Corso di aggiornamento RSPP aziende edili. Lezione: Pronto Soccorso

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Corso di aggiornamento RSPP aziende edili Lezione: Pronto Soccorso

In questa unità didattica illustreremo le disposizioni in materia di: organizzazione del primo soccorso aziendale; la formazione della squadra di primo soccorso; le attrezzature minime che ogni azienda deve avere a disposizione per fronteggiare un eventuale emergenza medica.

Il Decreto Ministeriale 388 del 2003 regolamenta l organizzazione del primo soccorso aziendale; la formazione della squadra di primo soccorso; fissa le attrezzature minime che ogni azienda deve avere a disposizione per fronteggiare un eventuale emergenza medica.

Per quanto riguarda la formazione, la normativa fissa tre punti salienti. In primo luogo i corsi devono essere effettuati da un medico e devono essere conformi, sia per la parte teorica sia per la parte pratica, a quanto previsto dal Decreto. La normativa specifica inoltre che per coloro che hanno già provveduto alla formazione prima dell entrata in vigore del provvedimento, sono ritenuti validi i corsi effettuati a far data dal giorno nel quale sono stati terminati. Rimane inoltre l obbligo dell aggiornamento. Il Decreto Legislativo 388/2003 introduce infine l obbligo di aggiornamento triennale della parte pratica dei corsi.

La normativa classifica le aziende in base alle dimensioni ed alla tipologia di rischio indicando: le attrezzature di primo soccorso che devono essere messe a disposizione dei lavoratori negli ambienti di lavoro e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al primo soccorso aziendale.

Il datore di lavoro nell ambito degli adempimenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve predisporre caso per caso un protocollo articolato per la gestione delle emergenze sanitarie che conduca alla concreta attuazione di tutte le misure necessarie all organizzazione del servizio di primo soccorso. Deve quindi modulare l organizzazione degli interventi in situazioni di emergenza sanitaria secondo le diverse realtà aziendali in relazione al tipo di attività svolta, al numero di lavoratori e ai fattori di rischio. Concludendo, la figura responsabile dell organizzazione del primo soccorso nel luogo di lavoro rimane il datore di lavoro, ma va sottolineato il ruolo del medico competente, e la necessità di un collegamento tra datore di lavoro e Azienda Sanitaria Locale.

L organizzazione del primo soccorso aziendale è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate come: gruppi A, B e C. L appartenenza di un azienda o di un unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale.

Ogni sede dell azienda con diversa ubicazione territoriale è assimilabile ad una unità produttiva. Per le imprese edili è necessario studiare un organizzazione nella gestione del primo soccorso che tenga conto delle differenti unità produttive (cantieri). Il datore di lavoro realizza, nell ambito della valutazione dei rischi, un protocollo interno che indichi compiti, ruoli e comportamenti che ogni lavoratore deve tenere al verificarsi di una situazione di emergenza all interno dell azienda. Questo protocollo dovrà per buona prassi integrare il piano aziendale di emergenza. È previsto che il datore di lavoro, sentito il medico competente ove previsto, identifichi la categoria di appartenenza dell Azienda / Unità produttiva e qualora di gruppo A, invii comunicazione all Azienda USL competente territorialmente. La comunicazione dovrà essere inoltrata tramite un apposita autocertificazione.

Il Decreto ridefinisce alcune dotazioni minime obbligatorie e le relative modalità di gestione, relative a caratteristiche, custodia e informazioni.

Tutte le aziende o unità produttive, indipendentemente dalla loro classificazione, devono possedere di un idoneo mezzo di comunicazione in grado di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Regionale. In luoghi isolati diversi dalla sede aziendale (compresi i mezzi di trasporto aziendali) i lavoratori vanno forniti di pacchetto di medicazione e di un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN. Sono considerati mezzi di comunicazione, per esempio: telefoni fissi aziendali, cellulari, ricetrasmittenti collegate con l azienda e in casi specifici sistemi di allarme azionati dal lavoratore.

L organizzazione del servizio di primo soccorso si raccorda con il documento di valutazione dei rischi (DVR); oltre alla tipologia ed ai rischi propri dovrà prendere in considerazione: le caratteristiche del luogoin cui si svolge l attività lavorativa, il numero di lavoratori potenzialmente a rischio di infortunio altri aspetti che possano condizionare la gestione del servizio stesso.

Mediante indicazioni specifiche sono da definire i seguenti aspetti: le procedure operative per gli addetti al primo soccorso, incluse le modalità di formazione ed addestramento; le procedure per i lavoratori; cartellonistica, percorsi interni per le ambulanze; le procedure di attivazione del soccorso esterno. Le strutture delle Aziende Sanitarie in sede di vigilanza, possono ricorrere all istituto della prescrizione o della richiesta di ulteriori adempimenti in casi specifici, previa consultazione, se ritenuta necessaria, del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Regionale.

L organizzazione del sistema di primo soccorso nelle attività edili, al di là delle indicazioni generali, deve tener conto di alcuni aspetti particolari: ll D. Lgs. 81/08, al capo IV, prevede che prevede che il Piano di sicurezza e coordinamento contenga indicazioni sull organizzazione prevista per il primo soccorso (e per le emergenze in genere) ma anche la possibilità di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e/o lavoratori autonomi. Nell impossibilità che ogni singola impresa disponga di una persona adeguatamente formata, è indispensabile prevedere una gestione unitaria delle emergenze e dunque del primo soccorso.

Lo scenario che si può verificare nel cantiere è dunque quello di una gestione coordinata delle emergenze, in modo da garantire la costante presenza nel cantiere di almeno una persona formata nella gestione del primo soccorso e di una gestione separata delle emergenze in cui ogni impresa dovrà agire per conto proprio garantendo idonei presidi, mezzi di comunicazione e lavoratori formati all interno del cantiere In conclusione, l organizzazione del primo soccorso deve tener conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro. Un organizzazione coordinata ed integrata tra più aziende operanti nello stesso ambiente lavorativo deve essere valutata, pianificata e portata a conoscenza dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza.

Gli addetti al primo soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l attuazione delle misure di primo intervento interno e per l attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione obbligatoria degli addetti è modulata in base all appartenenza delle aziende / unità produttive ai gruppi A, B e C. Gli obiettivi principali della formazione sono: modalità per allertare il sistema di soccorso interno ed esterno e per agevolarne l intervento, tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso, interventi di primo soccorso realmente effettuabili da personale non sanitario.

I corsi prevedono un istruzione teorica ed una pratica possono essere tenuti esclusivamente da personale medico in collaborazione, se possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Può collaborare personale infermieristico ed altro soggetto specializzato. Gli obiettivi didattici dei corsi richiedono la collaborazione tra medico competente, sistema di emergenza del SSR, sistema di vigilanza delle Aziende Sanitarie. La struttura formativa richiede inoltre adeguata attrezzatura, necessaria per lo svolgimento della parte pratica.

Al termine del corso deve essere rilasciato un attestato che certifichi la frequenza e l avvenuta formazione. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 febbraio 2005. Ogni tre anni la formazione deve essere ripetuta nella sua componente pratica. La ripetizione dei corsi vale anche per quelli effettuati prima del 3 febbraio 2005. Per questi la scadenza dei tre anni decorre a partire dalla data di svolgimento. Per gli stessi corsi, nel caso non risulti l effettuazione della parte pratica, l aggiornamento deve comunque essere programmato il prima possibile.

Nel decreto non viene specificato il numero di addetti da formare ed adibire al primo soccorso. Si può ipotizzare che il datore di lavoro debba prevedere la formazione di un numero di lavoratori tale da garantire l effettiva efficienza e funzionalità del sistema di emergenza in funzione dei rischi specifici valutati per ciascuna azienda o unità produttiva. Per le aziende con un dipendente o dove lavori un solo lavoratore in assenza di altre persone, il datore di lavoro debba provvedere almeno a formare il lavoratore al corretto utilizzo di quanto contenuto nel pacchetto di medicazione e a fornire un idoneo mezzo di comunicazione.

Il datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, sulla base dei rischi specifici: individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno e al primo soccorso; le attrezzature e i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all attività lavorativa dell azienda o dell unità produttiva e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile; il luogo di custodia deve essere noto ai lavoratori incaricati del primo soccorso.

In questa unità didattica abbiamo illustrato le disposizioni in materia di: organizzazione del primo soccorso aziendale; formazione della squadra di primo soccorso; attrezzature minime che ogni azienda deve avere a disposizione per fronteggiare un eventuale emergenza medica.