19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV.

Documenti analoghi
Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

DL 132/2014 CONV. L. 162/2014 LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO - ESPROPIAZIONE MOBILIARE

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Editrice. FORMULA di Fabrizio TOMMASI + COMMENTO di Chiara FABIANI Formula di Fabrizio TOMMASI TRIBUNALE DI.

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

Disposizioni a tutela del credito, semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione

151. ISTANZA DI REVOCA O MODIFICA DI PROVVEDI- MENTO DEL GIUDICE DELL ESECUZIONE EX ART. 487 COD. PROC. CIV.

Codice di procedura civile e leggi collegate

EVENTO FORMATIVO 27 MARZO 2015 Fondazione Forense di Perugia Giovanni Dean

Formula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014. Di Filippo PISTONE

19 dicembre Le procedure esecu+ve dopo il D.L. 132/14 conver+to in L. 162/14

Novità legislative. Esecuzioni: Mobiliari Immobiliari Presso terzi Consegna -rilascio

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

MODIFICHE A NORME in tema di ESECUZIONE CIVILE INDIVIDUALE introdotte con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, pubbl. su G.U. 12/9/14, n.

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

TRIBUNALE DI BARI Atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c.

Editrice. Formula dell atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c., aggiornata al d.l.

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

Sez. VI Giustizia Digitale - Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali (1)(A) Art. 16-bis.

CORTE DI APPELLO DI BARI UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI

legislazionetecnica.it 1

Atto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32

In caso di mancanza di beni utilmente pignorabili:

Codice vigente al 26 giugno 2015 Norme introdotte dal D.L. 83/2012 Modifiche introdotte dalla L. 132/2015. Art (Forma del precetto)

La nuova espropriazione presso terzi

DECRETO LEGGE 12 settembre 2014 n. 132

(*) TRIBUNALE DI TRANI. Atto di pignoramento presso terzi. Il sottoscritto avv. Alessandro Moscatelli (cod.fisc. MSCLSN64E06

SOMMARIO. PREFAZIONE a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi pag. 15 TITOLO PRIMO ATTI PRELIMINARI AL PIGNORAMENTO

Le novità in tema di esecuzione

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Codice di procedura civile e leggi collegate

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI

ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO ex art 521 bis c.p.c.

STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti. Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587

Riforma dell esecuzione civile ed ulteriore compenso spettante agli Ufficiali Giudiziari Criteri di calcolo * Pietro Sardano

Movimento Forense Sezione di Padova-Vicenza

Appendice di aggiornamento

CODICE CIVILE. ai procedimenti iniziati a decorrere dal 30 giorno dall entrata in vigore della legge di conversione del d.l..

[omissis] CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Per. a ed ivi residente alla (C.F.: ),

TRIBUNALE DI. Atto di pignoramento presso terzi. Il sig., C.F. nato a il e. residente in rappresentato e difeso, giusta mandato steso in calce

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:


LA NORMATIVA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO ISERNIA, 26 NOVEMBRE 2014

INDICE. pag. CAPITOLO I ATTI PRODROMICI E PREPARATORI 1

Via Tommaso Salvini n. 10, Milano - Tel: Fax: P.Iva

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

LE ESECUZIONI CIVILI LEZIONE SCUOLA FORENSE DI VICENZA, AVV. FRANCESCA SPILLARE

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER. Istante _ ( n a t o / a, i l _ / _ / _, C. F. : ) r e s i d e n t e i n _ ( _ ),

Come conoscere i dati bancari di una persona

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Schema di Giulio SPINA

e, p.c. Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali della Sicilia Loro Sedi Alle Direzione Provinciali della Direzione Regionale della Sicilia Loro Sedi

LA PRATICA DEL GESTORE MARCO GENTILE

AGE.AGEDRMAR.REGISTRO UFFICIALE U

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

Capitolo XXIV L ESPROPRIAZIONE FORZATA

INDICE SOMMARIO. Introduzione IL DIFENSORE

Senato della Repubblica Commissione Giustizia DDL 755 proposte di emendamenti

Art (Forma del precetto)

Art Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate

ASSOCIAZIONE UFFICIALI GIUDIZIARI IN EUROPA

Cos è un precetto su sentenza?

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto

Le attestazioni di conformità nel processo

Indice del materiale presente nel Cd-Rom... Prefazione...

Pignoramento: novità del 2019

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...

DOTT. SALVATORE FILOCAMO LE ESECUZIONI CIVILI DOPO IL 31 MARZO 15

L'esecuzione forzata contro la Pubblica Amministrazione. Autore : Redazione. Data: 21/06/2019

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.

TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA VERBALE DELL UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Quanto tempo dura l efficacia di un pignoramento?

I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

AGE.AGEDRCAM.REGISTRO UFFICIALE U

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E LE NUOVE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSINUZIONE AL PASSIVO

INDICE PER ARTICOLI TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

Art Forma del precetto

Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE

. A. p i S l i b E t i g

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO

SOMMARIO. Introduzione al processo di esecuzione 1 PARTE PRIMA FORMULE DI CARATTERE GENERALE

49. Atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) a cura di Chiara Fabiani TRIBUNALE CIVILE DI

(Gazzetta Ufficiale n. 212 del ) Entrata in vigore: 13 settembre 2014

SOMMARIO CAPITOLO I GARANZIE DI ADEMPIMENTO NEI CONTRATTI

Transcript:

Formulario annotato dell esecuzione 19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 492- BIS COD. PROC. CIV. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (1) IL... (2) rilevato che, con ricorso depositato in data.../.../..., il creditore procedente ha chiesto di essere autorizzato alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare in capo al debitore, ai sensi dell art. 492 bis cod. proc. civ.; posto che, in virtù di...(individuare il titolo ed indicarne gli estremi), notificato in data.../.../..., l istante risulta essere creditore di... (indicare il soggetto passivo del rapporto: debitore, persona tenuta alla consegna od al rilascio del bene) per l importo complessivo di euro..., di cui euro... per sorte capitale, euro... per interessi (indicare se legali o convenzionali) maturati al.../.../..., ed euro... per spese; considerato che che, a norma dell art. 155-quinquies disp.att. cod. proc. civ., come noverato dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, laddove le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute; rilevato, altresì, che la disposizione ricordata, per espressa previsione del secondo comma dell articolo, si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell anagrafe tributaria, ivi incluso l archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all inserimento di ognuna di esse nell elenco di cui all articolo 155-quater, primo comma; ritenuto, pertanto, che sia ora possibile accogliere l istanza volta ad ottenere l autorizzazione all accesso alle banche dati indicate nell articolo 492-bis anche nel caso non siano funzionanti le strutture tecnologiche necessarie a consentire l accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in tale norma e a quelle individuate con il decreto di cui all articolo 155-quater, primo comma; 66 letto l art. 492-bis cod. proc. civ., P.Q.M.

Parte Terza. Espropriazione forzata (Sez. I) la ricerca oggetto dell istanza. AUTORIZZA Luogo e data. Il... (3) ANNOTAZIONI (1) L art. 492-bis cod., come modificato da ultimo a seguito della l. 6 agosto 2015, n. 132, di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, stabilisce che, su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L istanza deve contenere l indicazione dell indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell articolo 547, dell indirizzo di posta elettronica certificata. L istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell interno ai sensi dell articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con l autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell anagrafe tributaria, compreso l archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di autorizzazione alla ricerca ex art. 492 bis c.p.c. prima della notifica del precetto, il precetto è consegnato o trasmesso all ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. Se l accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell ufficiale giudiziario, quest ultimo accede agli stessi per provvedere 67

Formulario annotato dell esecuzione d ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all ufficiale giudiziario territorialmente competente. L ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell articolo 388, sesto comma, del codice penale. Se l accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l ufficiale giudiziario notifica d ufficio, ove possibile a norma dell articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell ingiunzione, dell invito e dell avvertimento al debitore di cui all articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest ultimo riferibili. Quando l accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest ultimo che sono nella disponibilità di terzi l ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. L art. 155-ter delle disposizioni di attuazione prevede, inoltre, che la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell articolo 165 di queste disposizioni. Nei casi di cui all articolo 492-bis, sesto e settimo comma (ossia quando i beni o crediti individuati siano nella disponibilità di soggetti terzi), l ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia. L art. 155-quater, anch esso noverato dalla ricordata legge di conversione, stabilisce che Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli uffici giudiziari gli 68

Parte Terza. Espropriazione forzata (Sez. I) accessi, con le modalità di cui all art. 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministro della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall Agenzia per l Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto art. 58 e, in ogni caso, quando l amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all articolo 72, comma 1, lett. e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l elenco delle banche dati per le quali è operativo l accesso da parte dell ufficiale giudiziario per le finalità di cui all articolo 492-bis del codice. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all informativa di cui all articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato Modello ricerca beni, conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma. L accesso da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all accesso effettuato a norma dell articolo 155-quinquies di queste disposizioni. Il successivo art. 155-quinquies prevede, infine, che, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute; la disposizione si applica, limitatamente a ciascuna delle banche comprese nell anagrafe tributaria, ivi incluso l archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all inserimento di ognuna di esse nell elenco di cui all art. 155-quater, primo comma. Ai sensi dell art. 155-sexies, inserito, come gli altri, dall art. 19, comma 2, lett. a), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell attivo e del passivo nell ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. 69

Formulario annotato dell esecuzione (2) Il provvedimento deve essere emanato dal presidente del tribunale competente per l esecuzione, il quale potrà eventualmente delegare altro giudice, in genere colui al quale, secondo le previsioni tabellari, sono demandate le funzioni di giudice dell esecuzione. (3) Il presidente del tribunale o il giudice delegato. 70

Parte Terza. Espropriazione forzata (Sez. I) 20. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 492- BIS COD. PROC. CIV. PRIMA DELLA NOTIFICA DELL ATTO DI PRECETTO DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (1) IL... (2) rilevato che, con ricorso depositato in data.../.../..., il creditore procedente ha chiesto di essere autorizzato alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare in capo al debitore, ai sensi dell art. 492 bis cod. proc. civ., con dispensa dall osservanza del termine di cui all art. 482 cod. proc. civ.; posto che, in virtù di...(individuare il titolo ed indicarne gli estremi), notificato in data.../.../..., l istante risulta essere creditore di... (indicare il soggetto passivo del rapporto: debitore, persona tenuta alla consegna od al rilascio del bene) per l importo complessivo di euro..., di cui euro... per sorte capitale, euro... per interessi (indicare se legali o convenzionali) maturati al.../.../..., ed euro... per spese; considerato che che, a norma dell art. 155-quinquies disp.att. cod. proc. civ., come novellato dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, laddove le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute; rilevato, altresì, che la disposizione ricordata, per espressa previsione del secondo comma dell articolo, si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell anagrafe tributaria, ivi incluso l archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all inserimento di ognuna di esse nell elenco di cui all articolo 155-quater, primo comma; ritenuto, pertanto, che sia ora possibile accogliere l istanza volta ad ottenere l autorizzazione all accesso alle banche dati indicate nell articolo 492-bis anche nel caso non siano funzionanti le strutture tecnologiche necessarie a consentire l accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in tale norma e a quelle individuate con il decreto di cui all articolo 155-quater, primo comma; 71

Formulario annotato dell esecuzione considerato che, a norma dell art. 492-bis cod. proc. civ., l autorizzazione può essere concessa prima della notifica del precetto se vi sia pericolo nel ritardo; ritenuto che, nella specie, le ragioni addotte dal creditore a sostegno dell istanza appaiono fondate in quanto, alla luce della documentazione offerta, appare evidente che...; considerata, pertanto, la sussistenza di concreto pericolo per la soddisfazione delle ragioni del creditore istante; letto l art. 492 bis cod. proc. civ., P.Q.M. AUTORIZZA la ricerca oggetto dell istanza anche prima della notifica dell atto di precetto. Luogo e data. Il... (3) ANNOTAZIONI (1) L art. 492-bis cod., come modificato da ultimo a seguito della l. 6 agosto 2015, n. 132, di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, stabilisce che, su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L istanza deve contenere l indicazione dell indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell articolo 547, dell indirizzo di posta elettronica certificata. L istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell interno ai sensi dell articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con l autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell anagrafe tributaria, compreso l archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quel- 72

Parte Terza. Espropriazione forzata (Sez. I) le relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di autorizzazione alla ricerca ex art. 492 bis c.p.c. prima della notifica del precetto, il precetto è consegnato o trasmesso all ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. Se l accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell ufficiale giudiziario, quest ultimo accede agli stessi per provvedere d ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all ufficiale giudiziario territorialmente competente. L ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell articolo 388, sesto comma, del codice penale. Se l accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l ufficiale giudiziario notifica d ufficio, ove possibile a norma dell articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell ingiunzione, dell invito e dell avvertimento al debitore di cui all articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest ultimo riferibili. Quando l accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest ultimo che sono nella disponibilità di terzi l ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. L art. 155-ter delle disposizioni di attuazione prevede, inoltre, che la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell articolo 165 di queste disposizioni. Nei casi di cui all articolo 492-bis, sesto e settimo comma (ossia quando i beni o crediti individuati siano nella disponibilità di soggetti terzi), l ufficiale giudiziario, terminate le operazioni 73

Formulario annotato dell esecuzione di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia. L art. 155-quater, anch esso noverato dalla ricordata legge di conversione, stabilisce che Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli uffici giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all art. 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministro della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall Agenzia per l Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto art. 58 e, in ogni caso, quando l amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all articolo 72, comma 1, lett. e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l elenco delle banche dati per le quali è operativo l accesso da parte dell ufficiale giudiziario per le finalità di cui all articolo 492-bis del codice. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all informativa di cui all articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato Modello ricerca beni, conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma. L accesso da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all accesso effettuato a norma dell articolo 155-quinquies di queste disposizioni. Il successivo art. 155-quinquies prevede, infine, che, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l accesso diretto da parte dell ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute; la disposizione si applica, limitatamente a ciascuna delle banche comprese nell anagrafe tributaria, ivi incluso l archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all inserimento 74

Parte Terza. Espropriazione forzata (Sez. I) di ognuna di esse nell elenco di cui all art. 155-quater, primo comma. Ai sensi dell art. 155-sexies, inserito, come gli altri, dall art. 19, comma 2, lett. a), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell attivo e del passivo nell ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. (2) Il provvedimento deve essere emanato dal presidente del tribunale competente per l esecuzione, il quale potrà eventualmente delegare altro giudice, in genere colui al quale, secondo le previsioni tabellari, sono demandate le funzioni di giudice dell esecuzione. (3) Il presidente del tribunale o il giudice delegato. 75