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REGIONE LIGURIA Dipartimento Agricoltura Sport, Turismo e Cultura Settore Politiche agricole e della Pesca Disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del DM 15938 del 20/12/2013 per la annualità 2015

FINALITÀ La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali comunque da non incrementare il potenziale produttivo regionale. Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità: adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato; ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi remunerativi e competitivi per il viticoltore; migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.; ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di vini senza indicazione geografica e denominazione di origine (compresi i vini varietali ) escludendola dagli aiuti; valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale; diffondere le innovazioni nell impianto e nella gestione dei vigneti; La misura non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita. DEFINIZIONI Ai fini della applicazione della presente misura si intende per: Organismo pagatore: AGEA O.P. Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1 agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell anno successivo. Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti. Schedario viticolo regionale: strumento per la gestione del potenziale viticolo regionale, previsto dall art. 185-bis del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. e dal Reg. (CE) n. 436, quale parte integrante del SIAN nonché del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografico (GIS); Superficie vitata ristrutturata o riconvertita: esclusivamente ai fini del pagamento dell aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. Superficie vitata a schedario viticolo: ai fini del potenziale viticolo regionale (estirpazioni, reimpianti e sovrainnesti) e del rilascio dei diritti di reimpianto da utilizzare per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000 e cioè: o la superficie all interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola. In particolare: - la superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella; - la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

- la superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. Una volta effettuate le operazioni di collaudo della R.R.V. verrà iscritta a Schedario vigneti una superficie che somma quella pagata (all art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008) con la superfice a servizio del vigneto che rappresenterà quella da comunicare ai fini della dichiarazione di produzione e rivendicazione ad AGEA (superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000). Diritto di reimpianto: si intende il diritto corrispondente ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e che non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue; Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di una stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite. Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato. Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino. Sovrainnesto: l innesto di una vite già precedentemente innestata. Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione. Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l attività agricola nell azienda nella quale viene effettuato l intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo. Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d animali s intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate. Meccanizzazione parziale: realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune delle operazioni colturali. Meccanizzazione totale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino sull intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate ai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP della Liguria. Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottate con il presente atto sono valide per le campagna vitivinicola 2014/2015.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Liguria, incluse tra quelle classificate a livello regionale elencate nella D.G.R. n. 685/2003 e successive modifiche ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria) e previsti nei disciplinari di produzione delle DO e IGT della Liguria. Sono ammessi a finanziamento anche le ristrutturazioni o riconversioni varietali che prevedono il passaggio da DOP/DOC ad IGP/IGT. Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica: al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 ovvero non sono finanziati reimpianti eseguiti sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite; alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti, comunitari e/o statali e/o regionali, per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti con comunicazione di fine lavori collaudati nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda e per i medesimi interventi e salvo cause di forza maggiore indipendenti dalle volontà del conduttore e comunque adeguatamente motivate; agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica e denominazione di origine. La disponibilità finanziaria regionale, per la presente campagna vitivinicola, è quantificata dal Decreto Direttoriale MIPAAF del 20.06.2014 relativo al Programma di sostegno al settore vitivinicolo Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all anno 2015 che prevede per la Regione Liguria una assegnazione di finanziamenti, da destinare alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, di importo pari ad euro 103.070,00. SUPERFICIE MINIMA Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari. In deroga a tale limite, la superficie minima ammissibile ai benefici può essere ridotta a 0,1 ettari per le aziende che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti: - S.A.U. vitata (compresi eventuali diritti di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad due ettari - sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni - altitudine superiore ai 500 metri sul mare con esclusione degli altopiani - pendenza del terreno superiore al 30%. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO Sono soggetti beneficiari delle provvidenze: tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Liguria e iscritti alla Camera di Commercio (Codice attività agricola), che si impegnano a rispettare le modalità applicative dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. e n. 555/2008 e del presente Piano Regionale. I beneficiari dell aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti devono coltivare vigneti con varietà di uve da vino o essere in possesso al momento di presentazione della domanda di diritti di reimpianto in portafoglio. I conduttori, che non siano proprietari delle superfici oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all esecuzione dell intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i.

Gli aiuti sono comunque erogati da AGEA in qualità di Organismo Pagatore della Regione Liguria direttamente al singolo beneficiario. CRITERI DI PRIORITA In caso di richieste eccedenti la disponibilità finanziaria verrà data priorità alle domande presentate da giovani agricoltori come definiti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria; in caso di ulteriore parità le domande verranno soddisfatte secondo l ordine cronologico di presentazione. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati: a) utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario; b) estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto di reimpianto; Nel caso del sovrainnesto il conduttore deve risultare in possesso del relativo nulla osta regionale. Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuti, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni: essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto o proveniente dalla riserva regionale in corso di validità; essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da un altra azienda ovvero di aver attivato la procedura per il rilascio di tale diritto da concludersi positivamente (diritto in portafoglio) prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda di ristrutturazione e riconversione; avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto per estirpazione di propria superficie vitata; aver avviato la procedura prevista per la realizzazione del sovrainnesto. Le procedure per l acquisizione e l utilizzo dei diritti di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo. In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore: Deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo; Deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Al momento di presentazione della domanda il fascicolo aziendale deve contenere l indicazione di tutte le superfici aziendali oggetto dell intervento, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse; Deve possedere una superficie vitata minima aziendale, ivi compresi eventuali diritti in portafoglio, non inferiore ad 0,2 ettari. Deve essere in regola con la normativa relativa alla dichiarazione di raccolta delle uve, prevista all art. 2 del Reg. (CE) n. 1281/01 e dalle relative disposizioni nazionali, nell ultima campagna precedente alla domanda; Non sono ammesse al regime di sostegno: CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA

a) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (ai sensi dell art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008); b) le richieste di conduttori di vigneti irregolari; c) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica e denominazione di origine( compresi i vini varietali); d) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree a D.O.C./D.O.P. o ad I.G.T./I.G.P.; e) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica negli ultimi 5 anni successivi alla data di accertamento finale dei lavori; AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI Modalità tecniche degli interventi Gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute all articolo 4 del DM 15938 del 20/12/2013. Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT. Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con età massima di 15 anni. Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e in regola con la normativa fitosanitaria. Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Liguria di cui alla D.G.R. 685/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria). I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT. Descrizione degli interventi Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento: a) Riconversione varietale: a1. Reimpianto, sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.

a2. Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento, per sesto di impianto ed in buono stato vegetativo di varietà non più idonee con altre varietà di maggior pregio enologico e commerciale, scelte tra quelle previste nell elenco delle varietà di viti idonee per la produzione di vino nella Regione Liguria e rientranti tra quelle ammesse dai disciplinari dei vini a D.O.C. o a I.G.T. b) Ristrutturazione che si attua attraverso: b1. Reimpianto con diversa collocazione del vigneto esistente, e cioè lo spostamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; b2. Reimpianto del vigneto sulla stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite: Per l annualità 2015 non viene attivato l intervento c) dell art.4 del DM 15938 del 20/12/2013 per la ridotta disponibilità di risorse finanziarie. Allegato I Regione LIGURIA 1.1 Area di intervento: - intero territorio regionale 1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP: Sì - DOP IGT previste: Tutte quelle con Disciplinari autorizzati in Regione Liguria - DOP IGT escluse: Nessuna 1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti: - imprenditori agricoli singoli - associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute - cooperative agricole - società di persone e di capitali esercitanti attività agricola - consorzi di tutela e valorizzazione vini do e ig 1.4 Varietà: - previste: Tutte quelle autorizzate in Regione Liguria con la DGR n 685/2003 e successive modifiche, a condizione che i Disciplinari di Produzione relativi al territorio in cui si fa l intervento le prevedano. 1.5 Forme di allevamento: - previste: Tutte quelle previste dai Disciplinari di Produzione. 1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro: Si fa riferimento ai Disciplinari di Produzione 1.7 Superficie minima - domanda singola: 0,5 ha

- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi: Nessuna - deroghe specifiche per le superfici: - motivazione: per le aziende che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti: o S.A.U. vitata (compresi eventuali diritti di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad due ettari o Sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni o Altitudine superiore ai 500 metri sul mare con esclusione degli altopiani o Pendenza del terreno superiore al 30%. La superficie minima di intervento può scendere a 0,1 ettari 1.8 Azioni previste c) riconversione varietale: - estirpazione e reimpianto - reimpianto con diritto - reimpianto anticipato [ ] - sovrainnesto d) ristrutturazione: - estirpazione e reimpianto - reimpianto con diritto - reimpianto anticipato [ ] - sovrainnesto e) ricollocazione: - estirpazione e reimpianto - reimpianto con diritto - reimpianto anticipato [ ] - sovrainnesto f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell impianto viticolo: - modifica del profilo del terreno (pendenza) [ ] - livellamento del suolo [ ] - trasformazione e ricostituzione dell impianto viticolo per permettere l accesso diretto delle macchine [ ] - fosse di scolo, canali di raccolta e/o collettori [ ] - drenaggio sotterraneo [ ] - conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [ ] - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [ ] - costruzione o ricostruzione di muri a retta, incluso le necessarie fondazioni [ ] - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [ ] - allestimento e miglioramento dell impianto di irrigazione del vigneto [ ] 1 1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: 15 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione: Anno di domanda 2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI: 2.1 Modalità di pagamento degli aiuti per ristrutturazione, riconversione, ricollocamento e miglioramento delle tecniche di gestione dell impianto viticolo: - forfetario [4] [ ] % di contributo comunitario ai costi [4] *: % - deroghe per zone specifiche [4]: % - 50 % delle spese sostenute con massimale di 16.000 /ha per tutte le tipologie sulla base delle spese sostenute % di contributo comunitario ai costi: 50% 2.2 Pagamento dell aiuto per perdite di reddito - % di contributo comunitario alle perdite di reddito: 100 % Importo: 3.000 euro/ettaro 2.3 Importo medio del sostegno ammissibile per ettaro: Importo di 16.000 euro/ettaro per interventi di ristrutturazione (elevato a 22.000 euro in zone a valenza ambientale) Importo di 3.000 euro/ettaro per la perdita di reddito in caso di estirpazione. 2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto : - anticipato [ ] - a collaudo 2.7 Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato: Non previsto Allegato II Elenco delle operazioni finanziate sull OCM vitivinicola misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

Operazioni collegate alla riconversione varietale (a) e alla ristrutturazione, compreso la ricollocazione, dell impianto viticolo 2 (b) 3 : Operazioni collegate all impianto viticolo oggetto di ristrutturazione: o estirpazione dell impianto viticolo o rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento o raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali operazioni collegate alla preparazione del terreno del impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito: o analisi del suolo [ ] o rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [ ] o lavorazione profonda (rippatura, scasso) [ ] o aratura [ ] o erpicatura [ ] o fresatura [ ] o sostituzione del suolo vulcanico [ ] o riporto di suolo nell impianto viticolo [ ] o trattamenti antiparassitari e diserbo [ ] o concimazione organica e minerale [ ] operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito: o squadro dell impianto o realizzazione dell impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) o innesto / reinnesto o messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) o acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore),, tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) Operazioni ammissibili sotto la misura miglioramenti delle tecniche di gestione dell impianto viticolo con riferimento al nuovo impianto viticolo o all impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito (c): operazioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell impianto viticolo: o modifica del profilo del terreno (pendenza) [ ] o livellamento del suolo [ ]

o trasformazione e ricostituzione dell impianto viticolo per permettere l accesso diretto delle macchine [ ] operazioni collegate alla costruzione di elementi antierosione (drenanti) nell impianto viticolo: o fosse di scolo, canali di raccolta e/o collettori [ ] o drenaggio sotterraneo [ ] operazioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta: o conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [ ] o messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [ ] o costruzione o ricostruzione di muri a retta, incluso le necessarie fondazioni [ ] operazioni collegate alle tecniche di impianto nel impianto viticolo ristrutturato: o messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) operazioni collegate all istallazione o al miglioramento del sistema di irrigazione: o allestimento e miglioramento dell impianto di irrigazione del vigneto Operazioni non ammissibili Le seguenti operazioni non sono ammissibili: Semplice sostituzione ai sensi dell articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell impianto viticolo, in quanto l obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l incremento della competitività Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso: o Costruzione di schermi o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali; Protezione da uccelli per esempio attraverso o Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione o Macchine per spaventare gli uccelli o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto Elevatori