Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 63 03.04.2015 TFR in busta paga: l Accordo quadro con le banche Le imprese che occupano fino a 49 dipendenti potranno accedere a finanziamenti agevolati se riscontrano difficoltà nel corrispondere la Qu.I.R. ai dipendenti Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: TFR Il 20 marzo scorso è stato firmato l Accordo quadro tra il MEF, il MLPS e l ABI per il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all'anticipazione del TFR in busta paga. Grazie a tale accordo, le imprese che dovessero registrare problemi nei flussi finanziari necessari a far fronte al maggiore esborso mensile a seguito delle richieste di erogazione mensile dell'importo altrimenti destinato al trattamento di fine rapporto, potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato. Per godere dei finanziamenti agevolati, il datore di lavoro deve farne richiesta alla banca, la quale stipula il contratto di finanziamento entro il mese precedente l avvio della liquidazione Qu.I.R. Il finanziamento, in particolare, viene reso disponibile al datore di lavoro in singole erogazioni mensili, nella misura certificata dall INPS, a partire dal mese successivo alla data del contratto con la banca e, in ogni caso, non prima del 1 giugno 2015 per avere durata fino al 30 ottobre 2018. Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 ottobre 2018. Premessa Oggi entra ufficialmente in vigore la possibilità per i lavoratori del settore privato di poter chiedere mensilmente in busta paga il TFR (chiamato più tecnicamente Qu.I.R. Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione ). L opzione è richiedibile su domanda da presentare al datore di lavoro, utilizzando l apposito modello pubblicato con il D.P.C.M. n. 29/2015. 1

Una volta che l impresa abbia accertato il possesso di tutti i requisiti necessari per la monetizzazione del trattamento di fine rapporto, la manifestazione di volontà esercitata dal dipendente è vincolante fino al periodo di paga del 30 giugno 2018 o comunque fino a quando si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale contesto, particolare attenzione va dedicata al meccanismo di erogazione della Qu.I.R., la quale si differenzia in base alle dimensioni aziendali. Imprese con almeno 50 dipendenti Infatti, se l organico aziendale è pari ad almeno 50 dipendenti, l erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell istanza. Se un lavoratore chiede la Qu.I.R. nel corrente mese di aprile, vedrà corrispondersi l importo nella busta paga di maggio. Va precisato, inoltre, che per i lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alla forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e al Fondo di tesoreria INPS. Imprese fino a 49 dipendenti Differente è il discorso per le aziende che occupano fino a 49 dipendenti, che accedono al finanziamento assistito da garanzia di cui all art. 6 del D.P.C.M. n. 29/2015. Tali aziende, infatti, che non sono tenute al versamento del TFR al Fondo di tesoreria, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza. Se un lavoratore chiede la Qu.I.R. nel corrente mese di aprile, vedrà corrispondersi l importo nella busta paga di luglio. EROGAZIONE DELLA QUIR Imprese con almeno 50 dipendenti Imprese fino a 49 dipendenti La liquidazione della Qu.I.R. è La liquidazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese operativa a partire dal terzo mese successivo a quello di successivo a quello di formalizzazione dell istanza. formalizzazione dell istanza. 2

Condizioni di accesso Per accedere ai finanziamenti agevolati, il datore di lavoro dovrà presentare alla banca la seguente documentazione: certificazione rilasciata dall INPS riguardante il trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore (art. 1, c. 31 della L. n. 190/2014); visura camerale attestante l insussistenza delle condizioni relative a situazioni di difficoltà aziendale; ulteriori informazioni e/o certificazioni richieste dalla banca necessarie alla realizzazione dell operazione di finanziamento (es. data di pagamento degli stipendi ai dipendenti). Il finanziamento Come funziona il meccanismo di erogazione del finanziamento? Innanzitutto, il datore di lavoro deve presentare richiesta di finanziamento alla banca, la quale stipula il contratto di finanziamento entro il mese precedente l avvio della liquidazione Qu.I.R. Tale disponibilità creditizia è destinata a essere utilizzata a partire dal mese successivo alla data di perfezionamento dell operazione di finanziamento, e comunque non prima del 1 giugno 2015, e non oltre il termine massimo del 30 ottobre 2018. Successivamente la banca, sulla base delle certificazioni acquisite telematicamente dall INPS entro il giorno 5 di ciascun mese, provvede ad erogare in favore del datore di lavoro, tra il quinto e il terzo giorno precedente al saldo della paga, l importo indicato nella certificazione. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO Il finanziamento si sostanzia in una disponibilità creditizia destinata ad essere utilizzata mensilmente da parte del datore di lavoro. Ciascuna banca individua la forma tecnica attraverso la quale tale disponibilità creditizia è utilizzata dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa applicabile. IMPORTO DEL FINAZIAMENTO Per quanto riguarda l importo complessivo del finanziamento, esso è comunicato alla banca dal datore di lavoro, in relazione alla finalità di liquidare mensilmente la Qu.I.R. in favore dei propri dipendenti richiedenti. 3

La disponibilità creditizia viene messa a disposizione del datore di lavoro mediante singole erogazioni mensili. Il tasso di interesse L art. 8 dell Accordo quadro disciplina le condizioni economiche del finanziamento. In particolare, viene precisato che il tasso di interesse, comprensivo di ogni eventuale onere, non può superare il tasso di rivalutazione della Qu.I.R. periodicamente comunicato dall INPS. Il tasso d interesse può essere anche fisso, purché lo stesso non superi l 1,5%. Ai fini del rispetto del limite (1,5%) non concorrono alla determinazione del tasso applicato al finanziamento: le spese notarili e gli oneri fiscali riferiti all intero svolgimento del rapporto di finanziamento; le spese sostenute dal datore di lavoro per l acquisizione delle necessarie visure camerali. Il rimborso del finanziamento Quanto al rimborso del finanziamento, esso dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 ottobre 2018. In particolare, sarà la banca a notificare al datore di lavoro con apposita comunicazione la richiesta di rimborso dell importo dovuto, comprensivo di capitale e interessi, la quale deve ripotare la data di scadenza del rimborso, anche parziale, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all INPS le sanzioni civili. Cosa contiene la comunicazione? La comunicazione evidenzia che in caso di mancato adempimento nel termine di 30 gironi dall avvenuta notifica: la banca potrà ricorrere alla garanzia del Fondo presso l INPS (Fondo) il quale si surroga alla banca medesima nel privilegio di cui all art. 1, c. 30 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014); l INPS è legittimato ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell avviso di addebito con titolo esecutivo e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. RIMBORSO ANTICIPATO DLE FINANZIAMENTO Esistono anche dei casi di risoluzione anticipata del finanziamento, ossia in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto al rimborso di quanto già fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, comprensivo degli interessi maturati. 4

In quest ultimo caso, sarà sempre la banca a notificare al datore di lavoro con apposita comunicazione la richiesta di rimborso parziale del finanziamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi, sulla base delle certificazioni prodotte dall INPS attestanti le singole Qu.I.R. certificate ne mesi precedenti. In caso di inadempimento del datore di lavoro, la banca procederà con l escussione del Fondo limitatamente all importo del finanziamento riferito al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro, per capitale e interessi. Estinzione anticipata del finanziamento L art. 6 dell Accordo quadro disciplina i casi di risoluzione anticipata del finanziamento, e il rimborso immediato dello stesso, qualora il datore di lavoro utilizzi le risorse economiche, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile delle Q.u.I.R. in busta paga, anche con riguardo a uno solo dei lavoratori interessati. ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL FINANZIAMENTO In particolare, la risoluzione si ha al verificarsi dei rispettivi eventi: avvio della procedura di fallimento, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell art. 17 della Legge Fallimentare; avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell art. 166 della Legge Fallimentare; avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall Autorità competente nella GURI ai sensi dell art. 197 della Legge Fallimentare; avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell art. 8, c. 3 del D.Lgs. n. 270/1999. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente aderente al programma di liquidazione del TFR in busta paga, l INPS, sulla base delle informazioni trasmesse dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva mensile, comunica alla banca l ammontare delle Qu.I.R. 5

Conseguentemente, la banca presenta con tempestività al relativo datore di lavoro la richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, comprensivo degli interessi maturati, per la quota utilizzata da quest ultimo per liquidare la Qu.I.R. nella busta paga del lavoratore cessato. In caso di inadempimento del datore di lavoro, la banca procederà con l esecuzione del Fondo limitatamente all importo del finanziamento riferito al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro, per capitale e interessi. Ma come avviene in pratica il recupero del credito da parte della banca? Ebbene, il recupero avviene mediante deposito dell istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. La banca, in particolare, ha 60 giorni di tempo dall avvio delle procedure di recupero in parola per notificare all INPS la richiesta di intervento del Fondo, secondo l apposita modulistica redatta dall INPS, corredata dai seguenti elementi informativi: a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all art. 1, co. 30 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014); b) copia della documentazione comprovante l avvio delle procedure di recupero; c) attestazione dei flussi afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota e della quota interessi. Interruzione del finanziamento La banca procederà invece, a interrompere il finanziamento nel caso sia informata dall INPS o dal datore di lavoro circa il verificarsi di una delle condizioni di cui all art. 3, co. 1, lett. da e) a h), ossia per: Iscrizione nel Registro delle imprese di un accordo di ristrutturazione (ex art. 182-bis del R.D. n. 267/1942); Iscrizione nel Registro delle imprese di un piano di risanamento (ex art. 52, co. 2, lett. d) del R.D. n. 267/1942); Iscrizione nel registro delle imprese di un accordo di ristrutturazione e di soddisfazione dei crediti (ex art. 7 della L. n. 3/2012); autorizzazione di interventi di integrazione salariale straordinaria o in deroga (soltanto per la quota parte di finanziamento relativa alla Qu.I.R. dei lavoratori beneficiari in forza presso l unità produttiva interessata dalla cassa integrazione). 6

Al verificarsi di una delle suddette condizioni, la banca interrompe l erogazione del finanziamento a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni medesime e per l intero periodo di sussistenza delle stesse. Il TFR in busta paga in sintesi LAVORATORE Prima della domanda Valuta costi Valuta benefici e requisiti Dopo la domanda Attende la concessione in busta paga Non può cambiare la scelta fino a giugno 2018 DATORE DI LAVORO Prima della domanda Nessun obbligo di comunicazione al lavoratore Dopo la domanda Si rivolge alla banca per valutare un finanziamento Concede il TFR in busta paga dal mese successivo alla richiesta BANCA Gestisce richieste con apposito fondo Ottiene rimborso finanziamento al 30.10.2018 7

INPS Dopo il finanziamento comunica ogni mese alla banca l importo della Qu.IR. da liquidare Se datore non restituisce prestito INPS segue recupero. DURC non pregiudicato. - Riproduzione riservata - 8