Ambiente e Sicurezza news #4 - Aprile 2015

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Ambiente e Sicurezza news #4 - Aprile 2015 21-04-2015 - Redazione Lapam Ambiente DIRITTO D ISCRIZIONE ANNUALE ALL ALBO GESTORI AMBIENTALI: PAGAMENTO ENTRO IL 30 APRILE Entro il 30 aprile 2015 le imprese iscritte all Albo dei Gestori ambientali dovranno corrispondere il diritto annuale d iscrizione, mediante versamento alla relativa Sezione regionale ove sono iscritte, in base all articolo 24 del nuovo DM 120/2014 del Ministero dell'ambiente (Regolamento albo gestori). L'iscrizione all'albo, secondo l'articolo 8 del DM 120/2014 è prevista per alcune categorie di attività: categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani; categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65; categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto; categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; categoria 9: bonifica di siti; categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto. Le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta. Caratteristiche dell'iscrizione Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un Responsabile tecnico (i cui compiti e le responsabilità sono fissate all'articolo 12 e la relativa formazione all'articolo 13 del D.M. 120/2014 ) in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i). L'articolo 11 riporta i Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria dei potenziali iscritti. Iscrizione all'albo: domande e comunicazioni Gli articoli 14 e 15 del DM 120/2014 disciplinano invece la

presentazione delle domande e delle comunicazioni per l'iscrizione, da trasmettere alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio. L'articolo 15 comma 2 riporta la documentazione da accompagnare alla domanda di iscrizione all'albo. Godono di Procedure d'iscrizione semplificate, le imprese e gli enti iscritti all'albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente che siano: aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102. L'articolo 18,19 e 20 del DM 120/2014 riguardano da vicino le vicende dell'iscrizione con riferimento alle ipotesi di variazioni, sospensioni e cancellazioni, mentre l'articolo 22 dispone che il rinnovo dell'iscrizione avvenga ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Garanzie finanziarie L'articolo 17 definisce infine, la Garanzia finanziaria a favore dello Stato da accompagnare all'iscrizione all'albo per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi: tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Il DM 120/2014 riporta poi le ipotesi di contenzioso con l'albo (art. 23) e all'articolo 24 l'importo dei diritti di segreteria da assolvere al momento dell'iscrizione (art. 25). MUD: SCADENZA 30 APRILE Il 30 aprile 2015 scade il termine entro il quale produttori, intermediari, trasportatori e gestori di rifiuti devono presentare alle Camere di commercio il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Con il Dpcm 17 dicembre 2014 il Governo ha approvato il nuovo Modello unico di dichiarazione ambientale da utilizzare per la dichiarazione 2015, la quale dovrà riferirsi alle operazioni di gestione compiute nel 2014. In sostanza per quanto riguarda la gestione di rifiuti speciali, i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono i seguenti: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00; Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). CONTRIBUTO ANNUALE 2015 SISTRI: PAGAMENTO ENTRO IL

30 APRILE Scade il 30 aprile il termine entro il quale effettuare il pagamento del contributo annuale Sistri relativo al 2015. Sono tenuti al versamento del contributo i soggetti obbligati ovvero: i produttori di rifiuti pericolosi che hanno più di dieci addetti (da 11 in su); i trasportatori di rifiuti pericolosi; i gestori di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi imprese ed enti che effettuano commercio ed intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. All interno dell applicazione «gestione azienda» del Sistri www.sistri.it accessibile attraverso il proprio dispositivo Usb, è disponibile la funzionalità che consente agli utenti di determinare l importo dei pagamenti dovuti, la comunicazione degli estremi dei pagamenti effettuati e l inoltro dei documenti di attestazione dell avvenuto pagamento. Dopo aver effettuato il pagamento del contributo annuale, le imprese, accedendo all applicazione «gestione azienda», disponibile nella propria area autenticata e allegando un giustificativo di pagamento in un formato compatibile con il sistema, dovranno comunicare le seguenti informazioni: l importo corrisposto, la modalità di pagamento adottata, il numero della quietanza di pagamento (Cro/Trn), la data in cui è stato effettuato il pagamento, la pratica da associare al pagamento (rinnovo iscrizione 2015) e l importo da associare. Sicurezza RISCHIO LEGIONELLA La legionellosi è una grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere Legionella. La legionella è un microrganismo ubiquitario in natura in ambiente acquatico. E stata isolata dall acqua naturale di fiumi, laghi e serbatoi a bassa concentrazione. Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condotta sottoposti ad inadeguata manutenzione, o in impianti di climatizzazione dell aria costituiti da torri di raffreddamento, condensatori evaporativi o umidificatori dell aria. La malattia in genere si manifesta inizialmente con febbre, brividi, cefalea e dolori muscolari, seguiti da tosse secca e difficoltà respiratoria che in alcuni casi progrediscono fino ad una polmonite grave. Quasi un terzo delle persone colpite presenta anche diarrea o vomito e circa il 50% confusione mentale e delirio. La letalità è del 10-15%. Il periodo di incubazione normalmente oscilla dai due ai dieci giorni e i sintomi si manifestano mediamente tre-sei giorni dopo l esposizione. LE VIE DI TRASMISSIONE DELLA LEGIONELLOSI La legionellosi viene generalmente contratta per via respiratoria, mediante inalazione o microaspirazione di aerosol in cui è contenuto il batterio. L aerosol si forma attraverso le minuscole gocce generate dallo spruzzo dell acqua, o dall impatto dell acqua su superfici solide. Più le goccioline sono piccole, più sono pericolose; gocce d acqua con un diametro inferiore a 5 raggiungono più facilmente le basse vie respiratorie. L aerosol può essere generato da:- apertura di un rubinetto o di una doccia;- sciacquone di impianti igienici;- vasche per idromassaggio e piscine;- bagni turchi e aree adibite a sauna;- torri di raffreddamento/condensatori evaporativi;- fontane ornamentali specialmente se collocate in ambiente interno;- impianti di irrigazione di giardini. Ad oggi non è dimostrato che la malattia si possa contrarre bevendo acqua contaminata e sembra esclusa la trasmissione diretta tra uomo e uomo. L OBBLIGO DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI Ai sensi del D.Lgs.81/08 ogni datore di lavoro deve valutare il rischio da Legionella all interno dei propri impianti idrici, nella propria attività, e, considerata la pericolosità delle infezioni causate, mettere in atto tutte le procedure necessarie per ridurre il rischio entro limiti di accettabilità aggiornandosi sull evoluzione delle tecniche disponibili. E necessario inoltre, istituire un registro che documenti tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, effettuati sia sugli impianti idrici sia su quelli di climatizzazione. Nel caso in cui venga evidenziato un potenziale rischio occorre effettuare

un campionamento di acqua in un numero di siti rappresentativo di tutto l impianto idrico e se necessario bonificare l impianto. L obbligo di prevenire il rischio legionella riguarda i gestori di: strutture turistico-recettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, agriturismi, bed & breakfast, soggiorni di vacanza, affittacamere, navi da crociera, ecc.); strutture termali e ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre,centri commerciali,fiere, esposizioni, ecc.),; strutture sanitarie, socio-sanitario e socio-assistenziale; IL RESPONSABILE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI Ogni struttura deve avere un responsabile di impianto, comunemente si tratta di un impiantista nominato dal datore di lavoro, una figura che conosca gli impianti idro-sanitari dell'attività e comprenda l importanza della prevenzione e dell applicazione delle misure di controllo. PREVENIRE LA LEGIONELLA NEGLI IMPIANTI Prevenire la Legionella nelle strutture significa: Progettazione corretta progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici che comportano un riscaldamento dell acqua e/o la sua nebulizzazione (impianti a rischio). Sono considerati tali gli impianti idro-sanitari, gli impianti di condizionamento con umidificazione, le torri di raffreddamento e i condensatori evaporativi, gli impianti che distribuiscono ed erogano acque termali, le piscine e le piscine idromassaggio; Adozione misure preventive anti legionella Adozione di misure preventive (manutenzione e, all occorrenza, bonifica) atte a contrastare la moltiplicazione e la diffusione di Legionella negli impianti a rischio. Per quanto tali misure non garantiscano che un sistema o un suo componente siano privi di Legionella, esse contribuiscono a diminuire la probabilità di una contaminazione batterica grave. Effettuazione dell Analisi del rischio legionella Oltre alle misure riportate, per un efficace prevenzione è necessario che in ogni struttura venga effettuata periodicamente la valutazione del rischio legionella. L ANALISI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA L analisi del rischio si divide in tre momenti sequenziali e correlati tra loro: Valutazione del rischio: indagine che individua le fasi e i punti in cui si possono realizzare condizioni che collegano la presenza di Legionella nell impianto alla possibilità di contrarre l infezione; Gestione del rischio: tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere o contenere le criticità individuate nella fase precedente; Comunicazione del rischio: tutte le azioni finalizzate a informare, formare, sensibilizzare i soggetti interessati al fenomeno (personale addetto al controllo, gestori degli impianti, esposti, ecc.). Una buona valutazione del rischio legionella permette di ottimizzare le risorse economiche impiegate per l adozione delle misure preventive e di controllo. LE ANALISI PER RICERCA DI LEGIONELLA Le analisi per la ricerca di legionella sull impianto idrosanitario devono essere effettuate nei seguenti casi: se si evidenzia la presenza di un potenziale rischio derivante dall impianto idrosanitario (es.:la temperatura dell acqua calda è inferiore a quella raccomandata; vi è la presenza di rami morti nella rete distributiva; successivamente a trattamenti di bonifica per verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza all apertura per attività stagionali; Nella decisione del numero e della frequenza delle analisi per la ricerca di legionella viene definita sulla base delle caratteristiche dell impianto e dell'utilizzo dei punti acqua nella struttura. CONTROLLI PERIODICI DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO La Direttiva Macchine relativamente agli accessori di sollevamento, ha introdotto rigorosi e stringenti obblighi in materia di verifiche periodiche, il più delle volte ancora disattesi. La legge Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, di attuazione della direttiva comunitaria 2006/42/CE, considera macchine anche i seguenti prodotti (articolo 2 comma 2): accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per

il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie. In pratica, ciò significa che tutti gli accessori di sollevamento acquistati devono essere corredati di certificato di conformità CE e di manuale d uso e manutenzione. Documenti che devono essere conservati con cura, ed eventualmente esibiti in occasione di sopralluoghi ispettivi degli enti di controllo. L equiparazione degli accessori di sollevamento alle macchine fa fare un salto di qualità, se così possiamo dire, anche alle sanzioni. L utilizzo di accessori di sollevamento non marcati CE, o comunque privi del relativo certificato di conformità, è sanzionato dall articolo 71 comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con un ammenda da 2.740 a 7.014 euro (in caso di ottemperanza al verbale di prescrizione/contravvenzione, la sanzione effettivamente da pagare è pari a 1.753 euro, ovvero un quarto del massimo). LE VERIFICHE Una volta acquistati accessori di sollevamento marcati CE, essi devono ovviamente essere mantenuti in buone condizioni, e periodicamente verificati, per evitare usure eccessive e danneggiamenti. Si tratta di un obbligo di natura tecnica, ma anche legislativa, esplicitamente prescritto dal citato Decreto 81/2008: Articolo 71 comma 8 lettera b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi. Tali interventi di controllo devono essere eseguiti da persona competente, devono essere riportati per iscritto e devono essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per tre anni. Questa prescrizione di Legge, anch essa sanzionata con un ammenda da 2.740 a 7.014 euro, di fatto impone la predisposizione di un registro degli accessori di sollevamento e delle relative verifiche. In pratica, dopo aver eseguito un censimento di tutti gli accessori di sollevamento presenti in azienda, risulta necessario predisporre questo registro, sul quale indicare le varie scadenze delle verifiche. Verifiche che devono essere documentate e certificate. L esatta periodicità delle verifiche deve essere stabilita essenzialmente sulla base delle indicazioni del manuale d uso degli accessori di sollevamento. In mancanza di indicazioni, appare ragionevole adottare una periodicità trimestrale per gli accessori in acciaio, in analogia alla verifica delle funi e delle catene degli apparecchi di sollevamento. Per gli accessori in materiale tessile, la periodicità dipende dalla gravosità dell utilizzo, ma certo non potrebbe essere maggiore di tre mesi, ovvero della periodicità prevista per gli accessori in acciaio. Chi può eseguire tali verifiche Come accennato, tali verifiche devono essere eseguite da persona competente, senza alcun riferimento a ditta specializzata, ente di controllo o particolari qualifiche e abilitazioni. In merito, non esiste una specifica definizione legislativa, ma ci possiamo riferire, per analogia, alle norme di buona tecnica per la verifica periodica dei dispositivi di sicurezza anticaduta (ad esempio, la UNI EN 365): Persona a conoscenza delle esigenze in vigore concernenti gli esami periodici, le raccomandazioni e le istruzioni del produttore applicabili al componente, al sottosistema o al sistema da verificare. Parlando di apparecchi di sollevamento, e dei relativi accessori, possiamo quindi tentare di definire la nostra persona competente come una persona a conoscenza delle norme di legge e di buona tecnica applicabili, nonché a conoscenza delle raccomandazioni e delle istruzione del costruttore, applicabili agli accessori di

sollevamento in particolare e al corrispondente apparecchio di sollevamento in generale. Di fatto, la persona competente potrebbe ragionevolmente essere il manovratore della gru o del carroponte, a patto che abbia frequentato l apposito corso formativo specifico, che abbia ricevuto un adeguata formazione generale e specifica in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, che abbia un minimo di esperienza pregressa e che, ovviamente, sia stato formalmente designato dal datore di lavoro.