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SCHEMA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L UTILIZZO TEMPORANEO DELLA PALESTRA MARAMOTTI La presente scrittura privata dovrà essere registrata solo in caso d uso, come disciplinato dall art. 6 del D.P.R. 131/1986. TRA Il Comune di TIVOLI - di seguito denominato Concedente, rappresentato da E L Associazione/Società... - C.F./P.I.... - con sede a... in Via..., legalmente rappresentata da..., domiciliato per la carica in Via... -..., di seguito denominata "Concessionario"; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE Il Comune di Tivoli concede l uso dell impianto sportivo denominato Palestra Maramotti per la pratica sportiva della disciplina dal periodo al periodo L impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, che il concessionario dichiara di conoscere per averlo visitato ed attentamente verificato, anche per il tramite di propri tecnici all uopo incaricati, avendolo trovato idoneo all uso cui è richiesto e destinato. ART. 2 - SCOPO Lo scopo della concessione consiste nell uso temporaneo dell impianto sopra indicato per le finalità sportive e sociali che il Comune e il concessionario perseguono nello stretto ambito della istanza di concessione. L uso dell impianto non potrà avvenire per scopo diverso per cui la concessione è disposta. ART. 3 - USO DELL IMPIANTO Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l impianto in modo ordinato e corretto, rispondendone civilmente e penalmente in tutte le sedi. Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell impianto in oggetto. ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario è obbligato, a pena di revoca della concessione: ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, esclusivamente per gli scopi indicati nella concessione, con espresso divieto di concedere a terzi; ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni; a sollevare il Comune di Tivoli, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi; a munirsi di specifica polizza assicurativa, in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 10, in occasione dell attività programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivarne durante

e/o in occasione della stessa sia agli atleti interessati che a terzi, oltre che alla struttura e alle attrezzature; ad autorizzare lo svolgimento della pratica sportiva nella struttura sportiva ai soli atleti che, a seguito di specifica visita medica, siano risultati idonei ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive; a procurarsi le attrezzature e quanto occorrente allo svolgimento di tutte le attività sportive e/o connesse ad eccezione di quanto ivi esistente, che il concessionario ha trovato preventivamente idoneo all attività richiesta e che deve svolgere; alla sottoscrizione del verbale di riconsegna e verifica dello stato dell impianto e di tutte le attrezzature; a corrispondere anticipatamente la tariffa per l uso dell impianto sportivo determinata dall Amministrazione Comunale, effettuando i relativi versamenti presso la Tesoreria Comunale (con specifica indicazione di causale e periodo); ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un Responsabile munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'istituzione richiedente; a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive; a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 44 del 2004; a comunicare immediatamente per iscritto all Amministrazione Comunale i danni all impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati all inizio di ogni turno d uso; a pulire le parti dell impianto date in concessione d uso temporaneo. Nell esecuzione degli oneri di cui sopra, il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall art. 1676 del Codice Civile. Tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l adempimento degli oneri sopra elencati, devono essere preventivamente espletate con esito positivo da parte del Concessionario ed ogni onere relativo ad esse si intende a suo carico. L accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti, o dei predetti obblighi imposti in capo al concessionario ai sensi del presente atto o, comunque, dell art. 11 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 44 del 2004, determina la facoltà per il Comune di revocare la presente concessione di utilizzo, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere. ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE La presente concessione ha durata dal al con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente ed è esclusa ogni proroga. A semplice richiesta del Comune, alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell impianto libero da persone e cose, in condizioni di perfetta funzionalità, efficienza e pulizia. L Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione d uso, per cause di forza maggiore, stato di necessità o impedimenti di qualsiasi natura, motivi di pubblico interesse, senza diritto d indennizzo o risarcimento di alcun genere per il concessionario.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE Sono a carico del Comune di Tivoli i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessari al funzionamento dell impianto e dei locali, nei periodi previsti. ART. 7 - TARIFFE D USO Il Concessionario ha l obbligo di pagare anticipatamente all utilizzo dell impianto la tariffa vigente deliberata dalla Giunta Comunale, presso la tesoreria comunale ed esibire il titolo del pagamento effettuato di cui copia sarà allegato all atto di autorizzazione. La struttura e le aree limitrofe, nel corso della stagione sportiva 2016/17 saranno soggette a interventi di riqualificazione, pertanto la concessione in uso temporaneo potrà essere sospesa a insindacabile giudizio dell Amministrazione comunale per il tempo strettamente necessario all esecuzione dei lavori e alla messa in sicurezza dei luoghi. In caso di sospensione per i motivi di cui sopra potrà essere richiesto il rimborso per il periodo di mancato utilizzo. ART. 8 - MODALITÀ D USO DELL IMPIANTO Gli orari di utilizzo dell impianto devono intendersi per ore intere non frazionabili ed essere tassativamente rispettati dal concessionario, al quale è inoltre vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L accesso all impianto sportivo è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, ai tecnici, ai funzionari del Comune per i controlli da dover effettuare. E assolutamente vietato l uso dell impianto a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione. Il concessionario risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamento all impianto o agli attrezzi in esso situati, il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all Amministrazione Comunale. A tal fine, il concessionario è tenuto ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. verso terzi con specifica estensione della garanzia ai beni comunali, valida per tutto il periodo di utilizzo dell impianto sportivo comunale, in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 10, da allegare in originale all atto di concessione d uso. Un responsabile, nominato dal concessionario, deve sempre essere presente nell impianto durante l orario assegnato e deve segnalare al delegato dell Ente la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva. L Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dal concessionario. Per assicurare un corretto e ordinato uso dell impianto è tassativamente vietato: sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione; usare calzature non adeguate e/o sporche all interno della palestra; utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori; far detenere le chiavi di accesso dell impianto a persone diverse dal concessionario; depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali; utilizzare l impianto fuori dagli orari autorizzati; svolgere attività diverse da quelle autorizzate. ART. 9 - MODIFICAZIONE DELL IMPIANTO Il concessionario, in assenza di specifica autorizzazione scritta da parte dell Amministrazione Comunale e delle altre Pubbliche Amministrazioni preposte al rilascio dei prescritti atti amministrativi, non potrà apportare innovazioni e modificazioni nello stato dell impianto oggetto della presente concessione. In ogni caso, alla scadenza della concessione eventuali innovazioni e modificazioni dello stato dell impianto resteranno a beneficio del Comune, senza che il concessionario possa pretendere alcunché a titolo di rimborso, indennizzo e/o risarcimento.

La violazione, anche parziale, delle previsioni del presente articolo determina la risoluzione di diritto della concessione. ART. 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI L uso della Palestra Maramotti, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l attività sportiva e dei suoi accompagnatori con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati. In ogni caso i Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Tivoli e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivante in dipendenza o connessione della concessione dell uso dell impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che extragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all uso dell impianto, delle pertinenze e degli accessori. A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale per sinistro non inferiore a euro 500.000,00 (Cinquecentomila/00), per danni a persone e cose, con specifica estensione della garanzia ai beni comunali, a qualunque titolo presenti nell impianto, e sarà tenuto a fornire un originale all Ente alla sottoscrizione del presente atto. Il Concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o a beni di proprietà del Comune causato dal pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara organizzata nell impianto. ART. 11 - ONERI FISCALI Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale o contributivo, ivi compresa l IVA di legge, derivante dalle attività sue proprie sia delle attività connesse alla gestione, sollevando completamente il Comune di Tivoli. ART. 12- INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente concessione il Comune di Tivoli potrà revocare al Concessionario la concessione d uso con effetto immediato dalla comunicazione del provvedimento di revoca, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune. ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Il Concessionario è tenuto all osservanza delle disposizioni vigenti in tema di concessioni. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell atto. Tutte le spese amministrative e oneri di legge inerenti al presente atto, immediate e future, sono a carico del Concessionario. ART. 14 - ALLEGATI ALLA CONCESSIONE Sono materialmente allegati al presente Contratto, costituendone elementi integranti e sostanziali, i seguenti documenti: dichiarazione di visita dei luoghi; nomina responsabile con dati identificativi e codice fiscale e recapiti; nomina responsabile sicurezza; Polizza RC per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, con massimale non inferiore ad 500.000,00 (Cinquecentomila/00), con specifica estensione della garanzia ai beni comunali, rilasciata da primaria compagnia assicuratrice, con validità fino alle ore 24,00 del giorno della riconsegna dell impianto.

ART. 15 - CONTROVERSIE In caso di controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune di Tivoli (Concedente), le parti si impegnano a trattare con spirito di collaborazione e di amichevole reciproca comprensione ogni questione che possa scaturire dalla presente Concessione e particolarmente ciò che questo non preveda in maniera esplicita. In qualunque ipotesi di disaccordo, non risolvibile, circa l interpretazione, la validità, l esecuzione e/o la risoluzione della presente Concessione è ammesso ricorso all autorità giudiziaria del Foro di Tivoli, che le parti individuano come foro esclusivo anche in deroga ai concorrenti criteri dettati dal Codice di Procedura Civile. Tivoli, Per il Comune di Tivoli Per la Società/Associazione