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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 4 16 95 / 14 Composta da Aldo Fiale Renato Grillo Gastone Andreazza Aldo Aceto Andrea Gentili - Presidente - -Relatore- Sent. n. sez..2-04.y' U.P. - 01/07/2014 R.G.N. 12898/2013 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da : Ioele Mario Rosario, n. a Napoli il 24/09/1945; Regine Francesco, n. a Forio il 14/03/1954; avverso la sentenza della Corte d'appello di ilkkii3t4 in data $5/05/2013; visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Ioele ed il rigetto del ricorso di Regine; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/05/2013 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, di condanna di Ioele Mario Rosario e Regine Francesco per il reato di cui all'art.256 del d. Igs. n. 152 del 2006 per avere gestito un sito di stoccaggio provvisorio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in contrasto con le prescrizioni contenute nell' autorizzazione

6419/03 e comunque in contrasto con le prescrizioni contenute con quanto stabilito con d.m. 8/04/2008 del Ministero dell'ambiente. 2. Ha presentato ricorso anzitutto Ioele Mario Rosario lamentando, con un primo motivo, la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle reiezioni delle doglianze di cui al primo motivo dell'atto di appello; in particolare lamenta che il Tribunale abbia qualificato l'imputato quale responsabile tecnico della Torre Saracena Spa senza ulteriori specificazioni in ordine a tale ruolo se non facendo riferimento alle pattuizioni del contratto di assunzione del 20/12/2007; la Corte, investita della relativa censura, avrebbe dovuto in particolare valorizzare l'effettivo materiale coinvolgimento dell'imputato nella specifica vicenda oggetto di contestazione. 3. Con un secondo motivo lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle reiezioni delle doglianze con cui si era lamentata, con l'atto di appello, la mancata concessione delle attenuanti generiche; in particolare, in luogo di limitarsi ad utilizzare elementi già valorizzati ai fini della quantificazione della pena, i giudici avrebbero dovuto vagliare la personalità, l'incensuratezza, il comportamento successivo ai fatti, il modesto impatto ambientale dei fatti ipotizzati, il contesto di particolare emergenza e la difficoltà di farvi fronte in maniera ottimale. 4. Ha presentato ricorso anche Regine Francesco che con un primo motivo lamenta anzitutto la violazione dell'art.107 del T.u.e.l. laddove si sancisce la netta separazione tra atti di indirizzo politico ed atti di gestione, solo i primi facendo capo al Sindaco; né tale distinzione è mai stata posta in discussione dalla giurisprudenza di legittimità, impropriamente richiamata dalla sentenza impugnata. Dagli atti sarebbe in particolare risultato essere stati affidati al dirigente del primo settore, Ing. Iacono, gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica senza che il Sindaco si sia mai ingerito nella gestione del sito di stoccaggio. Del resto solo il dirigente amministrativo poteva disporre dei necessari interventi di adeguamento del sito, potendo solo egli richiedere la copertura finanziaria per le spese necessarie e redigere adeguato piano di intervento. Di fatto all'ing. Iacono era stata attribuita, con delibera di g.m. n. 189 del 03/06/2004, la esclusiva competenza in ordine alla programmazione, progettazione e controlli delle attività appaltate per la nettezza urbana; in tale veste egli si occupava della gestione del servizio di r.s.u., dei rapporti con la 2

società concessionaria e della gestione del sito di stoccaggio provvisorio, non potendo spettare al Sindaco alcuna iniziativa. 5. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 54 c.p. in relazione all'art. 256 cit.; ricorda che con l'atto di appello si era evidenziato che in un momento di grave emergenza rifiuti il Sindaco non avrebbe mai potuto ordinare di non utilizzare quel sito di stoccaggio posto che, diversamente, i rifiuti sarebbero rimasti in strada con notevole nocumento per la salute pubblica; sul punto, integrante lo stato di necessità, la Corte territoriale non ha tuttavia adeguatamente risposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. I ricorsi sono infondati. Quanto al primo motivo del ricorso di Ioele, la Corte territoriale, incontestato che lo stesso rivestisse il ruolo di dirigente della Torre Saracena Pubblici Servizi S.p.a., partecipata dal Comune di Forio d'ischia, e incaricata della gestione e del trattamento completo dei rifiuti, ivi inclusa la fase di trasporto, smaltimento e riutilizzo degli stessi, ha fatto leva, per attribuire all'imputato le condotte contestate, sulla qualifica e sui compiti spettanti per contratto al medesimo; in particolare ha posto in rilievo come l'art.6 del contratto individuale di lavoro attribuisse all'imputato, quale dirigente di azienda, la direzione dell'area tecnica in relazione a tutti i servizi affidati alla società, con particolare riferimento alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti ed ai servizi cimiteriali. Di qui, sempre secondo la Corte, l'attribuzione a Ioele delle connesse responsabilità e del potere-dovere di intervenire in ogni situazione afferente lo specifico settore di competenza. Ora, una tale motivazione appare senz'altro sufficiente, a fronte di una condotta, quale quella contestata, di natura colposa e fondamentalmente omissiva, a fondare l'affermazione di responsabilità derivante appunto dal non avere adottato quelle misure che avrebbero evitato una gestione dei rifiuti così gravemente inadempiente quanto meno in relazione alla necessità di evitare lo sversamento del percolato e dei rifiuti direttamente sul suolo e sulla pubblica via. 7. Il secondo motivo proposto da Ioele è inammissibile. Come più volte chiarito da questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed 3

atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Nella specie, la sentenza impugnata ha considerato, evidentemente sotto il profilo, normativamente previsto, del grado della colpa, il ruolo di centrale responsabilità derivante dalle mansioni che al ricorrente erano attribuite, ciò bastando a far ritenere correttamente esercitato il potere di diniego delle attenuanti e correlativamente non censurabile la motivazione. 8. Quanto al ricorso presentato da Regine, lo stesso muove da presupposti contrastanti con i principi più volte affermati da questa Corte e richiamati del resto anche dalla sentenza impugnata. Deve ricordarsi che l'art.107 d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce, al comma 1, che ai dirigenti degli enti locali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ora, tale disposizione è stata più volte oggetto di esame da parte di questa Corte proprio con specifico riferimento alla materia dei rifiuti. Si è infatti chiarito, con riferimento agli organi di governo, che, in base alla richiamata disciplina sugli enti locali, essi hanno un dovere di controllo limitato al corretto esercizio della funzione di programmazione generale e, quanto al sindaco, dei compiti di ufficiale del governo, deputato all'eventuale adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, restando esclusa la responsabilità del sindaco per situazioni derivanti da problemi di carattere tecnico - operativo, ancorché non meramente esecutivo, riguardanti, nella fattispecie, difficoltà meramente contingenti e di ordinaria amministrazione e la sorveglianza dell'operato del personale dipendente, che restano di competenza del dirigente amministrativo di settore (Sez. 3, n. 23855 del 07/05/2002, P.G. in proc. Pino, Rv. 222706; Sez.3, n. 8530 del 18/01/2002, Casti, Rv. 221261). Si è però affermato che il sindaco resta esente da responsabilità solo per quelle condotte che rientrano nell'ambito esecutivo o gestionale riservato ai dirigenti amministrativi, rispondendo invece delle scelte programmatiche e di quelle contingibili ed urgenti adottate nell'ambito dei suoi poteri ed anche eccedendo da tale ambito (Sez. 3, n.28674 del 25/03/2004, Caracciolo, Rv. 229293) 4

Successivamente, con riferimento ad ipotesi di abbandono di rifiuti solidi urbani in area di proprietà comunale, si è precisato che al sindaco spetta comunque, anche in caso di specifica delega di funzioni ad un particolare settore dell'amministrazione, di porre in essere i necessari atti di indirizzo e di mettere il delegato in condizioni di adeguatamente operare, specie qualora gli sia noto lo smaltimento in violazione della legge, avendo concordato con il responsabile dell'area tecnica le modalità di gestione dell'area comunale ed avendo poi omesso, sebbene diffidato dai competenti organi di vigilanza, di esercitare il controllo sull'operato del delegato (Sez. 3, n. 12434 del 21/02/2007, Nardini, Rv. 236345). Analogo dovere di controllo è stato poi evocato con riferimento al caso di abbandono di rifiuti liquidi (reflui da depurazione) su area comunale, ponendosi in evidenza anche l'omessa indicazione, da parte dell'imputato, dell'organo amministrativo dell'ente che sarebbe stato delegato all'esercizio del potere di controllo, nonché dell'atto organizzativo in cui tale individuazione sarebbe stata operata ed il contenuto, l'ampiezza e le risorse caratterizzanti l'esplicito conferimento dal sindaco ad uffici dipendenti di funzioni e potere (Sez. 3, n. 2478/08 del 09/10/2007, Gissi ed altro, Rv. 238593). I ricordati principi sono stati infine ribaditi con riferimento ad una ipotesi di istituzione di un' isola ecologica in assenza di autorizzazione ed abbandono di rifiuti affermandosi, ancora una volta, che in forza del menzionato art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 permane, in capo al Sindaco, sia il compito di programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili ed urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate (Sez. 3, n. 19882 del 11/03/2009, Carboni, Rv. 243717). Insomma, e in definitiva, la distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente (Sez. 3, n. 37544 del 27/06/2013, Fasulo, Rv. 256638). 9. Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi : ciò che viene rimproverato al Sindaco, e che fonda la sua responsabilità alla stregua dei criteri appena ricordati, e qui riaffermati, è sostanzialmente il 5

fatto che lo stesso, pur attivatosi, in un primo tempo, per sopperire alla situazione di smaltimento dei rifiuti, mediante l'ordine dato alla società di utilizzo dei mezzi in suo possesso, si è poi, in contrasto con la permanenza a suo carico dei compiti generali di controllo, fondamentalmente disinteressato della situazione di tenuta del sito, per di più a fronte del fatto che la gestione dello stesso era stata devoluta a società partecipata, per l'intero capitale sociale, dal Comune di Forio d'ischia. Né appare propriamente svolta nel secondo motivo, stante quanto appena ricordato, la considerazione secondo cui non si potrebbe rimproverare al Sindaco il fatto di non avere inibito l'utilizzo del sito : è la stessa sentenza impugnata, infatti, ad affermare correttamente, che al Sindaco non è stato imputato di avere adottato in un primo tempo ordinanze contingibili e urgenti, ma è stata addebitata la successiva mancata sorveglianza delle modalità di tenuta del sito stesso. 10. I ricorsi vanno quindi rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, luglio 2014 e est. za Il Presidente Aldo Fiale DEPOSRATA IN UNCELLERIA i L - 7 OTT 7.014 6