COMPRENSORIO BASSA VALSUGANA E TESINO Provincia di Trento



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COMPRENSORIO BASSA VALSUGANA E TESINO Provincia di Trento REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Approvato con deliberazione dell assemblea comprensoriale n. 32 del 19.12.2002,modificato con successive deliberazioni dell assemblea comprensoriale n. 24 del 16.12.2004, n. 30 del 20.12.2006

Art. 1 Assunzione del servizio Ai sensi del D. Lgs. 05.02.97 n. 22 di attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi nonché ai sensi del T.U. delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26.01.87 n. 1-41/Legisl. e s. m., il Comune di effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa. Art. 2 Finalità II presente regolamento è adottato al fine di: a) rispettare i principi generali stabiliti dalle normative vigenti favorendo, in via prioritaria, le azioni che consentono di ridurre le quantità di rifiuti immesse nell'ambiente e la pericolosità dei medesimi nei confronti dell'uomo e dell'ambiente stesso; b) assicurare la tutela igienico-sanitaria degli utenti e degli operatori in tutte le fasi della gestione dei rifiuti; c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti; d) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti aventi caratteristiche merceologiche omogenee, agevolandone così il trattamento ed il recupero; e) disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi degli artt.21 e 49 del D. Lgs. N. 22/97 e s.m. ed integrazioni e del presente regolamento; f) consentire il perseguimento degli obiettivi indicati all'art.2 del D. Lgs. n. 22/97 e s.m., determinando gli obblighi per chi produce, trasporta o tratta rifiuti di qualsiasi natura o provenienza. 2

Art. 3 Oggetto del servizio e definizioni La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 22/97 le fasi della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura. Fino all adeguamento della normativa provinciale alle disposizioni di principio poste dal D. Lgs. 22/97, la competenza in ordine alle fasi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati tramite discarica, rimane regolata dall art. 70 e seguenti del T.U. delle leggi provinciali. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani relativamente alla qualità ai sensi dell art. 74 del T.U. leggi provinciali e relativamente alla quantità con riferimento alle misure che vengono stabilite dall Ente Gestore, come definito al successivo art.4, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico. c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3

Art. 4 Gestione del servizio La gestione del servizio è affidata al Comprensorio C3 in base ad apposita convenzione stipulata tra il Comune ed il Comprensorio. Il C3 provvede allo svolgimento del servizio in una delle forme consentite dall art. 44 della L.R. 04.01.93 n. 1 privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Art. 5 Aree territoriali coperte dal servizio I limiti delle zone di raccolta obbligatoria sono determinati con deliberazione della Giunta comunale, previa consultazione con il Comprensorio. In dette zone non è ammessa la rinuncia al servizio. Al di fuori di tali zone sussiste l obbligo del conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori viciniori predisposti dal servizio pubblico. Art. 6 Tipologia della raccolta In aderenza alle norme contenute nel D. Lgs. 5.2.97 n 22 e nel vigente Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta verrà orientata alla separazione delle diverse frazioni che compongono i rifiuti urbani. Il servizio verrà svolto, di norma, mediante sistemi atti a quantificare il conferimento per singola utenza o per utenze aggregate. Il servizio di raccolta degli RSU è effettuato, di norma, mediante il ritiro dei rifiuti, conferiti in appositi contenitori e posti dagli utenti nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dal Comprensorio. Per ambiti territoriali particolari, il servizio può essere svolto con contenitori stradali. 4

Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente conferiti, eventualmente abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della pulizia del suolo circostante, ma provvedendo altresì a segnalare l'infrazione alle autorità competenti. Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, e comunque in modo da evitare ogni possibile danno per la salute pubblica. Sulla base del tipo di utenza, dell accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. La pulizia e disinfezione dei contenitori stradali è a carico del gestore del servizio pubblico. Il Comprensorio è tenuto a razionalizzare la gestione dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi: - raggiungimento della economicità di gestione e di tariffa, - riduzione dell intralcio al traffico veicolare stradale, - semplificazione delle manovre dei mezzi meccanici, - migliore localizzazione e controllo della carica inquinante dei rifiuti, - rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Art. 7 Frequenza e orario del servizio La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata secondo le frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico sanitaria, coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee. 5

Art. 8 Posizionamento dei contenitori I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere posizionati di norma su suolo privato e collocati su suolo pubblico per il solo atto dello svuotamento; Per lo svuotamento, il contenitore dovrà essere conferito presso i punti di raccolta, che di norma, si trovano su suolo pubblico, secondo le modalità prestabilite dal Comprensorio, limitatamente ai giorni ed all'orario di raccolta stabiliti per ogni zona. Ove il servizio si attua mediante contenitori stradali il Comune provvederà ad apprestare idonee piazzole per la sosta dei contenitori. Art. 9 Raccolta differenziata La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è organizzata in conformità al disposto dell art.5 della L.P. 14 aprile 1998 n 5 Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti. Con lo scopo del raggiungimento dei valori imposti dal D. Lgs n. 22/97 e dalla Normativa provinciale di settore, sono attivate forme di raccolta differenziata, attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali ai fini economico produttivi. E' istituito il servizio dì raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche prodotte nel territorio comunale: a) imballaggi primari in vetro, alluminio e plastica; b) rifiuti ingombranti; e) rifiuti urbani pericolosi; f) rifiuti speciali assimilabili agli urbani; g) carta e cartone; h) frazione organica del rifiuto solido urbano. 6

Al fine di favorire e sostenere il recupero di materiali e/o energia dai rifiuti, possono essere istituiti servizi di raccolta differenziata per ulteriori frazioni merceologiche rispetto a quelle indicate. E' obbligatorio avvalersi delle strutture e/o delle modalità organizzative predisposte per la raccolta differenziata; pertanto, le frazioni merceologiche di cui al secondo comma non possono essere conferite nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e viceversa. E vietato introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. E comunque vietato depositare nei contenitori predetti: - i rifiuti urbani per i quali è prevista una specifica forma di raccolta, quale i materiali ingombranti di cui all art. 10, i beni durevoli di cui all art. 11 e i rifiuti pericolosi di cui all art. 12; - i rifiuti speciali quali ad esempio materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonché macchinari e apparecchiature in genere. E vietato l abbandono e il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sia pubblico che privato, e comunque in difformità al presente regolamento. Il Comprensorio provvede a stabilire l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata e, in particolare, determina: a) la dislocazione e la tipologia degli appositi contenitori dedicati, in modo tale da evitare ogni possibile rischio per la salute pubblica e l'ambiente; b) le modalità e la frequenza dello svuotamento dei contenitori di cui alla precedente lettera a); c) la dotazione di attrezzatura, quali contenitori e chiavi elettroniche, che le diverse tipologie di utenza obbligatoriamente devono ritirare. Il Comprensorio, d intesa con l Amministrazione comunale, promuove campagne informative al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti. 7

Art. 10 Rifiuti ingombranti I rifiuti ingombranti, sia di origine domestica, sia quelli provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio, assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani, sono conferiti direttamente dal detentore presso i centri di raccolta materiale, centri raccolta zonale o presso la discarica. Art. 11 Beni durevoli I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti agli appositi centri di raccolta. In fase di prima applicazione sono considerati beni durevoli: a)frigoriferi, surgelatori e congelatori; b)televisori; c)computer; d)lavatrici e lavastoviglie; e)condizionatori d aria. Si applica comunque l art. 44 del D. Lgs 22/97. Art. 12 Rifiuti urbani pericolosi I rifiuti urbani pericolosi quali pile scariche, batterie, medicinali scaduti, prodotti etichettati T e/o F, oli esausti, ecc. sono oggetto di raccolta differenziata nelle forme e nei modi individuati dal Comprensorio in accordo con il Comune. 8

Art. 13 Compostaggio domestico L'Amministrazione Comunale consente e favorisce il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani domestici. Il compostaggio domestico deve avvenire secondo modalità tali da non costituire pericoli di ordine igienico - sanitario e qualsiasi altro disagio per la popolazione. In particolare, il compostaggio domestico dovrà essere effettuato il più lontano possibile da eventuali abitazioni di terzi. Art. 14 Rifiuti speciali Alla gestione dei rifiuti speciali, indicati al comma 3 dell art.7 del D. Lgs. 22/97, sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi a norma dell art. 10 del D. Lgs. 22/97. Essi possono conferire tali rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione. Le Convenzioni possono essere omesse solo per conferimento in discarica di rifiuti speciali assimilati agli urbani avente carattere del tutto occasionale; in questo caso il gestore rilascerà, di volta in volta, specifica autorizzazione. L onere delle operazioni di smaltimento è a carico dei produttori, e sarà commisurato agli effettivi costi sostenuti secondo tariffe determinate e aggiornate annualmente da parte del gestore. La tariffa non sarà applicata nel caso di conferimenti occasionali che determinano un corrispettivo tariffario inferiore al costo della fatturazione. 9

Art. 15 Pulizia strade Il servizio di pulizia strade e delle aree di mercato comprensivo di spazzamento, lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato secondo un piano approvato dal Comune che determina altresì la frequenza e le modalità del servizio. Art.16 Obblighi e divieti generali I produttori dei rifiuti sono tenuti a conferirli secondi i tempi e le modalità prescritte. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dalle disposizioni del presente regolamento, è vietato: a) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori; b) danneggiare le attrezzature afferenti ai servizi di smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contenitori esposti sulla pubblica via; e) affiggere sui contenitori materiali di qualunque natura o dimensione, salvo espressa autorizzazione del Comune; d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi; e) conferire materiali accesi; f) inquinare ed imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con ogni tipo di rifiuti, liquidi o solidi; g) spostare i contenitori esposti sulla pubblica via; h) procedere allo smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante combustione; i) immettere rifiuti nella pubblica fognatura; j) conferire rifiuti o frazioni di rifiuto utilizzando contenitori diversi da quelli destinati ad accoglierli; 10

k) abbandonare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi; Non ricade nel divieto di abbandono di cui all'art.14 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e s.m. ed integrazioni il compostaggio domestico, purché siano seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente. Art. 17 Controlli e vigilanza L esercizio della vigilanza, l espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate nella legislazione vigente nazionale, provinciale o comunale in applicazione del presente regolamento spettano ai servizi di prevenzione e repressione del Comune. Il gestore provvederà alla segnalazione delle violazioni riscontrate nel corso della gestione direttamente ai predetti servizi. Art. 18 Sanzioni 1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative provinciali specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689, con l irrogazione delle seguenti sanzioni: Violazione Importo ( Euro ) Minimo Massimo L utilizzo di contenitori non assegnati all utenza per lo 11

smaltimento dei rifiuti L imbrattamento, l affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti I comportamenti che creino intralcio o ritardo all opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo L abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori Il conferimento al servizio di raccolta di animali morti Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti Presso i C.R.M. C.R.Z. 12

L abbandono di rifiuti all esterno dei centri stessi Presso i C.R.M. C.R.Z. Il conferimento di rifiuti all esterno degli appositi contenitori Presso i C.R.M. C.R.Z. Il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati Presso i C.R.M. C.R.Z. Il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio comprensoriale Presso i C.R.M. C.R.Z. Il danneggiamento delle strutture dei centri stessi Presso i C.R.M. C.R.Z. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall addetto al controllo del centro di raccolta differenziata 2. Nel caso di erogazione delle sanzioni ad utenze condominali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene erogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo. 3. E fatta salva l adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati. 13

Art. 19 Onerosità del Servizio Ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 22/97 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani è assicurata mediante tariffa come da regolamento comunale. I costi del servizio eventualmente non coperti dalla Tariffa rimangono a carico del Comune. Art. 20 Norma di rinvio Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa esplicito richiamo alle norme contenute nelle leggi nazionali e/o provinciali in materia. Il presente regolamento annulla e abroga ogni ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso. 14