R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

per l'annullamento, previa sospensiva

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro nei confronti per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2687 del 25 ottobre 2008, emessa dal Tar Piemonte, Torino

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

contro nei confronti di per l'annullamento,

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di

ha pronunciato la presente

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da:

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

Transcript:

Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 23 del 2008, proposto da: Mascaro Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Leopardi, con domicilio eletto presso Giovanni Zucca in Cagliari, piazza Belgio n. 8/B; contro Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Piero Contu, Sonia Sau, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, Commissione Esame Concorso Bandito 864/2006; sul ricorso numero di registro generale 313 del 2008, proposto da: Mascaro Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Leopardi,

Pagina 2 di 7 con domicilio eletto presso Giovanni Zucca in Cagliari, piazza Belgio n. 8/B; contro Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Piero Contu, Sonia Sau, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale; nei confronti di Sanna Patrizia; per l'annullamento previa sospensione dell efficacia quanto al ricorso n. 23 del 2008: della determinazione dell assessorato dell Igiene della Sanità e dell Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 805 del 14.11.2007 nella parte in cui determina di approvare la graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei al concorso pubblico bandito con determinazione dirigenziale n. 1615 del 27 ottobre 2005 per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione; quanto al ricorso n. 313 del 2008: della determinazione dell assessorato dell igiene e Sanità e dell assistenza sociale nella parte in cui rettifica la graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei approvata con determinazione n. 805/3 del 14 novembre 2007, pubblicata sul BURAS del 23 febbraio 2008.

Pagina 3 di 7 Visti i ricorsi con i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Il ricorrente, gestore provvisorio della sede farmaceutica n. 6 del Comune di Selargius è risultato idoneo nel concorso per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Regione Sardegna bandito con determinazione dirigenziale n. 1615 del 27 ottobre 2005. Si è classificato in 38^ posizione nella graduatoria che ha impugnato con il ricorso iscritto al n.r.g. 23/2008 deducendo articolate censure riconducibili ad un unico motivo in diritto: violazione e falsa applicazione dell art. 9 della Legge n. 221 del 1968, eccesso di potere, errore sui presupposti, violazione e falsa applicazione del bando di gara. Concludeva per l accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato previa concessione di idonea misura cautelare.

Pagina 4 di 7 Con ricorso iscritto al n.r.g. 313/2008, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rettifica della graduatoria indicato in epigrafe deducendo il seguente motivo in diritto: violazione e falsa applicazione dell art. 9 della Legge n. 221 del 1968, eccesso di potere, errore sui presupposti, violazione e falsa applicazione del bando di gara. Concludeva per l accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato previa concessione di idonea misura cautelare. Si è costituita la Regione Sardegna in entrambe i giudizi chiedendo il rigetto dei ricorsi e contestando puntualmente le argomentazioni del ricorrente. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2008, questa Sezione, prendeva atto della rinuncia alla domanda cautelare dichiarata dal ricorrente sul ricorso n. 23/2008. Alla camera di consiglio del 30.04.2008 fissata per la trattazione della istanza cautelare sul ricorso n. 313/2008 la decisione veniva rinviata al merito. Alla udienza pubblica del 10.06.2009 i ricorsi, previa riunione, venivano trattenuti per la decisione. DIRITTO Va in via preliminare, disposta la riunione dei due ricorsi in considerazione della evidente connessione oggettiva e soggettiva intercorrente tra loro.

Pagina 5 di 7 Deve poi essere esaminata per entrambe i ricorsi l eccezione presentata dalla difesa della Regione volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità degli stessi. Il ricorrente avrebbe infatti omesso di notificare i ricorsi ad almeno uno dei controinteressati ai sensi dell art. 21 L. 1034 del 1971. L eccezione è fondata. In entrambe i ricorsi la notifica ad almeno uno dei controinteressati è omessa. Quanto al ricorso n. 23/2008 la notifica è completamente omessa. Quanto al ricorso n. 313 del 2008, il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso solo alla Dott.ssa Patrizia Sanna, classificatasi al 67 posto nella graduatoria degli idonei. Le censure del ricorrente, in entrambe i ricorsi, sono dirette ad ottenere una migliore posizione in graduatoria e non a travolgere interamente la stessa. Va ricordato che chi impugna la graduatoria di un concorso deve notificare il ricorso a tutti coloro che fanno parte di tale graduatoria qualora le censure dedotte siano in grado, se fondate, di travolgerla tutta. Ove invece l'eventuale fondatezza delle censure possa comportare soltanto la modifica dell'ordine di graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che da tale modifica deriverebbero una collocazione peggiore nella graduatoria stessa, siano essi vincitori oppure soltanto idonei (Cons. Stato, Sez. VI, 17/09/2002, n.4713).

Pagina 6 di 7 Il ricorrente, classificatosi al n. 38 della graduatoria, poi al n. 43 a seguito della rettifica impugnata con il ricorso n. 313/2008, ambisce ad una migliore collocazione nella stessa. Ne consegue che il ricorso doveva essere notificato ad almeno uno dei controinteressati individuabili nella impugnata graduatoria tra coloro che precedono il ricorrente. Non è superfluo ricordare che è controinteressato al ricorso quel soggetto nei cui confronti il provvedimento giurisdizionale richiesto dal ricorrente produrrebbe uno svantaggio. Per tutto quanto esposto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li dichiara inammissibili. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore dell Amministrazione che quantifica in 10.000/00 (diecimila/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati: Paolo Numerico, Presidente

Pagina 7 di 7 Alessandro Maggio, Consigliere Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/08/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO