Regolamento (CE) 1998/2006 Relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ( de minimis )

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Regolamento (CE) 1998/2006 Relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ( de minimis ) Milano, 6 febbraio 2007

Articoli 87 e 88 del trattato articolo 87 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza Aiuti a finalità regionale Aiuti orizzontali + finalità regionale 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati Senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania Che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare Gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia Anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune Interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione

Articoli 87 e 88 del trattato articolo 88 La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia Pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il Mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. Notifica!

Aiuti de minimis Il regolamento del Consiglio (CE) n.994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare tramite regolamento una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all art.87 par.1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all art.88 par.3 del trattato - Regolamento (CE) n.69/01 della Commissione del 13 gennaio 2001 relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) - Regolamento (CE) n.1998/06 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis)

Le novità introdotte - il campo di applicazione: gli aiuti esclusi (articolo 1. punto 1) a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1); b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato; c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l importo dell aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività d esportazione; e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002; g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Le novità introdotte - il campo di applicazione (segue).. a seguito della avvenuta evoluzione del settore (ristrutturazione a seguito di liberalizzazione) inclusione del SETTORE DEI TRASPORTI nel campo di applicazione del de minimis 2 vincoli: 1) Non è ammesso l acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che ne esercitano l acquisto per conto terzi - art.1 punto 1. lettera g) 2) L importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell arco dei 3 esercizi finanziari art. 2 secondo capoverso

Le novità introdotte - il campo di applicazione (segue) a causa della similarità della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con quelli non agricoli dunque inclusione nel campo di applicazione del de minimis. inclusione del SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI Attenzione: non sono da considerarsi come trasformazione e commercializzazione: - le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole (es. raccolta cereali; imballaggio uova ecc; - la prima vendita ai rivenditori o a imprese di trasformazione

Le novità introdotte - il campo di applicazione: precisazioni (art.1 punto 2) - per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca; - per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; - per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione l esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Le novità introdotte: gli aiuti di importanza minore LA DEFINIZIONE L importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell arco di tre esercizi finanziari (art.2) IL PERIODO DI RIFERIMENTO Gli anni da prendere considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa dello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova Concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

Il periodo di riferimento (segue) un esempio aiuto de minimis Reg 1998/06 2007 2006 2005 1 anno 2 anno + + + 3 anno aiuto de minimis Reg 69/01 1 anno 2 anno 3 anno 2007 2006 2005 2004 es. 20 giugno es. 20 giugno es. 20 giugno es. 20 giugno + + +

Le novità introdotte: il cumulo (art.2 punto 5) Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione..dunque - de minimis + aiuti alle imprese per stesse spese: NO! - de minimis + auti alle imprese spese differenti: SI nel limite dei 200.000 euro nei 3 esercizi finanziari - de minimis + de minimis: SI nel limite dei 200.000 euro nei 3 esercizi finanziari

Le novità introdotte: gli aiuti trasparenti art.2 par.4 Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un analisi del rischio aiuti trasparenti ESL: per «intensità lorda dell'aiuto» si intende l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una Sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione..

Le novità introdotte: gli aiuti trasparenti art.2 par.4 (segue)..dunque: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione; b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l importo totale dell apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»; c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.

Le novità introdotte: gli aiuti trasparenti art.2 par.4 (segue) d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel Settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Attenzione indicazioni punto (15) dei considerando..

Le novità introdotte - impatto sui bandi Docup: alcuni suggerimenti - Bandi a sportello: es. sottomisure 1.1.f; 1.2.e; 1.5.b ecc. - Nuovi bandi: es. 1.1.c presenza periodo transitorio: fino al 30 giugno 07 (6 mesi) possono essere emessi decreti di concessione a valere bando attuale (continua a costituire base giuridica). Allo scadere si chiude bando e, se si ritiene, si emana nuovo bando con riferimenti de minimis ex Reg(CE)1998/06 amministrazione può comunque scegliere adeguare da subito bando alla nuova normativa (200.000 euro..) Bandi emanati dopo il 31/12/06: si applica nuovo regolamento

Il controllo del de minimis Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l importo potenziale dell aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis».. Prima di concedere l aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti

Per ulteriori informazione e chiarimenti: -Istituto Dipartimento Programmi Comunitari Direzione Industria Servizio consulenza Docup Valentina Cascioli Tel 06 80972-263 cascioli@ipi.it