REGOLAMENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.1 DEL 28/10/2011

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REGOLAMENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.1 DEL 28/10/2011 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

IL PROBLEMA La protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Eutrofizzazione Le zone in arancio, giallo, verde e celeste indicano la presenza del fenomeno Inquinamento della falda sotteranea Le linee colorate indicano le isocone dei nitrati a 50 mg/l nei diversi anni

FONTI NORMATIVE Direttiva 91/676 CEE Direttiva nitrati Relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Scopo della Direttiva - ridurre l inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola; - Prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

FONTI NORMATIVE Direttiva 91/676 CEE Direttiva nitrati Relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Ogni stato membro ha l obbligo di definire: - le zone vulnerabili; (zone dove le acque sono o potrebbero essere inquinate da nitrati) - Programmi d Azione per le zone vulnerabili; (contiene le misure da adottare per ridurre l inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola e/o prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento da nitrati. Hanno validità quadriennale) - uno o più codici di buona pratica agricola; (al fine di stabilire un livello generale di protezione dall inq uinamento di tutte le acque) -un piano di monitoraggio delle acque. (Per la definizione o ridefinizione delle zone vulnerabili)

FONTI NORMATIVE La Direttiva nitrati viene recepita dall Italia con il Decreto Legislativo 152/99 Disposizioni sulla tutela delle acque dall inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonte agricola Poi confluito nel Decreto Legislativo 152/2006 Codice Ambientale articolo 112 Utilizzazione agronomica Ammette l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue dei frantoi oleari, delle aziende agricole e delle piccole imprese agroalimentari. Per effettuare l utilizzazione agronomica prevede l obbligo della comunicazione all autorità competente. Sancisce che le Regioni disciplinano l attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di piccole aziende agroalimentari sulla base di criteri e norme tecniche generali adottate con decreto ministeriale. I criteri e le norme tecniche generali sono state adottate dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2006

FONTI NORMATIVE La Regione Emilia Romagna ha recepito il Decreto Ministeriale 7 aprile 2007 con la Delibera dell Assemblea Legislativa n 96 del 16 gennaio 2007 (pubblicata sul bollettino ufficiale regionale il 2 febbraio 2007) e successivamente con La Legge Regionale n 4 del 6 marzo 2007 (pubblicata sul bollettino ufficiale regionale n. 30 del 6 marzo 2007) Che ha abrogato la Legge Regionale n. 50 del 24 aprile 1995 e la n 21 del 3 luglio 1998 La Legge Regionale al capo III stabilisce che le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende-agroalimentari sono emanate con regolamento della Giunta Regionale.

FONTI NORMATIVE Dal 2007 al 31/12/2011 la Delibera dell Assemblea Legislativa Regionale n 96 ha svolto la funzione di regolamento regionale per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Dal 1 gennaio 2012 entrerà pienamente in vigore il REGOLAMENTO REGIONALE 1/2011 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI Approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1494 del 24 ottobre 2011

COSA DISCIPLINA E DEFINISCE? Il Regolamento Regionale disciplina l utilizzazione agronomica: degli effluenti di allevamento; delle acque di vegetazione dei frantoi oleari; delle acque reflue provenienti da aziende agricole; delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari; delle biomasse; del digestato; di fertilizzanti azotati nelle aziende senza allevamento. Il Regolamento Regionale definisce: i contenuti della comunicazione alla Provincia cui è soggetta l attività di utilizzazione agronomica.

COME E STRUTTURATO? Il Regolamento Regionale è strutturato in titoli e capi: Titolo I Norme generali Articoli 1 e 2 Titolo II Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati Capo I Programma d azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola Articolo 3 Articoli da 4 a 29 Capo II Disciplina per l utilizzazione agronomica in zone non vulnerabili ai nitrati Articoli da 30 a 43 Titolo III Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari Articoli da 44 a 55

COME E STRUTTURATO? Il Regolamento Regionale è corredato da allegati: Allegato I Allegato II Allegato III Comunicazione per l utilizzazione agronomica Utilizzazione agronomica: criteri generali Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e di altre biomasse destinate all utilizzo agronomico Il trattamento aziendale e consortile degli effluenti di allevamento e di altre biomasse destinate all utilizzo agronomico

COME SI APPLICA AL TERRITORIO? Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola ed assimilate Le aree individuate alle lettere a) e b) dell articolo 30 titolo III del Piano di Tutela delle Acque (Delibera Assemblea Legisaltiva Regionale n.40 del 21/12/2005); Le fasce fluviali A e B delimitate nelle tavole grafiche del Piano di Assetto Idrogeologico dell Autorità di Bacino del fiume Po. Le zone di rispetto alle captazioni e derivazioni dell acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione/derivazione. In queste zone l utilizzazione agronomica degli effluenti e dei fertilizzanti azotati è normata dagli articoli del titolo II capo I del regolamento Zone non Vulnerabili In queste zone l utilizzazione agronomica degli effluenti e dei fertilizzanti azotati è normata dagli articoli del titolo II capo II del regolamento

DEFINIZIONI IMPORTANTI Fertilizzante azotato Qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi in particolare: effluenti di allevamento i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d allevamento; i materiali derivanti dal trattamento di biomasse di origine agricola o agroindustriale; le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all articolo 101, comma 7,lettere a), b), c) del Codice Ambientale da piccole aziende agroalimentare; I fertilizzanti ai sensi del Dlgs 29 aprile 2010 n. 75, Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti,a norma dell articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.88.

DEFINIZIONI IMPORTANTI Effluenti di allevamento Miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera. In base alla loro capacità di mantenere la forma geometrica conferita se disposti in cumolo si dividono in: Non palabili Liquame Sono assimilati al liquame: i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; le frazioni non palabili, da destinare all utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti d allevamento, da soli o in miscela con biomasse di origine agricola o agroindustriale, come indicati in Allegato I tabella 2; i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami Palabili Letame (se proveniente da allevamenti con lettiera) Sono assimilati al letame: le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione che hanno luogo sia all interno, sia all esterno dei ricoveri; le frazioni palabili, da destinare all utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti d allevamento da soli o in miscela con biomasse di origine agricola e agroindustriale, come indicati in Allegato I tabella 2;- i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.

DEFINIZIONI IMPORTANTI Corsi d acqua superficiali Ai fine dell applicazione del regolamento sono da considerare: i corsi d acqua riportati nelle Tavole 1 del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 e s.m.i.; i corsi d acqua elencati nell elaborato M del predetto Piano Paesistico; corsi d acqua diversi dai precedenti classificati con la dizione torrenti, rii e canali dalla Carta tecnica regionale ed inseriti negli strumenti di pianificazione subregionale (Piani territoriali di Coordinamento Provinciale).

DIVIETI DI UTILIZZO GENERALI Disposizione normativa Applicazione nelle zone Vulnerabili (Articolo 4) Non vulnerabili (Articolo 31) L utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati è vietata: Sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale. Nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali al pascolo. Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione. In relazione alle colture il divieto si applica ai liquami: Nei casi in cui possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano. In orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte area delle piante. Su culture foraggere nelle 3 settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

DIVIETI DI UTILIZZO GENERALI Disposizione normativa In relazione ai corsi d acqua con le eccezioni dei: -canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non confluenti in corpi idrici naturali. -corpi idrici artificiali con arginatura corrispondente con la sponda. -sistemi di scolo aziendale adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche; è vietato spandere effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati: Entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d acqua superficiali per i letami Entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d acqua superficiali per i liquami Entro 30 metri lineari dall arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Ai liquami, nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l Assetto Idrogeologico dell Autorità di Bacino del fiume Po. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e dai regolamenti di settore. Applicazione nelle zone Vulnerabili (Articolo 4) Non vulnerabili (Articolo 31) (Articolo 6) (Articolo 33) Nelle fasce di divieto, dalla sponda dei corsi d acqua superficiali, previste per i letami e i liquami è sviluppata una copertura erbacea permanente, anche spontanea, e sono costituite siepi e superfici boscate (fasce tampone). Entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d acqua superficiali non sono ammesse lavorazioni, tranne quelle necessarie alla costituzione della fascia tampone.

DIVIETO DI UTILIZZO IN PENDENZA Momento di riflessione sulle pendenze Oltre questa pendenza non è più ammesso l uso di liquami Oltre questa pendenza scatta il divieto all uso di effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati con alcune eccezioni

DIVIETO DI UTILIZZO IN PENDENZA Disposizione normativa E vietata l utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di fertilizzanti minerali, ammendanti, e di altre biomasse in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione. Per evitare il rischio significativo di perdite di nutrienti l utilizzazione agronomica di letami, fertilizzanti commerciali e altre biomasse palabili in appezzamenti di terreno con pendenza media superiore al 10% è ammessa solamente: - se è presente la copertura vegetale del suolo e qualora sia possibile, devono essere applicate appropriate pratiche di conservazione del suolo; - sui terreni arativi con l obbligo d incorporazione dei materiali distribuiti entro il giorno seguente (vedi nota) Nota Applicazione nelle zone Vulnerabili (Articolo 5) Non vulnerabili (Articolo 32) All allegato II paragrafo 3 punto 3 si precisa che la distribuzione del letame e materiali assimilati in appezzamenti di terreno con pendenza media superiore al 10% è ammessa soltanto nella fase di preparazione del terreno. Il letame dovrà essere incorporato al terreno entro 12 ore dalla distribuzione in campo o dalla rottura del cumolo con una lavorazione superficiale.

DIVIETO DI UTILIZZO IN PENDENZA Disposizione normativa Applicazione nelle zone Vulnerabili (Articolo 5) Non vulnerabili (Articolo 33) E vietata l utilizzazione di liquami zootecnici su appezzamenti di terreno con pendenza media superiore al 10%. Prima Eccezione L utilizzazione di liquami su appezzamenti di terreno con pendenze medie comprese tra il 10 e il 15% è ammesso in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento che si traducono in: presenza di copertura vegetale; applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo. utilizzo di adeguate tecniche di distribuzione: iniezione diretta dei liquami al terreno superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore se si opera su seminativi in prearatura; rasoterra se si opera su colture prative; rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione se si opera su colture ceralicole o di secondo raccolto.

DIVIETO DI UTILIZZO IN PENDENZA Disposizione normativa Seconda eccezioni L utilizzazione di liquami su appezzamenti di terreno con pendenze medie comprese tra il 15 e il 30% è ammesso in aree agricole svantaggiate, riconosciute ai sensi del Regolamento CE del Consiglio del 17 maggio 1999 n.1257. Le misure volte ad evitare il ruscellamento in questo caso si traducono in: Nota Frazionamenti dei carichi di azoto e dei volumi di liquami in modo da non superare, per ogni singola applicazione, rispettivamente i 50 kg/ha e le 35 t/ha; Obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva; Interrompendo la continuità del terreno, mediante l apertura di solchi acquai livellari (con pendenza media del 2,5% rispetto alle curve di livello) distanti 60-80 metri, distanza definita rispetto alla linea di massima pendenza. Applicazione nelle zone Vulnerabili (Articolo 5) Non vulnerabili (Articolo 33) Sono completamente ricompresi in aree agricole svantaggiate i seguenti Comuni della Provincia di Modena: Fanano; Fiumalbo; Frassinoro; Guiglia; Lama Mocogno; Montecreto; Montefiorino; Montese; Palagano; Pavullo nel Frignano; Pievepelago; Polinago; Prignano sulla Secchia; Riolunato; Serramazzoni; Sestola; Zocca. E parzialmente ricompreso il Comune di Marano

DIVIETO DI UTILIZZO INVERNALE Disposizione normativa per zona vulnerabile (articolo 17) Prima eccezione Nel mese di febbraio è ammessa la distribuzione di: Letami e materiali ad essi assimilati, di concimi azotati, ammendanti organici e digestato palabile. Liquami e materiali ad essi assimilati e digestati chiarificati nei terreni con copertura vegetale quali prati, cereali autunno vernini, colture arboree con inerbimento permanente. Attenzione le deiezioni di allevamenti avicunicole essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% anche se assimilate ai letami, devono attenersi al divieto di distribuzione compreso dal 1 di novembre all ultimo giorno del mese di febbraio. Seconda eccezione L utilizzazione dei fertilizzanti azotati è vietata dal 1 novembre fino all ultimo giorno del mese di febbraio Le Province possono consentire, ad esclusione del periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio, su terreni in condizioni di non saturazione idrica la distribuzione dei seguenti fertilizzanti su prati con prevalenza di graminacee: Letame bovino e ovicaprino, con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20%, ed assenza di percolati Ammendante compostato misto ed ammendante compostato verde con contenuto di azoto totale inferiore al 2,5% sulla sostanza secca e di azoto minerale non superiore al 15% dell azoto totale

DIVIETO DI UTILIZZO INVERNALE Disposizione normativa per zona vulnerabile (articolo 17) Terza eccezione Nel mese di febbraio, limitatamente per i liquami, le Province possono stabilire sospensioni settimanali del periodo di divieto su tutto il territorio provinciale o su parte di esso, qualora siano pervenute richieste formali e motivate di sospensione da parte delle imprese agricole produttrici d effluenti d allevamento o da loro rappresentanze sindacali. La sospensione del divieto deve essere concessa con un provvedimento specifico, da trasmettere per conoscenza alla Regione la quale provvederà ad informare il Ministero dell Ambiente. Le Province potranno emanare il provvedimento specifico nel rispetto dei seguenti criteri: Le sospensioni del divieto potranno riguardare soltanto i terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente ed altre colture a semina primaverile precoce. I terreni non devono risultare in condizioni di saturazione idrica (condizione da verificare sui bollettini agrometeorologici settimanali redatti dall ARPA-SIMC). I dati meteorologici forniti da ARPA-SIMC devono prevedere almeno 3 giorni di tempo stabile. In caso di precipitazioni meteoriche la sospensione del divieto decade

DIVIETO DI UTILIZZO INVERNALE Disposizione normativa per zona non vulnerabile (articolo 17) Prima eccezione Le Province possono consentire, ad esclusione del periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio, su terreni in condizioni di non saturazione idrica la distribuzione dei seguenti fertilizzanti su prati con prevalenza di graminacee: Letame bovino e ovicaprino, con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20%, ed assenza di percolati Ammendante compostato misto ed ammendante compostato verde con contenuto di azoto totale inferiore al 2,5% sulla sostanza secca e di azoto minerale non superiore al 15% dell azoto totale. Seconda eccezione L utilizzazione dei fertilizzanti azotati è vietata dal 1 novembre fino al 31 gennaio Le Province possono stabilire per tutti i fertilizzanti azotati, sospensioni settimanali del periodo di divieto su tutto il territorio provinciale o su parte di esso, qualora siano pervenute richieste formali e motivate di sospensione da parte delle imprese agricole produttrici d effluenti d allevamento o da loro rappresentanze sindacali. La sospensione del divieto deve essere concessa con un provvedimento specifico, da trasmettere per conoscenza alla Regione la quale provvederà ad informare il Ministero dell Ambiente. Le province potranno emanare il provvedimento specifico nel rispetto dei seguenti criteri: Le sospensioni del divieto potranno riguardare soltanto i terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente ed altre colture a semina primaverile precoce. I terreni non devono risultare in condizioni di saturazione idrica (condizione da verificare sui bollettini agrometeorologici settimanali redatti dall ARPA-SIMC). I dati meteorologici forniti da ARPA-SIMC devono prevedere almeno 3 giorni di tempo stabile. In caso di precipitazioni meteoriche la sospensione del divieto decade

STOCCAGGI Disposizioni normative sulla capacità di stoccaggio richieste in allevamenti con produzione di azoto al campo superiore a 1000 kg/anno (equivalenti a più di 12 vacche adulte o 90 maiali) Specie allevata Specifiche Zona vulnerabile Zona non vulnerabile Non palabili (articolo 11) Palabili (articolo 8) Non palabili (articolo 34) Palabili (articolo 34) * 1 * 2 * 1 * 2 Bovini Da latte 120 180 90 90 120 90 Da carne 180 90 120 90 Suini Nessuna 180 90 120 90 Avicoli Nessuna 180 90 120 90 Deiezioni essiccate con processo rapido S.S. >65% 120 90 Su lettiera con ciclo produttivo < di 90 giorni Cunicoli Nessuna 180 90 120 90 Deiezioni essiccate con processo rapido S.S. >65% 120 90 Ovicaprini Nessuna 120 180 90 90 120 90 Equini Nessuna 120 180 90 90 120 90 * 1 Per allevamenti che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, o cereali autunno vernini per almeno un terzo della superficie totale. * 2 Per allevamenti senza un terzo dei terreni coltivati a prati di media e lunga durata, o cereali autunno vernini.

STOCCAGGI Disposizioni normative sulla capacità di stoccaggio richieste in allevamenti con produzione di azoto al campo uguale o inferiore a 1000 kg/anno (equivalenti a di 12 vacche adulte o 90 maiali) Per queste tipologie di allevamenti non è definita una capacità di stoccaggio a livello di normativa regionale e si rimanda alle normative Comunali vigenti. Qualora non ci siano norme comunali vigenti in materia di stoccaggi si dovrà fare riferimento agli articoli 233, 234, 235 e 236 del capo IV, titolo III, parte II del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265. Per quanto riguarda requisiti generali gli stoccaggi dovranno soddisfare i seguenti: Raccogliere le urine e le feci prodotte nei locali dove alloggiano gli animali in appositi pozzetti o convogliare le stesse nella concimaia mediante condotte adeguate. Evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque tipo o natura Garantire la tenuta attraverso l impiego di manufatti di adeguata tipologia ed utilizzando idonee modalità costruttive. Applicazione nelle zone Vulnerabili (Articolo 12) Non vulnerabili (Articolo 34)

STOCCAGGI Disposizione normativa Applicazione nelle zone Vulnerabili (Articolo 13) Non vulnerabili (Articolo 36) La localizzazione di contenitori di stoccaggio di letami, liquami e fertilizzanti ottenuti da biomasse (come ammendanti e digestati) non è ammessa: Entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d acqua superficiali, di laghi e bacini Nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazione delle acque destinate al consumo umano Nella fascia fluviale A, come definita dal Piano per l Assetto Idrogeologico dell Autorità di Bacino del fiume Po. (da applicare solo ai nuovi contenitori per lo stoccaggio) Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico-sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.

STOCCAGGI

ACCUMOLO TEMPORANEO Disposizione normativa per zona vulnerabile (articolo 9) Condizioni da rispettare deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento; L accumulo a piè di campo è ammesso soltanto per i letami per le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli la quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno; i materiali accumulati devono provenire da un periodo di stoccaggio in platea di almeno 90 giorni; è ammesso per un periodo massimo di 3 mesi elevabili a 6 per il letame di bovini da latte accumulati su prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni (prati stabili); Per la lettiera degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni può prevedersi un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di 9 mesi a condizione che siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione (definite nell allegato III) L accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria; Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo; Le dimensioni del cumulo devono essere tali da garantire una buo na aerazione della massa; Deve essere evitata l infiltrazione di acque meteoriche (geometria del cumulo)

ACCUMOLO TEMPORANEO Disposizione normativa per zona non vulnerabile (articolo 35) Condizioni da rispettare deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento; la quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno; i materiali accumulati devono provenire da uno stoccaggio avviato da almeno 90 giorni; è ammesso per un periodo massimo di 6 mesi; L accumulo a piè di campo è ammesso soltanto per i letami per le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli Per la lettiera degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni può prevedersi un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di 9 mesi a condizione che siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione (definite nell allegato III) L accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria; Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo; Le dimensioni del cumulo devono essere tali da garantire una buo na aerazione della massa; Deve essere evitata l infiltrazione di acque meteoriche (geometria del cumulo o copertura)

ACCUMOLO TEMPORANEO Disposizione normativa Applicazione nelle zone Vulnerabili (Articolo 10) Non vulnerabili (Articolo 35) L accumulo temporaneo non è ammesso: nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano; a distanza inferiore a 5 m dalle scoline; a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; ad una distanza inferiore a 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati in zona agricola, qualora non siano previste indicazioni specifiche dai regolamenti comunali Sono fatti salvi gli ulteriori divieti espressamente previsti dalle norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico-sanitarie, e dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.

CRITERI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA Disposizione normativa per zona vulnerabile (articolo 15) L utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati deve rispettare quanto segue Rispetto del fabbisogno colturale di azoto L apporto di azoto proveniente dalle fertilizzazioni non deve superare i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) previsti per le diverse colture (tabella 6a allegato II). Rispetto dell azoto da effluenti zootecnici ammessi nella zona La quantità di effluente zootecnico non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto disponibile al campo superiore a 170 kg per ettaro ad anno solare inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali al pascolo. Sono fatte salve diverse quantità d azoto concesse con deroga dalla Commissione Europea. La Commissione Europea con decisione del 4 novembre 2011 ha rilasciato una deroga alla quantità di azoto ammessa in zona vulnerabile. Le aziende zootecniche suine e bovine che hanno determinate caratteristiche potranno richiedere di elevare il quantitativo di azoto disponibile al campo in zona vulnerabile a 250 kg per ettaro ad anno solare. Redazione di un Piano per l Utilizzazione Agronomica annuale (PUA) Le aziende che producono e utilizzano oltre 3000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento e da altri fertilizzanti azotati sono tenute ad elaborare un PUA annuale. Il PUA deve essere elaborato entro il 31 di marzo di ogni anno e conservato in azienda per un periodo non inferiore ad un anno dalla sua elaborazione definitiva. E concesso apportare modifiche al PUA annuale solo fino al 31 agosto dell anno in corso. Nel PUA annuale l azienda deve dimostrare il rispetto dei coefficienti di efficienza dell azoto (60% per i liquami suini e avicoli, 50% per i liquami bovini e 40% per i letami).

CRITERI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA Disposizione normativa per zona non vulnerabile (articolo 38) L utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati deve rispettare quanto segue Rispetto del fabbisogno colturale di azoto L apporto di azoto proveniente dalle fertilizzazioni non deve superare i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) previsti per le diverse colture (tabella 6a allegato II). Rispetto dell azoto da effluenti zootecnici ammessi nella zona La quantità di effluente zootecnico non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto disponibile al campo superiore a 340 kg per ettaro ad anno solare (come media aziendale?) Redazione di un Piano per l Utilizzazione Agronomica annuale (PUA) Le aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e gli allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità Bovine Adulte) sono tenute ad elaborare un PUA annuale. Il PUA deve essere elaborato entro il 31 di marzo di ogni anno e conservato in azienda per un periodo non inferiore ad un anno dalla sua elaborazione definitiva. E concesso apportare modifiche al PUA annuale solo fino al 31 agosto dell anno in corso. Nel PUA annuale l azienda deve dimostrare il rispetto dei coefficienti di efficienza dell azoto (60% per i liquami suini e avicoli, 50% per i liquami bovini e 40% per i letami).

CRITERI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA Disposizione normativa Piano di Utilizzazione Agronomica annuale degli effluenti zootecnici (PUA) (allegato II paragrafo 1) Il PUA annuale per l utilizzazione degli effluenti di allevamento è concepito per: Conseguire un sostanziale equilibrio tra l azoto che s intende apportare al terreno ed il prevedibile fabbisogno delle colture Favorire modalità di distribuzione dei fertilizzanti azotati ad elevata efficienza. Le aziende soggette al PUA possono scegliere tra due modalità di redazione: PUA in base ai limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) MAS>= Fo x Ko+Fc PUA in base ad un bilancio dell azoto specifico aziendale Y x b =Nm + Na + Nr + Ns + Fo x Ko + Fc Descrizione delle sigle utilizzate negli algoritmi MAS è il limite di massima applicazione standard di azoto efficiente definito dalla regione per ogni coltura (tabella 6a dell allegato II) Fo è l apporto di azoto con fertilizzanti organici Ko coefficiente di efficienza Fc è l apporto di azoto con i concimi minerali Y è la resa per ettaro della coltura in azienda b è la percentuale di azoto che la coltura assorbe per ottenere la resa attesa Nm è l azoto che si rende disponibile dai processi di mineralizzazione della materia organica del suolo Na è l azoto da precipitazioni secche ed umide dell atmosfera Nr è l azoto che si rende disponibile dalla demolizione dei residui colturali della colture in precessione Ns è l azoto derivante dalla mineralizzazione dei residui di fertilizzanti organici che sono stati distribuiti negli anni precedenti

CRITERI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA Disposizione normativa Piano di Utilizzazione Agronomica annuale degli effluenti zootecnici (PUA) Vincoli da rispettare nella redazione e gestione del PUA: (allegato II paragrafo 1) Gli apporti di azoto non devono essere superiori ai fabbisogni delle colture. Sono ammessi scarti fino a 30 kg/ha per le singole colture ma il bilancio complessivo a scala aziendale deve essere in pareggio. Gli apporti di fertilizzanti da conteggiare in bilancio sono tutti quelli effettuati a partire dal post raccolta della coltura in precessione. L apporto di azoto coi fertilizzanti organici (Fo), nelle ZVN, non può superare i 170 kg/ha/anno come media aziendale. Per il calcolo di tale media viene preso a riferimento l anno solare. Nelle Zone non Vulnerabili non può superare i 340 kg/ha/anno. Il coefficiente di efficienza Ko, a scala aziendale (media ponderata di tutte le distribuzioni) nelle ZVN deve assumere, in riferimento all anno solare, valori non inferiori al 60% per i liquami suinicoli e avicoli, le frazioni chiarificate di digestati di qualsiasi provenienza e per le acque reflue delle aziende agricole, di piccole industrie agroalimentari, dei frantoi oleari, 50% per i liquami bovini e digestati da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse, 40% costante per i letami e le sostanze palabili assimilate.

CRITERI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA Disposizione normativa Applicazione nelle zone Vulnerabili (Articolo 18) Non vulnerabili (Articolo 38) Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati Al fine di contenere i rilasci di azoto dal suolo alle acque e le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti, la distribuzione al suolo degli effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti si deve svolgere secondo le seguenti modalità: la distribuzione dei liquami con erogatori deve avvenire a pressioni di esercizio inferiori a 6 atmosfere; i liquami, i letami e materiali assimilati, gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento: foraggere temporanee in atto; prati permanenti-pascoli; frutteti e vigneti mantenuti inerbiti. Per situazioni in cui si renda necessario ridurre ulteriormente il rischio di emissioni, le Province e gli Enti locali possono disporre l'adozione di specifiche tecniche di distribuzione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati: L utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, palabili e non palabili, e degli altri fertilizzanti azotati, ad esclusione dei concimi minerali, in assenza di specifiche indicazioni nelle norme comunali, deve essere effettuata garantendo comunque il rispetto di una distanza: non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente; di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola;

TRASPORTI Disposizione normativa Applicazione nelle zone Vulnerabili (Articolo 14) Non vulnerabili (Articolo 37) Il trasporto degli effluenti tramite la rete viaria pubblica principale deve essere accompagnato, per tutte le aziende comprese quelle in Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla fotocopia della comunicazione recante il numero di protocollo dalla Provincia. Gli allevamenti esentati dalla presentazione della comunicazione, possono utilizzare un documento che comprovi la qualifica di azienda agricola (ad esempio: iscrizione camera di commercio industria agricoltura ed artigianato, Codice Unico Azienda Agricola ecc.). Per rete viaria pubblica principale si intendono: a) autostrade e superstrade; b) rete stradale primaria (ad esempio statali); c) rete stradale secondaria (ad esempio provinciali). Non viene considerato trasporto sulla rete viaria pubblica principale il semplice attraversamento della medesima.

REGISTRO Disposizione normativa Applicazione nelle zone Vulnerabili (Articolo 20) Non vulnerabili (Articolo 40) Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento e/o altri fertilizzanti azotati sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando su carta libera o su supporto magnetico, entro 30 giorni dall intervento, i seguenti dati: gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti; la coltura; la data di distribuzione; il tipo di fertilizzante; il contenuto percentuale in azoto (titolo); la quantità totale. La cessione a terzi, degli effluenti di allevamento e/o di altri fertilizzanti azotati comporta l obbligo di registrazione delle quantità cedute annotando oltre ai dati relativi alla data di cessione anche: quantità, tipologia e nome dell azienda nella colonna relativa alla coltura. Sono escluse dall obbligo della registrazione le aziende con allevamenti con produzione annua di azoto al campo non superiore a 1.000 kg, e le aziende senza allevamento con superficie in zona vulnerabile nonsuperiore a 6 ettari di SAU.

Delibera dell Assemblea Legislativa n 96 del 16 gennaio 2007 Cessione a terzi degli effluenti zootecnici il legale rappresentante dell azienda agricola può cedere gli effluenti ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l espletamento delle attività successive, alla produzione il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall azienda

Delibera dell Assemblea Legislativa n 96 del 16 gennaio 2007 Tempi di adeguamento Sono di obbligatoria applicazione le disposizioni contenute nel programma d azione a fare data dal 1/3/2009 Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della LR50/95 in scadenza restano valide fino al 1/3/2009 Nuovi insediamenti dovranno adeguarsi sin dall attivazione alle nuove disposizioni Gli allevamenti che erano esentati dalla presentazione di una pratica per l utilizzo dei reflui zootecnici, ai sensi della Legge Regionale 50/95, ma che rientrano nei criteri stabiliti dalla nuova norma devono presentare una comunicazione entro il 31/5/2008 Gli allevamenti che avevano una denuncia notifica o un autorizzazione ai sensi della Legge Regionale 50/95 dovranno presentare la nuova comunicazione entro il 31/12/2008 L adeguamento delle strutture di stoccaggio deve avvenire entro 5 anni dalla data di entrata in vigore

Controlli Articolo 9 della Legge Regionale 4/07 La Provincia esercita le funzioni di controllo per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari avvalendosi dell ARPA; sulla base di programmi annuali di controllo.

Sanzioni Articolo 11 e 12 della Legge Regionale 4/07 Sospensione dell'attivita' di utilizzazione agronomica In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle disposizioni attuative della legge, la Provincia sospende l'attivita' di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attivita'. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attivita'. In caso di divieto di esercizio dell'attivita' di utilizzazione agronomica, la ripresa dell'attivita' e' subordinata a nuova comunicazione secondo quanto previsto dall'articolo 8. Sanzioni pecuniarie Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 2.580. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalita' di utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 5.160. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 10.320.

Sanzioni penali Articolo 137 comma 14 Decreto Legislativo 152/2006 Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Grazie per l attenzione

quali allevamenti devono presentare la comunicazione: Zona dove ricade la stalla e i terreni usati per lo spandimento Vulnerabile Non vulnerabile Variabili da considerare Azoto netto al campo prodotto dall allevamento in un anno kg >6000 Tra 6000 e 3001 Tra 3000 e 1001 <1000 >3000 <3000 Oltre 73 vacche in produzione da latte oltre 541 suini grassi Da 37 a 72 vacche in produzione da latte Da 271 a 540 suini grassi Da 13 a 36 vacche in produzione da latte Da 91 a 270 suini grassi Meno o uguale a 12 vacche da latte in produzione Meno o uguale a 90 suini grassi Meno o uguale a 36 vacche da latte in produzione Meno o uguale 270 suini grassi COMUNICAZIONE SI Con PUA (completo) SI Con PUA (semplificato) SI NO SI NO

Casi particolari allevamento (stalla) Zona Vulnerabile Zona non Vulnerabile azoto prodotto netto al campo in un anno azoto potenzialmente distribuibile in zona vulnerabile comunicazione stoccaggio liquame da 0 a 1000 da 0 a 1000 no norme locali no da 1001 a 3000 da 0 a 1000 sì art. 42 no da 1001 a 3000 sì art. 13 no da 0 a 1000 sì art. 42 no da 3001 a 6000 da 1001 a 3000 sì art. 13 no da 3001 a 6000 sì art. 13 sì (semplificato) da 0 a 1000 sì art. 42 no da 1001 a 3000 sì art. 13 no da 6001 in avanti da 3001 a 6000 sì art. 13 sì (semplificato) da 6001 in avanti sì art, 13 sì (completo) da 0 a 1000 da 0 a 1000 no norme locali no da 1001 a 3000 da 0 a 1000 no art. 42 no da 1001 a 3000 sì art. 13 no da 0 a 1000 sì art. 42 no da 3001 a 6000 da 1001 a 3000 sì art. 13 no da 3001 a 6000 sì art. 13 sì (semplificato) da 0 a 1000 sì art. 42 no da 1001 a 3000 sì art. 13 no da 6001 in avanti da 3001 a 6000 sì art. 13 sì (semplificato) da 6001 in avanti sì art. 13 sì (completo) PUA

Come viene calcolato l azoto prodotto da una vacca? Parametri a confronto Delibera dell'assemblea Legge Regionale Legislativa differenza in % 50/95 Regionale 96/97 peso unitario a capo espresso in tonnellate capo in produzione da latte 0,5 0,6 20,00% capo da rimonta latte 0,3 0,3 0,00% vitello da rimonta latte 0,1 0,1 0,00% azoto prodotto in un anno da una tonnellata di peso vivo espresso in kg capo in produzione da latte 85 138 62,35% capo da rimonta latte 85 120 41,18% vitello da rimonta latte 85 120 41,18% azoto prodotto a capo espressi in kg capo in produzione da latte 42,5 82,8 94,82% capo da rimonta latte 25,5 36 41,18% vitello da rimonta latte 8,5 12 41,18% Volumi di liquame prodotti allevando in stabulazione fissa con lettiera espressi in metri cubi per tonnelata di peso vivo per anno capo in produzione da latte 9 9 0,00% capo da rimonta latte 5,16 5-3,10% vitello da rimonta latte 2,88 4 38,89% Volumi di liquame prodotti allevando in stabulazione fissa con lettiera espressi in metri cubi a capo per anno capo in produzione da latte 4,50 5,40 20,00% capo da rimonta latte 1,55 1,50-3,10% vitello da rimonta latte 0,29 0,40 38,89% Volumi di letame prodotti allevando in stabulazione fissa con lettiera espressi in metri cubi per tonnellata di peso vivo per anno capo in produzione da latte 32,04 34,8 8,61% capo da rimonta latte 29,88 29,9 0,07% vitello da rimonta latte 24 38,8 61,67% Volumi di letame prodotti allevando in stabulazione fissa con lettiera espressi in metri cubi a capo per anno capo in produzione da latte 16,02 20,88 30,34% capo da rimonta latte 8,96 8,97 0,07% vitello da rimonta latte 2,40 3,88 61,67%