CONSIDERA TE le disposizioni normative che regolano la disciplina giuridica ed il trattamento economico applicabile al personale delle Autorità;

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CONVENZIONE QUADRO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014 l di 5

CONVENZIONE QUADRO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'autorità di regolazione dei trasporti, l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di seguito denominate le "Autorità") VISTO l'articolo 22, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale "Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma l sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"; CONSIDERA TE le disposizioni normative che regolano la disciplina giuridica ed il trattamento economico applicabile al personale delle Autorità; RAVVISATA la necessità, in attuazione del disposto dell'articolo 22, comma 4, del decreto legge n. 90 del 2014, di stipulare la presente Convenzione Quadro (di seguito denominata "Convenzione") al fine di garantire che la gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità sia informata ai principi di trasparenza e imparzialità e che nell'ambito dello svolgimento di tali procedure sia assicurata la specificità delle professionalità di ciascuna Autorità; 2 di 5

convengono quanto segue: Articolo l Ambito di applicazione della Convenzione Quadro l. La presente Convenzione ha ad oggetto il reclutamento di personale che ha luogo mediante lo svolgimento di procedure concorsuali per la selezione dei candidati. 2. La Convenzione non si applica alle procedure di mobilità, di stabilizzazione e di reclutamento del personale diverse dal concorso pubblico ivi comprese quelle disciplinate dalle norme istitutive di ciascuna Autorità, agli incarichi e alle assunzioni di personale addetto agli uffici di staff dei Presidenti e dei Componenti delle Autorità, ed alle selezioni meramente interne anche aventi ad oggetto progressioni di carriera. Articolo 2 Svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento del personale l. Qualora un'autorità intenda dare luogo a una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, comunica alle altre Autorità la qualifica del personale, il relativo inquadramento economico, il numero dei posti oggetto della procedura ed i requisiti per la partecipazione al concorso, precisando le caratteristiche della specifica professionalità richiesta. 2. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma l, le Autorità che intendono aderire alla procedura concorsuale ne danno comunicazione alle altre Autorità, indicando il numero di unità di personale che ciascuna di esse ha l'esigenza di assumere. 3. Le Autorità che hanno manifestato la volontà di aderire alla procedura concorsuale di cui al comma l svolgono congiuntamente la procedura concorsuale medesima, definendo d'intesa i contenuti del relativo bando. 4. Il bando di concorso definito ai sensi del comma 3 individua in particolare: a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna Autorità; b) i criteri per la nomina dei componenti della commissione esaminatrice; c) i titoli da valutare ed i criteri di valutazione degli stessi; d) le prove d'esame e le relative materie; e) le modalità pratiche di svolgimento delle prove d'esame; f) la durata della graduatoria formatasi ad esito della procedura concorsuale. 5. Le Autorità di cui al comma 3 nominano d'intesa i componenti della commissione esaminatrice, formata di norma da tre membri, almeno uno dei quali non appartenente alle Autorità firmatarie della presente Convenzione. 3 di 5

6. I candidati vincitori sono chiamati a indicare l'autorità alla quale intendono essere assegnati secondo l'ordine della graduatoria finale della procedura concorsuale, nei limiti della disponibilità dei posti messi a concorso per ciascuna Autorità. 7. Entro il primo anno di validità della graduatoria relativa ad una procedura concorsuale, le Autorità che non vi hanno aderito hanno l'obbligo di utilizzare la graduatoria stessa, nei limiti della disponibilità di candidati idonei non vincitori, qualora abbiano necessità di assumere personale avente la medesima specifica professionalità richiesta nella graduatoria già espletata. Dopo il primo anno e fino alla cessazione della validità della suddetta graduatoria, le Autorità che non hanno aderito alla procedura concorsuale possono comunque procedere all'assunzione dei candidati idonei non vincitori. Dell'intendimento di utilizzare una graduatoria in corso di validità è data preventiva comunicazione alle Autorità firmatarie della presente Convenzione. Articolo 3 Comunicazione annuale delle esigenze di personale l. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascuna Autorità comunica alle altre le esigenze di personale da soddisfare nel corso dell'anno medesimo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, per esigenze sopravvenute ciascuna Autorità può comunque promuovere in ogni momento procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 2, comma l. Articolo 4 Individuazione del 'Referente della Convenzione Quadro' e comunicazioni tra le Autorità l. Ciascuna Autorità individua un'unità organizzativa addetta all'attuazione della presente Convenzione e designa il responsabile di detta unità come "Referente della Convenzione Quadro", dandone comunicazione alle altre Autorità. 2. L'ufficio responsabile predispone una casella di posta elettronica per il tramite della quale avvengono le comunicazioni disciplinate dalla presente Convenzione. Articolo 5 Entrata in vigore della Convenzione Quadro l. La presente Convenzione quadro ha effetto dalla data dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutte le Autorità di cui all'articolo 22, comma 4, del citato decreto legge n. 90 del2014. 2. La presente Convenzione può essere modificata dopo un anno dalla sua entrata in vigore, su richiesta di una o più Autorità firmatarie. Le modifiche, anche 4 di 5

derivanti da nuove disposizioni di legge, sono apportate di comune accordo tra le parti firmatarie. Il Presidente AGCM Il Presidente CONSOB Il Presidente ART Il Presidente AEEGSI Il Presidente AGCOM Il Presidente GPDP Il Presidente ANAC Il Presidente COVIP Il Presidente CGSSE 5 di 5