COMUNE DI FERRERA DI VARESE Provincia di Varese REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (ex ICI) Approvato con deliberazione consiliare n.6 del 30 Maggio 2012 immediatamente esecutiva Regolamento trasmesso con procedura telematica il e pubblicato il 1
Articolo 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l Imposta Municipale Propria - IMU- di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 28 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44. Si applicano inoltre le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 2 Esenzioni Si applicano le esenzioni previste dall articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. In particolare si stabilisce che: - l'esenzione dall'i.m.u. prevista all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917. - l esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Sanitarie Locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Articolo 3 Abitazioni principale e pertinenze L abitazione principale è l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Articolo 4 Unità immobiliari equiparate all abitazione principale Si considera direttamente adibita ad abitazione principale: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2
b) l abitazione posseduta da un soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale. L imposta dovuta è calcolata in proporzione alla quota posseduta e il soggetto passivo non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. c) L unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 2. Il contribuente deve avvalersi dei benefici, previsti dal comma 1, durante l anno di imposta interessato. La mancata presentazione dell istanza comporta la decadenza dal beneficio. Articolo 5 Fabbricati inagibili o inabitabili Ai sensi dell art. 13, comma 3, del DL 201/2011, sue modifiche e integrazioni, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione del 50% della base imponibile, sono le seguenti: Condizioni di degrado tali da pregiudicare l incolumità degli occupanti; Requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti dal vigente Regolamento Edilizio; La presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori al 70% di quelli previsti dal vigente Regolamento Edilizio; La mancata disponibilità di servizi igienici; La mancata disponibilità di acqua potabile; La mancata disponibilità di servizio cucina. Inoltre costituiscono motivi di inagibilità e inabitabilità temporanea le seguenti fattispecie: Immobile oggetto di interventi edilizi regolarmente autorizzati che determinano comunque l impossibilità di utilizzo dell immobile nel periodo di esecuzione dei lavori; Immobile libero, già dichiarato anti igienico con apposito provvedimento comunale, fino all esecuzione delle necessarie opere di risanamento e adeguamento. Lo stato di inabitabilità o inagibilità deve essere dimostrata dal contribuente: presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità di cui sopra; o, in alternativa, mediante perizia eseguita dall Ufficio Tecnico Comunale su richiesta del possessore dell immobile e con spese a suo carico. Articolo 6 Versamenti 3
1. L imposta è versata da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. 2. Considerato che i rapporti tra i contribuenti e l amministrazione devono essere improntati al principio della collaborazione, come anche previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 Statuto dei diritti del contribuente si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 3. L imposta è corrisposta con le modalità previste dalle norme vigenti al momento del pagamento. Articolo 7 Dichiarazioni 1. I soggetti passivi dell imposta devono presentare la dichiarazione, su apposito modulo approvato con decreto del Ministro dell Economia e delle finanze, entro il termine di 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di cui sopra. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall amministratore del condominio per conto dei condomini. 2. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Articolo 8 Fabbricato parzialmente costruito 1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all imposta quali fabbricati a decorrere dalla data d ultimazione dei lavori, o di utilizzazione, se precedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 4
Articolo 9 Sanzioni, rimborsi e accertamento con adesione 1. Le sanzioni e i rimborsi relativi alle violazioni in materia di I.M.U. sono riportati nel Regolamento generale per la disciplina delle Entrate Comunali. 2. Ai sensi del decreto legislativo 218/97 è previsto l istituto dell accertamento con adesione. Le modalità di applicazione sono riportate nel relativo regolamento generale. Articolo 10 Norma finale 1. Le norme del presente regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali o regionali. In tal caso, in attesa della modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. Articolo 11 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012. 5
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