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Transcript:

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA PROPOSTA DI LEGGE D iniziativa dei Consiglieri Cristina Morelli Carlo Vasconi Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n.13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti). Presentata il 22 giugno 2007

RELAZIONE Con sempre maggiore frequenza assistiamo alla realizzazione di progetti inerenti trasformazioni che insistono su aree demaniali marittime nei quali prevale la tendenza all occupazione delle spiagge con opere sia di carattere pubblico (parcheggi) sia privato ( stabilimenti balneari, circoli sportivi o ricreativi,rimessaggi, attività commerciali etc) caratterizzate da un diffuso ricorso a volumi a opere permanenti di difficile rimozione sopra e sotto suolo, con consistente impiego di cemento armato, rivestimenti lapidei, strutture fisse in generale poste a formare barriere visive verso il mare, il tutto ben poco aderente gli indirizzi e ai vincoli espressamente richiamati dalla normativa regionale vigente ed in particolare al Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime. Suddette opere stanno trasformando in maniera irreversibile gli spazi gia esigui delle spiagge liguri e di compromettere l integrità e la godibilità del paesaggio costiero, con ulteriore riduzioni delle visuali aperte sul mare. Quindi prezzi altissimi, interminabili muri di recinzione che troppo spesso nascondo il mare, vere e proprie palazzine di cemento alzate sulla spiaggia, innumerevoli attività che nulla hanno a che vedere con la balneazione, ostacoli fisici ed economici che inducono la maggior parte delle persone a credere che le spiagge e gli stabilimenti siano circoli privati. Le spiagge sono un patrimonio comune troppo importante per rischiare di andare progressivamente disperse,un tempo esisteva ad esempio la spiaggia libera dei Saraceni, posta tra i Comuni di Noli e Varigotti, ora praticamente con la motivazione di risolvere problemi di ordine pubblico, si è cominciato a trasformare la zona in spiaggia attrezzata, dunque a pagamento. Pertanto la proposta modifica alla normativa vigente si ispira principalmente alla tutela delle spiagge attraverso il ricorso alla revoca della concessione nei confronti del concessionario che si renda responsabile di gravi violazioni edilizie, e il diritto dei cittadini di accedere liberamente e a titolo gratuito la battigia antistante l area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. Articolo 1 (Modifiche ed integrazioni dell articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti e successive modifiche ed integrazioni). Attualmente nella nostra regione pochi comuni rivieraschi si sono dotati del Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (PROUD) quale strumento di pianificazione di gestione ed utilizzo che si rende obbligatorio ai fini del rilascio e rinnovo di concessioni relative ai beni del demanio. Questa situazione ha reso impossibile i controlli degli uffici regionali, che spesso sono contattati direttamente dai cittadini controllori che segnalano la realizzazione di opere in cemento armato sul litorale del demanio marittimo non autorizzate. La proposta di modifica dell articolo 10 subordina il rilascio o rinnovo di concessioni al rispetto delle prescrizioni del Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo, obbligando cosi gli enti locali a dotarsi di questo strumento pianificatorio, pena l impossibilità di rilasciare o rinnovare le concessioni agli stabilimenti balneari. Inoltre ogni anno assistiamo alla sottrazione di spazi di litorale a favore di imprenditori privati : rispetto alle indicazioni generiche del piano regionale di Utilizzo del Demanio Marittimo, viene reso cogente per i Comuni l obbligo di destinare o comunque recuperare almeno il 40% del perimetro complessivo dell area demaniale da destinare a spiaggia libera. Parimenti i Comuni nel Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (PROUD), dovranno dotarsi di un documento a stralcio da approvare ad ogni stagione balneare che dia atto dell esistenza di una

accessibilità libera gratuita per il raggiungimento della battigia con un intervento ogni 100 metri. Nel caso in cui tale intervento di accesso al mare non fosse garantito i Comuni, di intesa agli stabilimenti balneari, dovranno individuare qualsiasi stabilimento balneare per adeguare il transito alla battigia. Anche le nuove opere dovranno essere di facile rimozione e realizzate attraverso il ricorso esclusivo a materiali leggeri, escludendo quindi il cemento, e poste in posizione idonea a escludere l impatto visivo e l ingombro al libero transito verso il mare, nonché essere corredate da elementi di arredo a verde; Considerato che ogni anno assistiamo a numerosi casi di annegamento, la legge obbliga i Comuni a garantire ogni 100 metri di arenile una postazione di salvataggio con un operatore abilitato dotato di maglietta con scritto in maniera ben visibile salvataggio ; fischietto;pattino o battello rosso con riportata la scritta salvataggio. Per l osservanza di tale disposizione i Comuni potranno fare ricorso a convenzioni con soggetti privati dotati di apposita abilitazione allo svolgimento delle operazioni di salvataggio. Articolo 2 (Integrazione dell articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 (disciplina delle funzioni in marino e costiero, demanio marittimo e porti e successive modifiche ed integrazioni). E dimostrato che allo stato attuale il Piano di Utilizzazione regionale delle aree del demanio marittimo (PUD) viene disatteso frequentemente dai Comuni; con le proposte di modifica introdotte si vuole garantire un uniforme osservanza dei criteri e delle prescrizioni contenute nel PUD, in cui i Comuni devono obbligatoriamente dotarsi di uno strumento pianificatorio che recepisca integralmente le indicazioni del Piano regionale di Utilizzo del Demanio Marittimo. Viene inserito apposito comma che consente il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l area ricompresa nella concessione. Inoltre viene stabilito che, al fine di consentire l accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, nonché la loro mobilità all interno di aree attrezzate, i concessionari dovranno predisporre appositi percorsi tali da garantire l ingresso allo stabilimento e alla battigia marina, anche se detti percorsi non risultano specificamente nel titolo concessorio. Inoltre viene stabilito che la realizzazione di opere e manufatti sul demanio marittimo, anche nel caso di interventi di demolizione, ristrutturazione, risanamento conservativo, deve essere tale da impedire la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell arenile. Articolo 3 (Integrazione dell articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 (disciplina delle funzioni in marino e costiero, demanio marittimo e porti e successive modifiche ed integrazioni) Attualmente esiste un sistema sanzionatorio molto blando o addirittura inesistente alle violazioni alle linee guida per le spiagge libere attrezzate e per gli stabilimenti balneari in genere. Con la presente legge si introduce un importante sistema sanzionatorio a carico dei gestori che puo arrivare anche alla revoca della concessione nei casi delle violazioni piu gravi, come ad esempio per la realizzazione di opere edilizie abusive o mutamento non autorizzato della concessione. Inoltre, per quei titolari delle concessioni che non rimuovono le barriere architettoniche impedendo l accesso ai bagni ai portatori di handicap,che vietano il libero e gratuito accesso e transito ai fini del raggiungimento della battigia antistante l area ricompresa nella concessione, anche al fine di

balneazione, e che realizzano degli interventi di chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell arenile, sono previste apposite sanzioni amministrative. Infine, le entrate derivanti dall applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge saranno destinate ai Comuni con esclusivo indirizzo di riqualificazione e mantenimento delle aree demaniali di libero utilizzo al fine di garantirne la fruizione e la balneazione, e per la stipula di convenzioni con soggetti privati dotati di apposita abilitazione allo svolgimento delle operazioni di salvataggio. Articolo 1 (Modifiche ed integrazioni dell articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti e successive modifiche ed integrazioni) la lettera c) del comma 1. dell articolo 10 viene cosi sostituita : c) alla redazione del Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (PROUD) quale strumento di pianificazione che si rende obbligatorio ai fini del rilascio e rinnovo di concessioni relative ai beni del demanio e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell ambito portuale; Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi : 2. In ogni Comune deve essere mantenuta o dovrà essere recuperata una estensione significativa di spiaggia libera, che non puo essere inferiore al 40% del perimetro complessivo dell area demaniale marittima; 3. I Comuni devono approvare entro sei mesi dall approvazione della presente legge, i Progetti di Utilizzo del Demanio Marittimo (PROUD), che disciplinano la realizzazione delle nuove opere che dovranno garantire la rimozione e la realizzazione attraverso il ricorso esclusivo a materiali leggeri e poste in posizione idonea a escludere l impatto visivo e l ingombro al libero transito verso il mare, nonché essere corredate da elementi di arredo a verde; 4. I Comuni dovranno garantire ogni 100 metri di arenile una postazione di salvataggio con un operatore abilitato dotato di maglietta con scritto in maniera ben visibile salvataggio ; fischietto;pattino o battello rosso con riportata la scritta salvataggio. Per l osservanza di tale disposizione i Comuni potranno fare ricorso a convenzioni con soggetti privati dotati di apposita abilitazione allo svolgimento delle operazioni di salvataggio. 5. I Comuni dovranno dotarsi di un documento a stralcio da approvare ad ogni stagione balneare che dia atto dell esistenza di una accessibilità libera gratuita per il raggiungimento della battigia con un intervento ogni 100 metri. Nel caso in cui tale intervento di accesso al mare non fosse garantito i Comuni, di intesa agli stabilimenti balneari, dovranno individuare qualsiasi stabilimento balneare per adeguare il transito alla battigia, anche ai fini della balneazione.

Articolo 2 (Integrazione dell articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 (disciplina delle funzioni in marino e costiero, demanio marittimo e porti e successive modifiche ed integrazioni) Dopo il comma 3 dell articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 sono aggiunti i seguenti commi : 4.Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo prevede l obbligo dell acquisizione del nulla osta regionale nei confronti dei seguenti atti : 1)progetti di utilizzo di aree libere e zone del mare territoriale non concesse; 2)tutte le fattispecie in cui l atto pubblico si renda necessario; 3)rilascio di concessioni per atto pubblico o comunque concessioni che riguardino opere di difficile rimozione su aree libere o specchi acquei non concessi; 4)trasformazione di destinazioni d uso: a)di colonie o bagni di beneficenza; b)di spiagge libere-attrezzate; c)di attività produttive di natura industriale; d)di attività produttive di natura artigianale; e) tutte le opere che non devono essere smontate stagionalmente anche se classificate di facile rimozione. 5.E fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. 6. Ai fini di consentire l accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, nonché la loro mobilità all interno di aree attrezzate, i concessionari dovranno predisporre appositi percorsi tali da garantire l ingresso allo stabilimento e alla battigia marina, anche se detti percorsi non risultano specificamente nel titolo concessorio. 7.La realizzazione di opere e manufatti sul demanio marittimo, anche nel caso di interventi di demolizione, ristrutturazione, risanamento conservativo, deve essere tale da impedire la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell arenile. Articolo 3 (Integrazione dell articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 (disciplina delle funzioni in marino e costiero, demanio marittimo e porti e successive modifiche ed integrazioni) Dopo l articolo 18 della l.r. 13/1999 sono inseriti i seguenti : Articolo 18 bis (Funzioni di vigilanza e controllo) 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge sono affidate al Comune,alla Capitaneria di Porto, ai Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza. Articolo 18 ter

( Revoca della concessione ) 1. Le concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale sono revocate qualora il concessionario si renda responsabile di: a) gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell articolo 5 di cui al decreto del presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.296; b) inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposte da norme di legge o da regolamenti; c) abusiva sostituzione con altri nel godimento della concessione; d) mutamento non autorizzato della concessione. 2. Prima di dichiarare la decadenza, l amministrazione fissa un termine entro il quale l interessato puo presentare le sue deduzioni. 3. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite né per le spese sostenute. Articolo 18 quater (Sanzioni ) 1.La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 5 dell articolo 11 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma compresa tra un minimo di Euro 250,00 ed un massimo di Euro 1.000,00. 4. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell articolo 11 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra Euro 1.000,00 ed Euro 10.000,00. 3.Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell articolo 11 si applica : a) la sanzione amministrativa da Euro 10.000,00 a Euro 50.000,00. b) provvedimento di ordinanza di demolizione delle opere non conformi alle disposizioni di cui al presente articolo. 4.Per la violazione dell articolo 5 (Disciplina delle spiagge libere attrezzate) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.512 del 21.5.2004 Approvazione delle linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari) si applica la sanzione amministrativa compresa tra Euro 1.000,00 ed Euro 10.000,00. Articolo 18 quinquies (Destinazione delle sanzioni pecuniarie) 1. Le entrate derivanti dall applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge saranno destinate ai Comuni con esclusivo indirizzo di riqualificazione e mantenimento delle aree demaniali di libero utilizzo al fine di garantirne la fruizione e la balneazione, e per la stipula di convenzioni con soggetti privati dotati di apposita abilitazione allo svolgimento delle operazioni di salvataggio.