Cassa di compensazione militare Società Svizzera Impresari Costruttori. Statuto e regolamento



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Transcript:

Cassa di compensazione militare Società Svizzera Impresari Costruttori Statuto e regolamento Edizione 2002

Statuto Art. 1 Nome, sede e scopo 1.1. La Società Svizzera degli Impresari Costruttori costituisce sotto la denominazione Cassa di compensazione militare della Società Svizzera degli Impresari Costruttori, in seguito CCM, una società a norma degli art. 60 ss. del Codice Civile. 1.2. La Sede della Società è Zurigo. 1.3. La Società ha per scopo la gestione di una Cassa di compensazione per il versamento di indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile in Svizzera, in tempo di pace. Art. 2 Appartenenza Alla CCM appartengono, per principio, tutti i soci della SSIC che occupano dei dipendenti, ad eccezione dei soci di quelle Sezioni, che già fanno capo ad analoghe istituzioni. Altre eccezioni possono essere previste dal regolamento della CCM. Art. 3 Organi 3.1 L'Assemblea generale 3.1.1. I membri dell'assemblea dei delegati della SSIC, purchè appartengano a Sezioni affiliate alla CCM, formano l'assemblea generale. 3.1.2. L'Assemblea generale è competente per modificare lo statuto ed il regolamento come per l'accettazione dei conti d'esercizio annuali e per dar scarico della gestione al Comitato della Cassa. L'Assemblea generale può delegare al Comitato centrale della SSIC l'approvazione dei conti annuali e dar scarico della gestione al Comitato. 3.2 I1 Comitato della Cassa 3.2.1. II Comitato della Cassa, composto da 5 a 9 membri, ed il suo presidente, vengono eletti dal Comitato centrale della la SSIC, per la durata di 4 anni. Per il resto il Comitato della Cassa si autocostituisce. II gerente della Cassa ne fa parte d'ufficio, con voto consultivo. 3.2.2. In mancanza del presidente la presidenza è assunta dal vice-presidente. A parità di voti decide il presidente. 3.2.3. La CCM è amministrata dal Comitato, che ne assume i diritti e gli obblighi, nella misura in cui lo statuto non preveda altre competenze. 3.2.4. II Comitato può delegare certe sue competenze all'amministrazione della Cassa, composta dal presidente, dal vice-presidente e dal gerente. 1

3.3 Gestione 3.3.1 La Cassa di compensazione AVS/SSIC è incaricata della gestione della CCM. Essa dovrà allestire annualmente un rapporto finanziario. 3.3.2 La Cassa di compensazione AVS addebiterà alla CCM le spese che derivano dalla gestione. 3.4 Organo di controllo Per il controllo ordinario dell'esercizio viene incaricato l'organo di revisione della Cassa di compensazione AVS/SSIC. Art. 4 Contributi e prestazioni 4.1 La CCM preleva dai suoi affiliati un contributo in una percentuale della somma dei salari di tutti i dipendenti assoggettati all'assicurazione disoccupazione fino all'importo massimo del salario determinante per l'assicurazione infortuni obbligatoria. 4.2. La CCM rimborsa ai soci la differenza tra le indennità legali secondo l'ordinamento federale per perdita di guadagno per servizio militare svizzero in tempo di pace (IPG) e le prestazioni fissate secondo il regolamento. 4.3. Le ditte affiliate alla CCM sottostanno al controllo per quanto concerne i loro obblighi. Art. 5 Scioglimento e liquidazione 5.1. Lo scioglimento della Società può essere deciso solo alla maggioranza dei 2/3 dei membri dell'assemblea generale. 5.2. L'Assemblea dei delegati della Società svizzera degli Impresari decide la destinazione di un eventuale patrimonio. Art. 6 Entrata in vigore Questo statuto è stato modificato il 23 maggio 2002 dall'assemblea dei Delegati della SSIC e sostituisce quello del 22/23 novembre 1988 ed entra in vigore i1 1. luglio 2002. Zurigo, 23 maggio 2002 Per l'assemblea dei delegati della Società Svizzera degli Impresari Costruttori H. Pletscher Dr. D. Lehmann Presidente centrale Direttore 2

Regolamento A norma dello statuto della Cassa di compensazione militare del 23 maggio 2002 l'assemblea dei Delegati della SSIC ha promulgato il seguente regolamento: Art. 1 Appartenenza 1.1. Alla CCM appartengono tutti i soci della SSIC che occupano dei dipendenti, ad eccezione dei soci di quelle Sezioni, che già fanno capo ad analoghe istituzioni. 1.2. Su richiesta delle ditte associate alla SSIC che hanno avuto negli ultimi due anni (durante i mesi estivi) precedenti questa richiesta un effettivo di dipendenti superiore a 500 unità, possono essere esonerate dall'affiliazione alla CCM dal Comitato, a condizione che le stesse s'impegnino a versare almeno le prestazioni previste dal regolamento. L'esonero dalla CCM non entra invece in considerazione per i consorzi. La riammissione nella CCM può avvenire al più presto dopo 5 anni dall'esonero. In caso di riammissione alla CCM la ditta deve versare i contributi per i due anni precedenti al tasso in vigore a quel momento. I documenti necessari all'esame del caso devono essere messi a disposizione della CCM. 1.3. Le entrate e le uscite dalla Cassa possono avvenire solo all'inizio, rispettivamente alla fine dell'anno civile. 1.4. L'appartenenza alla CCM cessa ad ogni modo con l'uscita dalla SSIC. Non esiste alcun diritto sul patrimonio sociale. Art. 2 Diritto alle prestazioni Conformemente all'art. 1 i soci hanno diritto alle prestazioni della CCM per tutti i loro dipendenti che assolvono servizio militare in Svizzera in tempo di pace e ricevono le indennità militari secondo il regime IPG. Resta riservato l'articolo 4.3. Art. 3 Contributi Art. 3.1 I soci pagano una percentuale sulla somma dei salari di tutti i dipendenti assoggettati all'assicurazione disoccupazione fino all'importo massimo del salario determinante per l'assicurazione infortuni obbligatoria. Questa percentuale viene prelevata, per i soci affiliati alla Cassa di compensazione AVS/SSIC, unitamente al contributo AVS/AI/IPG. Per i soci che non sono affiliati alla Cassa AVS/SSIC verrà allestito un conteggio trimestrale. 3.2. I1 Comitato stabilisce ogni anno l'ammontare del contributo uniformemente valido per tutti i membri. Se dalla media degli ultimi tre esercizi annuali dovessero risultare versamenti complessivi di contributi dei membri di singoli Cantoni o Sezioni cantonali, eccedenti di almeno il 30 % le prestazioni il Comitato accorda a favore dei membri di questi Cantoni o Sezioni cantonali un congruo ristorno. 3

II computo avviene come segue: Eccedenza in % Rimborso proporzionale dei contributi in % dei contributi da 30 fino al 100 % da 5 fino al 40 % Le Sezioni cantonali o le Sezioni di un Cantone possono stabilire, con formale decisione dei propri soci, che un ristorno globale venga effettuato alla Sezione. 3.3. Le eventuali eccedenze servono ad alimentare un fondo di compensazione che deve corrispondere in media a una metà delle prestazioni annuali. Art. 4 Prestazioni 4.1. La Cassa rimborsa ai soci la differenza fra le indennità legali IPG e le seguenti prestazioni versate ai loro dipendenti a norma dell'art. 2, al massimo però fino al salario assicurato presso la SUVA. Indennità versata in base al salario orario, settimanale o mensile Durante la scuola reclute - per celibi senza figli 50 % - per sposati 80 % - per persone con l'obbligo di mantenimento dei figli 80 % Durante altri servizi militari o servizio di protezione civile obbligatori, per periodo di servizio durante 4 settimane per tutti i militi 100 % dalla 5 a settimana - per celibi senza figli 50 % - per sposati 80 % - per persone con l'obbligo di mantenimento dei figli 80 % 4.2. Le prestazioni della Cassa sono calcolate conformemente all'ordinamento delle indennità legali per perdita di guadagno per servizio militare. 4.3. Si ha diritto all'indennità CCM in corrispondenza all'art. 4.1 se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante più di tre mesi prima dell'entrata in servizio militare, servizio civile o protezione civile, oppure se il rapporto di lavoro, servizio militare, servizio civile o di protezione civile incluso, dura più di tre mesi. Le indennità CCM non vengono concesse, o eventualmente sono anche soggette alla restituzione, se le stesse sono state chieste in modo evidentemente abusivo, in particolare quando vengono conclusi rapporti di lavoro di breve durata allo scopo di far valere delle pretese nei confronti della Cassa. In questo caso, restano riservate altre misure giuridiche, specialmente quando si presenta una situazione di fatto di natura penale. 4

Art. 5 Controllo dei datori di lavoro I soci della CCM sottostanno ai controlli previsti da quest'ultima per quanto riguarda i contributi e le prestazioni. Art. 6 Controversie Nel caso di controversie sull'applicazione di questo regolamento il datore di lavoro può contestare la decisione della Cassa ricorrendo al Comitato entro 30 giorni. Le decisioni del Comitato sono inappellabili. Art. 7 Entrata in vigore Questo regolamento e stato modificato il 23 maggio 2002 dall'assemblea dei Delegati della SSIC e sostituisce quello del 14/15 maggio 1984 ed entra in vigore a partire dal 1. luglio 2002. Zurigo, 23 maggio 2002 Per l'assemblea dei delegati della Società Svizzera degli Impresari Costruttori H. Pletscher Dr. D. Lehmann Presidente centrale Direttore In caso di divergenza tra il testo tedesco e la traduzione italiana, fa stato il testo tedesco originale. 5