REPUBBLICA ITALIANA N /2015REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ALL Marzo 2014 n. 1037

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

Alloggi popolari: nessuna tutela per l'occupante abusivo. Neppure se si tratta di madre con figli minori

per l'annullamento, previa sospensiva

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA.

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ORDINANZA

Agricoltura, utilizzo di fanghi biologici e competenze della Regione

12 Marzo 2014 N. 1031

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma

Revoca attestazione SOA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

ha pronunciato la presente

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

avverso e per l annullamento e/o riforma

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente


ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8023 del 2014, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

Pubblicato il 22/09/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento,

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

TAR Lecce, n. 657/11: predeterminatezza degli oneri istruttori

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

Transcript:

N. 01998/2015REG.PROV.COLL. N. 06849/2014 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA sul ricorso numero di registro generale 6849 del 2014, proposto da: Comune di Castelli Calepio, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonomi e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio dell avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A; contro il Comune di Palazzolo sull'oglio; nei confronti di Zerbini B&G s.r.l. e Immobiliare 2 Z s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Manzi e Marco Sica, con domicilio eletto presso lo studio dell avvocato Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5; Provincia di Bergamo; Provincia di Brescia; Regione Lombardia; Comune di Capriolo; Comitato Contro il Megacentrocommerciale; Confesercenti di Bergamo; Confesercenti di Brescia; Adiconsum e Ascom della Provincia di Bergamo; per l'ottemperanza ai sensi dell articolo 112, comma 5, c.p.a., della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V n. 4507 dell 11 settembre 2013, resa tra le parti, concernente l autorizzazione all apertura di una grande struttura di vendita

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Zerbini B&G s.r.l. e della Immobiliare 2 Z s.r.l.; Viste le memorie difensive; Vista l istanza ex art.112, comma 5 c.p.a., del Comune di Castelli Calepio; Visti gli articoli 112, comma 5 e 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2015 il Consigliere Doris Durante; Uditi per le parti l avvocato Alessio Petretti e l avvocato Mariano Protto su delega dell'avvocato Marco Sica; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.- Il Comune di Castelli Calepio, con istanza notificata a tutte le parti del giudizio, ha chiesto chiarimenti ai sensi dell articolo 112, comma 5, c.p.a. sulle modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4507 dell 11 settembre 2013. In particolare, il Comune, prospettate le modalità di esecuzione, ha chiesto di: a) accertare e dichiarare che alla luce della sopravvenuta legge regionale n. 5 del 2010, il centro commerciale in progetto a Castelli Calepio della superficie di vendita inferiore a metri quadrati 15.000 non deve essere assoggettato a verifica di VIA o a VIA e che, pertanto, l autorizzazione unitaria n.1 del 2009 può essere rimessa senza necessità di esperire ulteriori procedimenti o la preventiva emanazione di altri atti; b) in subordine, accertare e dichiarare che la remissione dell autorizzazione unitaria n. 1 del 2009 è subordinata unicamente al positivo esperimento del procedimento di verifica di VIA o VIA, fermi restando tutti gli atti della Conferenza di servizi ex articolo 9 del d. lgs. n. 114 del 1998 e 6 della l. regionale n. 6 del 2010, nonché le risultanze istruttorie già acquisite e non oggetto della pronuncia di annullamento; c) in ogni caso e in subordine, indicare le modalità procedimentali con le quali il Comune deve procedere alla remissione dell autorizzazione annullata. 2.- Le controinteressate Zerbini B&G s.r.l. e Immobiliare 2 Z s.r.l., costituitesi in giudizio, hanno sostenuto che, per effetto della sopravvenuta legge regionale n. 5 del 2010, il centro commerciale in progetto a Castelli Calepio della superficie di vendita inferiore a metri quadrati 15.000 non deve essere assoggettato a verifica di VIA o a VIA e che, pertanto, l autorizzazione unitaria n.1 del 2009

può essere rimessa senza necessità di esperire ulteriori procedimenti o la preventiva emanazione di altri atti. 3.- Le parti hanno illustrato le ragioni a sostegno delle prospettate modalità di ottemperanza. 4.- Alla camera di consiglio del 3 marzo 2015, le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi. 5.- La questione sottoposta alla sezione riguarda le modalità di ottemperanza alla sentenza di questa sezione n. 4507 del 2013. La sentenza n. 4507 del 2013 concerne l autorizzazione commerciale rilasciata con atto n. 1 del 2009 dal Comune di Castelli Calepio alla Zerbini B&G per la realizzazione di una grande struttura di vendita della superficie di mq 14.990, in un area ex industriale (c.d. ex Fonderie di Quintano) del Comune. Il procedimento avviato nel 2008, svoltosi in quattro riunioni della conferenza di servizi, con il coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati e delle associazioni dei consumatori e commercianti, si concludeva con il protocollo di intesa del 21 gennaio 2009, cui seguiva in data 5 giugno 2009 il rilascio dell autorizzazione commerciale unitaria n. 1 del 2009, in esecuzione di quanto deliberato dalla conferenza di servizi in data 21 gennaio 2009. Il Comune di Palazzolo sull Oglio, con ricorso al TAR Lombardia, sede staccata di Brescia, impugnava, chiedendone l annullamento, l autorizzazione commerciale. Il TAR respingeva il ricorso, dopo aver esaminato e respinti perché infondati i dieci motivi del gravame. Il Comune di Palazzolo sull Oglio proponeva appello limitatamente a tre capi della sentenza (la necessità che l autorizzazione comprendesse anche una sala cinematografica; la necessità che il progetto fosse sottoposto a VIA a norma della l. regionale n. 20 del 1999; la circostanza che al termine dell istruttoria fossero emersi elementi ostativi alla realizzazione dell intervento) e le contro interessate a loro volta proponevano appello incidentale. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. n. 4507 del 2013, respingeva l appello incidentale e accoglieva l appello principale sul solo motivo concernente l omessa verifica di impatto ambientale, affermando che La normativa comunitaria non esclude che gli stati membri possano assoggettare tutti i progetti ascrivibili all allegato II a procedura di screening, ed in base alle considerazioni svolte il Collegio ritiene che questa sia stata la scelta del legislatore regionale della Lombardia.Alla luce della normativa regionale sopra richiamata nella Regione Lombardia la realizzazione di centri commerciali deve essere assoggettata a valutazione di impatto ambientale ovvero alla procedura alternativa di screening Di conseguenza, la normativa regolamentare della Regione Lombardia (delibera di Giunta regionale 2 agosto 2007 ) che esclude da qualsiasi verifica i centri commerciali deve essere disapplicata. Considerava assorbite le censure concernenti il presunto difetto di istruttoria in quanto l appello è fondato sotto altro profilo, ed il loro esame non è necessario per orientare la successiva attività amministrativa.

6.- Ciò posto, nel dare ottemperanza alla sentenza, va considerato che: a) l effetto eliminatorio della sentenza riguarda solamente l autorizzazione commerciale e nessun altro atto del procedimento; b) l effetto conformativo della sentenza riguarda esclusivamente la riemanazione dell autorizzazione commerciale previa la procedura di verifica di VIA o di VIA. Ne consegue: 1) che la riedizione dell attività amministrativa non comporta la necessità di presentare una nuova domanda di autorizzazione; 2) che il procedimento amministrativo deve riprendere dal primo atto non annullato e cioè dall ultima deliberazione dell ultima conferenza di servizi approvata prima del rilascio dell autorizzazione commerciale n. 1 del 2009 annullata. Quanto alla procedura di verifica di VIA o di VIA, essa non è più dovuta, atteso che: a) la Regione Lombardia si è dotata in materia della legge n. 5 del 2010 che ha abrogato l articolo 2, comma 1 bis della l. regionale n. 20 del 1999 e, dando esecuzione al d. lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento all allegato IV, come modificato dal d. lgs. n. 4 del 2008, ha previsto che sia sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VIA unicamente la Costruzione di grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui al d. lgs. n. 114 del 1998, con superfici di vendita superiori a 15.000 mq ; b) la struttura di vendita di cui si discute ha una superficie di vendita inferiore a 15.000 metri quadrati; c) il principio tempus regit actum come affermato dalla adunanza plenaria n. 8 del 2011, esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l atto inerisce sia irretrattabilmente definito e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento. Tale circostanza, evidentemente, non si verifica ove, come nella specie, siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l assetto prodotto dall atto impugnato. Poiché, dunque, la previsione di legge che esclude espressamente il centro commerciale in questione dalla verifica di VIA è sopravvenuta nel corso del giudizio di impugnazione dell autorizzazione commerciale n. 1 del 2009 e dunque prima che la stessa potesse ritenersi consolidata in via definitiva, il Comune di Castelli Calepio deve tenerne conto nella remissione del provvedimento annullato. 7.- In conclusione l esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4507 dell 11 settembre 2013 deve avvenire mediante rilascio dell autorizzazione commerciale senza necessità di esperire ulteriori procedimenti, atteso che la verifica di VIA e/o la VIA non è richiesta dalla sopravvenuta legislazione regionale n. 5 del 2010, per i centri commerciali con superficie di vendita inferiore a 15.000 metri quadrati. P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) rende i chiarimenti nei sensi indicati in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Mario Luigi Torsello, Presidente Antonio Amicuzzi, Consigliere Doris Durante, Consigliere, Estensore Vincenzo Lopilato, Consigliere Fabio Franconiero, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/04/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)