REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA



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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE DI VILLA LAGARINA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA Allegato alla deliberazione consiliare dd. 30.04.2004, n. 11 1

SOMMARIO Allegato alla deliberazione consiliare dd. 30.04.2004, n. 11 1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA 4 Titolo 1 Parte generale 4 Art.1 Premessa 4 Art.2 Principi Generali 4 Art.3 Oggetto del Regolamento 5 Art.4 Campo di Applicazione 5 Art.5 Competenze dell Ente 5 Art.6 Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione. 6 Art.7 Ordinanze Contingibili ed Urgenti 6 Art.8 Premessa 7 Art.9 Definizioni inerenti al Conferimento, Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti 8 Titolo 3 Assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani. 10 Art. 10 Premessa 10 Art. 11 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani 10 Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tassa per lo smaltimento rifiuti urbani, ovvero la tariffa di cui all art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 nei modi stabiliti dal relativo regolamento. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio. 10 Titolo 4 Il conferimento dei rifiuti 11 Art.12 Premessa 11 Art.13 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani non pericolosi e speciali assimilati. 11 Art.14 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani non pericolosi. Conferimento stradale. 12 Art.15 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP). 12 Art.16 Modalità di conferimento della frazione umida e secca non riciclabile prodotta nei cimiteri. 12 Art.17 Modalità di conferimento dei Rifiuti Ingombranti ed Inerti 12 Art.18 Obblighi dell utente 13 Titolo 5 Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani 14 Art. 19 Premessa 14 Art. 20 Raccolta domiciliare 14 Art. 21 Raccolta delle frazioni riciclabili mediante contenitori rigidi. 14 Art. 22 Collocazione e caratteristiche dei contenitori rigidi per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi. 14 Art. 23 Raccolta della frazione vegetale 15 2

Art.24 Modalità di conferimento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali 15 Art. 25 Compostaggio Domestico 15 Art. 26 Raccolte svolte da Associazioni di Volontariato e con finalità benefiche 15 Titolo 6 Centri Attrezzati per la Raccolta Differenziata. 16 Art.27 Premessa. 16 Art.28 Accesso al C.R.M. 16 Art.29 Rifiuti ammessi. 16 Art.30 Calendari di apertura 17 Art.31 Modalità di conferimento 17 Art.32 Conferimento dei Rifiuti Ingombranti (compresi i Beni Durevoli) 17 Art.33 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi 17 Art.34 Obblighi dei cittadini 18 Art.35 Obbligo del personale di controllo e gestione 18 Art.36 Responsabilità dell Ente 18 Art.37 Oggetto del Servizio di Nettezza Urbana 19 Art.38 Divieti ed obblighi degli Utenti 19 Art.39 Aree occupate da Pubblici Esercizi 19 Art.40 Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere 19 Art.41 Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico 20 Titolo 8. Compostaggio Domestico 21 Art.42 Obblighi per l utente. 21 Art.43 Impegni dell Ente. 21 Art.44 Esclusioni dalla pratica del compostaggio domestico. 21 Art.45 Modalità di svolgimento del compostaggio domestico. 21 Art.46 Modalità di adesione. 21 Art.47 Controlli. 22 Art.48 Uso improprio. 22 Art.49 Smaltimento della frazione vegetale. 22 Art.50 Varie. 22 Titolo 9 Validità del Regolamento, Divieti, Controlli e Sanzioni. 23 Art.51 Divieti 23 Art.52 Sanzioni 23 Titolo 11 Disposizioni Varie e Finali 25 Art.53 Danni e risarcimenti 25 Art.54 Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti 25 3

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA Titolo 1 Parte generale Art.1 Premessa 1. Il Regolamento disciplina ai sensi dell art. 198 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 nonché normativa provinciale di riferimento, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati. 2. Il Regolamento viene redatto nel rispetto della normativa provinciale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali. 3. Vengono introdotti standards di qualità del servizio a tutela dell igiene ambientale, del cittadino e del decoro del paesaggio. 4. Per l applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti nei suoi elementi e modalità, si rinvia dell apposito futuro provvedimento del Consiglio Comunale. Art.2 Principi Generali 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un elevata protezione dell ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti. 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l acqua, l aria, il suolo, la fauna, la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell ordinamento provinciale, statale e comunitario. 4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante: a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali; b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell impatto di uno specifico prodotto sull ambiente durante l intero ciclo vita del medesimo; c) l utilizzo di tecniche appropriate per l eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti; d) la determinazione di condizioni di sistemi di gestione che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti. 5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune, attraverso il sistema di gestione, favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il reimpiego ed il riciclaggio; b) la separazione dei rifiuti a monte; 4

c) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; d) l adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei medesimi; e) l utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 6. Il Servizio di Raccolta differenziata, con separazione dei flussi di rifiuti a monte, viene promosso ed organizzato al fine di ottenere i seguenti obiettivi: a) diminuire i flussi dei rifiuti da smaltire; b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta garantendo un adeguato grado di purezza, riducendo la quantità di risorse disponibili da avviare a smaltimento e riducendo in tal modo i costi del servizio; c) incentivare l autosmaltimento delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani; d) ridurre le quantità dei rifiuti pericolosi non recuperabili da avviare a smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale; Art.3 Oggetto del Regolamento 1. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed ai sensi del D. Lgs 03.04.2006 n. 152, ha come oggetto: a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa. d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi. Art.4 Campo di Applicazione 1. Costituiscono campo di applicazione del presente Regolamento tutti i rifiuti prodotti sul territorio Comunale e nello specifico: Rifiuti Urbani, Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani. 2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi; b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; e) ai materiali esplosivi in disuso. Art.5 Competenze dell Ente 1. Al Comune competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività: a) la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico; b) la determinazione delle modalità di gestione del Centro Raccolta Materiali (C.R.M.); c) la gestione della tutela igienica sanitaria del territorio attraverso la programmazione di periodici interventi di spazzamento; d) l individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani; 5

e) l attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall età scolare; f) le modalità ed il controllo dello svolgimento del compostaggio domestico; g) la disciplina del servizio di vigilanza da parte del personale competente ovvero l esercizio delle funzioni di polizia inerenti all accertamento ed all irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento. 2. La privativa non si applica alle attività di raccolta e recupero dei rifiuti speciali assimilati avviati a recupero. Art.6 Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione. 1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti. 2. Il Comune promuoverà e realizzerà adeguate forme di comunicazione, di informazione, educative e partecipative nei confronti dei soggetti coinvolti atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi e di sensibilizzarli al riguardo. Le campagne di informazione dovranno essere progettate e valutate sulla base degli obiettivi raggiunti. 3. Il Comune, d intesa con i competenti organi e/o Enti, promuove l organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio, lezioni e attività anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo alle problematiche ambientali e segnatamente a quelle dei rifiuti. 4. I cittadini e gli utenti collaborano con il Comune al fine di migliorare i servizi; in tal senso verranno promossi periodicamente incontri territoriali, istituiti servizi di assistenza al pubblico e altre attività di rilevazione e monitoraggio delle prestazioni erogate nell ambito del Comune. Art.7 Ordinanze Contingibili ed Urgenti 1. Le responsabilità igienico-ambientali in merito alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati rimangono in capo al Comune, ma qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell ambiente, il Sindaco, anche di concerto con l Ente gestore, può emettere, nell ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibile ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell ambiente. 6

Titolo 2 Definizioni Art.8 Premessa 1. Fermo restando la classificazione dei rifiuti di cui all art. 184 del D. Lgs 152/06 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni: Per rifiuti domestici si intendono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Per frazione secca o rifiuto secco si intendono i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%, non suscettibili di recupero e che siano quindi destinati a forme di smaltimento a valle. Per frazione umida o rifiuto umido si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli). Per frazione riciclabile si intende la frazione del rifiuto passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo. Per vetro si intendono i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche e di capacità non superiore a litri 5. Per lattine sono individuati i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande. Per barattoli si intendono i contenitori in acciaio o banda stagnata. Per carta si intendono i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.). Per plastica si intendono i soli contenitori - imballaggi primari - per liquidi in plastica (contenitori per alimenti e bevande in PE, PET, PVC). In particolare i contenitori di plastica per liquidi da recuperare sono costituiti da tutti i contenitori sigillati (bottiglie o recipienti da 7 cc. a 10 l) che hanno contenuto liquidi di qualsiasi tipo: alimentari o meno, acqua minerale, bevande gassate e non, latte, vino, olio alimentare, detersivi. Per rifiuti verdi si intendono gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato. Per rifiuti urbani pericolosi (RUP) si intendono rifiuti provenienti da attività domestiche, e cioè le pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, farmaci, i prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti ed insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.). Per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo. (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE si intendono, ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera b) del D. Lgs 25/07/2005, n. 151, le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene; Per rifiuti esterni si intendono i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti. Per mercatali si intendono i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari. Per imballaggi primari si intendono gli imballaggi per la vendita, concepiti in modo tale da costituire nel punto di vendita un unità di vendita per l utente finale o per il consumatore (Art. 218, comma 1, lettera b del D.Lgs. 03.04.2006 n 152). 7

Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti risultanti dall attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme)e in particolare: resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D.Lgs. 03.04.2006 n 152) classificat i come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei. Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dei successivi art.10 e 11. Per spazzatura stradale si intendono tutti i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc. Art.9 Definizioni inerenti al Conferimento, Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti 1. Ai sensi del D.Lgs 152/06 si adottano le seguenti definizioni: Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi; Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; Conferimento: l attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento; Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; Appaltatore: il soggetto terzo che svolge operativamente, per conto del Comune, i servizi di gestione di cui al presente Regolamento. Raccolta: l operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero; Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06; Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06; Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del medesimo decreto; 2. Ai fini del presente Regolamento si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni: 8

Per raccolta porta a porta o domiciliare si intende la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell utente o presso punti individuati dall Ente e concordati con l utenza interessata, secondo modalità e tempi prefissati; Per raccolta su chiamata si intende la raccolta di rifiuti urbani ingombranti, di rifiuti vegetali od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l Ente; Per compostaggio domestico si intende il trattamento in proprio della frazione organica dei RSU e della frazione vegetale da parte dell utenza non domestica e al fine dell ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost); Per conferimento si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale). Per trasporto si intendono le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dall Ente per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio. Per trattamento si intendono quei processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili. Per spazzamento si intendono le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta. Per contenitore si intende un recipiente (es. sacco, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti. Per centro per la raccolta materiali (CRM) si intende una zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti; Per utenza non domestica si intendono le comunità, le attività commerciali, di servizio, industriali, professionali e le attività produttive in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell assimilabilità. Le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le utenze domestiche. 9

Titolo 3 Assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani. Art. 10 Premessa 1. I contenuti di cui al presente Titolo elencano i criteri e le modalità tecniche di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche e pertanto classificati originariamente come Speciali, ai Rifiuti Urbani ai fini dello smaltimento in privativa nell ordinario Servizio svolto dall Ente. Art. 11 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani 1. L assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare: i rifiuti derivanti da attività agro-industriali; i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali; i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti da attività commerciali; i rifiuti derivanti da attività di servizio; avviene secondo i seguenti criteri: - limiti qualitativi: definiti dalla Giunta Provinciale secondo le disposizioni stabilite dal D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Leg art. 74, come sostituito dall art. 52 della L.P. 25.07.1988 n. 22 e quanto disposto dalla commissione provinciale competente in materia con le deliberazioni n. 8/c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990 come modificate da determinazione del Dirigente dell Agenzia Provinciale per la Protezione dell Ambiente in data 6.04.2000 prot. n. 830/2000; - limiti quantitativi: secondo quanto disposto dal soggetto competente, individuato dall art. 74 sopra citato nonché dalla L.P. 14.04.1998, n. 5; Inoltre i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi sono indicati nel terzo aggiornamento del piano provinciale di smaltimento di rifiuti urbani che prevede, tra l altro, l emanazione, da parte della Giunta Provinciale, di una linea guida dei principi di assimilazione quantitativa. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tassa per lo smaltimento rifiuti urbani, ovvero la tariffa di cui all art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 nei modi stabiliti dal relativo regolamento. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio. 10

Titolo 4 Il conferimento dei rifiuti Art.12 Premessa 1. Sono previste le seguenti modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati: (a) conferimento domiciliare dei rifiuti all interno di appositi sacchi e/o contenitori dedicati (cassette, cassonetti condominiali, ecc.) autorizzati e forniti dal Comune; (b) conferimento presso contenitori stradali (campane, cassonetti, ecc.) o posizionati all interno di aree recintate di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, asili, centri sociali, ecc.) o presso negozi e attività commerciali aperte al pubblico (farmacie, supermercati, ecc.); (c) conferimento presso il Centro Raccolta Materiali (C.R.M.). 2. Le modalità di conferimento sono stabilite da un calendario redatto dal Comune in accordo con il soggetto gestore del servizio. 3. I contenitori e le attrezzature a perdere sono date in comodato gratuito ma rimangono comunque di proprietà pubblica. L utente deve utilizzare questo materiale solo per le operazioni di conferimento previste da questo Regolamento e identificarlo, ove previsto, con il proprio nominativo. 4. Per i condomini possono essere concordate dotazioni diverse atte a risolvere la carenza e/o la promiscuità degli spazi. Il regolamento condominiale deve prevedere la dislocazione del materiale fornito in comodato gratuito ad uso condominiale (cassonetti, ecc.) e le modalità di conferimento tenendo conto che: - nei giorni in cui non è prevista la raccolta essi devono rimanere all interno degli spazi privati, possibilmente non in vista, onde evitare conferimenti abusivi; - essi devono essere esposti in luogo pubblico secondo le modalità indicate dal calendario di raccolta; - tutto il materiale dovrà essere mantenuto integro, pulito ed igienizzato. Art.13 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani non pericolosi e speciali assimilati. 1. Sono previste le seguenti modalità di conferimento domiciliare per i Rifiuti Urbani non pericolosi e speciali assimilati, da parte delle utenze domestiche: a) conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (frazione secca) in sacchi trasparenti a perdere. Tali sacchi vanno consegnati ben chiusi secondo le modalità stabilite nel calendario di raccolta. Nei condomini le modalità di conferimento della frazione secca saranno stabilite, all occorrenza, in accordo con il Comune. b) conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani in sacchi trasparenti a perdere posti all interno della biopattumiera da esterno. Tali sacchetti vanno consegnati ben chiusi secondo le modalità stabilite nel calendario di raccolta. Nei condomini le modalità di conferimento della frazione umida, concordate con il Comune, saranno stabilite, all occorrenza, dal regolamento condominiale. I contenitori devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell utente. c) L Ente si riserva la facoltà di individuare, di volta in volta, dei sistemi di conferimento alternativi, previo accordo con il Comune. 2. Il servizio di raccolta viene svolto, salvo circostanze eccezionali, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore in accordo con il Comune; in caso di festività infrasettimanali la raccolta sarà recuperata previo avviso all utenza. 11

3. La pulizia delle aree nei punti ove il servizio viene svolto domiciliarmente, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica spetta all appaltatore. 4. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta. Art.14 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani non pericolosi. Conferimento stradale. 1. Nei Comuni o nelle Aree Consortili dove previsto è possibile conferire tutte o parte delle frazioni merceologiche di cui al precedente articolo presso idonei contenitori rigidi stradali, collocati in punti fissi o piazzole sul suolo pubblico. 2. Dopo l uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi. A tal fine è vietato introdurre gli imballaggi voluminosi i quali devono essere preventivamente ridotti di volume. 3. E vietato introdurre nei contenitori: - sostanze liquide; - materiale acceso o non completamente spento; - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; - rifiuti definiti speciali pericolosi e non ai sensi del D.Lgs 152/06. 4. Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell introduzione dei sacchetti. Art.15 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP). 1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all allegato D della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti direttamente ai centri raccolta. 2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore. Art.16 Modalità di conferimento della frazione umida e secca non riciclabile prodotta nei cimiteri. 1. Anche i rifiuti prodotti nei cimiteri quali residui di fiori, addobbi, corone funebri, cere, plastiche e simili, vanno conferiti in contenitori, forniti dal Comune, adeguatamente posizionati nelle vicinanze del cimitero, in quantità adeguate alle necessità e suddivisi in organici e secco non riciclabile così come indicato sui contenitori. Art.17 Modalità di conferimento dei Rifiuti Ingombranti ed Inerti 1. Il conferimento dei rifiuti Ingombranti del tipo apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (es. lavatrice, televisione, ecc.) in caso di nuovo acquisto va preferibilmente effettuato presso il Rivenditore contestualmente allo stesso così come previsto dall art. 6 del D.Lgs del 25.07.2005, n. 151. Negli altri casi il conferimento va effettuato presso il C.R.M. del Comune. 12

2. Piccole quantità di inerti, provenienti da attività ordinarie e straordinarie di manutenzione strettamente domestica potranno essere conferiti dall utenza unicamente presso la discarica inerti. Art.18 Obblighi dell utente 1. Il conferimento dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali Assimilati deve essere effettuato nel rispetto delle norme dettate del Regolamento. I sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il meno possibile incustoditi, nei punti concordati per il ritiro, sempre ben chiusi e nei contenitori dedicati. 13

Titolo 5 Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani Art. 19 Premessa Sono previste le seguenti modalità di raccolta: a) Raccolta ordinaria: consiste nel ritiro dei Rifiuti suddivisi per tipologia merceologica e conferiti in base alle modalità stabilite (umido e rifiuti secchi non riciclabili), attraverso il servizio domiciliare; b) Raccolta mediante contenitori rigidi (cassonetti, campane o altro): consiste nello svuotamento dei contenitori rigidi posti in punti fissi del suolo pubblico o in aree di pertinenza di strutture pubbliche o private per la raccolta delle frazioni: umido, secca non riciclabile, carta, plastica, vetro, lattine, rifiuti urbani pericolosi; c) Raccolta presso il C.R.M.: svuotamento dei contenitori e degli scarrabili posizionati nel C.R.M. Art. 20 Raccolta domiciliare 1. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. Sarà cura degli addetti del servizio, segnalare il fatto al Comune e all Ente gestore e posizionare accanto al rifiuto segnalazioni, appositamente predisposte. 2. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante nonché di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico. 3. Il servizio comprende inoltre la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni. 4. I beni durevoli recuperabili non dovranno essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento del rifiuto secco. L'Ente gestore garantisce un servizio dedicato di recupero a cui i suddetti beni durevoli dovranno essere conferiti. Art. 21 Raccolta delle frazioni riciclabili mediante contenitori rigidi. 1. Il servizio viene svolto mediante il ritiro delle frazioni, in cassonetti, messi a disposizione dall Ente gestore e disposti lungo il bordo delle strade, piazzole ecologiche, in aree pubbliche o destinate ad uso pubblico. 2. Il servizio comprende anche la pulizia dell area circostante al cassonetto e/o piazzola ecologica nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni. 3. L utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se il contenitore ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo. Art. 22 Collocazione e caratteristiche dei contenitori rigidi per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi. 14

1. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. 2. I cassonetti costituiscono arredo urbano obbligatorio, al pari della segnaletica e cartellonistica stradale. Art. 23 Raccolta della frazione vegetale 1. La frazione vegetale va in ogni caso conferita presso il C.R.M. 2. L'utente è, in ogni caso, tenuto a conferire il rifiuto verde privo di altre impurità non compostabili. In caso contrario il prodotto non verrà ritirato rimanendo a carico dell utente i successivi incombenti. Art.24 Modalità di conferimento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali 1. I rifiuti vegetali vanno conferiti negli appositi contenitori dedicati. I rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini dovranno essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume. È consentito l uso di sacchi in plastica e di materiale plastico in genere per sigillare e contenere i rifiuti ma gli stessi dovranno essere liberati, a cura dell utente, da qualsiasi involucro prima di essere immessi nell apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo. Art. 25 Compostaggio Domestico 1. Le utenze Domestiche possono stipulare con il Comune apposita convenzione per il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani. 2. Tale trattamento noto come Compostaggio Domestico va condotto nel rispetto delle indicazioni tecniche predisposte dal Comune. 3. I convenzionati non hanno diritto al ritiro domiciliare della frazione organica. Art. 26 Raccolte svolte da Associazioni di Volontariato e con finalità benefiche 1. Iniziative di raccolte differenziata possono essere avviate anche al di fuori dello schema previsto nei precedenti articoli e con autonomia gestionale, da Associazioni di volontariato, Parrocchie e Associazioni ambientaliste. Tali raccolte possono essere avviate solo subordinatamente all autorizzazione da parte del Comune e dell Ente gestore nel rispetto delle norme di legge e di assunzione di responsabilità da parte delle associazioni titolari dell iniziativa.. 2. Le suddette associazioni dovranno tassativamente comunicare al Comune la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. Tali dati dovranno essere pertanto disaggregati per tipologia di materiale. 15

Titolo 6 Centri Attrezzati per la Raccolta Differenziata. Art.27 Premessa. 1. Il centro di raccolta materiali (C.R.M.) è costituito da un area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel comune di Villa Lagarina, accessibile agli utenti residenti, domiciliati o con sede a Villa Lagarina, per il conferimento solo in determinati orari; è presidiato da apposito personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti. 2. La raccolta presso tale centro riguarda particolari tipi di rifiuto, elencati in apposita ordinanza comunale, tra i quali quelli per cui non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche qualitative e/o quantitative. 3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni. 4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità (albi comunali bollettino comunale sito internet istituzionale). 5. E fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. E vietato depositare all esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto. Art.28 Accesso al C.R.M. 1. Il trasporto dei rifiuti presso il C.R.M. è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore. 2. Possono accedere ed usufruire del Centro: a) le utenze domestiche residenti nel Comune; b) le utenze non domestiche con sede operativa riconosciuta all interno del medesimo territorio e che siano inserite ai fini della raccolta nel ciclo ordinario di raccolta dei rifiuti solidi urbani; c) i soggetti espressamente autorizzati dal Comune; 3. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da Comuni diversi a meno che non sia stipulata con gli stessi apposita convenzione e a condizione che il Centro sia tecnicamente in grado di soddisfare le esigenze del servizio integrativo in questione. 4. Qualora vengano istituiti servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali accettabili presso il C.R.M. i produttori degli stessi potranno conferirli al Centro previa stipula di apposita convenzione, secondo i casi previsti dalle normative vigenti in materia. Art.29 Rifiuti ammessi. 1. Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Titolo e qualora il C.R.M. sia attrezzato e autorizzato all uopo per il ricevimento, le seguenti tipologie di rifiuto: a) frazione secca non riciclabile; b) frazione organica dei RSU; 16

c) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F; d) accumulatori d auto esauste; e) oli e grassi vegetali o animali esausti residui dalla cottura degli alimenti; f) oli minerali esausti per autotrazione; g) lampade alogene a scarica e tubi catodici; h) residui di prodotti e contenitori di fitofarmaci ed anticrittogamici; i) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; j) componenti elettronici; k) rottami ferrosi; l) carta e cartoni; m) rottami di vetro, lattine e contenitori in banda stagnata; n) sfalci d erba, ramaglie e scarto verde in generale; o) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE; p) stracci e tessuti in genere; q) contenitori in plastica e plastiche varie; r) rifiuti ingombranti; s) polistirolo espanso ed altri materiali espansi; t) altri rifiuti individuati dal Comune. Art.30 Calendari di apertura 1. I rifiuti possono essere conferiti solamente nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune, il quale si impegna a dare ampia pubblicità a detti calendari. Art.31 Modalità di conferimento 1. L utente ha accesso al C.R.M. soltanto dietro attestazione della prorpria identità anche con eventuale presentazione di un apposito documento. L addetto al controllo ha facoltà di respingere chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti o in difformità alle norme del presente Regolamento. E consentito l accesso contemporaneo al Centro di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte dell addetto responsabile. 2. Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni dei responsabili della vigilanza e le segnaletiche presenti all interno del centro. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all interno degli appositi cassoni scarrabili o dei contenitori a tenuta a cura dell utente. Qualora l utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all esterno degli appositi contenitori. In questo senso l utente deve evitare spargimenti e spandimenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di scarico. Art.32 Conferimento dei Rifiuti Ingombranti (compresi i Beni Durevoli) 1. I rifiuti ingombranti e i Beni Durevoli dovranno essere conferiti al C.R.M. direttamente a cura dei cittadini utenti i quali dovranno provvedere anche a depositare i rifiuti negli appositi cassoni dedicati. 2. I rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di dimensione e, per quanto possibile, dovranno essere asportate le parti metalliche e le altre frazioni non compostabili. Art.33 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi 17

1. I RUP possono essere conferiti alla piattaforma a cura direttamente dei cittadini. L accettazione di batterie d auto, olio esausto e di prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli di pericolosità è ammessa purché essi non provengano da attività produttive. Art.34 Obblighi dei cittadini 1. Per accedere al C.R.M. i cittadini devono essere riconosciuti all atto dell ingresso dal personale di controllo. 2. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate da apposite segnaletiche. Durante le operazioni di conferimento, i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le presenti norme e le istruzioni impartite dal personale di controllo. In particolare è espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o di prelievo di rifiuti presso i cassoni, l utente non dovrà mai, in alcun modo, allontanarsi dalle zone previste per il conferimento. 3. L utente verrà ritenuto responsabile degli eventuali danni deliberatamente provocati dall irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagibili tra loro o comunque non previste nella lista di cui al presente Titolo e per le quali il C.R.M. non sia attrezzato alla ricezione. Art.35 Obbligo del personale di controllo e gestione 1. Il personale incaricato alla custodia e alla gestione del C.R.M. è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle presenti norme e delle direttive o istruzioni impartite dagli uffici competenti. In particolare il personale è tenuto a: - curare l apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prestabiliti; - essere costantemente presente durante l apertura del C.R.M.; - fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al C.R.M. tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento; - curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse; - curare che il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle ditte autorizzate; - coadiuvare ed assistere i cittadini nel conferimento; - verificare la capienza residua dei contenitori e richiedere all Ente gestore, se del caso, lo svuotamento anticipato; - verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture del C.R.M. Art.36 Responsabilità dell Ente 1. L Ente non è responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose qualora questi derivino da comportamenti dell utente non rispettosi delle indicazioni e delle modalità di conferimento specificate in questo Titolo e/o riportate sull apposita cartellonistica all ingresso del C.R.M. 18

Titolo 7 Norme e Servizio di Nettezza Urbana. Gestione dei Rifiuti da Spazzamento Art.37 Oggetto del Servizio di Nettezza Urbana Formano oggetto del Sevizio di Nettezza Urbana: a) spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico; b) pulizia caditoie stradali; c) manutenzione e svuotamento cestini porta rifiuti; d) diserbaggi e asporto erba spontanea in aree pubbliche Art.38 Divieti ed obblighi degli Utenti 1. E vietato agli Utenti di strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità e imbrattare il suolo pubblico. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal Titolo 4 oppure utilizzando i contenitori predisposti dall Ente o dal Comune (cestini porta rifiuti, ecc.). 2. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all asporto degli escrementi solidi. 3. Chi svolge operazioni di carico e scarico e trasporto di materiali e merci di qualsiasi natura deve provvedere, qualora necessario, alla pulizia del suolo pubblico e all asporto di quanto eventualmente rimasto a terra. 4. Chi effettua attività agricole commerciali e industriali o relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere. Art.39 Aree occupate da Pubblici Esercizi 1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e i chioschi stagionali e simili, debbono provvedere alla costante pulizia delle aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore. 2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto. 3. E vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All orario di chiusura l area in dotazione deve risultare pulita. Art.40 Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere 1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali i promotori e/o gestori devono provvedere a tenere la costante pulizia dei luoghi. 2. Ai gestori e/o promotori verranno forniti, a cura dell Ente, previo apposito accordo rispondente alle necessità dei predetti soggetti, adeguati contenitori in numero sufficiente. 19

Art.41 Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico 1. Qualora avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il personale dell Ente si attiverà per accertare l identità degli autori i quali, ove individuati, dovranno provvedere all asporto dei rifiuti, a destinarli secondo le indicazioni dell Ente, fatta salva l applicazione delle relative sanzioni. 2. Nel caso di impossibilità nell individuazione degli autori di abbandono di rifiuti l Ente gestore provvederà comunque alla loro rimozione e recupero e/o smaltimento evitando ulteriore pregiudizio per l ambiente e la salute pubblica. 20

Titolo 8. Compostaggio Domestico Art.42 Obblighi per l utente. 1. L utente è tenuto: - ad accettare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento; - ad avviare a recupero in proprio e a mezzo compostaggio domestico esclusivamente la frazione organica prodotta nell unità domestica di appartenenza dell utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc.; - a smaltire in proprio il materiale prodotto dalla struttura del compostaggio e comunque compatibilmente con le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune; - si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell ottimizzazione del processo e dell ottenimento di compost di qualità. Art.43 Impegni dell Ente. 1. L Ente: - si impegna a verificare eventuali irregolarità connesse con la convenzione in oggetto; - si impegna, al fine di favorire il compostaggio domestico come pratica di gestione dei rifiuti, a promuovere serate informative di incontro con la cittadinanza. - ad effettuare, per quanto possibile, sopralluoghi presso gli utenti che ne facciano richiesta al fine di consigliare loro le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti dall uso del compostaggio domestico; Art.44 Esclusioni dalla pratica del compostaggio domestico. 1. Sono escluse dalla convenzione: - le utenze non domestiche; - le utenze domestiche che non dispongono di un area idonea ovvero che non dispongono di almeno 15 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare; tale superficie andrà dichiarata mediante autocertificazione nel modulo di adesione. Art.45 Modalità di svolgimento del compostaggio domestico. 1. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell interessato. 2. L interessato deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo Titolo evitando espressamente di introdurre in detto materiale contenitori di ferro, latta, alluminio, vetro, rifiuti pericolosi come batterie, farmaci scaduti, ecc., plastica, carte oleate, tetrapak, nylon ed ogni altro genere di rifiuto non degradabile; al fine di favorire il processo, il materiale organico va mescolato con una sufficiente quantità di materiale di struttura (ramaglie, frammenti di legno, ecc.) e movimentato con regolarità al fine di evitare l instaurarsi di condizioni anossiche. Art.46 Modalità di adesione. 1. L utente che intenda aderire alla pratica del compostaggio deve autocertificare il possesso e l utilizzo di un effettiva ed efficiente struttura di compostaggio presso gli uffici comunali; 21