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COMUNE DI GRASSOBBIO P R O V I N C I A D I B E R G A M O C o d i c e f i s c a l e 8 0 0 2 7 4 9 0 1 6 0 AREA FINANZIARIA Settore Personale Tel. 035/38.43.416 Fax 035/38.43.444 Capitolato speciale d appalto POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI LOTTO N. 3 CIG: ZB310CFF6D DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. CONTRAENTE: il soggetto che stipula l assicurazione. FRANCHIGIA: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. GESSATURA: ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata. INABILITA TEMPORANEA: la temporanea incapacità fisica dell Assicurato ad attendere in tutto od in parte alle sue normali occupazioni. INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. INFORTUNIO: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. INVALIDITA PERMANENTE: l incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. POLIZZA: il documento che prova l assicurazione. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia RICOVERO: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura, pubblico o privato, regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera (esclusi gli stabilimenti termali). SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art. 1910 C.C. Art. 3 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art. 1898 C.C. Art. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 DURATA DELLA POLIZZA, DECORRENZA DELLA GARANZIA, PROROGA E PAGAMENTO DEI PREMI L assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno 31/10/2014 e scadrà alle ore 24,00 del giorno 31/10/2016 con scadenza intermedia il 31/10/2015. E escluso il rinnovo tacito del contratto. La Compagnia si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni qualora ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto. Il Contraente in tal caso è tenuto ad inviare la relativa richiesta alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto con comunicazione da inviarsi all altra parte almeno 120 giorni prima di ciascuna scadenza annuale. In parziale deroga al disposto di cui all art. 1901 C.C., il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, ferma restando l operatività della copertura dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza. Qualora il pagamento non avvenga entro il termine sopra indicato, la copertura avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Il termine di 30 giorni è valido anche per il pagamento di appendici di polizza comportanti un premio aggiuntivo. Il Contraente è tenuto al pagamento delle successive rate di premio entro 30 giorni dalla data di scadenza, ferma restando l operatività della copertura dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza. Qualora il pagamento non avvenga entro tale termine, l assicurazione resta sospesa e riprende dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme restando le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Compagnia tramite la società di brokeraggio assicurativo incaricata della gestione del presente contratto. Art. 8 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. Art. 9 FORO COMPETENTE Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente. Art. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 11 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La garanzia è operante secondo quanto previsto dalla scheda di polizza. Nell ambito dell operatività della garanzia sono compresi anche: 1. imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 2. aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; 3. atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; 4. gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; 5. l asfissia non dipendente da malattia; 6. l annegamento, l assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo; 7. le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto dall art. 20 Esclusioni ; 8. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento accidentale di sostanze tossiche; 9. le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali. LE PRESTAZIONI Art. 12 MORTE L indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro 2 anni dal giorno dell infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato e si presuma che sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari o eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C. Qualora, dopo il pagamento dell indennizzo, l Assicurato risultasse in vita, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. Art. 13 INVALIDITA PERMANENTE L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro 2 anni dal giorno dell infortunio. Se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde la somma assicurata.

Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: Perdita anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% una mano o un avambraccio 60% un pollice 18% un indice 14% un medio 8% un anulare 8% un mignolo 12% falange ungueale del pollice 9% una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi: della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con pronosupinazione libera 20% del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% Paralisi completa: del nervo radiale 35% del nervo ulnare 20% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell alluce 2,5% Anchilosi: dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto-astragalica 15% Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% dodicesima dorsale 10% una vertebra lombare 10% Postumi di trauma discorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%

Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, anatomica o funzionale, di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Perdita della voce 30% Stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% Perdita anatomica di: un rene 20% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 10% Tutti i valori suindicati sono da ritenersi quali valori massimi. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori suesposti, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: 1. nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle sopraelencate, le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta; 2. nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; 3. nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori suesposti e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori sopra indicati e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Il diritto all indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi l importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Art. 14 FRANCHIGIA PER INVALIDITA PERMANENTE A parziale deroga dell art. 13 Invalidità Permanente, e salve le diverse pattuizioni eventualmente stabilite nella scheda di polizza, l indennizzo verrà calcolato secondo le seguenti modalità: 1. sulla parte fino ad euro 155.000,00 di somma assicurata, l indennizzo è dovuto con applicazione di una franchigia di 5 punti percentuali sul grado di invalidità permanente accertato;

2. sulla parte eccedente euro 155.000,00 di somma assicurata, l indennizzo è dovuto con applicazione di una franchigia di 10 punti percentuali sul grado di invalidità permanente accertato. Art. 14-bis RIFERIMENTO ALLA TABELLA DI LEGGE PER I CASI DI INVALIDITA PERMANENTE La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dalle norme dell art. 13 Invalidità Permanente si intende sostituita con quella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipula del presente contratto. Per le valutazioni delle lesioni e delle menomazioni non esplicitamente menzionate nella tabella sopra citata, si procederà in base ai parametri previsti all art. 13 Invalidità Permanente. Art. 15 INABILITA TEMPORANEA Se l infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha per conseguenza una inabilità temporanea, l indennità relativa è dovuta: 1. integralmente, per ogni giorno in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue normali occupazioni; 2. al 50% per ogni giorno in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue normali occupazioni. L indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per sinistro e decorre dalle ore 24 del giorno dell infortunio regolarmente denunciato, come disposto dall art. 27 Obblighi in caso di sinistro, o, in caso di ritardo, dalle ore 24 del giorno della denuncia. Nel caso in cui l Assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione quella pronosticata dall ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data anteriore. Art. 16 FRANCHIGIA PER INABILITA TEMPORANEA A parziale deroga dell art. 15 Inabilità Temporanea, e salve le diverse pattuizioni eventualmente stabilite nella scheda di polizza, i giorni indennizzabili verranno calcolati con detrazione di una franchigia pari a 7 giorni. Art. 17 RIMBORSO SPESE DI CURA RESE NECESSARIE DA INFORTUNIO Se l infortunio, indennizzabile a termini di polizza, comporta spese di cura, la Compagnia fino a concorrenza del massimale prescelto rimborsa le spese, sostenute nei 360 giorni successivi al sinistro: 1. per visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio, 2. per trattamenti fisioterapici e rieducativi, 3. per trasporto sanitario dell Assicurato, con qualunque mezzo, con il limite di euro 1.000,00 per sinistro, 4. per rette di degenza, 5. per onorari del chirurgo, dell aiuto-chirurgo, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale d intervento. La Compagnia rimborsa altresì le spese per cure (escluse le protesi) e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero. Il massimale prescelto costituisce il massimo esborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo. Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket, sostenute dall Assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Art. 18 INDENNITA GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERO O DI GESSATURA PER INFORTUNIO In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato ricovero e per il quale l Assicurato non abbia richiesto alcun rimborso per rette di degenza (art. 17 punto 4), la Compagnia corrisponde un indennità per ogni giorno di ricovero, nella misura stabilita nella scheda di polizza, per un periodo massimo di 180 giorni. L indennità decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, l indennità suddetta verrà corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura stessa, con il massimo di 30 giorni per evento. Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero. L indennità di gessatura verrà corrisposta, anche se non vi è stato ricovero, dalle ore 24 del giorno di applicazione e sino al giorno di rimozione della gessatura stessa, con il massimo di 30 giorni per evento; detto limite è ridotto a 20 giorni in caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali. LE LIMITAZIONI Art. 19 ESCLUSIONI Sono esclusi dall Assicurazione gli infortuni causati: 1. dalla guida di qualsiasi veicolo a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e se l Assicurato, a norma delle disposizioni vigenti, non è idoneo a condurre quel tipo di veicolo o non è in possesso dei requisiti di età previsti dalla legge; 2. dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; 3. da ubriachezza dell Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o allucinogeni; 4. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 5. da atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; 6. da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; 7. da guerra o insurrezioni, salvo quanto previsto dall art. 24 Rischio di guerra ; 8. da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.). Sono inoltre esclusi: 9. gli infarti e le ernie; 10. le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna); 11. le conseguenze dell infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Art. 20 LIMITI DI ETA MODIFICA DELLE SOMME ASSICURATE PER LIMITI DI ETA L assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli Assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme individualmente assicurate, calcolate a termini di polizza, vengono modificate come segue: 1. per il caso di morte, la somma si intende ridotta dell 80%; 2. per il caso di invalidità permanente, la somma si intende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%; 3. per il caso di inabilità temporanea, la somma si intende ridotta dell 80%.

Le modifiche di cui sopra non si intendono operanti per le garanzie di cui all art. 17 Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio e di cui all art. 18 Indennità giornaliera in caso di ricovero o di gessatura per infortunio. Art. 21 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L assicurazione cessa con il loro manifestarsi. LE ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI Art. 22 VALIDITA TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero. Art. 23 RICONOSCIMENTO DELL INTERA SOMMA ASSICURATA IN CASO DI INVALIDITA PERMANENTE GRAVE Qualora l invalidità permanente accertata in base agli artt. 13 e 14-bis, sia di grado pari o superiore al 60% della totale, l indennità verrà corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata. Art. 24 RISCHIO DI GUERRA La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità o dell insurrezione, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all estero in un Paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette causa (guerra ed insurrezione popolare) che colpissero l Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 25 RISCHIO VOLO L assicurazione è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi in aereo per trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati: 1. su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; 2. su aeromobili di aeroclubs; 3. su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e simili). Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e si intende concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno. Art. 26 DIRITTO DI SURROGAZIONE La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio. IL SINISTRO Art. 27 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto, tramite la società di brokeraggio assicurativo incaricata della gestione del presente contratto, all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 9 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art. 1913 C.C.

L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art. 1915 C.C. La denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze, e trasmessi entro i termini e con le modalità sopra previste. L Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti ed ai controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 (cosiddetta Legge sulla Privacy ). Art. 28 CRITERI DI INDENNIZZABILITA La Compagnia corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se, al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui agli artt. 13 e 14-bis sono diminuite tenendo conto del grado di validità preesistente. Art. 29 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art. 1891 C.C. Art. 30 CONTROVERSIE ARBITRATO IRRITUALE Le controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla durata dell inabilità temporanea, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici. Il collegio medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il collegio medico risiede nel comune sede dell Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Art. 31 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Il pagamento dell indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente. Art. 32 CUMULO DI INDENNITA Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente. CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI Art. 33 ESONERO DENUNCIA INFERMITA Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni e i difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo quanto previsto dall art. 21 Persone non assicurabili. Viene tuttavia confermato che l indennizzo e la liquidazione di eventuali infortuni saranno regolati a norma della presente polizza. Art. 34 LIMITE CATASTROFALE Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l esborso massimo complessivo a carico della Compagnia non potrà comunque superare l importo di euro 2.500.000,00. qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. Art. 35 TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati forniti dalla Compagnia sono trattati dall Ente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la gestione del contratto. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. La Compagnia potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o da quanto indicato nella presente informativa. Art. 36 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La Compagnia appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. La Compagnia appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Art. 37 CLAUSOLA BROKER Lo spettabile contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla spettabile società di brokeraggio assicurativo Omnia Promozione e Gestione Contratti Assicurativi di Albanese E. e C. S.a.s. con sede in via Mazzini 30 24128 Bergamo, p.iva/c.f. 01240170165 C.C.I.A.A. n 184939 Iscrizione R.U.I. n B000014404. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente polizza verranno intermediati, per conto dello spettabile contraente, dalla suddetta società di brokeraggio assicurativo. La Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della presente polizza riconoscerà alla suddetta società di brokeraggio assicurativo la provvigione del 20% del premio imponibile.

CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 38 REGOLAZIONE PREMIO (condizione operante qualora il conteggio del premio sia stato determinato sulla base di dati variabili). Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo negli elementi presi come presupposto per il conteggio del premio, fermo l eventuale premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Compagnia per iscritto i dati necessari affinché la stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla comunicazione da parte della Compagnia. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di differenza attiva a favore della Compagnia. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all annualità per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la omessa regolazione. La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.