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Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario RAFFAELLO RUSSO SPENA del CPO di Napoli Prot. n 1220/22 Circolare N 10/GIUGNO 2016 GIUGNO 2016 A tutti i colleghi (*) I CONTROLLI A DISTANZA DEI LAVORATORI Il tema dei controlli a distanza dei lavoratori, anche in relazione al progresso tecnologico degli ultimi anni, ha assunto un rilievo sempre maggiore. La delicata materia che comprende gli interessi congiunti dei datori di lavoro, tesi a garantire l'integrità del patrimonio aziendale e dei lavoratori, a non vedersi controllati nell'esercizio delle proprie mansioni da sistemi di videosorveglianza sempre più tecnologicamente avanzati, è stata recentemente innovata ad opera dell art. 23 del DLgs. 151/2015 che ha dato attuazione all art. 1 comma 7 lett. f) della L. 183/2014, che aveva previsto la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Il legislatore ha, conseguentemente, apportato alcune rilevanti modifiche alla norma di riferimento in tema di controlli a distanza, l art. 4 della L. 300/70, in parte confermandone la pregressa impostazione, in parte innovandone i contenuti. LA NORMATIVA PREVIGENTE Il potere di controllo costituisce uno dei tre poteri (insieme a quello direttivo e disciplinare) tradizionalmente attribuiti al datore di lavoro, mediante il quale verificare l esatto adempimento degli obblighi gravanti sul dipendente. In particolare, il datore di lavoro ha il potere di controllare che il lavoratore, nell esecuzione della prestazione lavorativa, usi la diligenza dovuta (articolo 2104, co. 1, c.c.), osservi le disposizioni impartitegli (art. 2104, co. 2, c.c.), rispetti gli obblighi di fedeltà sullo stesso gravanti (art. 2105 c.c.), anche al fine di poter esercitare l eventuale azione disciplinare nel caso in cui rilevi l inosservanza di tali obblighi (art. 2106 c.c., art. 7 dello Statuto dei lavoratori). Tale potere non è, tuttavia, assoluto, ma incontra come limite la necessità che esso sia esercitato in modo tale da non ledere diritti fondamentali del lavoratore, come la dignità e la riservatezza. L articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) vieta espressamente (comma 1) l utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che abbiano quale finalità determinante ed esclusiva il 1

controllo a distanza dell attività lavorativa. Nel divieto è ricompresa qualsiasi forma di controllo a distanza che sottragga al lavoratore, nello svolgimento delle sue mansioni, ogni margine di spazio e di tempo nel quale egli possa essere ragionevolmente certo di non essere osservato, ascoltato o comunque seguito nei propri movimenti. Nel caso in cui l installazione di impianti ed apparecchiature dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori sia giustificata da esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza del lavoro (id: controlli preterintenzionali) il comma 2 subordina la legittimità dell installazione al previo accordo con le R.S.U. (o, in mancanza di queste, con la commissione interna), mentre in mancanza di accordo è necessaria l autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro competente. Il comma 4 prevede che contro i provvedimenti della Direzione territoriale del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali (o, in mancanza di queste, la commissione interna) oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19, possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale. Per quanto riguarda i profili sanzionatori, l articolo 171 del decreto legislativo n.196 del 2003 prevede che le violazioni dell articolo 4 dello Statuto sono punite ai sensi dell articolo 38 dello Statuto medesimo (salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno). LA NORMATIVA VIGENTE: l'art. 23 del D.Lgs. 14.09.2015, n.151 L articolo 23 del D.Lgs. 14.09.2015, n.151, introduce una nuova disciplina in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, sostituendo l articolo 4 della legge n.300/1970 (id: Statuto dei lavoratori) che attualmente disciplina la materia. La disposizione è volta a dare attuazione al criterio di delega di cui all articolo 1, comma 7, lettera f), della legge delega n.183/2014, ove si prevede la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Il nuovo testo dell art. 4 della legge 27 maggio 1970, n. 300 indica espressamente le ipotesi in cui è consentito al datore di lavoro installare gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori. Rispetto al testo precedente, agli impianti audiovisivi si aggiungono gli altri strumenti (telefonici, satellitari, telematici) che, anche in via meramente potenziale, siano idonei a realizzare un controllo a distanza. L articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente: "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 2

piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196". Le ipotesi consentite Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti in questione possono quindi essere utilizzati esclusivamente nei seguenti casi: per esigenze organizzative e produttive; per la sicurezza del lavoro; per la tutela del patrimonio aziendale Le principali modifiche rispetto alla normativa vigente prevedono: un estensione dei presupposti per l utilizzo di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, al fine di consentirlo non solo per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro (come previsto dalla normativa previgente), ma anche per la tutela del patrimonio aziendale (comma 1, primo periodo); in caso di imprese con unità produttive collocate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l accordo per l installazione degli impianti può essere stipulato (non solo con le RSA e RSU, come precedentemente previsto) con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 1, secondo periodo); in caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali l installazione può avvenire previa autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro o (in caso di unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; viene, inoltre, soppressa la norma che attualmente consente (al datore di lavoro e alle rappresentanze sindacali) l impugnazione delle decisioni della Direzione Territoriale del Lavoro (innanzi al Ministero del lavoro) relative all installazione e all utilizzo degli strumenti (comma 1, terzo periodo); per l utilizzo degli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze non è richiesto che ricorrano i presupposti di cui al comma 1 (Ovvero che il controllo a distanza sia motivato da ragioni connesse alle esigenze organizzative e produttive, alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale ), né è necessario il previo accordo sindacale (o l autorizzazione ministeriale); 3

La norma non "liberalizza", dunque, i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di "strumenti di controllo a distanza" ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull'utilizzo della posta elettronica e di internet. Al riguardo il Ministero del lavoro, in una nota del 18 giugno 2015, ha precisato che l'espressione "per rendere la prestazione lavorativa" comporta che l'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che serve al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione; con la conseguenza che queste modifiche possono avvenire solo alle condizioni stabilite dalla norma, ossia la ricorrenza di particolari esigenze, l'accordo sindacale o l'autorizzazione. Si segnala, altresì, l importante sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 2 ottobre 2015, n. 20.440, che ha riconosciuto legittimo il licenziamento del lavoratore adottato dal datore di lavoro sulla base dei dati acquisiti tramite rilevatore GPS, installato sull autovettura data in dotazione al dipendente. Secondo la Suprema Corte, infatti, il divieto posto dall art. 4, della legge n. 300/70 si riferisce ai controlli fatti sul lavoratore nell atto di eseguire la prestazione, ma non lo tutela nei casi in cui questi sospenda la prestazione per pause non giustificate e non autorizzate. Nella fattispecie, il lavoratore aveva il compito di coordinare e controllare dei gruppi di lavoro e per più di due volte, nella stessa mattinata, si era recato al bar sospendendo la propria attività di lavoro ( Cfr. Formare...informando, n 39/2015). l introduzione di nuove norme a garanzia dei lavoratori volte a stabilire che tutte le informazioni raccolte dal datore di lavoro (comprese quelle di cui al comma 2, per le quali non è più necessario il previo accordo sindacale o l autorizzazione ministeriale) sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione: che sia data adeguata informazione al lavoratore delle modalità d uso degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli; che venga rispettata la normativa vigente in materia di tutela della privacy. Le procedure per l installazione degli impianti Affinché possano essere installati gli strumenti previsti dall'art. 4, comma 1, è previsto uno specifico accordo tra il datore di lavoro e la rappresentanza sindacale unitaria o le rappresentanze sindacali aziendali (RSU o RSA). L accordo con la RSU o le RSA supera, quindi, i limiti del divieto e legittima il datore di lavoro ad installare gli impianti. In caso di mancato accordo, o in carenza di accordo con le rappresentanze 4

sindacali, l installazione di impianti e strumenti dal quale derivi la possibilità di operare un controllo a distanza dei lavoratori è possibile previa autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente in ragione del luogo dove gli impianti o strumenti saranno posizionati. Per le imprese con unità produttive dislocate in ambiti di competenza di più Direzioni Territoriali del Lavoro, l autorizzazione potrà essere richiesta direttamente al Ministero del Lavoro. In ogni caso, si esplicita che i provvedimenti autorizzatori adottati dall Ispettorato sono definitivi, per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota 22 febbraio 2016, prot. 37/3500, ha chiarito che, in attesa che diventi operativo l Ispettorato nazionale del lavoro, la gestione degli atti in materia di videosorveglianza è attualmente in carico alla Direzione Generale della tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni industriali. Si ricorda che il Ministero del Lavoro, con Nota n. 1241 del 1 giugno 2016 (Cfr. "Dentro la Notizia" n 89, 14 giugno 2016 ) ha chiarito che qualora nel corso dell attività ispettiva, l ispettore riscontri l installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, deve impartire una prescrizione, ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, al fine di porre rimedio all irregolarità riscontrata mediante l immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l unico idoneo ad "eliminare la contravvenzione accertata". La domanda per l installazione degli impianti La domanda è presentata in bollo, allegando un ulteriore marca da bollo da 16,00 che sarà apposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro sul provvedimento presso la sede competente che è individuata in relazione al luogo dove deve essere installato l impianto audiovisivo. In generale, occorre presentate tante istanze quanti sono gli impianti da autorizzare e quante sono le unità produttive interessate dall installazione. La domanda è presentata per il controllo delle aree interne e di quelle esterne (id: parcheggi, piazzali, ecc.), ove siano di pertinenza dell azienda e vi si svolga l attività lavorativa. Ove vi siano più datori di lavoro nella medesima unità produttiva che utilizzino lo stesso impianto di videosorveglianza (ad esempio l impianto del centro commerciale), la domanda deve essere presentata da ciascuno di essi. Il modello di domanda è reperibile sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione modulistica (Istanza mod. 10), dove sono indicate anche le procedure da seguire riguardo l eventuale spedizione per posta del provvedimento di autorizzazione oltre alla pubblicazione di utili FAQ sull'argomento. Si segnala che il modello non è stato ancora aggiornato in relazione alle importanti modifiche intervenute, in particolare alla strumentazione di lavoro GPS, che non richiede più una specifica autorizzazione da parte degli organi ispettivi della Direzione Territoriale del Lavoro. Agli elementi essenziali previsti nel modello di domanda, si aggiungono alcune informazioni che devono essere rese in occasione della presentazione ed allegate al modello: Planimetria, in triplice copia in formato massimo A3 dei locali ove 5

sarà installato l impianto, firmata dal Legale Rappresentante, nella quale dovranno essere riportati i seguenti elementi: numerazione e posizione delle telecamere interne ed esterne (indicare se fisse o rotanti); lunghezza focale e profondità di campo delle telecamere, espressa in metri, (evidenziare se dotate di zoom o dispositivo che consenta la variazione della lunghezza focale); raggio d azione delle telecamere e ampiezza focale effettiva (angolo di campo) dei dispositivi, espressa in gradi (evidenziare l eventuale dotazione di dispositivo che consenta la variazione dell ampiezza del campo visivo); esatta ubicazione delle postazioni fisse di lavoro (evidenziare sulla planimetria la posizione delle postazioni fisse di lavoro: con descrizione degli arredi e delle attrezzature - avendo cura di escluderle completamente dal cono di ripresa delle telecamere); posizione dei monitor e del dispositivo di registrazione Dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e l utilizzo dell impianto di videosorveglianza, in triplice copia, firmata dal Legale Rappresentante. Essa dovrà contenere tutti gli elementi già descritti nell istanza ed inoltre i seguenti elementi: numero telecamere interne, distinte per fisse e rotanti, con loro caratteristiche tecniche di cui al precedente punto 1) lett. B) e c); numero telecamere esterne, distinte per fisse e rotanti con loro caratteristiche tecniche di cui al precedente punto 1) lett. B) e c); dispositivo di registrazione tipo, dislocazione e caratteristiche; numero di monitor di visualizzazione/accesso in rete immagini e loro posizionamento; fascia oraria di attivazione dell impianto; ogni altra informazione necessaria alla individuazione della tipologia, costituzione e modalità di funzionamento in relazione a quanto sotto dichiarato e al rispetto di tutte le norme in vigore in materia impiantistica, di tutela della privacy e dello Statuto dei Lavoratori. per i sistemi di rilevazione satellitare GPS, occorrerà indicare, necessariamente: numero dei mezzi interessati e tipologia di utilizzo degli stessi; conoscibilità da parte del lavoratore ed eventuale possibilità di disattivazione; modalità di trattamento dei dati; modalità di accesso ai dati e individuazione del personale incaricato del trattamento Ad maiora!! Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli Il Presidente F.to Dott. Edmondo Duraccio Centro Studi Raffaello Russo Spena Il Coordinatore F.to Dott. Francesco Capaccio 6

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI ED/FC/PA 7