Testo Unico Normativa previgente Commenti

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TITOLO II - Luoghi di lavoro D.Lgs. 626/94 TITOLO II - Luoghi di lavoro Art. 42 Requisiti di sicurezza e di salute COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE 2. I luoghi di lavoro realizzati secondo le norme di buona tecnica di cui alla lettera l) dell art.5, comma 1, del presente decreto si considerano rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 Art. 31 Requisiti di sicurezza e di salute Il COMMA INFICIA GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE DIRETTIVE UE COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE 3. Le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica di cui ai titoli II e VI del D.P.R 547/55 e successive modificazioni, ai Capi II, III, VIII e IX del DPR 164/56, ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII VIII e IX del DPR 320/56. si considerano norme di buona tecnica COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE 4. Le disposizioni legislative relative alle procedure di sicurezza contenute nei medesimi titoli o Capi di cui al comma 3 si considerano buone prassi Art. 44 Locali sotterranei D.P.R. 303/56, art. 8 Locali sotterranei COMMA MODIFICATO Art. 44, comma 3 3. L organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2 Art. 8, comma 3 L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, semprechè siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aereazione, alla illuminazione e alla protezione contro l'umidità I COMMI INTRODUCONO, come rilevato anche dal Consiglio di Stato Elimina il riferimento alla condizione che le lavorazioni non espongano i lavoratori a temperature eccessive

TITOLO III - Le Attrezzature di Lavoro Capo I Disposizioni generali Art. 46 Requisiti di sicurezza D.LGS. 626/94 TITOLO III - Le Attrezzature di Lavoro D.LGS. 459/96 D.Lgs. 626/94 art. 36 Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro COMMA MODIFICATO Art. 46, comma 3 3. Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertino che un attrezzatura di lavoro marcata CE sia, in tutto o in parte, non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che si avvalgono dell ISPESL per gli accertamenti di carattere tecnico. In tale caso, gli organi di vigilanza possono impartire disposizioni, ai sensi dell articolo 32 del presente decreto legislativo, in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell Autorità Nazionale di controllo del mercato D.Lgs. 459/96 art. 7, comma 3 3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale COMMA NON MANTENUTO D.Lgs. 626/934, art. 36, comma 2 2. Le modalità e le procedure tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 46, comma 6 6. Le attrezzature di lavoro rispondenti alle norme di buona tecnica di cui alla lettera l) dell art. 5 del presente decreto si considerano conformi ai requisiti di cui al comma 4. COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 46, comma 7 7. Le disposizioni legislative di carattere costruttivo di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI del D.P.R. 547/55 e successive modificazioni, ai Capi II, IV, V, VI, VII, del D.P.R.164/56, ai Capi II, III, e IV del D.P.R. 320/56, all articolo 3 del D.P.R. 323/56, e al D.M. 2 settembre 1968 (G.U. 23 settembre 1968, n. 242) si considerano norme di buona tecnica ELIMINA L IMMEDIATA PRESCRIZIONE DELLE VIOLAZIONI COMPETENZA ANCHE REGIONALE DEL COMMA MODIFICA SIGNIFICATIVAMENTE LA PREVIGENTE NORMATIVA

COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 46, comma 8 8. Le disposizioni legislative relative a procedure organizzative e comportamentali di sicurezza e salute contenute nei titoli e capi di cui al comma 7 si considerano buone prassi di cui alla lettera m) dell art. 5 del presente decreto. Art. 47 Obblighi del datore di lavoro Art. 47, comma 4 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante b) utilizzate correttamente in conformità a quanto previsto dall allegato VI e al comma 6 dell articolo 46 c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti generali di sicurezza di cui all allegato V e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso. (vedi sez. Allegati) Art. 47, commi 7 e 8 7. I risultati delle verifiche devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi alle ultime tre verifiche, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 8. Qualora le attrezzature di lavoro, di cui al comma 6, siano usate al di fuori dell impresa devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultima verifica. D.Lgs. 626/94 art. 35 Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 626/94 art. 35, comma 4 4.Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante b) utilizzate correttamente c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso. c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro. Art.35, comma 4 quinquies 4 quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.". D.Lgs. 626/94 art. 39 - Obblighi dei lavoratori OBBLIGHI NON MANTENUTI Art. 39, commi 2-3 2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione e all'addestramento ricevuti. 3. I lavoratori: a) hanno cura delle attrezzature di Viene eliminata la parte del comma relativa ad alcuni aspetti tecnici di dettaglio che il datore di lavoro è tenuto a considerare specificamente nella gestione della sicurezza delle attrezzature I COMMI INTRODUCONO Viene modificato in modo essenziale l obbligo di mantenimento delle registrazioni delle verifiche (da quelle relative agli ultimi 5 anni a quelle riguardanti le ultime tre verifiche). Inoltre l obbligo di presenza dell ultima registrazione sull attrezzatura viene limitato ai soli casi di uso fuori dall impresa DEI COMMI Non sono stati mantenuti diversi

lavoro messe a loro disposizione b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione obblighi dei lavoratori Capo II - Ponteggi Metallici Fissi Art. 52 Progetto Art. 52, comma 1 1. I ponteggi metallici di altezza superiore a 24 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale b) disegno esecutivo. Art. 54 Nome del fabbricante Art. 54, comma 1 1. Gli elementi metallici dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante. D.P.R. 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni - Capo V - Ponteggi metallici fissi D.P.R. 164/56 art. 32 Progetto Art. 32, comma 1 1. I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: 1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale 2) disegno esecutivo D.P.R. 164/56 art. 34 Nome del fabbricante Art. 34, comma 1 1. Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante, come rilevato anche dal Consiglio di Stato E aumentata l altezza dei ponteggi al di sotto della quale non sussiste l obbligo di specifico progetto per io montaggio (da 20 a 24 metri) E PEGGIORATIVE D.P.R. 164/56 art. 35 Caratteristiche di resistenza Viene eliminata una rilevante precisazione di dettaglio

OBBLIGHI NON MANTENUTI 1. Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art. 30. 2. Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta. 3. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre momenti flettenti sul montante. 4.I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione. 5. I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori di quelle delle aste collegate e sempre in relazione agli sforzi a cui sono sottoposti; ad elementi non verniciati, essi devono assicurare resistenza allo scorrimento con largo margine di sicurezza. 6. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone. 7. Le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse DEI COMMI ELIMINA OBBLIGHI PREVIGENTI Sono stati eliminati diversi obblighi relativi a rilevanti elementi tecnici di dettaglio D.P.R. 164/56 art. 37 Manutenzione e revisione OBBLIGO NON MANTENUTO Art. 37, comma 2 2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi estemi con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti D.P.R. 164/56 art. 38 Norme particolari ai ponti metallici Viene eliminato l obbligo specifico di protezione dagli agenti nocivi esterni, come rilevato anche dal Consiglio di Stato

OBBLIGHI NON MANTENUTI Art. 38, comma 1 1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponte. 3. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. 4. Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno Sono stati elimnati diversi obblighi relativi a rilevanti elementi tecnici di dettaglio

TITOLO IV - impianti ed Apparecchiature Elettriche Art. 56 Requisiti di sicurezza Legge 186/68 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici COMMI MODIFICATI Art. 56, commi 1 e 2 1.Tutti i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i rischi che possono derivare dal loro uso, anche in condizioni di funzionamento anomalo. 2.I materiali, le apparecchiature e gli impianti costruiti e installati nel rispetto delle norme di buona tecnica di cui alla lettera l) dell art.5, comma 1, del presente decreto si considerano conformi ai requisiti di cui al comma 1. D.P.R. 547/55 Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. Art.2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte I COMMI INTRODUCONO ELIMINANO OBBLIGHI PREVIGENTI COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE 3. Le procedure di uso e di manutenzione di apparecchiature e impianti elettrici e le procedure di intervento rispondenti alle buone prassi di cui alla lettera m) dell art. 5 del presente decreto si considerano conformi ai requisiti di cui comma 1 Art. 58 Lavori sotto tensione OBBLIGHI MODIFICATI Art. 58, commi 1 e 2 1. E vietato eseguire lavori sotto tensione. 2. Può derogarsi al divieto di cui al comma 1: a) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, purché: - l ordine di eseguire i lavori su parti in tensione sia dato dal capo responsabile - siano adottate le necessarie misure atte a garantire l incolumità dei lavoratori. b) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché: - ilavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate ad operare sotto tensione - i lavori su parti in tensione siano affidati a personale abilitato - sia osservato uno specifico piano di intervento D.P.R. 547/55 art. 344 Lavori su parti in tensione Art. 344, commi 1 e 2 1. È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volta verso terra, se alternata, od a 50 Volta verso terra, se continua. 2. Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purché: a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile; b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori. Art. 59 Lavori in prossimità di linee Legge 186/68 art. 11 Lavori in I COMMI INTRODUCONO E MODIFICANO LA PREVIGENTE NORMATIVA Sono stati modificati diversi elementi tecnici di dettaglio soprattutto in relazione all applicazione del divieto di lavori anche in vicinanza di elementi in tensione, e alla deroga del divieto per tensioni superiori ai limiti previsti nel D.P.R. 547/55

elettriche nude Art. 59, comma 1 1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o in prossimità di impianti con parti attive non protette si deve rispettare almeno una delle seguente indicazioni: a) effettuare la messa fuori tensione e in sicurezza per tutta le durata dei lavori delle parti attive b) applicare ostacoli rigidi che impediscono l avvicinamento alle parti attive c) tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e attrezzature ad una distanza che non comporti contatti accidentali o esposizione a rischi di scariche elettriche prossimità di linee elettriche Art. 11, comma 1 1 Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse L obbligo è stato modificato in modo sostanziale in diversi dettagli tecnici, soprattutto in trelazione alla distanza di sicurezza che non viene più specificata

Testo Unico Normativa previgente Proposta TITOLO V - Uso dei dispositivi di protezione individuale D.LGS. 626/94 TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale Art. 64. Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 626/94 art. 44. Obblighi del datore di lavoro Art. 44 Obblighi dei lavoratori OBBLIGHI NON MANTENUTI Art. 44, commi 1-5 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5. 2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato. 3. I lavoratori: a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. Art. 65 Criteri per l'individuazione e l'uso Art. 45 Criteri per l'individuazione e l'uso COMMA NON MANTENUTO 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. DEI COMMI MODIFICA LA PREVIGENTE NORMATIVA Non sono stati mantenuti diversi obblighi dei lavoratori DEL COMMA MODIFICA LA PREVIGENTE NORMATIVA

TITOLO VI Segnaletica di D.Lgs 493/96 sicurezza Art. 68 Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 493/96 art. 2 Obblighi del datore del lavoro OBBLIGO NON MANTENUTO D.Lgs. 493/96 art 2, comma 2 2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati al presente decreto, il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica (vedi sezione Allegati) Art. 69 Informazione e formazione D.Lgs. 493/96 art. 4 Informazione e Art. 69, comma 1 1. Nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro provvede affinché: a) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza siano informati sulle misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza da impiegare sul luogo di lavoro formazione Art. 4, comma 1 1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva; b) i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva. DEL COMMA Viene eliminato un obbligo di applicabilità piuttosto diffusa L obbligo è stato modificato in modo sostanziale nei suoi dettagli applicativi, soprattutto nella parte riguardante l informazione diretta dei lavoratori

TITOLO VII - Movimentazione manuale dei carichi Art. 71 Obblighi dei datori di lavoro COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 71, comma 3 3. Le norme di buona tecnica di cui alla lettera l) dell art.5 del presente decreto si considerano conformi ai criteri indicati in allegato XI. D.Lgs. 626/94 TITOLO - V manuale dei carichi D.Lgs. 626/94 art.48 Obblighi dei datori di lavoro (vedi sezione Allegati) E MODIFICA SIGNIFICATIVAMEN TE LA PREVIGENTE NORMATIVA

TITOLO VIII - Uso di attrezzature munite di videoterminali D.Lgs. 626/94 TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali Art. 74 Requisiti di sicurezza e salute COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 47, commi 2 e 3 2. I posti di lavoro conformi alle norme di buona tecnica di cui alla lettera l) dell art.5 del presente decreto si considerano rispondenti ai requisiti minimi di cui al comma 1. 3. Le linee guida d uso dei videoterminali di cui al D.M. del 2 ottobre 2000 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2000, n.244) si considerano buone prassi. Art. 75 Obblighi del datore di lavoro Art. 75, comma 1 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 7, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista ed all'affaticamento fisico o mentale. D.Lgs. 626/94 art. 58 Adeguamento alle norme D.Lgs. 626/94 art. 52 Obblighi del datore di lavoro Art. 52, comma 1 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale D.Lgs. 626/94 art. 53 Organizzazione del lavoro OBBLIGO NON MANTENUTO Art. 53, comma 1 1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. Art.77 Sorveglianza sanitaria OBBLIGHI MODIFICATI Art. 77, comm1 e 2 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all art 23: a) prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo; b) periodicamente, con la periodicità stabilita dal medico competente; D.Lgs. 626/94 art.55 Sorveglianza sanitaria Art. 55 commi 1-4 1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. I COMMI INTRODUCONO MODIFICANO SIGNIFICATIVAMEN TE LA PREVIGENTE NORMATIVA, come rilevato anche dal Consiglio di Stato L obbligo è sensibilmente modificato essendo perduto il riferimento sia ai problemi degli occhi (diversi da quelli della vista), sia a quelli posturali, sia, infine agli aspetti ergonomici e di igiene ambientale DEL COMMA E stato eliminato un obbligo di notevole rilevanza applicativa in termini di organizzazione del lavoro I COMMI INTRODUCONO Gli obblighi sono stati modificati in diversi dettagli sostanziali

c) allorché subentrino disturbi visivi attribuibili all attività su videoterminale. 2. Qualora il medico competente ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. 2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in: a) idonei, con o senza prescrizioni b) non idonei 3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16. 3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2. 3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità D.Lgs. 626/94 art.57 Consultazione e partecipazione COMMA NON MANTENUTO Art. 57, comma 1 1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo. dettagli sostanziali soprattutto relativi all evidenziazione di malformazioni strutturali nel lavoratore, alla periodicità degli accertamenti, alla possibilità del lavoratore di richiedere una visita oftalmologia DEL COMMA L obbligo è stato eliminato

TITOLO IX - Protezione da Agenti Chimici Pericolosi CAPO I Disposizioni generali per gli agenti chimici Art. 81 Valutazione dei rischi D.Lgs. 626/94 TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni TITOLO VII bis - protezione da agenti chimici D.Lgs. 626/94 art. 72 quater Valutazione dei rischi e art. 63 Valutazione dei rischi L ARTICOLO MODIFICHE RIVEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato Art. 81, comma 1, lettera c) 1. Nell adempiere agli obblighi di cui all articolo 7, il datore di lavoro determina preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro; se presenti, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da tali agenti, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:... (omissis) c) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati Art. 81, comma 1, lettera d) d) il numero dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni Art. 63 comma 4 lettera b) b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti Art. 63, comma 4, lettera c) c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni mutageni LA LETTERA MODIFICHE RIVEVANTI La modifica dell obbligo riguarda un aspetto di notevole rilevanza per tutti i casi in cui la presenza di agenti cancerogeni o mutageni si manifesta in fasi interme die della produzione LA LETTERA MODIFICA SIGNIFICATIVAMEN TE LA PREVIGENTE NORMATIVA La modifica dell obbligo rende ambigua l applicabilità nel caso di esposizioni solo potenziali

Art. 81, comma 5 5. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione, in particolare: a) in occasione di cambiamenti significativi che potrebbero averla resa superata; b) quando i risultati delle misurazioni di cui all art. 83 lo rendano necessario; c) quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità Art. 82 Misure generali per la prevenzione dei rischi Art. 72 quater, comma 7 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mo strino la necessità Art. 63, comma 5 5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata D.Lgs. 626/94 Art. 72 quinquies Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi art. 64 Misure tecniche, organizzative, procedurali art.65 Misure tecniche OBBLIGO NON MANTENUTO Art. 64, comma 1 lettera a) 1. Il datore di lavoro: a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette OBBLIGO NON MANTENUTO Art. 64, comma 1, lettera i) i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni mutageni presenta rischi particolarmente elevati COMMA MODIFICATO 2. Fatta eccezione per le attività comportanti la presenza di agenti cancerogeni o mutageni, se i risultati della valutazione del rischio dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio lieve per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure adottate a norma del comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83, 84 e Art. 72 quinquies, comma 2 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 Il COMMA MODIFICA SIGNIFICATIVAMEN TE LA PREVIGENTE NORMATIVA L obbligo è modificato sostanzialmente soprattutto per quanto riguarda gli agenti cancerogeni DELLA LETTERA Viene meno una specificazione attuativa della misura generale prevista all art. 6, comma 1, lettera i) del T.U. DELLA LETTERA Si perde un obbligo specifico Il COMMA La non applicabilità delle misure specifiche, delle disposizioni in caso di incidenti o emergenze, e

applicano le disposizioni di cui agli articoli 83, 84 e 86. Art. 83 Misure specifiche di protezione e di prevenzione Art. 83, comma 5 5. Salvo che non possano dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro provvede periodicamente, ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni di esposizione, ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, anche al fine di individuare eventuali esposizioni anomale. La misurazione si effettua con metodiche standardizzate, di cui un elenco non esaustivo è riportato nell allegato XIII, parte D, o, in mancanza, con metodiche appropriate, e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell esposizione stessa. che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies D.Lgs. 626/94 art.72sexies Misure specifiche di protezione e di prevenzione art. 62 Sostituzione e riduzione art. 64 Misure tecniche, organizzative, procedurali art. 65 Misure tecniche Art. 72 sexies, comma 2 (vedi sezione Allegati) Art. 64, comma1, lettera d) d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 OBBLIGO NON MANTENUTO Art.72 sexies, comma 8 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione all'organo di vigilanza. COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE 13. Le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica di cui al D.P.R 19 marzo 1956, n. 302, si considerano norme di buona tecnica. Le disposizioni legislative relative alle procedure di sicurezza contenute nel medesimo decreto si considerano buone prassi. Art. 85 Informazione e formazione per i lavoratori D.Lgs. 626/94 art. 72 octies Informazione e formazione per i lavoratori art. 60 Informazione e formazione della sorveglianza sanitaria (ma il riferimento corretto a quest ultima dovrebbe essere all art,. 87 e non 86), viene fatta dipendere dalla sola quantità e non anche dal tipo di un agente L ARTICOLO MODIFICHE RIVEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato Il COMMA La modifica dell obbligo riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, per i quali la normativa previgente non prevedeva la possibilità di ricorrrere ad altri mezzi DEL COMMA Art.72 octies, comma 1 lettere a), LE LETTERE Viene meno un importante dettaglio dell obbligo di informazione dei lavoratori Il COMMA MODIFICA SIGNIFICATIVAMEN TE LA PREVIGENTE NORMATIVA, come già evidenziato dal Consiglio di Stato

Art. 85, comma 1, lettere a), b), c) 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, le misure igieniche da osservare, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre dis posizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro, ivi comprese la necessità di indossare ed impiegare gli indumenti di lavoro ed i dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, ed il loro corretto impiego nonché, le modalità per prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottar per ridurne al minimo le conseguenze b), c) Art 66, commi 1, 2 e 3 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda a) gli agenti cancerogeni mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi D.Lgs. 626/94 art. 67 - Esposizione non prevedibile OBBLIGO NON MANTENUTO Art. 67 1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, INTRODUCONO Vengono meno diversi importanti dettagli degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori relativi agli agenti cancerogeni e mutageni DELL ARTICOLO Si perdono diversi obblighi specifici relativi ad adempimenti in caso di incidenti coinvolgenti agenti cancerogeni e mutageni

indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario. 3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze Art. 68 - Operazioni lavorative particolari OBBLIGO NON MANTENUTO 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni. Art. 87 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Art. 87, comma 2, lettera b) 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:... (omissis) b) periodicamente, di norma una volta l anno o con periodicità diversa fissata dal medico competente D.Lgs. 626/94 art. 72 decies Sorveglianza sanitaria art. 69 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Art. 72 decies comma 2 lettera b) b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi DELL ARTICOLO Si perdono obblighi specifici, di notevole interesse applicativo, riguardanti adempimenti in caso di operazioni lavorative con agenti cancerogeni o mutageni, straordinarie o per le quali comunque sono inevitabili esposizioni notevoli L ARTICOLO MODIFICHE RIVEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato LA LETTERA

periodicità diversa fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica; Art. 87, comma 3 3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico nell allegato XIII, parte C. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria Art. 72 decies, comma 3 Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. (vedi sezione Allegati) OBBLIGHI NON MANTENUTI Art. 72 decies, comma 5 5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 Art. 87, comma 5 5. Nel caso in cui dalla sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l esistenza di anomalie imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente ne informa il datore di lavoro Art. 69, commi 2 e 3 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 Art. 72 decies, comma 6 6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro Viene meno l obbligo di informazione sulla periodicità stabilita dal medico competente Il COMMA L obbligo viene meno per la parte relativa alla documentazione da allegare alla valutazione dei rischi DEI COMMI Si eliminano obblighi relativi ad adempimenti specifici, riguardanti tutti gli agenti chimici pericolosi, compresi i cancerogeni o mutageni Il COMMA Viene meno l obbligo per la parte specifica relativa all informazione individuale dei lavoratori

Art. 87, comma 5 6.Nel caso di cui al comma 5 il datore di lavoro deve: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 81 b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi c) tenere conto del parere del medico competente nell attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile Art. 69, comma 4 Art. 72 decies, comma 7 Art. 69, comma 5 5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63; b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dall'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate COMMA NON MANTENUTO Art. 72 decies, comma 8 8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente Il COMMA Viene meno l obbligo per la parte specifica relativa all effettuazione di misure di concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni. Per questi si perde anche il riferimento al carattere integrale della revisione della valutazione DEL COMMA MODIFICA SIGNIFICATIVAMEN TE LA PREVIGENTE NORMATIVA Art. 88 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio Art. 88, comma 1 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all art 86, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall art. 24, comma 1, lett. c). Nella cartella sono, tra l altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione Art. 72 undecies Cartelle sanitarie e di rischio art. 70 Registro di esposizione e cartelle sanitarie Art. 72 undecies, comma 1 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione Art. 70, comma 2 2. Il medico competente, per Viene meno una rilevante facoltà dell organo di vigilanza L ARTICOLO MODIFICHE RIVEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato Il COMMA Viene meno l obbligo per la parte relativa alla custodia della cartella sanitaria presso l azienda o l unità produttiva

Art. 88, comma 2 2. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o mutageni, oltre a quanto previsto al comma 1, tiene un registro aggiornato dei lavoratori addetti alle attività che, in base alla valutazione di cui all art 81, comportano un rischio per la salute, indicando, per ciascuno dei lavoratori, l attività svolta, l agente cancerogeno o mutageno e il valore dell esposizione a tale agente; il datore di lavoro invia copia del registro agli organi di vigilanza ed all ISPESL e comunica loro, ogni tre anni, ed a richiesta, le variazioni intervenute ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro Art. 70, comma 1 1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro OBBLIGO NON MANTENUTO Art. 70, comma 3 3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio Art. 88, comma 4 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2, viene inviata all ISPESL, anche in via telematica Art. 72 undecies, comma 3 In caso di cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio sono trasmesse all ISPESL Art. 70, comma 4 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso OBBLIGO NON MANTENUTO Art. 70, commi 9 e 10 9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente 10.L'ISPESL trasmette annualmente Il COMMA L obbligo viene meno per la parte relativa all accesso al registro per RSPP e RLS DEL COMMA Viene meno uno specifico obbligo di informazione dei lavoratori interessati Il COMMA Viene meno l obbligo per la parte relativa alla consegna della cartella sanitaria al lavoratore interessato in caso di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni DEI COMMI MODIFICA LA PREVIGENTE LEGISLAZIONE

al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni Art. 89 Registrazione dei tumori D.Lgs. 626/94 art. 71 Registrazione dei tumori COMMI DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 89, commi 1 e 2 1) E istituito presso l ISPESL il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale 2. Il registro di cui al comma 1 contiene, per ciascun lavoratore, almeno le seguenti informazioni: a) anamnesi lavorativa con l indicazione del tipo di azienda, della mansione, della durata dell esposizione all agente, il tipo di agente con il relativo livello di esposizione, se noto; b) sede e tipo di neoplasia COMMA DI NUOVA INTRODUZIONE Art. 89, comma 4 4. Le modalità di tenuta del registro nonché di raccolta e trasmissione delle informazioni di cui al comma 3 sono determinate dall ISPESL d intesa con le regioni L ARTICOLO MODIFICHE RIVEVANTI, come rilevato anche dal Consiglio di Stato Il COMMA INTRODUCONO CAPO II Disposizioni particolari per la protezione da atmosfere esplosive Titolo VIIIbis - Protezione da atmosfere esplosive Capo II Obblighi del datore di lavoro Art. 92 Prevenzione e protezione contro le Art. 88 quater Prevenzione e esplosioni protezione contro le esplosioni OBBLIGO NON MANTENUTO. Art. 88 quater, comma 2 2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive b)attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori DEL COMMA Sono state eliminate le precisazioni di carattere operativo contenute nel comma

CAPO III Disposizioni articolari per la protezione da amianto Art. 103 Valutazione del rischio D.Lgs 277/91 CAPO III 83/477/CEE modificata da 2003/18/CE D.Lgs 277/91 art. 24 Valutazione del rischio OBBLIGO NON MANTENUTO. Art. 24, comma 2 2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto Art. 103, comma 2 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all amianto non sarà superato nell aria dell ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 104, 113 e 114, comma 2, nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante la quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell aria e il prelievo dei campioni ai fini dell individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. Art. 24, commi 4, 5, 6 4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3. 5. Se detta dose supera 0,5 giornifibra per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. 6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall' effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni NOTA GENERALE Il capo III del titolo IX riprende in più punti le prescrizioni della direttiva 2003/18/CE, ancora non recepita; pertanto introduce NUOVE PRESCRIZIONI RISPETTO ALLA NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE. Ad integrazione di questa nota generale, di seguito sono analizzati solo le ulteriori modifiche rispetto alla normativa ora vigente, ossia il D.Lgs. 277/9, capo III DEL COMMA Sono stati eliminati gli obblighi, insiti nella valutazione, relativi all inquinamento ambientale, all individuazione delle fonti di emissione e alla determinazione dell esposizione personale I commi hanno subito sostanziali e notevoli modifiche di dettaglio