A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA

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A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E DI RICORSO A CONSULENZE PROFESSIONALI ESTERNE

Art. 1 Disposizioni generali Il reclutamento del personale avviene sulla base della programmazione annuale del fabbisogno, nel limite di posti disponibili, nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme comunitarie vigenti in materia, dei principi statutari e secondo le disposizioni specifiche fissate dai contratti collettivi di categoria applicati al personale dipendente, tempo per tempo vigenti, sentite le R.S.U. e gli organismi di cui all art. 6 del C.C.N.L.. Le assunzioni avvengono, in linea di massima, a tempo indeterminato, ma possono avvenire, per particolari esigenze e nel rispetto delle norme fissate dalle vigenti norme e dal contratto collettivo di categoria, anche a tempo determinato. Nell uno e nell altro caso, le assunzioni possono avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. Queste ultime avvengono alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente e dal contratto collettivo di categoria. Nelle selezioni deve essere sempre assicurata la trasparenza delle procedure, anche attraverso idonee forme di pubblicità che variano in relazione al tipo di selezione da effettuare. Deve essere assicurata, altresì, l imparzialità delle procedure anche ricorrendo, compatibilmente con il rapporto che si va ad instaurare, a sistemi automatizzati di selezione. Art. 2 L accesso alle qualifiche non dirigenziali 1. Le assunzioni vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e possono avvenire mediante: a) selezione esterna, aperta a tutti, consistente nello svolgimento di prove per l accertamento della professionalità, richiesta con eventuale ricorso a forme di preselezione in relazione al numero dei candidati; b) selezione esterna riservata a soggetti preselezionati in relazione al possesso di particolari requisiti consistenti in titoli, esperienze, capacità e attitudini professionali; c) selezione interna per tutti i posti di tutte le aree, riservata ai dipendenti dell'azienda; 2

d) trasferimento al quale possono accedere i dipendenti di altri Enti e dalle aziende aderenti alla Federcasa-Aniacap o da altre Federazioni CISPEL, in possesso dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire; e) chiamata numerica degli iscritti nelle liste costituite per i fini di cui alla legge 12/3/1999 n. 68 per le assunzioni obbligatorie appartenenti alle categorie protette. 2. Il metodo di assunzione viene prescelto in relazione all esigenza di assicurare la massima efficacia ed efficienza dell attività aziendale, snellendo o accelerando le procedure. 3. Il Consiglio di Amministrazione può, per particolari esigenze, autorizzare il ricorso all utilizzo dei contratti di lavoro di cui al D.lvo n. 276 del 10/9/2003, ovvero a quelle previste dalla vigente normativa contrattuale compatibili con l attività istituzionale dell Azienda. Art. 3 Personale addetto alla segreteria degli organi istituzionali Al fine di garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo degli organi istituzionali dell Azienda, è consentita l istituzione di un Ufficio di segreteria della Presidenza nell ambito delle disponibilità della dotazione organica e per il numero massimo di n. 2 unità impiegatizie. Il personale è scelto, su indicazione del Presidente, prioritariamente tra i dipendenti dell Azienda. Nel caso ciò non sia possibile il Presidente potrà avvalersi, nel rispetto della disciplina vigente, di personale dipendente di altra amministrazione in posizione di comando o di personale esterno con contratto a tempo determinato L eventuale ricorso a personale esterno per la segreteria del Presidente, nei termini sopraindicati, non potrà comportare un incremento della dotazione organica. Il rapporto di lavoro con il personale a tempo determinato si risolve automaticamente con la cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente cui il personale è addetto ovvero qualora venga meno il rapporto fiduciario. Art. 4 Forme, criteri e strumenti di selezione 1. L avvio delle selezioni - da effettuarsi con provvedimento del Direttore Generale, sulla base delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 3

ordine ai posti da ricoprire e da comunicarsi alla R.S.U. - è pubblicizzato nei seguenti modi: a) selezioni esterne: mediante avviso su organi di stampa locali e sul sito Web dell Azienda e mediante affissione all albo aziendale; b) selezioni interne: mediante affissione dell avviso all albo aziendale. 2. I criteri di selezione, da indicarsi nell avviso, dovranno essere tali da consentire l adeguata valutazione della preparazione e della capacità professionale dei candidati e della loro idoneità a ricoprire la posizione prevista. Essi potranno comprendere prove scritte, prove pratiche e/o colloqui attitudinali e di carattere professionale. Sono obbligatorie, in qualunque tipo di selezione, le conoscenze informatiche da rapportare alla posizione da ricoprire. 3. Il provvedimento di avvio delle selezioni esterne indica, in particolare: a) i requisiti che devono possedere gli aspiranti ai sensi dell art. 13 del C.C.N.L.; b) il profilo professionale, l Area ed il livello di inquadramento, il numero dei posti da ricoprire e la sede di lavoro; c) i titoli di studio e/o professionali richiesti; d) le prove di selezione; e) la eventuale tassa di partecipazione; f) l organismo incaricato di esperire la eventuale preselezione. 4. Le selezioni interne sono caratterizzate da procedure semplificate da dettagliarsi di volta in volta a seconda del profilo professionale interessato in relazione al livello e/o all area da ricoprire, tali da consentire una adeguata valutazione della preparazione professionale. L accesso al livello superiore è consentito, ai dipendenti dell Azienda, indipendentemente dai titoli di studio, fatto salvo quelli prescritti da norme legislative per particolari profili professionali, in relazione alle mansioni da svolgere purchè il dipendente appartenga al livello o all area immediatamente inferiore. 5. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate dal Direttore Generale secondo le modalità determinate dallo Statuto - art. 12, comma 4 lett. c) nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione in forza dell art. 8 comma 2 lettera m dello Statuto. 6. Le commissioni possono essere composte da soli funzionari dell Azienda ovvero da funzionari dell Azienda e da esterni, esperti qualificati, e vengono, di norma presiedute dal Direttore Generale dell Azienda o da altro Dirigente dell Azienda a ciò delegato dal Direttore Generale. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell azienda incaricato dal Direttore Generale. Non possono far parte delle commissioni gli amministratori dell azienda, coloro che ricoprano cariche politiche e coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali. 4

Ai componenti delle Commissioni si applicano le disposizioni sulle incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. Ai medesimi viene corrisposto un compenso di volta in volta determinato dal Direttore Generale con il provvedimento di costituzione delle Commissioni e rapportato alla specificità di ciascuna selezione (es. numero di partecipanti, tipo di selezione ecc.). Le Commissioni sono composte da tre persone, compreso il Presidente, alle quali vanno affiancati, ove ritenuto necessario, eventualmente figure professionali per aspetti specifici. I candidati alle selezioni devono essere avvertiti, a cura della Commissione, a mezzo raccomandata A.R., almeno 15 giorni prima dell effettuazione delle prove. 7. A conclusione delle prove, la Commissione formula una graduatoria degli idonei in base alla quale si individua l assegnatario della posizione da ricoprire. La graduatoria viene affissa all albo dell Azienda. L Azienda ha la facoltà di utilizzare la graduatoria esistente per successive assunzioni, nei limiti previsti dal bando. 8. La selezione preliminare può essere anche affidata ad organismi esterni specializzati. Art. 5 Assunzione ed assegnazione del posto 1. Gli adempimenti successivi all espletamento delle selezioni sono effettuati ai sensi del D.lvo n. 152/97 e del contratto collettivo di categoria. 2. L'assegnazione del posto viene pubblicizzata mediante affissione negli albi aziendali e con contestuale comunicazione all'interessato. 3. L'avviamento al posto avviene entro 30 giorni dalla data di affissione agli albi del comunicato di cui al precedente comma, ovvero mediante l'immediato prelievo da graduatorie esistenti. Tale termine può essere protratto fino a 90 giorni in presenza di particolari necessità dell'azienda o dell'interessato. 4. Qualora siano previste attività di formazione o aggiornamento professionale, esse avvengono in costanza di rapporto di lavoro. 5. In caso di selezione interna, l'eventuale nuovo inquadramento decorre dalla data di assegnazione delle mansioni relative al posto da coprire, ma comunque entro i termini di cui al precedente comma 3. 5

Art. 6 Il reclutamento dei Dirigenti 1. Per l assunzione dei dirigenti valgono, in quanto applicabili, le norme del CCNL CISPEL in vigore all atto dell assunzione, nonché le norme del Codice Civile. 2. Il Consiglio di Amministrazione definirà caso per caso, le condizioni, i requisiti e le modalità per l assunzione dei dirigenti in relazione alle caratteristiche dell incarico da ricoprire, alla sua rilevanza funzionale ed alle necessità contingenti dell Azienda. Art. 7 Accesso agli atti concorsuali 1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti delle selezioni secondo quanto in materia disciplinato dalla normativa vigente. Art. 8 Conferimento di incarichi professionali esterni 1. La struttura organizzativa deve essere in grado di affrontare le problematiche relative alle attività istituzionali dell Azienda. Il ricorso alle prestazioni professionali esterne ha pertanto carattere straordinario. E consentito, comunque, ricorrervi nei casi di innovazioni o di estrema delicatezza delle questioni, o qualora le figure professionali esistenti siano particolarmente gravate dal carico di lavoro ovvero sia carente la specifica professionalità idonea a risolverle all interno dell Azienda. L affidamento dell incarico avviene su base eminentemente fiduciaria, tenendo conto dei curricula prodotti da professionisti, dando atto nell atto di conferimento delle qualità ed esperienze professionali che orientano la scelta. Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 17/5 del 19 gennaio 2005 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/4 del 24 febbraio 2012 6