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NORMATIVA COMUNITARIA E CONVENZIONI INTERNAZIONALI ACCORDO TRA LA COMUNITA EUROPEA E LA SVIZZERA: a) Totalizzazione dei periodi assicurativi italiani, svizzeri e di altri Stati convenzionati, ai fini pensionistici; b) Istruzione dell Inail per l applicazione dell accordo Come abbiamo segnalato nel n. 3/2002 di questa Rassegna, il 1 giugno 2002 è entrato in vigore l accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle persone. Tale accordo, per quanto riguarda il nostro Paese, sostituisce le disposizioni dei vecchi accordi bilaterali stipulati tra l Italia e la Svizzera. In sostanza, dunque, nei rapporti con la Svizzera trovano ora applicazione le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale, stabilite nei Regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972, e successive modificazioni e integrazioni. Sui contenuti dell accordo l Inps ha dato ampie delucidazioni con circolari n. 118 del 25 giugno 2002, n. 162 del 28 ottobre 2002 e n. 78 del 14 aprile 2003. Per completezza di trattazione dell argomento, riferiamo ora di due nuovi interventi chiarificatori. Il primo attiene ad una particolare casistica in tema pensionistico; il secondo è costituito dalle istruzioni recentemente emanate dall Inail relativamente alle assicurazioni di propria competenza. a) Totalizzazione dei periodi assicurativi italiani, svizzeri e di altri Stati convenzionati, ai fini pensionistici Tenuto presente che l art. 9, comma 1, della previgente convenzione italo-svizzera, come completato dall art. 3 del secondo accordo aggiuntivo alla convenzione stessa, consentiva all Italia di procedere alla totalizzazione multipla per l accertamento del diritto a pensione in favore del cittadino italiano o svizzero 32, è stato chiesto di conoscere in relazione ad un caso di specie se ora che è intervenuto l accordo Comunità Europea/Svizzera in oggetto, è ancora possibile totalizzare i periodi assicurativi risultanti a favore di un lavoratore in Italia, in Svizzera, in Germania, nel Regno Unito e negli USA, al fine di accertare il suo diritto alla pensione di anzianità. In proposito la Direzione Generale dell Inps 33 chiarisce 34 che il suddetto primo comma dell articolo 9, in quanto inserito nell allegato III del Regolamento 1408/1971, che prevede una serie di eccezioni, resta in vigore anche successivamente alla data di entrata in vigore dell accordo tra la Comunità Europea, i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera. Ribadisce altresì che, in base alla sentenza pronunciata il 15 gennaio 2002 dalla Corte di Giustizia, le disposizioni degli accordi bilaterali conclusi tra uno Stato membro della Comunità ed uno Stato terzo, applicabili ai cittadini dei due Stati firmatari dell accordo, debbono essere estese ai cittadini degli altri Stati membri. 32 Vedasi circolare Inps n. 325 del 7 marzo 1983. 33 Inps, messaggio n. 5823 del 2 marzo 2004. 34 Vedasi infatti la circolare dell Istituto n. 118 del 25 giugno 2002, punto 8.2. XXI

Tenuto conto di tutto ciò, si conclude che è tuttora possibile accertare il diritto a pensione totalizzando i periodi assicurativi risultanti nei cinque Stati sopra menzionati, sia a favore del cittadino svizzero che in favore di un cittadino degli Stati membri dell Unione Europea. b) Istruzione dell Inail per l applicazione dell accordo La Direzione Generale dell Inail ha diramato le proprie istruzioni relativamente all accordo tra la Comunità Europea e la Svizzera, con la circolare n. 7 del 22 gennaio 2004. L Istituto ricorda che obiettivi di detto accordo sono la libera circolazione delle persone e si concretano nell apertura progressiva, per un periodo di prova di sette anni, del mercato del lavoro in Svizzera e nell Unione Europea. Ovviamente, anche per l assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, la normativa dei Regolamenti comunitari e tutto ciò che è attinente ad essa è ora applicata nei rapporti con la Svizzera, in sostituzione delle previgenti convenzioni e accordi bilaterali. Fa eccezione in virtù dell allegato III del Regolamento CEE (che, come si è detto, elenca le disposizioni delle convenzioni internazionali che rimangono applicabili in deroga alla Regolamentazione CEE) la norma che stabilisce che le prestazioni a carico di una delle parti contraenti sono corrisposte ai cittadini dell altra parte contraente residenti in un Paese terzo, alle stesse condizioni e nella stessa misura stabilite per i propri cittadini residenti in detto Paese. Tale norma pertanto continua ad esistere. * * * Per completezza di documentazione riportiamo qui di seguito il testo del messaggio Inps n. 5823 del 2 marzo 2004 e della circolare Inail n. 7 del 22 gennaio 2004. Inps, messaggio n. 5823 Codesta Direzione Regionale ha chiesto di conoscere se è possibile totalizzare i periodi assicurativi risultanti in Italia, in Svizzera, in Germania, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d America al fine di accertare il diritto a pensione di anzianità. Al riguardo si fa presente che l articolo 9, comma 1, della Convenzione italo-svizzera, come completato dall articolo 3 del Secondo Accordo Aggiuntivo alla Convenzione, consentiva all Italia di procedere alla totalizzazione multipla per l accertamento del diritto a pensione in favore del cittadino italiano e svizzero, secondo quanto comunicato con circolare n. 325 del 7 marzo 1983. La specifica disposizione, inserita nell Allegato III del Regolamento 1408/71, resta in vigore anche successivamente alla data di entrata in vigore dell Accordo tra la Comunità Europea, i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera, come specificato nella circolare n. 118 del 25 giugno 2002, punto 9. Occorre ribadire, altresì, che in base a quanto stabilito con sentenza del 15 gennaio 2002 dalla Corte di Giustizia, relativamente al caso., le disposizioni degli Accordi bilaterali conclusi tra uno Stato membro della Comunità ed uno Stato terzo, applicabili ai cittadini dei due Stati firmatari dell'accordo, debbono essere estese ai cittadini degli altri Stati membri. Pertanto, tenendo presente quanto reso noto oltre che con la citata circolare, n. 325/83, anche quanto comunicato con i messaggi n. 27598 dell 11 luglio 1990, n. 4090 dell 11 settembre 1996 e con la citata circolare n. 118/2002, è possibile accertare il diritto a pensione totalizzando i periodi assicurativi risultanti nei 5 Stati suindicati sia in favore del cittadino svizzero che in favore di uno degli Stati membri della Unione Europea. XXII

Inail, circolare n. 7 del 22 gennaio 2004. Oggetto: Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera. Premessa Il Consiglio dell Unione Europea ha approvato con decisione del 4 aprile 2002, i seguenti sette accordi bilaterali firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall altra, entrati in vigore dopo la notifica definitiva dell espletamento delle procedure necessarie: Accordo sulla libera circolazione delle persone Accordo sul trasporto aereo Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia Accordo sul commercio di prodotti agricoli Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione delle conformità Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica. In particolare, con l Accordo sulla libera circolazione delle persone le parti contraenti hanno stabilito di coordinare i rispettivi sistemi di sicurezza sociale applicando la normativa comunitaria in vigore. Finalità e modalità dell'accordo Gli obiettivi dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono esplicitamente disciplinati all'art. 1 dell'accordo medesimo. Sostanzialmente, lo scopo dell'accordo consiste nell'introdurre la libera circolazione delle persone, aprendo progressivamente, per un periodo di prova di sette anni, il mercato del lavoro in Svizzera e nell'ue. Al termine di questa fase transitoria, la Svizzera potrà decidere se prorogare o meno l'accordo. Tale decisione sottostà a referendum facoltativo. L'accordo, quindi, non si è concretizzato integralmente con la sua entrata in vigore, ma si attuerà a tappe, scaglionate nell arco di dodici anni. L'accordo interessa tanto i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, quanto le persone che non esercitano un'attività economica ma che dispongono di mezzi finanziari sufficienti. Sin dall'entrata in vigore dell'accordo, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi possono avvalersi dei diritti previsti a condizione che, a quella data, essi siano già autorizzati a svolgere la loro attività sul territorio delle parti contraenti. Con la libera circolazione delle persone, per i cittadini dell'ue e per gli svizzeri varranno le medesime condizioni di vita, di impiego e di lavoro, sia in Svizzera che nell'ue. Si forniscono i chiarimenti e le istruzioni necessari per l applicazione dell'accordo. ISTRUZIONI OPERATIVE 1. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Con l'accordo viene stabilito (art. 8) il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire: a) la parità di trattamento b) la determinazione della legislazione applicabile XXIII

c) la totalizzazione, per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni. A questo scopo, come stabilito nell'allegato II dell'accordo (art. 1), le parti contraenti hanno convenuto di applicare obbligatoriamente tra di esse, con alcuni adattamenti, i seguenti regolamenti: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all interno della Comunità e successivi aggiornamenti (omissis), nonché il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all interno della Comunità, e successivi aggiornamenti (omissis), Inoltre, le parti contraenti si sono impegnate a considerare le Direttive europee e a prendere atto delle Raccomandazioni entrambe elencate rispettivamente nelle sezioni A e B dell'allegato II dell'accordo. Si precisa che, al momento, non sono applicabili le modifiche relative ai regolamenti europei elaborate successivamente al 21 giugno 1999, data della firma dell'accordo. 2. Relazione con gli accordi bilaterali preesistenti Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'unione Europea, e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri, sono sospesi e sono sostituiti dai regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 dell Accordo (art. 20). Pertanto, anche per l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, la normativa dei Regolamenti comunitari e, tutto ciò attinente ad essa, è applicata anche nei rapporti con la Svizzera. Non potranno, quindi, più essere attuate le disposizioni contenute nelle convenzioni e negli accordi bilaterali stipulati nel corso degli anni tra Italia e Svizzera ad eccezione di quanto previsto dal Regolamento n. 1408/71 all'art. 7, paragrafo 2, lettera c) "Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente Regolamento". Infatti, in base a questo articolo, nell'allegato III del Regolamento CEE (che riporta tutte le disposizioni delle convenzioni internazionali rimaste applicabili in deroga alla regolamentazione CEE), resta tuttora in vigore, l'art. 3, seconda frase della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, dall'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, dal protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e dall'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo. Tale disposizione stabilisce che le prestazioni a carico di una delle parti contraenti sono corrisposte ai cittadini dell'altra parte contraente residenti in un Paese terzo alle stesse condizioni e nella stessa misura stabilita per i propri cittadini residenti in detto Paese. XXIV

3. Campo di applicazione territoriale Il presente Accordo si applica al territorio della Svizzera e a quello dei 15 Stati UE che lo hanno sottoscritto e ai quali si applica il Trattato che istituisce la Comunità europea (art.24) 4. Campo di applicazione personale E' lo stesso al quale fanno riferimento i regolamenti CEE n 1408/71 e n.574/72 per cui oltre ai cittadini dei 15 Stati UE l'accordo si applica anche ai cittadini della Confederazione svizzera nonché agli apolidi e ai profughi residenti sul territorio di tale Stato, a condizione che abbiano prestato la loro attività lavorativa in Svizzera o in uno o più dei 15 Stati membri, e che, in ragione di tale attività, siano stati iscritti ai rispettivi regimi previdenziali. Rientrano, altresì, nel campo di applicazione personale: i familiari ed i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, di cittadini di uno dei 16 Stati (15 Stati membri e Svizzera) i familiari ed i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, degli apolidi o profughi, residenti in uno di tali Stati i superstiti di lavoratori non cittadini di uno dei 16 Stati menzionati, se cittadini di uno dei 16 Stati ovvero apolidi o profughi, residenti sul territorio di uno di tali Stati. 5. Determinazione della legislazione applicabile A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo si applicano, anche nei rapporti con la Svizzera, le norme, di cui agli articoli dal 13 al 17, del Regolamento CEE 1408/71, e a questo scopo, per poter applicare l'art.14 quater, nell allegato VII è aggiunto il testo seguente: "Esercizio di un attività non salariata in Svizzera e di un attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo". Di conseguenza, in virtù dell'articolo succitato, una persona che esercita simultaneamente un'attività autonoma in Svizzera ed un'attività subordinata in Italia è soggetta sia alla legislazione svizzera che a quella italiana. In materia di distacco, nel quadro dell accordo sulla libera circolazione delle persone, solo i cittadini di uno Stato membro dell Unione europea o della Svizzera possono far valere le disposizioni del Regolamento 1408/71. I distacchi o le proroghe richiesti, sulla base degli accordi bilaterali italo-svizzeri preesistenti, continuano ad essere validi fino alla scadenza dell autorizzazione anche dopo l entrata in vigore dell accordo sulla libera circolazione delle persone. Le nuove disposizioni verranno concesse in applicazione dell'art. 17 della normativa comunitaria. Il periodo massimo di cinque anni di distacco totale, in genere consentito in ambito europeo, deve includere anche i periodi di distacco eventualmente compiuti ai sensi della previgente normativa convenzionale. 6. Autorità ed istituzioni competenti Gli allegati I, II, III e IV del Regolamento CEE n. 574/72 sono stati opportunamente integrati con l'indicazione delle autorità, istituzioni e organismi competenti svizzeri per l'attuazione dell'accordo CH-UE. Le Unità operative dell'istituto, per la trattazione delle pratiche relative alle preesistenti convenzioni e accordi bilaterali, continueranno a rivolgersi al SUVA, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, Casella postale, 6004 Lucerna; Tel. +41 848 830 830; sito web http://www.suva.ch/. 7. Formulari (Omissis). XXV

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE ISTRUZIONI DELL INPS E DELL INAIL Dal 1 novembre 2003 è entrata in vigore la convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Croazia, ed il relativo accordo amministrativo di applicazione. La convenzione italo-croata sostituisce integralmente la convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di Yugoslavia del 14 novembre 1957, già applicata alla Croazia. L Inps con circolare n. 15 del 23 gennaio 2004 ha illustrato i contenuti della convenzione in oggetto, con particolare riferimento alla determinazione della legislazione assicurativa applicabile, delle prestazioni pensionistiche e di quelle di disoccupazione e per i familiari. La convenzione italo-croata si applica: - ai cittadini italiani ed ai cittadini croati, assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti; - ai profughi residenti in Italia o in Croazia, che siano o siano stati assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti; - agli apolidi anch essi residenti nel territorio di uno dei due Stati contraenti che siano o siano stati assicurati in uno di essi o in entrambi; - ai familiari ed ai superstiti delle persone sopra indicate. Rientrano nel campo di applicazione oggettiva della convenzione: per l Italia: l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i regimi speciali di assicurazione sostitutivi dell assicurazione generale obbligatoria, l assicurazione per malattia, maternità, tubercolosi, l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l assicurazione contro la disoccupazione involontaria, le prestazioni familiari; per la Croazia: l assicurazione per le pensione e l invalidità (compresa l assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), l assicurazione sanitaria e le cure mediche, gli assegni per i figli, l assicurazione per la disoccupazione. Per quanto riguarda la determinazione della legislazione applicabile, la convenzione mentre conferma il principio generale della territorialità, in base al quale il lavoratore, cittadino in uno degli Stati contraenti, è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge l attività lavorativa prevede alcune eccezioni. In particolare, il lavoratore, cittadino italiano o croato, dipendente da una azienda con sede in uno dei due Stati contraenti, temporaneamente distaccato nell altro Stato, può continuare ad essere soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l azienda per un periodo massimo di 48 mesi. Se, per ipotesi eccezionale, tale distacco si protrae ulteriormente, prima che scadano i 48 mesi il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, può richiedere all Autorità competente dello Stato di impiego temporaneo l autorizzazione alla proroga per ulteriori 48 mesi. Con riferimento alle disposizioni riguardanti, in particolare, la materia pensionistica, va segnalato che i periodi assicurativi italiani, di durata non sufficiente a consentire il diritto alla pensione, possono essere totalizzati con quelli croati non sovrapposti. Il periodo minimo di contribuzione perché possa farsi luogo alla totalizzazione è di 52 settimane. Anche i periodi assicurativi croati pari o superiori a 52 settimane possono essere totalizzati con quelli italiani non sovrapposti per il raggiungimento del diritto a pensione. XXVI

A sua volta, l Inail, con circolare n. 14 del 19 febbraio 2004, ha illustrato la convenzione in argomento, per la parte di propria competenza. In particolare ha precisato che: i lavoratori che essendo rimasti vittime di infortuni sul lavoro o di malattia professionale, hanno diritto a prestazioni in denaro a carico di uno Stato contraente, le ricevono a parità di trattamento con i cittadini di quest ultimo, mentre si trovano sul territorio dell altro Stato contraente o di uno Stato terzo; i lavoratori che a seguito di infortunio o di malattia professionale hanno necessità di ricevere prestazioni sanitarie mentre soggiornano o risiedono nel territorio dell altro Stato contraente, le ricevono da parte di quest ultimo Stato, secondo la sua legislazione; il lavoratore che ha contratto una malattia professionale per aver svolto una attività rischiosa nel territorio di entrambi gli Stati, può presentare la domanda per ottenere le prestazioni spettanti sia all istituzione dello Stato dove ha contratto la malattia sia a quella dell altro Stato. Tali prestazioni vengono erogate dall istituzione dell ultimo Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni; infine l infortunio che il lavoratore, in possesso di regolare contratto, subisce nel recarsi nell altro Stato per esercitare l attività lavorativa, ovvero quando ritorna nel proprio Paese di origine, subito dopo la fine del contratto di lavoro, è considerato infortunio in itinere, e come tale indennizzabile, purchè il viaggio sia ininterrotto e sia stato effettuato per la via più breve. Per comodità di consultazione riportiamo di seguito il testo delle circolari Inps e Inail sin qui commentate, per le parti di interesse delle imprese. Inps circolare n. 15 del 23 gennaio 2004 1 - Premessa. La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia firmata a Roma il 27 giugno 1997, ratificata con legge 27 maggio 1999, n. 167, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999, è entrata in vigore il 1 novembre 2003. Da tale data è in vigore anche il relativo Accordo amministrativo di applicazione. La Convenzione con la Croazia sostituisce integralmente, a decorrere dal 1 novembre 2003, la Convenzione con la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 14 novembre 1957, in vigore dal 1 gennaio 1961. Considerata l'entrata in vigore della nuova Convenzione tra Repubblica italiana e Repubblica slovena (vedi circolare n.25 del 4 febbraio 2003), la Convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia continua ad essere in vigore tra la Repubblica italiana ed i seguenti Stati: - Repubblica di Bosnia-Erzegovina; - Repubblica Federale di Jugoslavia; - Repubblica di Macedonia. PARTE PRIMA: CAMPO DI APPLICAZIONE E LEGISLAZIONE APPLICABILE 2 - Campo di applicazione soggettivo ed oggettivo. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, la Convenzione con la Croazia si applica: ai cittadini italiani ed ai cittadini croati, assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti; ai profughi - ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione del 28 luglio 1951, concernente lo XXVII

status di profugo e dal relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 - residenti in Italia o in Croazia, che siano o siano stati assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti; agli apolidi - ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status di apolide residenti sul territorio di uno dei due Stati contraenti e che siano o siano stati assicurati in uno di essi o in entrambi; ai familiari ed ai superstiti delle persone indicate alle lettere a, b, c, a prescindere dalla cittadinanza. In ambito oggettivo, come previsto dall'articolo 2, la Convenzione si applica, per l'italia, alle legislazioni concernenti: - l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi; - i regimi speciali di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, previsti per determinate categorie di lavoratori; - l'assicurazione per malattia, maternità e tubercolosi; - l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; - le prestazioni familiari. Sono espressamente escluse dal campo di applicazione le legislazioni concernenti la pensione sociale, le altre prestazioni non contributive a carico dei fondi pubblici e l'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'articolo 20 della Convenzione in ordine all'integrazione al trattamento minimo per coloro che sono residenti in Italia. La Convenzione si applica, in ambito oggettivo, per la Croazia, alle legislazioni concernenti: - l'assicurazione per le pensioni e l'invalidità (compresa l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); - l'assicurazione sanitaria e le cure mediche; - gli assegni per i figli; - l assicurazione per la disoccupazione. La Convenzione si applicherà alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni sopra identificate, che estenderanno i regimi stessi ad altre categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, salva opposizione del Governo dell'altro Stato contraente. 3 - Determinazione della legislazione applicabile. Alcune disposizioni della Convenzione italo-croata e del relativo Accordo amministrativo concernenti la determinazione della legislazione applicabile nei confronti dei lavoratori distaccati, nel confermare il principio generale della territorialità (secondo il quale il lavoratore, cittadino di uno dei due Stati contraenti, è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge l'attività lavorativa) modificano, a decorrere dal 1 novembre 2003, quanto disposto dalla precedente Convenzione con la Jugoslavia. 3.1 - Lavoratori dipendenti ed autonomi. L'articolo 6, lettera a, della Convenzione prevede che il lavoratore, cittadino italiano o croato, dipendente da un'azienda con sede in uno dei due Stati contraenti temporaneamente distaccato nell'altro Stato, può continuare ad essere soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda per un periodo massimo di 48 mesi. Al lavoratore viene rilasciato un formulario dal quale risulta fino a quale data il lavoratore stesso resta soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda. Il formulario è rilasciato, in Italia, dalle Sedi di questo Istituto al lavoratore che sia distaccato temporaneamente in Croazia e, in Croazia, dall'istituto croato per l'assicurazione Sanitaria - Ufficio Regionale competente al lavoratore che sia distaccato temporaneamente in Italia. Se il distacco si protrae eccezionalmente oltre i 48 mesi, prima della scadenza di questo periodo, il datore di lavoro, col consenso del lavoratore, presenta una domanda di proroga del XXVIII

distacco per ulteriori 48 mesi all'autorità dello Stato in cui svolge temporaneamente la sua attività che è:- in Italia: il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale - Divisione II - ROMA; - in Croazia: il Ministero della Sanità - ZAGABRIA. L'autorizzazione viene rilasciata in quattro copie: due sono inviate al datore di lavoro e due all'autorità dell'altro Stato che ne informa l'istituzione competente. Secondo le disposizioni dell'articolo 6, lettera b, anche il lavoratore autonomo che esercita abitualmente la sua attività in uno Stato contraente e che temporaneamente va ad esercitarla sul territorio dell'altro Stato, continua ad essere soggetto alla legislazione dello Stato di provenienza per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12. In questo caso, il lavoratore autonomo deve chiedere l'autorizzazione alla proroga con le medesime modalità precisate per il lavoratore dipendente. Rispetto alla precedente Convenzione con la Jugoslavia la durata massima del distacco del lavoratore dipendente è passata da 12 a 48 mesi, mentre la durata della proroga, prima non determinata, è ora prevista in ulteriori 48 mesi. Per il lavoratore autonomo, invece, la durata del distacco e della proroga è rimasta invariata. I periodi di distacco e le proroghe che hanno data iniziale precedente al 1 novembre 2003 continuano ad essere disciplinati in base a quanto previsto al punto 4 della circolare 1501 del 31 agosto 1970. 3.2 - Lavoratori dipendenti da imprese di telecomunicazioni e di trasporto. L'articolo 6, lettera d, prevede che i lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni e da imprese di trasporto per ferrovia, strada, via aerea o marittima, aventi la loro sede in uno Stato contraente, che siano inviati a lavorare temporaneamente in una succursale o rappresentanza permanente sul territorio dell'altro Stato, rimangano soggetti alla legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la Sede principale. Le disposizioni dell'articolo 6, lettera d, derogano dai principi generali della normativa internazionale in materia di distacchi in quanto non prevedono alcun limite massimo di assoggettamento alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda. Le stesse disposizioni potranno inoltre essere applicate ad altre tipologie di imprese individuate con scambio di note tra i due Stati contraenti. 3.3 - Personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada e per ferrovia. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa (articolo 6, lettera c). 3.4 - Personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, amministrativi e tecnici, nonché funzionari e rappresentanti ufficiali degli Stati contraenti. (omissis) 3.5 - Altre categorie di lavoratori (Omissis). 3.6 Accordi in deroga al principio di territorialità. L'articolo 8 della Convenzione con la Croazia conferma la possibilità, già prevista dalla convenzione italo-jugoslava, che le Autorità italiane e croate si accordino sulla deroga al principio della territorialità in favore di alcuni lavoratori, in presenza di particolari condizioni (frequenza o eccezionalità dei trasferimenti, età dei lavoratori). 3.7 - Prestazioni per malattia, maternità e tubercolosi. Il diritto alle prestazioni in denaro per malattia, maternità e tubercolosi nei confronti del personale distaccato di cui agli artt. 6 e 7 della Convenzione, è accertato in base alla legislazione dello Stato di provenienza alla quale il lavoratore continua ad essere assoggettato, applicando, ove occorra, la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e croati. Le prestazioni in questione sono corrisposte direttamente dall'istituzione dello Stato di provenienza come se il lavoratore svolgesse la sua attività sul territorio di questo Stato (articolo 12, primo comma). XXIX

4 - Parità di trattamento. All'articolo 4 della Convenzione viene confermato il principio della parità di trattamento secondo il quale i lavoratori italiani in Croazia ed i lavoratori croati in Italia, come pure i loro familiari, hanno pari diritti e obblighi dei cittadini dell'altro Stato contraente. 5 - Esportabilità delle prestazioni (Omissis). 6 - Prosecuzione volontaria. Ai fini del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione per l'ammissione alla prosecuzione volontaria prevista dagli Stati contraenti, si possono cumulare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambi gli Stati, purchè tali periodi non si sovrappongano (articolo 10.1). Per potersi avvalere di quanto disposto dal comma precedente, ai sensi della legislazione italiana l'interessato deve poter far valere almeno 52 settimane di contribuzione nella predetta legislazione. Da parte croata, invece, le condizioni per l'ammissione alla prosecuzione volontaria potranno essere raggiunte anche con la sola contribuzione italiana. Per quanto riguarda l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente ed a quella volontaria dell'altro Stato, l'art. 10 punto 4 della Convenzione non esclude la possibilità, condizionandola all'assenza di norme nazionali che, al contrario, non la consentano. Sull'argomento della simultaneità si precisa che il Consiglio di Amministrazione, a seguito della sentenza n. 34 della Corte Costituzionale del 12 febbraio 1981, con delibera n. 143 del 26 giugno 1981, ha ritenuto che la contemporanea iscrizione ad un regime assicurativo di uno Stato convenzionato non debba precludere l'ammissione alla prosecuzione volontaria in Italia. Le conseguenti disposizioni operative, sono state fornite con circolare n. 61 C.I. 1068 del 15 marzo 1982. PARTE SECONDA: PENSIONI 7 - Totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto a pensione. 7.1 - Condizioni generali di totalizzazione per il raggiungimento del diritto a pensione. I periodi assicurativi italiani, insufficienti al raggiungimento del diritto a pensione, possono essere a tal fine totalizzati con quelli croati non sovrapposti. Il periodo di contribuzione minimo per poter procedere alla totalizzazione è pari a 52 settimane. Pertanto, rispetto alla precedente Convenzione italo-jugoslava, il periodo di contribuzione minimo viene modificato da 1 a 52 settimane. I periodi assicurativi italiani complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione nell'assicurazione croata sia per il raggiungimento del diritto sia per la misura della pensione. Anche i periodi assicurativi croati pari o superiori a 52 settimane possono essere totalizzati con quelli italiani non sovrapposti per il raggiungimento del diritto a pensione. I periodi assicurativi croati complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione nell'assicurazione italiana sia per il raggiungimento del diritto sia per la misura della pensione. (articoli 11 e 18.5). Il limite di 52 settimane previsto dalla nuova Convenzione non comporta variazioni sulle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 novembre 2003. A queste pensioni continuano ad applicarsi le norme della Convenzione italo-jugoslava. In relazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, in presenza dei requisiti assicurativi per il diritto a pensione nell ambito del solo regime nazionale, non si procede alla totalizzazione. 7.2 - Totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti nei regimi speciali. Conformemente a quanto già previsto dalla Convenzione italo jugoslava, l articolo 18, lettera b, della Convenzione con la Croazia stabilisce che, al fine del raggiungimento del XXX

diritto a pensione a carico di un regime speciale italiano rientrante nel campo di applicazione, i periodi assicurativi del regime speciale sono totalizzati, se necessario, con i periodi assicurativi del corrispondente regime speciale croato. Se in Croazia non esiste il corrispondente regime speciale, i periodi assicurativi italiani sono totalizzati con periodi assicurativi croati relativi ad attività analoga a quella prevista dal regime speciale italiano. Qualora con la totalizzazione dei periodi suindicati non sia raggiunto il diritto a pensione a carico del regime speciale italiano, i periodi croati potranno essere utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale. 7.3 - Totalizzazione di periodi assicurativi di Stati terzi. Nei casi in cui non sia raggiunto il diritto a pensione con la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e croati, in applicazione dell'articolo 18.1 lettera c, è possibile totalizzare tali periodi con quelli compiuti in Stati terzi legati sia all'italia sia alla Croazia da Convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi assicurativi. In relazione a quanto comunicato dall'istituzione croata, gli Stati in questione sono: Austria, Belgio, Bosnia - Erzegovina, Canada e Quebec, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda del Nord, Slovenia, Svezia, Svizzera, Repubblica Federale di Jugoslavia. Al fine di consentire la predetta totalizzazione multipla, l'istituzione che riceve la domanda di pensione è tenuta a trasmettere all'istituzione dell'altro Stato il prospetto dei periodi assicurativi risultanti nello Stato terzo. 7.4 - Totalizzazione dei periodi assicurativi non collocabili temporalmente. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 c) dell'accordo amministrativo, i periodi assicurativi relativi ad uno Stato contraente non collocabili temporalmente si considerano non sovrapposti ai periodi assicurativi compiuti secondo la legislazione dell'altro Stato. Pertanto le Sedi potranno procedere alla totalizzazione dei periodi in questione a condizione che si tratti di periodi assicurativi croati utili ed equiparabili a quelli italiani ai fini pensionistici. Omissis Inail - circolare 19 febbraio 2004, n. 14 * * * 1. CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO La Convenzione regolamenta le principali forme di assicurazione sociale e, quindi, si applica anche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Dal punto di vista soggettivo si applica: - ai cittadini italiani ed ai cittadini croati, che sono o sono stati assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti - ai profughi - agli apolidi - ai familiari e superstiti. 2. ISTITUZIONI COMPETENTI L applicazione della Convenzione, per quanto concerne l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compete a: In Italia XXXI

a) INAIL per le prestazioni economiche, le protesi, i presidi ausiliari e gli accertamenti medico- legali b) AA.SS.LL. per le prestazioni sanitarie. In Croazia a) Istituto Croato per l Assicurazione Pensioni, per l assicurazione obbligatoria generale, invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali b) Istituto Croato per l Assicurazione Sanitaria, Ufficio territoriale competente, per l assicurazione sanitaria e l assistenza sanitaria: 3. LEGISLAZIONE APPLICABILE In base al principio della territorialità della legislazione applicabile, i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente dove svolgono la loro attività lavorativa. Sono però previste le seguenti eccezioni : a) Il lavoratore, cittadino italiano o croato, dipendente da un'azienda con sede in uno dei due Stati contraenti e temporaneamente distaccato nell'altro Stato, rimane sottoposto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda per un periodo massimo di 48 mesi Se il distacco deve eccezionalmente protrarsi oltre questo periodo, è possibile per il datore di lavoro chiedere, col consenso del lavoratore, una proroga per ulteriori 48 mesi. b) Il lavoratore autonomo che esercita abitualmente la propria attività sul territorio di uno dei due Stati contraenti resta assoggettato alla normativa di sicurezza sociale di detto Stato anche quando si reca a svolgere la propria attività nel territorio dell altro Stato. Ciò vale per un periodo limitato di tempo che non deve superare i 12 mesi, eccezionalmente rinnovabili. c) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l impresa. d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale (esercenti servizi di telecomunicazioni, trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima) restano assoggettati senza limiti di tempo alla legislazione dello Stato dove si trova la sede principale dell impresa anche quando vengono inviati nell altro Stato contraente, presso una succursale o una rappresentanza permanente. Omissis 3.2 Casi particolari Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo e nel superiore interesse del lavoratore possono derogare al principio della territorialità e permettere ad alcuni lavoratori in presenza di particolari condizioni (frequenza o eccezionalità dei trasferimenti, età dei lavoratori) di restare assoggettati alla normativa dello Stato di appartenenza, anche in presenza di attività da svolgere nell'altro Stato contraente. 4. PRESTAZIONI ECONOMICHE ESPORTABILITA Il lavoratore cui spettano prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale a carico di uno Stato, le riceverà, a parità di trattamento con i cittadini di quest ultimo, mentre si trova sul territorio dell altro Stato contraente o di un Stato terzo. Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato direttamente dall Istituzione dello Stato competente. Per le prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza deve accertare l inabilità al lavoro e quindi informare immediatamente l Istituzione competente in merito alla durata prevedibile dell inabilità. XXXII

L Istituzione competente cui spettano i pagamenti, li effettuerà con effetto liberatorio nella valuta del proprio Stato e al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento. 5. PRESTAZIONI SANITARIE I lavoratori che, vittime di un infortunio o di una malattia professionale, necessitano di prestazioni sanitarie mentre soggiornano o risiedono nel territorio dell altro Stato contraente, le ricevono da parte dell Istituzione di quest ultimo Stato, secondo la legislazione che tale Istituzione applica. Gli oneri relativi alle prestazioni sono a carico dell Istituzione competente mentre gli adempimenti amministrativi sono gratuiti. A tal fine i lavoratori sono tenuti a presentare alla suddetta Istituzione un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni in parola e la loro durata massima mediante apposito formulario. Sia il rilascio del formulario, sia le prestazioni sanitarie, sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale che opera tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti. Le Unità territoriali dell Istituto forniranno alle strutture sanitarie la più ampia collaborazione. 6. PRESTAZIONI PROTESICHE (Omissis) 7. MALATTIE PROFESSIONALI Il lavoratore che ha contratto una malattia professionale compresa nella specifica lista dell allegato n. 2 dell Accordo Amministrativo dopo avere svolto attività rischiosa nel territorio di entrambi i Paesi, può presentare la domanda per prestazioni sia all'istituzione dello Stato dove ha contratto la malattia, sia all'istituzione dell'altro Stato contraente. In quest ultimo caso la domanda verrà tempestivamente trasmessa, corredata da tutta la documentazione, all Istituzione competente e ne verrà informato il lavoratore. Le prestazioni per malattie professionali sono erogate dall'istituzione dell'ultimo Stato in cui tali lavorazioni sono state esercitate. Se l Istituzione cui compete la prestazione, esaminata l'istanza, verifica che, per quanto concerne i soli periodi di attività morbigena svolti sul proprio territorio, non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica: trasmette con sollecitudine all'istituzione dell'altro Stato tutta la documentazione, comprensiva dei rapporti e degli esami medici effettuati, nonché copia della decisione di rigetto notifica la propria decisione al lavoratore, indicando la motivazione e precisando mezzi e termini del ricorso nonché la data di trasmissione della domanda all'istituzione dell'altro Stato. All atto della determinazione dell esistenza o meno del diritto alle prestazioni ai sensi della normativa nazionale le Unità territoriali prenderanno in esame i soli periodi espletati nell ambito del territorio italiano. Non è previsto infatti il cumulo dei periodi lavorativi compiuti nei due Stati contraenti. 8. AGGRAVAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI (Omissis) 10. EVENTI PREGRESSI Se la legislazione di uno Stato contraente prescrive che, per determinare il grado di incapacità lavorativa, siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente, si terrà conto anche di quegli eventi lesivi verificatisi in precedenza nell'altro Stato. A tale scopo il lavoratore e l'istituzione dell'altro Paese dovranno fornire all'istituzione dello Stato dove si è verificato l'ultimo infortunio tutte le notizie e gli atti relativi ai precedenti infortuni, indipendentemente dal grado di invalidità derivatone. XXXIII

11. INFORTUNIO IN ITINERE L'infortunio che il lavoratore, in possesso di regolare contratto, subisce nel recarsi nell'altro Stato per assumere lavoro ovvero quando ritorna nel proprio Paese d'origine subito dopo la fine del contratto di lavoro, deve essere considerato quale infortunio sul lavoro indennizzabile, purché si tratti di viaggio ininterrotto ed effettuato per la via più breve. 12. ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI Gli accertamenti medico legali vengono effettuati, dall Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno del lavoratore, su richiesta dell Istituzione competente. A quest ultima verranno poi inviati unitamente all indicazione di tutti gli elementi che consentono la esatta valutazione delle condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, senza indicare il grado di inabilità lavorativa. 13. RIMBORSI (Omissis) 15. NOTIFICA DI INFORTUNIO Al verificarsi di un infortunio sul lavoro che causi o che possa causare la morte o l'incapacità permanente, l'istituzione competente del luogo dove l'infortunio si è verificato deve darne notifica entro le 24 ore alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza dell'infortunato. 16. DOMANDE, DICHIARAZIONI, RICORSI Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prescritto all Istituzione di uno dei due Stati contraenti, possono essere presentati validamente entro lo stesso termine anche all Istituzione dell altro Paese. Quest ultimo provvederà a trasmettere immediatamente la documentazione all Istituzione competente dell altro Stato. Ai fini dell attestazione della data di presentazione, la Sede che riceve l istanza, la dichiarazione o il ricorso di competenza dell'altro Stato, deve apporvi il timbro con la data di arrivo. Omissis XXXIV