REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI

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REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la procedura per l istituzione e l attivazione dei corsi di master universitario e dei corsi di perfezionamento. 2. Ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, in particolare dall art. 3, comma 9, possono essere istituiti corsi di master universitario al termine dei quali è rilasciato il diploma di master universitario. Detti corsi sono parte integrante dell offerta formativa dell Ateneo e sono istituiti per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati nelle varie discipline e sono finalizzati a fornire elevate e specifiche competenze a soggetti già inseriti o in procinto di inserirsi in ambiti professionali. La denominazione di "Master della Seconda Università degli Studi di Napoli" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. Ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e della Legge 19 novembre 1990, n. 341, i corsi di perfezionamento sono istituiti dall Università per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente. Al termine dei corsi di perfezionamento è previsto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione. 3. Ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e della Legge 19 novembre 1990, n. 341, i corsi di perfezionamento sono istituiti dall Università per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente. Al termine dei corsi di perfezionamento è previsto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione. TITOLO II CORSI DI MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO ARTICOLO 2 Tipologie di Master 1. I Master possono essere: di I livello, di durata necessariamente annuale, successivi al conseguimento della laurea; di Il livello, successivi al conseguimento della laurea magistrale o equivalente ai sensi della legislazione vigente. 2. I Master della SUN si distinguono in: a) internazionale e interuniversitario, se l iniziativa è comune a strutture didattiche di più Atenei nazionali e internazionali; b) di Ateneo: dipartimentale o interdipartimentale, se l'iniziativa per l'istituzione del Master è assunta da una o più strutture didattiche; c) in convenzione, quando concordati con soggetti esterni, pubblici o privati. ARTICOLO 3

Ordinamento didattico 1. Le attività formative per il conseguimento del Master comprendono la didattica frontale, la didattica interattiva, altre forme di studio guidato, nonché un periodo obbligatorio di tirocinio (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso). 2. A queste attività, alle quali si aggiunge lo studio individuale, corrisponde l attribuzione di almeno 60 CFU annuali, distribuiti in 1500 ore di lavoro totale. 3. La proposta di istituzione distribuisce i CFU tra le diverse attività formative. 4. Possono essere svolte attività didattiche a distanza, sempre in forma controllata, in misura non superiore al 30% di quelle complessivamente previste. Tale limite può essere superato soltanto con congrua motivazione. 5. Parte delle attività didattiche può essere mutuata dai corsi svolti in Dottorati di Ricerca o corsi di Specializzazione, svolti nell Ateneo o negli Atenei coinvolti. 6. La frequenza al corso di Master è obbligatoria e per il conseguimento del titolo è richiesta la presenza ad almeno il 70% delle attività formative. ARTICOLO 4 Requisiti di ammissione 1.Per i Master universitari di I livello è necessario essere in possesso di: - laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04; - diploma universitario o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99; - titolo equipollente rilasciato all estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Consiglio Direttivo, ai soli fini dell iscrizione al Corso. 2. Per i Master universitari di II livello è necessario essere in possesso di: - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99; - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04; - laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99; - titolo equipollente rilasciato all estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Consiglio Direttivo, ai soli fini dell iscrizione al Corso. 3. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master e ad altri corsi di studio universitari e post universitari. Lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di Ateneo. 4. Ai fini dell'ammissione dovrà essere prevista una selezione per merito da effettuarsi secondo modalità indicate nei singoli bandi, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi. ARTICOLO 5 Conseguimento del titolo 1. Il conseguimento dei crediti previsti per ciascuna attività nell'ordinamento didattico del Master è subordinato alla verifica delle competenze acquisite in merito agli ambiti previsti, secondo le modalità indicate dal bando. 2. Il conseguimento del titolo di Master è subordinato all'acquisizione dei crediti di cui all'articolo 3, ivi compresi quelli eventualmente attribuiti alla prova finale, i cui tempi e modalità di svolgimento sono definiti dal Consiglio Scientifico. 3. Il titolo di Master universitario è rilasciato dal Rettore ed è sottoscritto dal Direttore Generale e dal Direttore del corso.

ARTICOLO 6 Riconoscimento crediti pregressi 1. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti, ai fini del completamento del Master, fermo quanto previsto al comma 6 del precedente art. 3, le attività eventualmente svolte in corsi di formazione post-laurea organizzati dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e da altri Atenei, e delle quali esista attestazione. 2. A tale riconoscimento, che determina una riduzione complessiva del carico formativo dovuto, provvede il Consiglio Scientifico, in base alla verifica delle affinità e compatibilità tra le competenze acquisite e gli obiettivi professionalizzanti del Master. ARTICOLO 7 Proposta di istituzione 1. I Master sono istituiti su proposta del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, nell'ambito della programmazione dell offerta formativa annuale, verificandone la congruità e la compatibilità didattica anche in rapporto ai corsi di studio attivati. 2. Ciascun Dipartimento potrà essere sede amministrativa di un numero di corsi che sia compatibile con le risorse della relativa Offerta formativa; 3. La proposta di istituzione deve essere formulata indicando, in base ai principi generali contenuti nel presente Regolamento: la denominazione ed il livello del master; la durata del master; la sede amministrativa e la sede didattica; l analisi dettagliata delle esigenze di formazione e delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, che motivano la proposta; gli obiettivi formativi; il tipo di corso: a) Master internazionale o interuniversitario; b) Master di Ateneo, interdipartimentale o di dipartimento; c) Master su committenza esterna o in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati; i componenti del Consiglio scientifico, secondo le modalità di cui al successivo art. 13; l indicazione di eventuali soggetti esterni; il numero minimo di iscritti per attivare il corso nonché il numero massimo di posti disponibili e di quelli riservati; l ammontare dei contributi d iscrizione, stabilito in conformità a quanto previsto dall art. 9, co. 1, lett. i), del presente regolamento; la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica; l elenco dei docenti coinvolti nelle attività didattiche del master, indicando in particolare il numero di docenti del Dipartimento impegnati nel corso, con indicazione della qualifica e del SSD di appartenenza ed il numero di docenti esterni al Dipartimento, provenienti dal mondo non accademico, che non potrà essere inferiore al 40% del numero complessivo dei docenti del corso di Master; i SSD di riferimento del Master e l area o le aree scientifico disciplinari di competenza (aree CUN);

il piano didattico di massima, comprensivo degli obiettivi formativi, dell articolazione delle attività formative e dei relativi crediti; i corsi eventualmente mutuabili da corsi di dottorato o di specializzazione; i titoli di studio richiesti per l ammissione al Master; le modalità di svolgimento delle selezioni per l ammissione. le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della prova finale 4. Alla proposta di istituzione dovrà essere inoltre allegato il piano finanziario che, tenuto conto del contributo richiesto agli iscritti, di altri contributi e di eventuali borse di studio, descriva in modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento del corso, nonché la documentazione attestante l'impegno alla collaborazione da parte di eventuali soggetti pubblici o privati italiani o stranieri. 5. La gestione contabile delle spese del corso è individuata presso il Dipartimento individuato come sede amministrativa. 6. Le proposte di istituzione di Master su committenza di soggetti esterni e le relative convenzioni devono riservare almeno il 20% del numero programmato di accessi ad allievi estranei all ente committente. ARTICOLO 8 Istituzione e rinnovo del Master 1. Le proposte di nuova istituzione e di rinnovo devono essere presentate dai Dipartimenti entro il 28 febbraio dell anno accademico precedente a quello di svolgimento del corso. Esse sono contestualmente esaminate da una Commissione istruttoria del Senato Accademico, in ordine agli aspetti formativi e scientifici. 2. Le domande di rinnovo sono corredate da una relazione sull attività e sui risultati già conseguiti. 3. Nel valutare le proposte di istituzione e di rinnovo la Commissione terrà in particolare considerazione elementi quali: - il percorso formativo i relazione agli obiettivi indicati; - l attrattività dell offerta formativa in base alla sua originalità, innovatività, rilevanza in termini di sviluppo culturale e sociale del territorio, nonché in base alla domanda del mondo del lavoro per le professionalità che si intende formare; - la capacità di autofinanziamento. 4. Nel caso in cui un Master non risulti attivato per due anni consecutivi non può essere rinnovato. 5. La Commissione, all esito della valutazione, presenta una relazione al Senato Accademico suggerendo, se necessario, la razionalizzazione delle proposte attraverso la fusione di più corsi. Il Senato Accademico delibera, unitamente all offerta formativa dell Ateneo, l istituzione dei Master. ARTICOLO 9 Attivazione del Master 1. Il Master è istituito con decreto del Rettore, in esecuzione della relativa delibera del Senato accademico, ed è attivato con la successiva emanazione del bando di selezione per l'accesso al corso. Detto bando, che non può essere riaperto in nessun caso, indica, tra l'altro: a) la denominazione e il piano didattico del corso; b) i destinatari; c) i titoli di studio richiesti per l'ammissione; d) le date delle prove di selezione; e) le modalità di selezione dei candidati

f) il numero dei posti a concorso g) l incremento del 10% del numero dei posti a concorso, a favore del personale della Seconda Università degli studi di Napoli e dell'azienda Ospedaliera Universitaria ed inoltre l eventuale riserva di cui al precedente art. 7, comma 4; h) le condizioni di attivazione del Master in conformità al successivo comma 2; i) l'importo del contributo richiesto per l'iscrizione - che può essere versato in n. 3 rate distinte secondo le modalità stabilite dall'amministrazione - che deve essere pari ad almeno 1000 Euro (mille) per il corso di Master di I livello, e pari ad almeno 1500 Euro (millecinquecento) per il corso di Master di Il livello; il suddetto contributo è ridotto nella misura del 50% per i dipendenti della Seconda Università degli studi di Napoli e dell'azienda Ospedaliera Universitaria. Il corso può essere attivato a condizione che risulti iscritto non meno del 70% del numero dei posti a concorso. Qualora il numero degli iscritti sia compreso tra il 50% e il 70%, il Master potrà comunque essere attivato se il Consiglio Scientifico acquisisce la necessaria copertura finanziaria prima dell inizio delle attività formative. Sono organi del Master: a) il Direttore; b) il Consiglio Scientifico. ARTICOLO 10 Organi del Master ARTICOLO 11 Direttore del Master 1. Il Direttore, salvo diversa intesa per i Master internazionali o interuniversitari, è eletto dal Consiglio Scientifico tra i docenti del consiglio medesimo in servizio presso la Seconda Università degli studi di Napoli. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni. 2. Il Direttore presiede il Consiglio Scientifico e ne convoca le riunioni. 3. Il Direttore nomina i docenti e i tutor su proposta del Consiglio Scientifico. In caso di docenti esterni all Ateneo la nomina è subordinata all acquisizione del nulla-osta dell Amministrazione di appartenenza, ove necessario. 4. Il Direttore vigila sul corretto funzionamento del corso e sul rispetto dei regolamenti di Ateneo. Alla conclusione del corso, il Direttore presenta al Consiglio del Dipartimento sede amministrativa una relazione sull'attività svolta. ARTICOLO 12 Consiglio Scientifico del Master 1. Il Consiglio scientifico è composto da almeno 6 membri di cui non meno della metà in servizio presso la Seconda Università degli studi di Napoli. Tale norma non si applica ai Master internazionali o interuniversitari. 2. Il Consiglio Scientifico si insedia contestualmente alla istituzione del Master. 3. Il Consiglio Scientifico ha il compito di: a) definire l'ordinamento didattico del corso; b) programmare le attività didattiche, secondo la normativa vigente e/o la regolamentazione di Ateneo; c) individuare i tutor, nell ambito del personale, secondo la normativa vigente e/o la regolamentazione di Ateneo; d) designare i membri delle Commissioni per: - le prove di ammissione,

- le prove di valutazione intermedie, - la prova finale; e) definire i criteri di selezione; f) definire i criteri di attribuzione di eventuali borse studio; g) verificare la frequenza degli iscritti e sospendere l'erogazione delle borse di studio in caso di inadempienza; h) riconoscere i crediti pregressi di cui all art. 6, comma 1; i) approvare le variazioni al piano finanziario. ARTICOLO 13 Collaborazioni 1. La Seconda Università degli Studi di Napoli può organizzare corsi di Master: a) direttamente con proprie strutture e propri fondi di bilancio; b) con l'apporto di Consorzi e istituzioni di cui sia partecipante; c) con l'apporto di soggetti esterni, nei limiti previsti dai Regolamenti di Ateneo. 2. Nel caso di iniziative attivate con la collaborazione di soggetti esterni i reciproci rapporti sono disciplinati in apposite convenzioni firmate dal Rettore e dal legale rappresentate degli enti medesimi. 3. L'ente esterno può sostenere l'attività del Master: a) attraverso l'erogazione di un contributo, che può essere destinato a sostenere i costi di funzionamento del corso ovvero a finanziare borse di studio da destinare agli iscritti ai Master, secondo quanto stabilito nelle convenzioni stesse; b) attraverso l'apporto di proprie risorse umane professionali; c) attraverso la messa a disposizione di adeguate risorse logistiche. ARTICOLO 14 Finanziamento 1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso, la cui verifica è affidata all Ufficio competente per l emanazione del bando, deve essere assicurata: a) dai contributi degli iscritti; b) da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti esterni; c) da risorse eventualmente destinate dal Consiglio di Amministrazione; d) da risorse eventualmente destinate dal Dipartimento proponente o dai Dipartimenti interessati, sui propri fondi, diversi da quelli trasferiti dal Bilancio di Ateneo. 2. I contributi di cui al presente articolo entrano a far parte del bilancio dell'amministrazione centrale della Seconda Università degli studi di Napoli; successivamente vengono assegnati o trasferiti alla struttura sede amministrativo-contabile del corso. 3. I fondi sono utilizzati secondo il piano finanziario di cui all art. 7, che deve prevedere: a) nella sezione "Entrate" e nella sezione "Uscite" un accantonamento prudenziale calcolato sul contributo degli iscritti nella misura del 10% quale quota a favore del Fondo di riserva per minori entrate; b) nella sezione "Uscite" i seguenti accantonamenti obbligatori calcolati sul totale complessivo delle entrate: nella misura del 5% una quota a favore del personale dei Dipartimenti e delle Segreterie che partecipano all organizzazione e gestione del master, in misura forfetaria e sulla base dell attestazione del dirigente della struttura di afferenza del personale medesimo, in ordine al lavoro effettuato e da normare attraverso apposita disciplina di attuazione; nella misura del 5% una quota a favore di un Fondo di Dipartimento finalizzato all incentivazione della partecipazione ai Master da parte degli studenti della SUN;

nella misura del 10% una quota a favore dell Amministrazione centrale e della struttura sede del corso a titolo di rimborso forfetario delle spese generali sostenute per lo svolgimento del corso di Master (utenze, utilizzo locali, ammortamenti), da distribuire attraverso apposita disciplina di attuazione ARTICOLO 15 Compensi al personale 1. I compensi previsti nel presente articolo sono assimilati ai compensi corrisposti al personale per prestazioni a pagamento e sono erogati previa attestazione, da parte del Direttore del corso, dello svolgimento dell attività. 2. Il carico didattico e il compenso dei docenti della Seconda Università degli studi di Napoli che svolgono attività di docenza nel Master è determinato dal Dipartimento sede amministrativa del corso, in conformità alla vigente normativa. 3. Ai docenti esterni invece può essere riconosciuto, oltre al compenso, il rimborso delle eventuali spese sostenute per viaggio, vitto ed alloggio, in applicazione delle vigenti norme di Ateneo. 4. Per l attività di tutorato si fa riferimento ai compensi previsti dall apposito Regolamento di Ateneo. ARTICOLO 16 Fondo di Dipartimento per l incentivazione della partecipazione ai Master Il Fondo di Dipartimento costituito ai sensi dell art. 14, comma 3, è finalizzato a incentivare la partecipazione ai Master della SUN attraverso l erogazione di benefici economici sotto forma di borse di studio, voucher, riduzioni dei contributi di iscrizione o altri benefici deliberati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio Scientifico del Master. Possono beneficiare del Fondo, tramite apposito bando, soltanto gli studenti che abbiano conseguito un titolo di studio presso la SUN. In ogni caso l ammontare del beneficio concesso non può essere superiore al contributo di iscrizione del Master. TITOLO III CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI ALTA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE ARTICOLO 17 Corsi di Perfezionamento 1. I corsi di perfezionamento possono essere istituiti con una durata da tre mesi ad un anno, successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica/magistrale. 2. A conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza con esplicita indicazione dei crediti universitari riconosciuti e del corrispondente monte ore di studio totale. 3. Per l istituzione ed il rinnovo dei Corsi di Perfezionamento sono applicate le stesse disposizioni del presente Regolamento disposte per l istituzione ed il rinnovo dei Master Universitari. ARTICOLO 18 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.