Statuto dell Associazione Nazionale Intermediari

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Statuto dell Associazione Nazionale Intermediari Assicurativi e del Credito (in sigla A.N.I.A.C.) CAPO I Denominazione, sede, scopi, durata Art. 1 E' costituita in Roma l'associazione denominata "Associazione Nazionale Intermediari Assicurativi e del Credito", in sigla A.N.I.A.C. Art. 2 L'associazione ha sede in Roma alla P.zza Cairoli n. 2. Il mutamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello Statuto e può essere deliberata dall'assemblea ordinaria degli associati. Art. 3 L'Associazione è aperta agli intermediari assicurativi e del credito e ai loro collaboratori in tutto il territorio nazionale. Art. 4 L'Associazione, culturale e senza fine di lucro, opera per il perseguimento dei seguenti scopi: la creazione di un network nazionale di professionisti con lo scopo di creare sinergie professionali e collaborazioni; stipulare convenzioni in favore degli associati; diffondere i servizi formativi relativi agli obblighi professionali degli associati; promuovere ed organizzare attività dirette a migliorare ed accrescere la formazione e l'aggiornamento professionale degli associati; svolgere ogni attività diretta a sviluppare ed agevolare l'esercizio della professione assicurativa e creditizia anche agendo quale parte proponente nei confronti delle diverse associazioni di categoria e delle altre componenti l'amministrazione giudiziaria, politica, nel rispetto delle rispettive competenze. Per raggiungere tali scopi l'associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà organizzare convegni, seminari ed incontri di studio nelle discipline assicurative/finanziarie e di cultura generale, creare e promuovere vincoli associativi e/o di coordinamento con altre associazioni aventi finalità analoghe, curare i rapporti con agli altri operatori professionali e comunque compiere ogni altra attività utile e necessaria. L'associazione, al fine di promuovere e diffondere la propria attività, potrà utilizzare idonei strumenti di diffusione. Art. 5 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. CAPO II Fondo comune ed esercizio sociale Art. 6 Il fondo comune dell'associazione è costituito: dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali degli associati Gold; da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;

da eventuali contributi di enti e soggetti pubblici e privati; dalle attività promozionali gestite dal portale internet. Art. 7 L iscrizione all associazione è gratuita. L'ammontare delle quote associative per i soci Gold e PLATINO è stabilito ogni anno dall'assemblea. La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al Tesoriere dell'associazione. Art. 8 L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il rendiconto economico e finanziario il quale dovrà essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Negli otto giorni che precedono l'assemblea il Tesoriere deve tenere il rendiconto consuntivo definitivo a disposizione di ogni associato che ne domandi copia. E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. CAPO III Associati Art. 9 Il numero degli associati è illimitato. Possono divenire associati tutti gli intermediari, sia persone fisiche che giuridiche, assicurativi e del credito ed i loro collaboratori regolarmente iscritti nei rispettivi registri o elenchi. L'ammissione del nuovo associato è deliberata dal Comitato Direttivo. L associato si divide in socio standard, socio gold e socio platino. 1) Socio Standard: per tale categoria di socio è prevista una quota di iscrizione di euro 74,00 l anno. Tali soci non avranno diritto al voto, godono di una serie di servizi ulteriori. A titolo esemplificativo i soci standard avranno diritto alla fruizione del seguente corso a titolo gratuito: corso 30 ore per l aggiornamento al RUI; 2) Socio Gold: per tale categoria di socio è prevista una quota di iscrizione di euro 122,00 l anno. Tali soci, oltre a partecipare all assemblea e ad avere diritto di voto, godono di una serie di servizi ulteriori. A titolo esemplificativo i soci gold avranno diritto alla fruizione del seguente corso a titolo gratuito: corso 60 ore per l iscrizione al RUI; Tali soci avranno accesso alle convenzioni gold stipulate con i vari partner dell associazione. 3) Socio platino: tale categoria di socio è riservata a quelle strutture con un numero elevato di collaboratori. La contribuzione minima è stabilita in 1000 e dà diritto alla fruizione gratuita di n. 10 corsi a scelta tra i seguenti: corso 60 ore iscrizione RUI; corso di aggiornamento 30 ore RUI; corso di aggiornamento annuale OAM; corso antiriciclaggio; corso privacy.

Tali soci avranno diritto alla creazione di una piattaforma e-learning dedicata e castumizzata per la fruizione dei corsi formativi in esclusiva per la propria rete. Inoltre, avranno accesso alle convenzioni platinum stipulate con i vari partners dell associazione e potranno nominare un loro membro all interno del comitato ordinatore. I soci gold e platino avranno inoltre diritto alla consegna della card acquisti IPERNETWORK con la quale usufruiranno di numerose offerte e scontistiche per acquisti di vario genere, nonché per viaggi ed altro. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni: a) presentazione della domanda al Presidente; b) sottoscrizione ed eventuale pagamento delle quote associative (solo se socio gold); c) accettazione senza riserve del presente Statuto. L'acquisto della qualità di associato è subordinato all'accettazione della domanda da parte del Comitato direttivo e al versamento della quota associativa annuale (solo se socio gold). La qualità di associato non è temporanea e si perde nei casi tassativamente previsti dalla legge e dallo statuto. La quota associativa versata dal socio gold è intrasmissibile a qualsiasi titolo e non rivalutabile. Art. 10 Ogni associato è libero di recedere dall'associazione in qualsiasi momento; il recesso deve essere comunicato al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato non appena quest'ultimo lo riceve, salvo l'obbligo di versamento delle quota associativa dell'anno in corso e di quelle arretrate se socio gold. Il mancato pagamento della quota associativa entro trenta giorni dalla scadenza del 31 marzo comporta l'automatica esclusione dell'associato gold moroso, senza necessità di espressa intimazione ad adempiere o messa in mora. La qualità di associato si perde anche per esclusione deliberata dal Comitato Direttivo il quale ravvisi che il comportamento dell'associato sia contrario agli scopi e allo spirito dell'associazione. La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro la delibera di esclusione l'associato può ricorrere al Collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale l'esclusione è efficace. L'associato gold receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate. CAPO IV Organi associativi Art. 11 Sono organi dell'associazione: 1) il Comitato Direttivo; 2) il Comitato Ordinatore; 3) l'assemblea degli associati, 4) il Presidente; 5) il Collegio dei Revisori Legali dei conti (qualora eletto). Le cariche previste dallo Statuto sono elettive e non retribuite e possono essere ricoperte solo da associati gold in regola con il versamento della quota associativa. Ai componenti degli organi associativi possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione di prova ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo. Oltre ai libri ed alle scritture eventualmente richieste dalle norme civili e fiscali, l'associazione deve tenere: - il libro degli associati in cui sono indicati i dati dei soci;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo. Art. 12 Il Comitato Direttivo è composto da tre a nove membri elettivi e resta in carica tre anni. Il numero dei componenti è determinato dall'assemblea che provvede alla nomina. Possono essere nominati solo associati gold. Le decisioni del Comitato sono prese con voto palese, a maggioranza dei presenti, i quali devono costituire almeno la metà dei componenti del collegio. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo dovrà eleggere al suo interno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Comitato Direttivo è eletto dall'assemblea degli associati con votazione a scrutinio segreto. Saranno dichiarati eletti gli associati con il maggior numero di voti ed, in caso di parità, gli associati con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione ed, in subordine, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale o, in ulteriore subordine, per anzianità anagrafica. Qualora vengano meno uno o più componenti del Comitato Direttivo, si provvederà alla loro sostituzione in base alla disciplina del codice civile prevista per la sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione delle s.p.a. Art. 13 Il Comitato Direttivo si adopera per l'attuazione degli scopi associativi e realizza il programma definito dall'assemblea e pertanto è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'assemblea degli associati. Sono altresì compiti del Comitato Direttivo: predisporre i rendiconti economici e finanziari, proporre all'approvazione dell'assemblea le modificazioni dello Statuto, deliberare la partecipazione dell'associazione ad altre associazioni, società o enti di qualsiasi natura. Art. 14 I membri del Comitato possono essere dichiarati decaduti dalla carica in caso di tre consecutive assenze ingiustificate dalle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal Comitato medesimo, seguendo la procedura di votazione di cui all'art.12, alla quale non prende parte l'interessato il quale è computato solo ai fini del quorum costitutivo. Art. 15 La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Comitato Direttivo, nonché in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. La rappresentanza può altresì essere attribuita con delibera del Comitato Direttivo e per specifiche funzioni ad altri suoi componenti. Art. 16 Il Comitato Ordinatore è composto dai membri del Comitato Direttivo, nonché dai membri nominati dai soci platinum. Il comitato ordinatore si riunisce almeno una volta l anno e delibera, in concerto con il comitato direttivo, le linee guida, nonché gli indirizzi di politica gestionale ed attuativa relativi alle attività dell associazione. Art. 17 L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario annuale; b) determina l'ammontare delle quote associative su proposta del Comitato Direttivo; c) approva eventuali regolamenti interni proposti dal Comitato Direttivo;

d) elegge i membri del Comitato Direttivo; e) delibera sull istituzione di sedi secondarie; f) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Comitato Direttivo e che non siano di competenza di altri organi. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento e sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio associativo. Art. 18 L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto economico e finanziario, per determinare le quote associative e per procedere alla nomina dei componenti degli organi associativi. All'assemblea possono intervenire tutti gli iscritti gold in regola con il pagamento della quota. L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo della circoscrizione del Tribunale di Roma. L'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno potrà essere richiesto da almeno cinque associati, i quali avranno l'onere di darne comunicazione al Presidente almeno venti giorni prima dell'assemblea. In tal caso il Presidente dovrà provvedere ad integrare l'ordine del giorno e a darne comunicazione agli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Comitato Direttivo è tenuto a convocare l'assemblea, entro tre mesi, qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Art. 19 Le convocazioni dell'assemblea sono effettuate dal Presidente il quale comunica agli associati il luogo, la data e l'ora dell'assemblea con almeno trenta giorni di anticipo, mediante mail e pubblicazione sul portale dell associazione, o comunque mediante qualsiasi altra forma di comunicazione idonea. Non è in ogni caso necessaria la convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 20 Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal vicepresidente o dal componente più anziano del Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 12. Art. 21 Le assemblee ordinarie sono validamente costituite con la presenza in prima convocazione della metà degli associati in regola con il pagamento delle quote associative ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. Le assemblee straordinarie sono validamente costituite con la presenza di due terzi degli associati e deliberano a maggioranza dei presenti. Ogni associato gold ha diritto ad un solo voto. Ciascun associato può rappresentare in assemblea al massimo altri due associati, con delega scritta da conservare agli atti dell'associazione. Art. 22 Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell associazione. Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l elezione del nuovo Presidente. Art. 23 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Segreteria, costituito da Presidente, Vice Presidente e Segretario, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento del sodalizio. Art. 24 Il Tesoriere s incarica della riscossione delle entrate e della tenuta della documentazione contabile, provvede ai pagamenti su delega del Presidente. Art. 25 Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci, e resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l amministrazione dell Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. CAPO V Disposizioni finali Art. 26 In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio dell'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto sempre con deliberazione dell'assemblea ad altra associazione avente finalità analoghe affinché sia destinato al sostentamento e alle necessità dei colleghi bisognosi e meritevoli, o ad altri fini di pubblica utilità. Art. 27 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili alle associazioni non riconosciute.