunale di Riposo per Anziani di Cormòns. ART. 2 DESTINATARI : 1. Il Comune di Cormòns cura l accoglienza in strutture assistenziali residenziali di persone autosufficienti e non autosufficienti, in situazioni fisiche, sociali e familiari di difficoltà. 2. L intervento del Comune riguarda le persone residenti a Cormons, a seguito della valutazione del bisogno assistenziale della persona effettuata dal Servizio Sociale dei Comuni dell Ambito territoriale di riferimento. ART. 3 CONDIZIONI GENERALI : 1. L accoglienza in strutture residenziali avviene a seguito di libera scelta della persona, se coinvolgibile, o dei suoi familiari o su richiesta dell Assistente Sociale nel caso in cui la persona sia priva di familiari di riferimento. 2. Il ricorso al servizio di accoglienza residenziale può avvenire nei casi in cui sia stata accertata l effettiva impossibilità di mantenimento della persona nel suo ambiente di vita, nonostante il sostegno ed il supporto della rete dei servizi di assistenza domiciliare. 3. Il ricovero in strutture residenziali diverse dalla Casa di Riposo per Anziani del Comune di Cormòns può essere disposto nel caso in cui non via sia disponibilità di posti nella struttura o nel caso in cui la persona da assistere presenti patologie o problematiche assistenziali ritenute non congrue con l organizzazione e con la tipologia di servizi offerti dalla struttura comunale. 4. L individuazione della struttura in cui effettuare il ricovero avviene su proposta adeguatamente motivata del Servizio Sociale dei Comuni, tenendo conto anche delle regole e delle condizioni stabilite dalla struttura interpellata e dei relativi oneri economici. 3
4 5. L accoglienza in strutture residenziali può essere temporanea (nel caso di non disponibilità di posti nella struttura comunale) o definitiva (nel caso di problematiche assistenziali socio sanitarie ritenute non compatibili con la tipologia di servizi offerta nella struttura comunale). ART. 4 VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE : 1. Per richiedere l accoglienza in strutture residenziali è necessario presentare apposita domanda, corredata dalla documentazione riguardante la situazione personale e familiare, socio - economica e sanitaria della persona. La domanda va redatta utilizzando gli appositi modelli che vengono resi disponibili attraverso gli sportelli al pubblico dell Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell ambito territoriale Alto Isontino. 2. La Responsabilità del processo di raccolta e di valutazione delle domande è dell Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni del distretto Alto Isontino che opera a Cormòns attraverso apposito sportello del Servizio Sociale Professionale. L Assistente sociale del citato Servizio cura i rapporti con gli utenti, acquisendo le informazioni e svolgendo gli accertamenti necessari per la valutazione del bisogno assistenziale, quali :! colloqui con l utente ed i suoi familiari;! acquisizione di informazioni presso i medici e le strutture sanitarie o socio sanitarie di riferimento;! visite domiciliari;! richiesta di attivazione dell U.V.D. per l accertamento della condizione di autosufficienza;! ogni altro tipo di accertamento e verifica ritenuto utile;! stesura della relazione sociale sulle condizioni psico fisiche e relazionali;! partecipazione all U.V.D.; 3. L Unità di Valutazione Distrettuale (U.V.D.) attivata presso il Distretto Sanitario di riferimento è l equipe multidisciplinare attraverso la quale si realizza la programmazione integrata degli interventi di assistenza agli anziani 1. 4. L UVD rappresenta pertanto la sede principale per la definizione, attraverso l esame delle informazioni sociali e sanitarie e l utilizzo di strumenti di valutazione validati e riconosciuti, dei possibili percorsi socio sanitari per perseguire l obiettivo della massima qualità di vita consentita dalle condizioni psico - fisiche della persona e dalle risorse disponibili. 1 vedi definizione e compiti art. 25 L.R. 10/1988 4
5 Nell ambito di tali percorsi l accoglienza in strutture assistenziali residenziali costituisce una delle possibili soluzioni attivabili nel caso in cui sia stata accertata l impossibilità per la persona di permanere nell ambito familiare e di usufruire di servizi di assistenza domiciliare alternativi al ricovero. 5. La valutazione del bisogno assistenziale della persona viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:! grado di non autosufficienza (espresso dalle schede di valutazione in uso);! situazione sociale e relazionale (espressa nella Relazione del Servizio Sociale dei Comuni e che prende in esame i seguenti aspetti : - grado di autonomia dipendenza della persona nell assolvimento dei bisogni primari; - la situazione riguardante i rapporti socio familiari; - la situazione abitativa; - la rete dei servizi di assistenza domiciliare attiva o attivabile; ART. 5 INGRESSO NELLA STRUTTURA: 1. Nel caso di accoglimento della domanda, il provvedimento di ricovero o di garanzia (se necessario) 2 viene adottato dal Responsabile del Servizio sulla base della proposta dell Assistente Sociale adeguatamente motivata e corredata dalla documentazione riguardante la persona da assistere ed i risultati degli accertamenti e di valutazione del bisogno assistenziale svolti. 2. La gestione amministrativa e contabile del processo di ingresso dell ospite nella struttura è curata dall Ufficio Amministrativo del Comune di Cormòns. Detto Ufficio cura gli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti il rapporto con l utente, con i suoi familiari e con la struttura di accoglienza di riferimento. ART. 6 - CONTRIBUZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO: 1. L obbligo di pagamento della retta di ospitalità e delle altre spese di assistenza è a carico in primo luogo dell assistito, che vi provvede con i propri redditi e con il proprio patrimonio. 2. Nel caso in cui l ospite non sia in grado di provvedere con i propri redditi e con il proprio patrimonio, l obbligo di pagamento della retta e delle spese di assistenza è a carico dei suoi familiari civilmente obbligati, secondo l ordine previsto dall art. 433 del codice civile, per i vincoli di solidarietà familiare derivanti dal rapporto di parentela o di affinità. 2 es. se richiesto dalla struttura di accoglienza individuata o nel caso di integrazione della retta a carico del Comune 5
6 3. Nel caso in cui né l ospite né i familiari civilmente obbligati siano in grado di pagare interamente la retta di ospitalità, il Comune, previa verifica della capacità economica con utilizzo dello strumento dell I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), introita direttamente i redditi dell ospite (pensioni o altri redditi assimilati, indennità di accompagnamento, di invalidità civile o di altre assegni o indennità aventi finalità assistenziali o previdenziali), mediante sottoscrizione di delega di riscossione in via esclusiva a un funzionario incaricato del Comune di Cormòns con vincolo di destinazione a copertura della retta di ospitalità dovuta. Il Comune richiede inoltre la compartecipazione dei familiari civilmente obbligati alla spesa per il servizio di ospitalità e di assistenza all ospite, che sono tenuti a presentare annualmente l attestazione ISEE ai fini della determinazione della propria capacità economica. Le fasce di valore I.S.E.E., le corrispondenti misure di compartecipazione alla spesa e le modalità di applicazione vengono determinate dalla Giunta Comunale. 4. L intervento di eventuale integrazione economica da parte del Comune ha carattere sussidiario e residuale. 5. L intervento di compartecipazione del Comune è :! subordinato all accertamento della necessità del ricovero nella struttura e dell impossibilità di soluzioni assistenziali alternative;! limitato alla quota di spesa non fronteggiabile con i redditi e con il patrimonio dell assistito e dei suoi familiari civilmente obbligati; 6. Nel caso in cui il Comune si trovi, per l urgenza e l indifferibilità del ricovero, nella condizione di dover anticipare oneri per conto dell assistito o dei suoi familiari civilmente obbligati, verranno attivate, qualora sussistano le condizioni, le procedure per il recupero delle somme anticipate. ART. 7 GARANZIE: 1. Al momento dell ingresso nella struttura socio assistenziale individuata l ospite o i suoi familiari devono impegnarsi al pagamento delle rette di ospitalità e delle spese di assistenza per tutto il periodo di permanenza nella struttura, fornendo apposite garanzie. 2. A tal fine deve essere sottoscritta da parte del ricoverando o dei suoi familiari di riferimento un impegnativa di pagamento, prestando inoltre garanzia di pagamento a favore del Comune, per un importo pari a due mensilità della retta di ospitalità dovuta, in una delle seguenti forme : Versamento presso la Tesoreria Comunale di un deposito cauzionale infruttifero; 6
7 Stipula di una polizza fideiussoria o assicurativa; Versamento su un libretto bancario al portatore presso la Tesoreria Comunale e consegna in custodia dello stesso all Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale del Comune. Su dette garanzie il Comune può rivalersi direttamente nel caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati al pagamento delle rette di ospitalità e delle spese di assistenza dovute. Al termine del periodo di permanenza dell ospite nella struttura dette garanzie vengono svincolate, con restituzione agli aventi diritto previo pagamento da parte degli stessi di quanto dovuto a saldo finale. 3. Nel caso in cui i redditi dell ospite non siano sufficienti a coprire la spesa per la retta di ospitalità e per le spese di assistenza e sia privo di familiari civilmente obbligati o gli stessi siano inadempienti nell obbligo di assistenza alimentare, ma lo stesso risulti proprietario di beni immobili viene richiesta la costituzione ed iscrizione nei registri immobiliari di una ipoteca volontaria sui beni immobili di proprietà dell ospite ai sensi dell art. 2821 del codice civile, a garanzia del credito del Comune per gli eventuali oneri di integrazione economica. Può anche essere richiesta all ospite la stipula di negozio giuridico con procura al Comune per l azione di recupero del credito nei confronti dei familiari civilmente obbligati inadempienti. Qualora i familiari civilmente obbligati o aventi diritto siano interessati alla conservazione del bene immobile nel patrimonio dell ospite o alla libera disponibilità dello stesso, il Comune può rinunciare alla costituzione del vincolo ipotecario sul bene immobile in questione o consentirne l estinzione anticipata. In tal caso il Comune stipula con i familiari interessati appositi accordi negoziali in forma scritta con i quali vengono definite le modalità di compartecipazione ai costi del servizio per l ospitalità del proprio familiare nella struttura. ART. 8 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il periodo di pubblicazione all Albo Pretorio della deliberazione di approvazione. 7