ASSOCIAZIONE Gruppo di ricerca filosofica Chora STATUTO

Documenti analoghi
STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

STATUTO. Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato

Associazione Italiana di Acustica

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e finalità)

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO Csv Emilia Romagna Net degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Emilia Romagna

VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE *** STATUTO *** ARTICOLO 1 Costituzione denominazione e sede. ARTICOLO 2 Scopi e attività

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

IRIS NETWORK STATUTO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

Il Fondaco per Feltre

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE)

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE di COORDINAMENTO GENITORI SCUOLE CHIERI (COGEN CHIERI) Art. 1 NATURA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Statuto dell associazione del GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO

STATUTO. ASSOCIAZIONE VIRTUS dalla parte del Malato e del Consumatore ***

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRE DI JACOPINO

culturale Noi Donne Insieme con sede in Bologna, via Decumana n. 52/a.

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

US COLLI EUGANEI asd Via G. Marconi Vo (PD) Matr. FIGC Codice FIPAV Codice Fiscale / P.IVA:

Statuto. 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea Via caduti per la libertà Albinea (RE) codice fiscale

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

Allegato A Statuto dell'associazione di Promozione Sociale Associazione per lo Studio della Famiglia. Art. 1 (Denominazione e Costituzione)

STATUTO PROLOCO GRESSAN. (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE COMITATO SANTA LUCIA TARÙ

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI AMBITO DI APPLICAZIONE

STATUTO. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PREMIO LETTERARIO ASTI D APPELLO" 1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

Art.1 - Denominazione, sede e durata

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1

BENCHEN KARMA TEGSUM TASHI LING STATUTO

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

3 SCOPI DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art. 2 Durata La durata dell associazione è a tempo indeterminato.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE IDEA per LECCE

Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.36876/16297 DI REPERTORIO STATUTO

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

Statuto Associazione Viola Club Go Women s

STATUTO. Delegazione Toscana

STATUTO COSTITUZIONE- SEDE- SCOPO

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NUOVA FAMIGLIA ADDIS BETESEB O.N.L.U.S.

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

Associazione Romana di Teoria dei Numeri ONLUS STATUTO

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

Transcript:

ASSOCIAZIONE Gruppo di ricerca filosofica Chora STATUTO Denominazione ART. 1 - È costituita l Associazione Gruppo di ricerca filosofica Chora. Sede ART. 2 - L Associazione ha sede in Tortona, Corso Romita, n. 16, presso la Biblioteca Civica. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e deve essere deliberata dall Assemblea riunita in seduta straordinaria. ART. 3 - La durata dell Associazione è illimitata. Durata dell Associazione Scopo e oggetto ART. 4 - L Associazione è costituita con finalità culturali e di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. Pertanto: a) è escluso ogni fine di lucro diretto o indiretto; gli eventuali utili non possono essere ripartiti, neppure indirettamente; l eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste; b) l attività viene svolta esclusivamente per fini di promozione culturale e sociale mediante strutture proprie oppure, con l osservanza delle forme e dei modi previsti dalla legge, nell ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate; c) tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate; d) le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. ART. 5 - L Associazione ha per oggetto tutte le seguenti attività: - la diffusione della conoscenza della filosofia attraverso seminari, conferenze, convegni, cicli di lezioni, dibattiti, presentazioni di libri e riviste, mostre, pubblici incontri di discussione; - la pubblicazione di libri, riviste e realizzazioni multimediali; - la promozione e la diffusione dell attività di ricerca filosofica; - la promozione di attività e iniziative culturali nel senso più ampio, anche a mezzo di conferenze, convegni, mostre, pubblicazioni, consulenze, concerti e manifestazioni varie, in collaborazione con le autorità competenti e con enti e associazioni; - la promozione e la realizzazione di interventi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di educazione; - la partecipazione alla costituzione o al potenziamento di organi associativi, cooperativistici o consortili; - la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, consigli, enti e organi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi e regolamenti. L Associazione potrà comunque svolgere qualsiasi altra attività aderente agli scopi statutari. Risorse economiche ART. 6 - L Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative e contributi dei Soci; b) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; d) contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; 1

e) donazioni, legati e lasciti testamentari; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. Soci: requisiti, diritti, doveri, quote sociali ART. 7 - Possono essere associati all Associazione persone fisiche che condividano le finalità dell associazione. Il numero di Soci è illimitato. ART. 8 - Sono Soci dell Associazione i soci fondatori e tutte le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio, il quale deciderà sulla base dei seguenti criteri: a) interesse dimostrato per le attività svolte dall Associazione; b) interesse dimostrato per lo studio, la ricerca e la discussione filosofica; c) disponibilità ad adempiere agli obblighi derivanti dallo status di Socio e, in particolare, disponibilità a svolgere attività tramite l Associazione. Il richiedente deve presentare domanda scritta nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, competenze e motivazioni. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. Il Consiglio cura l annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall Assemblea in seduta ordinaria. ART. 9 - Non è ammessa l adesione temporanea all Associazione. ART. 10 - Il Socio è tenuto a: a) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi; b) mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti dell Associazione; c) versare la quota associativa annuale. Il Socio ha diritto a: a) partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione; b) partecipare all Assemblea dei Soci. Il Socio maggiorenne ha diritto a: a) votare per tutte le deliberazioni assembleari ed in particolare per l approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per l elezione degli Organi e delle cariche sociali. b) essere eletto negli Organi e nelle cariche sociali. ART. 11 - Le attività svolte dai Soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, fatto salvo il rimborso per le spese documentate. L'associazione può in caso di necessità, in particolare allorché si renda necessario qualificare e specializzare la propria attività, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, conformemente a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, artt. 18 e 19. ART. 12 - Tutte le cariche associative non sono retribuite. ART. 13 - La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi: a) per dimissioni; b) per morosità nel pagamento della prescritta quota associativa; c) per inosservanza delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo, nonché per mancato rispetto di ogni altra risoluzione o decisione assunta in conformità alle disposizioni statutarie dagli Organi rappresentativi dell Associazione; d) per accertati motivi di incompatibilità. 2

All esclusione di un Socio si perviene con delibera dell Assemblea dei Soci, dietro proposta del Consiglio Direttivo. L Assemblea dei Soci ART. 14 - L Assemblea dei Soci è l organo sovrano dell Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto di voto deliberativo tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa purché abbiano compiuto il 18 anno di età all atto della convocazione. ART. 15 - L Assemblea può essere convocata tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria. L Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all anno, entro il 30 aprile. Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera, fax o e-mail. L invito è da inviare con preavviso di almeno sette giorni e dovrà contenere l ordine del giorno degli argomenti da trattare. L Assemblea deve essere convocata anche allorché ne faccia esplicita richiesta almeno 1 /10 dei Soci. L Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale. ART. 16 - L Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. L Assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. È ammesso l intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio avente diritto al voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza. Salvo il disposto del capoverso seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Per l adozione delle delibere concernenti l approvazione e la modifica dell Atto costitutivo e dello Statuto, l Assemblea deve essere appositamente convocata in seduta straordinaria e deve deliberare con le maggioranze prescritte dall art. 21 del Codice Civile. Per l adozione delle delibere concernenti lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, l Assemblea deve essere appositamente convocata in seduta straordinaria con la partecipazione e il voto favorevole di almeno ¾ degli Associati. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di questi, da altro Socio designato dall Assemblea. Il verbale delle riunioni dell Assemblea è redatto dal Segretario. In caso di sua assenza, da altro Socio designato dall Assemblea. ART. 17 - All Assemblea convocata in sede ordinaria spettano i seguenti compiti: a) discutere e deliberare sui bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b) provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo; c) approvare e modificare i provvedimenti interni; d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dei Soci; e) deliberare sulle direttive d ordine generale dell Associazione e sull attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori d appartenenza; f) deliberare circa l esclusione di un Socio, dietro proposta del Consiglio Direttivo; g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. All Assemblea convocata in sede straordinaria spettano i seguenti compiti: a) modificare l Atto Costitutivo e lo Statuto; b) deliberare sullo scioglimento dell Associazione; c) deliberare sul trasferimento della sede dell Associazione; d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ART. 18 - Il Consiglio Direttivo ha l amministrazione ordinaria e straordinaria dell Associazione e cura l esecuzione delle delibere dell Assemblea. Il Consiglio Direttivo, a tal fine, esercita tutti i poteri assegnatigli dalle norme vigenti, dalle disposizioni dello Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni. ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da membri designati dall Assemblea scelti tra i Soci dell Associazione. Il numero dei Consiglieri sarà deciso preventivamente dall Assemblea in base alle necessità dell Associazione. 3

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio e i suoi membri sono rieleggibili. Nel corso della prima riunione dopo la nomina, da convocarsi tassativamente entro quindici giorni dalla stessa da parte del Presidente uscente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere a maggioranza semplice tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. ART. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta sia ritenuto necessario. La convocazione della riunione è effettuata dal Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ed è validamente costituito con l intervento di almeno due membri. Qualora non si raggiunga il numero di presenze necessarie, il Presidente fisserà una successiva riunione entro due settimane. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente. Sono suoi compiti particolari: a) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre all approvazione dell Assemblea; b) la riscossione delle quote sociali; c) la riscossione di qualsiasi altra somma o contributo da parte di enti, associazioni o privati; d) l amministrazione e la tenuta della contabilità dell Associazione e la rendicontazione all Assemblea delle spese sostenute e degli incassi effettuati nell arco di ogni anno; e) la custodia, la manutenzione e l inventario annuale dei beni dell Associazione; f) l ammissione dei nuovi soci; g) proporre all Assemblea l esclusione di un Socio. È facoltà del Consiglio Direttivo, con specifica delibera, incaricare un socio dell Associazione, particolarmente esperto, per l espletamento, a titolo gratuito, dei compiti di cui al comma precedente, sub lettere a), d); in mancanza di un socio esperto, il Consiglio Direttivo potrà ricorrere a un professionista esterno. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate da parte del Segretario con controfirma del Presidente. Il Collegio dei Revisori ART. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è previsto solo se l Assemblea riterrà opportuno istituirlo e al superamento di limiti di bilancio da stabilirsi dal regolamento interno. Qualora sia istituito, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da uno a tre membri, dovrà svolgere i compiti previsti dalla legge. Viene eletto dalla Assemblea dei soci e con le procedure previste per il Presidente e per il Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente ART. 22 - Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l uso della firma sociale; in particolare firma ogni atto, sia amministrativo sia contabile, dell Associazione. Il Presidente può conferire sia ai Soci sia a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente convoca e presiede sia l Assemblea sia il Consiglio Direttivo, fissandone l ordine del giorno, e sovrintende all attuazione delle relative delibere. Nessun Socio, ad esclusione del Presidente, potrà usare od impegnare il nome dell Associazione, se non preventivamente autorizzato dal Presidente stesso. ART. 23 - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice tra i suoi membri, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso ed è rieleggibile. Qualora nella prima votazione due o più candidati riportino lo stesso numero di voti, si procede al ballottaggio tra i due più anziani per iscrizione e, in subordine, per età. Qualora il Presidente venga a mancare, per dimissioni o per altro grave impedimento di natura non transitoria, il Consiglio Direttivo designa il nuovo Presidente nella riunione che, a tal fine, il Vicepresidente provvede a convocare entro quindici giorni. Il Vicepresidente e il Segretario ART. 24 - Il Vicepresidente e il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice tra i suoi membri con le stesse modalità di voto con cui viene eletto il Presidente, rimangono in carica fino alla scadenza del 4

Consiglio stesso e sono rieleggibili. ART. 25 - Il Vicepresidente ricopre ruoli di rappresentanza previa autorizzazione del Presidente, ma non rappresenta legalmente l Associazione, né ha l uso della firma sociale. Presiede l Assemblea dei soci in caso di assenza del Presidente. Il Vicepresidente, qualora il Presidente venga a mancare per dimissioni o per altro grave impedimento di natura non transitoria, provvede a convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo, affinché questi proceda all elezione del nuovo Presidente. ART. 26 - Il Segretario collabora con il Presidente nell espletamento delle funzioni istituzionali e nell organizzazione delle attività dell Associazione. Redige i verbali dell Assemblea e del Consiglio Direttivo. Norme finali e transitorie ART. 27 - L esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. ART. 28 - Il presente Statuto potrà essere modificato od integrato in qualunque momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvare dall Assemblea, appositamente convocata in seduta straordinaria e con le maggioranze prescritte dall art. 21 del Codice Civile. ART. 29 - Lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale devono essere deliberati dall Assemblea appositamente convocata in seduta straordinaria con la partecipazione e il voto favorevole di almeno ¾ degli Associati. In caso di scioglimento dell Associazione, l Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni operanti in analogo settore. ART. 30 - Particolari norme per il funzionamento e l esecuzione del presente Statuto e per la disciplina dell attività dell Associazione potranno essere dettate mediante regolamenti interni che saranno vincolanti per tutti i Soci. I regolamenti verranno predisposti a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall Assemblea. ART. 31 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall Atto Costitutivo si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano. 5