La tutela del segnalante. Art. 54 bis del d.lgs. 50 marzo 2001 n. 165

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La tutela del segnalante Art. 54 bis del d.lgs. 50 marzo 2001 n. 165 1

principi generali in materia di obblighi o divieti di informazione In materia di responsabilità amministrativa degli enti il dlgs. 231/01 dell art. 6 comma 2 lett. d), prevede una disposizione sul diritto- <dovere di segnalazione degli illeciti:, individua la previsione specifica di "obblighi di informazione nei confronti dell organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli organizzativi ; 2

Art 54 bis il dipendente pubblico che denuncia all Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 3

PROFILO SOGGETTIVO L'inserimento della norma nel d. gs. 165/2001 e l espressa menzione del dipendente pubblico porta a escludere l operatività della protezione per quei soggetti che sono collegati all 'ente pubblico da vincoli diversi dal rapporto di lavoro. 4

Esclusione tutela del privato in ambito pubblicistico trova già in vigore l art. 331 c.p.p., che sancisce l obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale o dell incaricato di pubblico servizio dei reati conosciuti "nell esercizio o a causa delle loro funzioni", per cui l esigenza di incoraggiare nuove segnalazioni è evidentemente maggiore proprio nel settore privato. 5

DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE esclusivamente il superiore gerarchico, oltre ai soggetti pubblici istituzionalmente preposti. Autorità giudiziaria o Corte dei Conti, un'interpretazione che escluda da l'ambito di tutela le denunce rese, a polizia giudiziaria o Forze dell'ordine in generale. 6

Segnalazione interna l'individuazione del solo superiore gerarchico, destinatario non di una denuncia ma di una mera segnalazione ("riferisce"), appare comunque riduttiva, in ragione delle molteplici possibilità che esistono in astratto per individuare e meglio specificare ulteriori canali di comunicazione interna diretti (anche) a soggetti estranei al rapporto gerarchico. 7

Oggetto della denuncia o della segnalazione sono le condotte illecite conosciute in ragione del rapporto di lavoro, senza alcuna limitazione relativa al rilievo penale, civile o amministrativo del comportamento antigiuridico, ovvero senza riferimenti alle fattispecie di corruzione considerate dalla legge; si potrà trattare,, di irregolarità contabili, di false certificazioni, di pagamenti in nero, anche di violazioni delle norme in materia ambientale o di sicurezza sul lavoro (non le semplici violazioni contrattuali, per lo meno finché non integrino anche atti illeciti) 8

L unico limite oggettivo attiene alla fonte della conoscenza, deve avvenire in ragione" del rapporto di lavoro, escludendo rilevanza alle notizie apprese aliunde, ma lasciando aperta la questione dell esatta identificazione del collegamento quale causa determinante o mera occasione Nulla è detto circa il grado di conoscenza che il dipendente deve avere perché la propria denuncia o segnalazione sia compresa nell ambito di protezione assicurata dalla norma 9

Grado di conoscenza un mero sospetto, di una conoscenza fondata su indizi, di una conoscenza dettagliata dei fatti. La questione rileva nell individuazione dei confini di tale norma con gli obblighi di cui all art. 331 c.p.p., che all evidenza richiedono un grado di consapevolezza più maturo. 10

configura una esimente La disciplina del nuovo art. 54-bis È destinata ad operare in ambito disciplinare all interno del rapporto di lavoro, la denuncia o la segnalazione tutela da conseguenze pregiudizievoli sulle condizioni di lavoro, 11

clausola di sussidiarietà fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell articolo 2043 del codice civile In assenza di una simile clausola potrebbe fondatamente sostenersi che una denuncia sporta sulla base dei requisiti di cui all art. 54-bis sia scriminante ai fini della responsabilità per calunnia e diffamazione, ovvero inidonea a fondare richieste risarcitorie ex art, 2045 c.c. 12

un interpretazione della clausola che mette in luce la differenza tra integrazione oggettiva dell illecito, civile o penale e attribuibilità soggettiva dello stesso, tanto sotto il profilo penalistico che sotto quello della colpa ex art, 2043 c.c. introdurre per via interpretativa il requisito della "buona fede del segnalante" ove il dipendente agisca in buona fede e senza colpa, non potrà essere rimproverato sotto il profilo penalistico né potrà essere chiamato a rispendere per responsabilità aquilana. 13

il diritto alla riservatezza le necessita di accertamento del fatto e le garanzie connesse al diritte di difesa del denunciante. nel procedimento disciplinare (ambito evidentemente privilegiato di operatività della norma) l identità del segnalante, salvo il suo consenso, non possa essere rivelata sempre che la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, 14

Esclusione privacy ove sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpate, l identità del segnalante può essere rivelata (anche senza il suo consenso) se la contestazione è fondata in tutte o in parte sul contenuto della segnalazione; la rivelazione della fonte dovrebbe essere limitata ai casi realmente di assoluta indispensabilità. 15

No all accesso Al di fuori del procedimento disciplinare è espressamente previsto, a garanzia della privacy del segnalante ma evidentemente anche del segnalato, che la segnalazione sia sottratta al diritto di accesso di cui agli artt 22 e seguenti della l. 241/90 16