Pordenone, Spett. li Società Cooperative Associate
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- Sabina Bernardi
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1 V.le Grigoletti, 72/E Pordenone Tel Fax Pordenone, Spett. li Società Cooperative Associate Confcooperative Unione Provinciale Cooperative Friulane - V.le Grigoletti, 72/E Pordenone Codice Fiscale pordenone@confcooperative.it Prot. 371 Oggetto: Pagamento diretto del T.F.R. LORO SEDI La Legge di Stabilità 2015 (L n. 190) dispone la possibilità del pagamento mensile del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Con il D.P.C.M. n. 29 del (in vigore dal ) sono state emanate le norme di attuazione. Vediamo di seguito quanto di interesse generale per le associate, ed in particolare: le modalità di richiesta da parte del lavoratore; le procedure di accesso al finanziamento garantito; gli aspetti inerenti il fondo di garanzia. Per brevità (e comodità) il pagamento diretto del TFR verrà in seguito identificato con la seguente definizione: Qu.I.R. - quota integrativa della. 1) Destinatari: soggetti esclusi I lavoratori che non possono chiedere la Qu.I.R. sono i seguenti lavoratori dipendenti: a) domestici; b) del settore agricolo; c) per i quali la legge o il Ccnl (anche con rinvio alla contrattazione di 2 livello), prevede la corresponsione periodica del Tfr o l'accantonamento presso terzi; d) da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; e) da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare; f) da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare; g) da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di cigs e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata alle sospensioni; h) da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. # Lavoratori Agricoli Purtroppo non è stato chiarito cosa si intende per lavoratori dipendenti del settore agricolo. Si ritiene che siano esclusi sia gli operai (OTI e OTD) che gli impiegati. Tra i lavoratori dipendenti del settore agricolo rientrano anche quelli: delle cooperative inquadrate ai sensi della Legge 240/1984; delle cooperative sociali che svolgono attività agricola (conduzione terreni, manutenzione del verde ecc.).
2 # Anzianità di servizio La legge ha posto anche un requisito di anzianità del lavoratore (rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro). Si tratta di clausole a tutela del datore di lavoro che quindi può concedere la Qu.I.R. anche in assenza dei requisiti di legge (ad esempio un'anzianità inferiore ai 6 mesi). Non è però una scelta priva di conseguenze collaterali. La corresponsione del Qu.I.R. comporta la possibilità di accedere al finanziamento garantito e alcune significative misure compensative. La concessione senza requisiti potrebbe comportare la rinuncia a entrambe le facilitazioni. # Forme pensionistiche complementari E' confermato che l'anticipazione può essere richiesta anche in caso di conferimento, sia con modalità esplicite sia tacite, del Tfr a forme pensionistiche complementari. Anche in caso di conferimento parziale del Tfr a un fondo di previdenza complementare, l'opzione per la Qu.I.R. deve riguardare l'intero Tfr. In questo caso continua ad essere dovuta l'eventuale contribuzione a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro. # TFR concesso in garanzia Il dipendente deve notificare al datore di lavoro l eventuale disposizione del Tfr a garanzia di contratti di finanziamento. In questo caso non è possibile richiedere la Qu.I.R. La Qu.I.R. potrà essere richiesta dopo l'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento. # Decorrenza della interruzione La liquidazione della Qu.I.R. è interrotta al verificarsi di una delle condizioni indicate sopra a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime. 2) Quota anticipazione In merito alla misura del TFR da liquidare come Qu.I.R., si tratta della quota di Tfr determinata sulla base delle disposizioni dell'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo dello 0,50% cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 297/292. 3) Tassazione La Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali e non è computabile ai fini del superamento della soglia reddituale che fa ridurre o perdere il bonus degli 80. 4) Procedura di liquidazione della Quir Per richiedere la Qu.I.R. il lavoratore deve presentare una domanda al datore di lavoro utilizzando l apposito modello. Sono considerate valide le istanze proposte dal 3 aprile La richiesta ha valore dal mese successivo a quello di formalizzazione dell istanza e fino al ed è irrevocabile. Nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga della facoltà di chiedere il finanziamento agevolato per la corresponsione della Qu.I.R. (previsto per legge), la decorrenza sarà dal 3 mese successivo a quello di presentazione della domanda del lavoratore. In questo caso è opportuno che il datore di lavoro dia comunicazione, anche collettiva, dello slittamento. In caso di cessazione e riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro la domanda deve essere ripresentata. Non è esplicitato se debba essere riacquisito il requisito dei 6 mesi di anzianità (si pensi al caso di lavoratori riassunti a tempo determinato per stagionalità). Da una interpretazione letterale sembrerebbe di si, ma il datore di lavoro può comunque optare per un criterio meno stringente e chiedere il requisito dei 6 mesi soltanto in occasione della prima richiesta. Il lavoratore riassunto può modificare la propria scelta in positivo (e cioè chiedere la
3 Qu.I.R. anche se nel precedente rapporto non lo aveva fatto), ma anche in negativo (non presentare la domanda anche se lo aveva fatto nel precedente rapporto). Non può essere richiesto il pagamento mensile soltanto di una parte del Tfr. La Qu.I.R. è corrisposta unitamente alla ordinaria alle normali scadenze. 5) Previdenza complementare e fondo tesoreria E' confermato che per i lavoratori che richiedono la Qu.I.R. non operano gli obblighi di versamento del Tfr alle forme pensionistiche complementari. Per le aziende tenute al versamento del Tfr al fondo tesoreria Inps viene meno il relativo obbligo (limitatamente ai lavoratori che hanno esercitato l opzione e per la vigenza della stessa). 6) Finanziamento assistito da garanzia I datori di lavoro con meno di 50 addetti e che non sono tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria Inps possono accedere ad uno speciale finanziamento, utile ai fini del pagamento diretto del Qu.I.R. Ai finanziamenti si applicano tassi non superiori al tasso di rivalutazione del Tfr che sarà periodicamente aggiornato dall'inps. Questa la procedura: I datori di lavoro richiedono all'inps la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L'Inps rilascia l'attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. Sulla base della certificazione rilasciata dall'inps può essere utilizzata per richiedere il finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario. Sulla base delle sole informazioni contenute nella certificazione dell'inps, senza alcuna valutazione di merito, il datore di lavoro e l'intermediario stipulano il relativo contratto di finanziamento assistito da garanzia (la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili). L'intermediario comunica all'inps l'avvenuta concessione del finanziamento (che non può eccedere l'importo della Qu.I.R. certificato dall'inps mensilmente). Mensilmente l'inps comunica a datore di lavoro e intermediario la certificazione della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento è sospeso. Gli intermediari erogano mensilmente il finanziamento come da certificazioni Inps. I dati della Qu.I.R. dovranno essere indicati ne flusso Uniemens anche perché i datori di lavoro usufruiscono di uno sgravio contributivo. L accesso al credito riduce le misure compensative di cui al successivo punto 7. # Rimborso del finanziamento Il rimborso del finanziamento sarà effettuato entro e non oltre il In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante la vigenza del finanziamento, il datore di lavoro deve rimborsare il finanziamento già fruito, entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro. Il rimborso ovviamente riguarderà l'anticipazione relativa al lavoratore cessato comprensivo degli oneri a servizio del prestito. In pratica Il finanziamento copre il periodo fino al momento in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto a ricevere comunque il Tfr. Se è accertato che il finanziamento è stato utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R., lo stesso è interrotto e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e degli interessi. Potrebbe essere il caso in cui il datore di lavoro non corrisponde la Qu.I.R. o lo fa in ritardo.
4 7) Misure compensative per i datori di lavoro La Legge prevede misure compensative a favore del datore di lavoro, differenziate in relazione all'accesso o meno al finanziamento assistito da garanzia: - Nel primo caso (il datore di lavoro accede al finanziamento agevolato) lo sgravio è dello 0,28% sugli importi corrisposti ai lavoratori; - nel secondo caso (il datore non usufruisce del finanziamento agevolato) lo sgravio è dello 0,48% oppure dello 0,68% in caso di dirigenti. Nella tabella riportata di seguito sono sintetizzate le situazioni normate. Al punto 2 è indicata anche quella delle aziende con almeno 50 addetti per le quali non cambia nulla: il Tfr comunque non rimane mai in azienda, non possono accedere al nuovo finanziamento con garanzia e godono delle intere misure compensative. Tipologia datori di lavoro Beneficio Base imponibile Nuovo contributo 1. Datori di lavoro con meno di 50 addetti che non optino per lo schema di accesso al credito 2. Datori di lavoro con almeno 50 addetti 3. Datori di lavoro con meno di 50 addetti, che optino per l'accesso al credito - Deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% del Tfr - Esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia - Ulteriore riduzione contributiva dello 0,28% Esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia Tfr destinato a parte integrativa Anche Tfr destinato a parte integrativa Tfr destinato a parte integrativa Contributo 0,20% a fondo garanzia sulla imponibile I nostri uffici restano a disposizione per ulteriori informazioni. Cordiali saluti. Il Direttore Marco Bagnariol Allegato: - modulo per la richiesta di pagamento mensile del TFR
5 MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.) - (Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190) Il/La sottoscritto/a.. Nato/a a il.. CF CHIEDE la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine: - dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito; - chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla mensile; - dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; (da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) - prende atto che l informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all INPS per gli adempimenti di competenza di cui all art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014. Data. Firma.. Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.
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