CONTRATTO PER IL VETTORIAMENTO DI GAS NATURALE



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CONTRATTO PER IL VETTORIAMENTO DI GAS NATURALE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE TRA GE.S.COM. S.R.L. con sede legale in Bisaccia (AV) via RODARI n 1, c.a.p. 83044 BISACCIA (AV) Partita IVA 02109390647 in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante dott. Antonio De Guglielmo nato a Bisaccia il 10/06/1950 (di seguito, il Distributore ) E..con sede legale in.. Via/., c.a.p. /Partita IVA., in persona del Legale rappresentante nato a. il. (di seguito, il Cliente ) PREMESSO CHE (I) Il Distributore è il gestore degli impianti di distribuzione locale del gas metano nel Comune di Bisaccia (AV); (II) Il Cliente è soggetto autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive alla vendita di gas naturale ai clienti finali; (III) Per quanto sub II e finalizzato a quanto di seguito richiesto e concordato, il Cliente ha rilasciato al Distributore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, così come previsto dalla delibera dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas n. 193/00. Copia della dichiarazione è allegata al presente contratto (allegato 1); (IV) Il Cliente è interessato a fornire clienti idonei per alimentare punti di riconsegna con gas naturale acquistato da.. e che renderà disponibile presso i seguenti punti di consegna: REMI 34768801; (V) Il Cliente ha richiesto al Distributore, prima dell inizio della fornitura, l accesso alla rete di distribuzione locale gestita dal Distributore stesso, rispettando sistemi e modulistica del Distributore. A tale titolo il Cliente ha indicato con precisione i punti di riconsegna ed ha fornito i dati preventivi relativi ai consumi annuali (allegato 2); (VI) Il Cliente ha fornito evidenza al Distributore prima dell inizio della fornitura, della disponibilità e dell affidabilità dell approvvigionamento di gas naturale attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme in tutte le sue parti al modello di cui all allegato 3 del presente contratto. (VII) L art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo 164/00 prevede per le imprese di gas naturale (compreso quindi il Distributore) l obbligo di permettere l accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta, nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione stabilite dal decreto medesimo.

(VIII) In assenza di disposizioni attuative del Decreto Legislativo 164/00 a livello di rete di distribuzione locale, Cliente e Distributore stabiliscono la seguente regolamentazione provvisoria mediante diretta pattuizione. Eventuali modifiche alle stesse seguiranno la stessa procedura, fatti salvi gli obblighi imposti dalle Autorità competenti. (IX) Il Distributore si è comunque dichiarato disponibile, in regime provvisorio e in attesa della definizione del contesto normativo, a definire regole di comportamento per il vettoriamento del gas sui propri impianti dai punti di consegna ai punti di riconsegna di cui all allegato 2; (X) I gruppi di misura installati dal Distributore già presenti presso i punti di riconsegna e di proprietà del medesimo sono conformi alle specifiche tecniche e sono idonei alla gestione del presente servizio di vettoriamento; (XI) Per ciascun punto di riconsegna il Cliente ha comunicato i dati (allegato 2) ritenuti dal Distributore necessari allo svolgimento dell attività di distribuzione in accordo a quanto indicato nell art. 20.1 della delibera 122/02 dell Autorità per l energia elettrica ed il gas; (XII) Il Distributore ha verificato, a norma dell art. 24 del Decreto Legislativo 164/00, che la richiesta di accesso formulata dal Cliente è compatibile con le capacità degli impianti dal medesimo gestiti e non impedisce lo svolgimento degli obblighi di pubblico servizio cui lo stesso è assoggettato; (XIII) L adozione da parte del Distributore del Codice di Rete ai sensi del D.Lgs. n. 164/00 comporterà la stipula di un nuovo accordo conforme al suddetto Codice di Rete. Tutto ciò premesso, il Distributore ed il Cliente (di seguito congiuntamente le Parti ) convengono e stipulano quanto segue. Pag. 2/13

ARTICOLO 1 PREMESSE Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. ARTICOLO 2 DEFINIZIONI Giorno: periodo di 24 ore decorrenti dalle ore 06.00 antimeridiane. Standard Metro Cubo (o Smc): quantità di gas naturale che occupa il volume di un metro cubo alla temperatura di 15 C ed alla pressione di 1,01325 bar. Punto di Consegna: all interno della rete di distribuzione locale, rappresenta il punto fisico oppure virtuale di connessione alla rete di trasporto. Coincide con il punto di riconsegna del gas allo Shipper ovvero al Cliente da parte del Trasportatore, univocamente identificato dal codice REMI. In caso di rete di distribuzione interconnessa alimentata da più Punti di Consegna, questi verranno considerati come un unico Punto di Consegna Virtuale nel quale il Trasportatore consegna l'intero quantitativo di gas oggetto del presente contratto. Il bilanciamento fisico dei carichi reali fra le diverse cabine di prelievo sarà a cura e discrezione del Distributore. Punto di Riconsegna: all interno della rete di distribuzione locale, rappresenta il punto fisico posto immediatamente prima dell elemento di misura ed è il punto di consegna della materia prima all Utente Finale. Ai fini del presente contratto si intendono recepite, ove non specificate sopra, in quanto applicabili e non derogate, le definizioni contenute nell art. 2 del Decreto Legislativo 164/00. ARTICOLO 3 OGGETTO DEL CONTRATTO Oggetto del presente contratto è il vettoriamento di gas naturale inteso come attività di distribuzione, in qualsiasi ora della giornata durante l intero periodo di validità del contratto stesso, dai punti di consegna indicati in premessa fino a tutti i punti di riconsegna situati nell ambito del sistema della rete gestita dal Distributore, elencati e descritti nell allegato 2, con indicazione delle relative utenze. ARTICOLO 4 PUNTI DI RICONSEGNA ED EVENTUALI VARIAZIONI Per punto di riconsegna si intende il punto di confine tra l impianto di proprietà del Distributore o gestito da esso e l impianto di proprietà del cliente finale o gestito da esso. Nei pressi dei punti di riconsegna, ubicati presso gli indirizzi di fornitura di cui all allegato 2, sono installati i gruppi di misura, dotati di relativo contatore, che comprendono un eventuale correttore dei volumi misurati. Dalla decorrenza del presente atto, prevista dal successivo art. 23, il gas naturale sarà vettoriato dal Distributore sino ai punti di riconsegna indicati all allegato 2. Pag. 3/13

Eventuali attivazioni di ulteriori punti di riconsegna già alimentati con gas di altro fornitore, saranno richieste dal Cliente al Distributore, mediante i sistemi e la modulistica definiti dal Distributore, entro e non oltre il 2 giorno lavorativo del mese ed avranno decorrenza dal 1 giorno del mese successivo, onde consentire in detto periodo i controlli e le letture occorrenti. Per l attivazione del servizio di vettoriamento, contestualmente alla richiesta di attivazione, il Cliente dovrà presentare idonea documentazione che attesti, sotto la sua responsabilità l effettiva risoluzione del contratto di somministrazione del gas tra cliente finale e fornitore in essere, alla data di avvio del servizio di vettoriamento. Le letture per l avvio del servizio di vettoriamento verso i punti di riconsegna già alimentati con gas di altro fornitore, verranno eseguite dal Distributore, nel periodo compreso tra il terzo giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura. Sulla base di tali letture o, nell impossibilità di eseguire la lettura per cause non imputabili al Distributore, sulla base dei consumi storici delle singole utenze nonché delle condizioni metereologiche (gradigiorno), verrà definita la lettura di inizio del vettoriamento, che sarà comunicata dal Distributore al Venditore entrante e al Venditore uscente entro i primi tre giorni lavorativi del mese in cui si è avvenuta la sostituzione del fornitore; il Distributore, contestualmente, invierà al Venditore entrante il progressivo dei consumi relativo all anno termico in corso. L attivazione dei punti di riconsegna non ancora alimentati, nonché gli incrementi delle portate per i punti di riconsegna già in essere, dovranno essere richiesti dal Cliente al Distributore mediante i sistemi e la modulistica definiti dal Distributore. Entrambi i casi saranno subordinati alla verifica da parte del Distributore della compatibilità della richiesta con la capacità della rete dal medesimo gestita con lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico cui il medesimo è soggetto. Ogniqualvolta venga richiesto l avvio del servizio di vettoriamento per punti di riconsegna allacciati a impianti di distribuzione ai quali il Cliente accede per la prima volta, il Cliente dovrà fornire al Distributore i dati relativi agli utenti della rete di trasporto da cui, direttamente o indirettamente, viene acquistato il gas naturale consegnato al Distributore ai punti di consegna che alimentano tali impianti di distribuzione. La cessazione del servizio di vettoriamento con chiusura del contatore dovrà essere richiesta dal Cliente al Distributore mediante i sistemi e la modulistica definiti dal Distributore. Qualora agli incaricati del Distributore non fosse consentito effettuare le operazioni di rilevazione finale dei consumi e chiusura o rimozione del contatore, il Cliente potrà richiedere al Distributore (ove tecnicamente possibile), mediante i sistemi e la modulistica definita da quest ultimo, un intervento di intercettazione dell impianto di derivazione di utenza. Gli oneri di tale intervento saranno preventivamente comunicati dal Distributore al Cliente. Nel caso in cui in occasione dell intervento di intercettazione non fosse possibile rilevare il valore di fine vettoriamento del segnante del contatore, quest ultimo sarà stimato dal Distributore. La lettura di chiusura sarà comunicata entro il giorno lavorativo successivo alla chiusura dell utenza. Il Cliente resta comunque responsabile dei prelievi di gas e di quant altro dovuto sino a quando non sarà stata interrotta l erogazione del gas al punto di riconsegna. Pag. 4/13

ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DELLE PENALI Il Distributore applica ai punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard penali per il superamento dell impegno giornaliero. Le penali sono stabilite dall Autorità. ARTICOLO 6 ORARIO DI PRELIEVO Il servizio di vettoriamento del gas è a disposizione del Cliente in qualsiasi ora della giornata. Il Distributore, negli impianti di distribuzione locale da esso gestiti, si impegna a rispettare nell erogazione del servizio gli standard di continuità previsti dalla normativa vigente. Il Distributore potrà tuttavia interrompere o imporre limitazioni nella riconsegna del gas non solo per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall autorità competente, mancato ottenimento di atti terzi, diminuzioni nella disponibilità globale di gas dovute ad interruzioni o limitazioni delle forniture di qualsiasi provenienza, scioperi, ) ma anche per ragioni di carattere tecnico e cioè per lavori e/o manutenzioni da eseguire sui propri impianti a monte dei punti di riconsegna. Tali interruzioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile e, ove possibile, in precedenza concordate con il Cliente. Le suddette sospensioni parziali o totali della somministrazione non comporteranno per il Distributore obbligo alcuno di indennizzo, abbuono o risarcimento di danni di qualsiasi specie e non potranno costituire per il Cliente motivo di anticipata risoluzione del presente contratto. Parimenti eventuali periodi di arresto negli impianti di utilizzazione del Cliente finale, non potranno costituire per il Distributore motivo di anticipata risoluzione del presente contratto. Ai fini del bilanciamento fisico della rete di distribuzione il Distributore avrà facoltà di utilizzare sistemi temporanei di alimentazione dell impianto di distribuzione. Ove possibile il Distributore ne darà preventiva comunicazione al Cliente. I costi sostenuti per alimentare temporaneamente l impianto di distribuzione saranno imputati ai soggetti che accedono alla rete di distribuzione sulla base di quanto stabilito dall articolo 17 delibera A.E.E.G. 138/04. ARTICOLO 7 MISURAZIONE DEL QUANTITATIVO DI GAS RICONSEGNATO Il quantitativo di gas vettoriato sarà rilevato attraverso le letture dei totalizzatori numerici dei gruppi di misura installati presso i punti di riconsegna. La rilevazione delle quantità di gas riconsegnato nei punti in cui sono installati gruppi di misura integrati da idonea apparecchiatura per la correzione dei volumi in funzione della pressione e temperatura del gas, avverrà tenendo conto dei valori indicati dal segnante del correttore. Nel caso di mancato funzionamento delle apparecchiature di correzione dei volumi, le quantità vettoriate saranno determinate dal Distributore sulla base di quanto indicato nel Regolamento Tecnico di cui all allegato 4 (Regolamento Tecnico). I volumi gas mensili oggetto di vettoriamento, saranno quantificati in assenza di letture effettive sulla base di stime determinate in ossequio a quanto stabilito dall A.E.E.G. alla delibera 138/04. Qualora da verifiche Pag. 5/13

effettuate, le letture comunicate dal Venditore risultassero reiteratamente (oltre due volte consecutive) non attendibili, il Distributore, dandone informativa al Cliente, si riserva di addebitare l importo di 20,66 per ciascuna lettura di verifica che dovesse evidenziare l inattendibilità dei dati comunicati dal Cliente. Tale costo è aggiornabile annualmente in funzione dell indice Istat, a richiesta del Distributore, e potrà altresì essere adeguato a seguito di effettivi mutamenti nei costi di lettura. ARTICOLO 8 FUNZIONALITA DEI CONTATORI La manutenzione ordinaria e la verifica dell integrità dei corpi di misura sarà effettuata a cura e spese del Distributore; il Cliente può richiedere al Distributore una verifica della efficienza del contatore installato. Il Cliente può inoltre richiedere un ulteriore accertamento della funzionalità del contatore agli organi competenti. Se dai risultati emerge che la misura rientra nei limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente, le spese della verifica sono a carico del Cliente, altrimenti sono a carico del Distributore. Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta del Cliente o su iniziativa del Distributore, il contatore risulti difettoso, si procede alla determinazione dei volumi di gas vettoriato per il periodo di irregolare funzionamento del contatore non oltre il termine legale di prescrizione attualmente fissato in cinque anni. La ricostruzione dei consumi, effettuata dal Distributore, avviene secondo i seguenti criteri: in presenza dello storico delle letture, riproporzionando il consumo sulla Curva Termica associata a quella tipologia di servizio o, in mancanza della curva, con l impiego della tecnica del Pro-Die; nel caso non fosse disponibile lo storico delle letture, sulla base dei consumi standard di forniture con caratteristiche analoghe. In tale caso verrà prodotto apposito verbale sottoscritto dalle Parti. Sulla base di tali criteri di ricostruzione, il Distributore provvederà alle rettifiche delle quote di vettoriamento al Cliente per il periodo di irregolare funzionamento. ARTICOLO 9 TARIFFE DI VETTORIAMENTO E SERVIZI Al presente contratto si applicano le tariffe per le attività di distribuzione del gas determinate dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas con Del. n. 164/00 e successive modifiche e integrazioni. Tutti gli aggiornamenti delle tariffe sono comunicati dal Distributore al Cliente entro 15 giorni dalla data di efficacia delle tariffe stesse, e verranno comunque applicati con effetto dalla loro decorrenza. Per quanto riguarda invece le tariffe relative alle attività di cui all Allegato 4 (Regolamento Tecnico), si intendono valide sino al 31.12.2006; tali prezzi sono al netto dell IVA e saranno revisionati annualmente con determinazione del coefficiente di aggiornamento in base alle variazioni percentuali degli indici ISTAT relativi al costo della vita. Tutti i servizi accessori avanzati nei confronti del Distributore sono vincolati alla effettiva possibilità di realizzazione dell intervento richiesto compatibilmente con gli obblighi di pubblico servizio e continuità del servizio stesso imposti al Distributore. In caso di richiesta di attività non esplicitamente prevista nell allegato 4 (Regolamento Tecnico), si rimanda a singola contrattazione tra le parti. Pag. 6/13

ARTICOLO 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTO Per il servizio di vettoriamento il Distributore trasmetterà al Cliente fatture mensili; ogni fattura sarà quindi relativa ai quantitativi di gas naturale vettoriato nel mese. I volumi di gas fatturati saranno quelli corrispondenti ai segnanti dei contatori alla data di fatturazione, determinati in base alle letture ed ai profili di utilizzo dei singoli punti di riconsegna (pubblicati sul sito www.gescomsrl.it). La fattura sarà emessa entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. Il Cliente effettuerà il pagamento di tali fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. Per gli altri servizi erogati, così come indicati nell Allegato 4 (Regolamento Tecnico), il Distributore emetterà le fatture al Cliente prima dell avvio dei lavori e il pagamento delle stesse avverrà alla fine del mese di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento totale o parziale di qualsiasi fattura emessa, il Cliente si impegna a corrispondere al Distributore, sugli importi non pagati, interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso EURIBOR a 12 mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 punti percentuali. Nel caso di morosità del Cliente, il Distributore ha diritto di rivalersi sulla garanzia finanziaria di cui all articolo 26 della delibera 138/04 A.E.E.G.. ARTICOLO 11 GARANZIE Il Cliente si impegna a rilasciare, previa richiesta del Distributore, una fideiussione contenente la clausola del pagamento a prima richiesta (ogni eccezione rimossa) e della rinuncia al beneficio della preventiva escussione rilasciata da primario istituto di credito, per un importo pari ad un quarto del valore complessivo annuo del contratto. La durata di tale garanzia è strettamente collegata al periodo di fruizione del servizio di vettoriamento e scadrà solo nel momento in cui il Cliente smetterà di usufruire di tale servizio sulla rete di distribuzione ed avrà provveduto a regolarizzare tutti i pagamenti nei confronti del Distributore. La garanzia dovrà essere immediatamente ricostituita in caso di escussione totale o parziale durante il periodo di validità del presente contratto. ARTICOLO 12 FISCALITÀ In generale, ciascuna Parte sarà responsabile e provvederà al pagamento di ogni tassa diritto e/o ogni altro onere aggiuntivo posto a suo carico dalla legge e terrà indenne l altra Parte. ARTICOLO 13 OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL DISTRIBUTORE Il Cliente si impegna a dare piena disponibilità alla condivisione con il Distributore dei dati anagrafici dei propri Utenti Finali relativi ai PdR attivati (nome, cognome, recapito) e delle informazioni relative alla tipologia e potenzialità degli impianti installati dagli Utenti stessi; sarà compito del Cliente aggiornare il Distributore sulle eventuali variazioni anagrafiche. Pag. 7/13

ARTICOLO 14 ONERI ACCESSORI A CARICO DEL CLIENTE Posto che qualsiasi intervento da effettuarsi sulla rete di distribuzione fino al misuratore (compreso) può essere eseguito esclusivamente dal Distributore e che rimangono escluse dalle tariffe di vettoriamento le attività non strettamente legate al servizio di vettoriamento e che sono individuabili come operazioni accessorie, le stesse saranno eseguite dal Distributore su richiesta del Cliente ed a carico di quest ultimo. L elenco di tali prestazioni è disponibile all Allegato 4 (Regolamento Tecnico). Le richieste potranno essere avanzate al Distributore dal Cliente tramite lettera, fax o presentandosi personalmente agli uffici del Distributore e dovranno contenere le informazioni di cui all allegato 5 del presente contratto. L'esecuzione di lavori che richiedono una fase di preventivazione è subordinata all'accettazione da parte del Cliente del preventivo di spesa predisposto dal Distributore. La pianificazione dell intervento viene concordata direttamente dal Distributore con la società di vendita. Nel caso in cui il Distributore non riesca a portare a termine l intervento, sia per cause imputabili al Cliente che per cause imputabili a se stesso, provvederà a comunicare al Cliente tramite fax o via e-mail sia la sospensione dell attività che la sua successiva ripresa. Al termine di ogni lavoro il Distributore ne darà comunicazione al Cliente. Il Distributore si impegna a portare a termine le attività richieste dal Cliente entro i tempi imposti dalla normativa vigente. Resta inteso che sarà cura del Cliente fornire tutte le autorizzazioni necessarie per l esecuzione delle opere, di cui al presente articolo, nella proprietà del proprio Cliente e/o comunque nelle aree a sua disposizione. Il Distributore sarà sollevato da qualsiasi eventuale danno (diretto o indiretto), spesa o extra costo - così come da eventuali richieste o rivendicazioni di terzi danneggiati - che allo stesso dovessero derivare a causa delle attività sopra citate. Il Distributore sarà altresì sollevato da ogni responsabilità relativa all impossibilità di eseguire un lavoro per fattori dovuti a terzi non eliminabili con ordinaria diligenza quali forza maggiore o negazione permessi / autorizzazioni. ARTICOLO 15 RIDUZIONE O INTERRUZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA Il Distributore si impegna a rispettare nell erogazione del servizio gli standard di continuità previsti dalla normativa vigente. Qualora per eventi di forza maggiore, si verifichi una riduzione della capacità di vettoriamento nella rete di distribuzione locale, la riduzione di tale capacità sarà allocata in modo proporzionale alle quantità impegnate fra gli utilizzatori della rete di distribuzione locale. Le attività di manutenzione e potenziamento riguarderanno unicamente la rete di distribuzione locale. Le operazioni sui sistemi a monte e a valle della rete di distribuzione locale sono escluse e pertanto non possono essere considerate nel presente contratto. Pag. 8/13

Il Distributore, al fine di svolgere attività di manutenzione e potenziamento, avrà diritto di ridurre e/o interrompere la capacità di vettoriamento della rete di distribuzione locale. Il Distributore comunicherà al Cliente il periodo in cui è prevista la manutenzione della parte di rete che potrà interessare il vettoriamento del gas al Punto di Riconsegna di interesse del Cliente, almeno 30 giorni prima dell inizio della stessa. Qualora si rendano necessari interventi straordinari al di fuori della programmazione ordinaria, ma che diano comunque la possibilità al Distributore di procedere mediante interventi programmati sulla rete di distribuzione locale che potranno interessare la fornitura al Punto di Riconsegna, il Distributore provvederà ad informare il Cliente con un preavviso di almeno 48 ore, mediante telefono, fax o e-mail. Qualora si rendano necessari interventi straordinari che richiedano, per motivi di sicurezza, l immediata riduzione o interruzione della capacità di vettoriamento, il Distributore comunicherà, quanto prima possibile, al Cliente, attraverso telefono, fax o e-mail, la natura e la durata delle attività come pure le entità delle riduzioni o interruzioni di capacità di vettoriamento. Il Distributore si riserva la facoltà di sospendere la riconsegna ai singoli punti per i quali si dovesse verificare il venire meno dei requisiti di sicurezza e/o nei casi di cui alla Delibera dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas 236/00, successivamente modificata dalla 5/01. Le citate sospensione parziali o totali del vettoriamento, così come in generale quelle dovute a cause di forza maggiore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento danni di qualsiasi genere o natura da parte del Distributore, né potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del presente contratto. ARTICOLO 16 FORZA MAGGIORE Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l adempimento del presente contratto fintantoché tale causa di forza maggiore perduri. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore: - guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, scioperi; - fenomeni naturali avversi, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, incendi, terremoti; - esplosioni; - rotture accidentali delle condotte utilizzate ai fini del presente contratto; - atti e o dinieghi delle Autorità, incluse espropriazioni, che non siano determinati dal comportamento della Parte cui si riferiscono. La parte colpita da forza maggiore potrà ridurre gli impegni previsti nel presente contratto nella misura in cui gli stessi siano affetti da tale causa di forza maggiore e per il periodo in cui tale causa sussista. Pag. 9/13

La Parte che invoca l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte la propria prestazione è tenuta a comunicarlo tempestivamente all altra, comunicando altresì, ove possibile, l indicazione del tempo necessario per porvi rimedio. ARTICOLO 17 COMUNICAZIONE DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE DEL GAS NATURALE TRASPORTATO Il Cliente, a propria cura e spese, potrà richiedere al Distributore copia del documento redatto e trasmesso dal Trasportatore concernente la determinazione del Potere Calorifico Superiore del gas naturale trasportato. Il gas naturale riconsegnato dal Distributore al Cliente ai Punti di Riconsegna dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche tali da consentire un adeguato utilizzo da parte dell Utente Finale conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme di legge. ARTICOLO 18 DISPOSIZIONI GENERALI Ogni modifica al presente Accordo dovrà essere apportata in forma scritta e debitamente firmata dai legali rappresentanti delle Parti. Il mancato o ritardato esercizio di un diritto e/o facoltà prevista nel presente Accordo non dovrà in alcun caso essere inteso come una rinuncia allo stesso ARTICOLO 19 INTEGRAZIONE LEGALE Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma. All entrata in vigore del codice di rete della distribuzione su rete locale di cui all art. 24, comma 5, del Decreto Legislativo 164/00 e/o a seguito di provvedimenti delle competenti Autorità (qui di seguito entrambi definiti Provvedimenti ), l Accordo in corso di vigenza s'intenderà modificato e/o integrato di diritto con le eventuali condizioni obbligatoriamente imposte, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2, c.c. Parimenti, s'intendono implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con le suddette condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del punto precedente. Nel caso l inserzione nel contratto di clausole e condizioni stabilite dalla legge e dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas non sia obbligatoria, le Parti s'impegnano a rinegoziare i termini del presente contratto in conformità con le previsioni suddette. ARTICOLO 20 DECORRENZA DEL CONTRATTO DI VETTORIAMENTO Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, il presente contratto avrà decorrenza dal giorno 01/05/06 per i punti di riconsegna riportati in allegato 2. Pag. 10/13

ARTICOLO 21 RISERVATEZZA Le Parti, le società controllanti, controllate, collegate e/o sottoposte con essa a comune controllo (il termine controllo dovrà essere interpretato secondo quanto disposto dall articolo 2359 c.c.), ivi compresi i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti si obbligano a mantenere segrete, a non usare per scopi diversi da: a) quelli strettamente connessi all adempimento del presente contratto, b) dall implementazione dei contratti ad esso connessi ed all adempimento degli obblighi da questi derivanti e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso della negoziazione e dell esecuzione del presente accordo. Per quanto attiene i consulenti ed i collaboratori le Parti s'impegnano ad ottenere da questi il consenso scritto ad aderire al presente accordo di riservatezza. L obbligo di riservatezza resterà in vigore anche dopo lo scioglimento, per qualsiasi ragione, del presente accordo fino a che le informazioni di cui si tratta non saranno divenute di dominio pubblico. L obbligo di riservatezza non si estende a quelle informazioni che dovranno essere comunicate all Autorità dell Energia Elettrica e del Gas e ad ogni altra autorità competente in materia. ARTICOLO 22 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE Al presente contratto si applica la legge italiana. Fatta salva la competenza dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas in ordine alle controversie in materia di accesso al sistema, a norma dell art. 35 del Decreto Legislativo 164/00, ogni controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Distributore, uno dal Cliente ed il terzo nominato d intesa tra le Parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di S. ANGELO DEI LOMBARDI, ai sensi dell articolo 810 c.p.c.. Il Collegio arbitrale così costituito giudica in via rituale e secondo diritto. La sede dell arbitrato sarà BISACCIA (AV). ARTICOLO 23 COMUNICAZIONI Ogni avviso, notifica o altra comunicazione prevista dal presente accordo sarà inviata in forma scritta e sarà considerata come effettivamente avvenuta se inviata per fax e/o e-mail e confermata per lettera raccomandata R/R. ARTICOLO 24 DOMICILIO Agli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio come segue. Pag. 11/13

Per il Distributore Ge.S.Com. s.r.l. Via Rodari, 1 83044 Bisaccia (AV) Telefono 0827878919 Fax 082789140 E-mail Gescomsrl@tin.it C/a Dr. De Guglielmo Antonio Per il Cliente ARTICOLO 25 REGISTRAZIONE Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso di uso, a norma dell art. 5, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n 131, ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione. Il presente contratto è redatto in due originali, siglati e sottoscritti da entrambe le Parti. Bisaccia, lì Per il Cliente Per il Distributore Pag. 12/13

Ge.S.Com. s.r.l. Via Rodari, 1 83044 Bisaccia (AV) Allegato 5 MODULO RICHIESTA ATTIVITA Il Cliente.... nella persona di.. responsabile della fornitura di gas naturale per l Utente Finale codice. Cognome/Nome Ragione Sociale via. n.. località. ( ) telefono.. fax. matricola contatore. classe. recapito per appuntamento. RICHIEDE al Distributore l erogazione presso lo stesso Punto di Riconsegna dell attività.. così come riportato dall Allegato 4 (regolamento tecnico) al Contratto di Servizio di Vettoriamento. Allega inoltre le seguenti note. Il Cliente autorizza inoltre il Distributore a contattare direttamente l Utente Finale qualora sia necessario pianificare un intervento., lì.. Il Richiedente.